Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato
1. Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e
dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
2. Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
3. Organizzazioni di volontariato.
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2,
che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo
il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza
di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività
e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì
stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare
i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità
di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito
di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
5. Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività
da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del
codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente
al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai
fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli
2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni
che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore,
secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti,
o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino
alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti
e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte
delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono
la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma
1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
7. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo
6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità
le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto
dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente
con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
8. Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di
cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni
che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. [Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408,
riportata alla voce Imposte e tasse in genere.]
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di
marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali (2/a).
9. Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
598 , come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 .
10. Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia
di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per
lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate
con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche
in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge
7 agosto 1990, n. 241 .
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
12. Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali
o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da
due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi
e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed
alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere
altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i
gruppi e gli operatori interessati (5/a).
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato
a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma
1 (5/b).
13. Limiti di applicabilità.
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle
attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n. 772 .
14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera
i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri statuti che una
quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle
spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del
comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli
enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità
di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle
somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai
sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929,
n. 967 , e successive modificazioni.3. Le modalità di attuazione
delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
16. Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare
o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente
legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato,
hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. [Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata
alla voce Impiegati civili dello Stato.]