LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 12-08-1993
REGIONE ABRUZZO

Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge
quadro sul volontariato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO 
N. 32 
del 8 settembre 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 145 del 1997 Articolo 1 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 145 del 1997 Articolo 2 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 95 del 1995 Articolo 10 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1 
 
 Finalità 
 1.  La Regione Abruzzo, nell' ambito dei
principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, nº
266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato,
quale espressione di solidarietà 
umana e sociale, nonchè  di partecipazione del
cittadino al perseguimento delle finalità  di carattere
sociale, civile e culturale individuabili
all' interno della collettività  abruzzese.
  2.  Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
la piena autonomia e favorendone la
crescita, e l' originale apporto complementare
dell' intervento pubblico per il conseguimento
delle finalità  nel rispetto delle leggi e degli
strumenti della programmazione regionale.
  3.  Determina, altresì , le modalità  di partecipazione
delle Organizzazioni del volontariato
all' esercizio di cui al successivo art. 8.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
 

ARTICOLO 2
 Individuazione
 1.  Sono considerate organizzazioni si volontariato
quelle individuate dall' art. 3 della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 
 

ARTICOLO 3 
 Campo di attività 
 1.  Le finalità  di cui all' art. 1 della presente
legge attengono principalmente ai seguenti
campi di attività ;
  a) le finalità  di carattere sociale sono quelle
rientranti nel campo degli interventi socio - assistenziali,
socio - sanitari e socio educativi.
  b) le finalità  di carattere civile sono quelle relative
al miglioramento della qualità  della vita,
alla promozione dei diritti delle persone, alla
tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonchè 
alla protezione del paesaggio e della natura;
  c) le finalità  di carattere culturale sono quelle
relative alla tutela e valorizzazione della cultura,
del patrimonio storico ed artistico e alla
promozione e sviluppo delle attività  ad esso
connesse.
 
 

ARTICOLO 4
 Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato
 1.  E' istituito il registro regionale delle organizzazioni
di volontariato presso la Presidenza
della Giunta regionale.
  2.  L' iscrizione nel registro è  disposta con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
  3.  L' istruttoria, finalizzata alla verifica
per ciascuna Organizzazione del possesso dei
requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/ 1991,
è  disposta dal Servizio di Gabinetto della
Giunta che si avvale delle strutture organizzative
competenti in materia.
  4.  La richiesta di iscrizione, da presentare
al Presidente della Giunta regionale deve essere
corredata di copia dell' atto costitutivo e
dello statuto o degli accordi degli aderenti,
nonchè  dal rendiconto finanziario dell' esercizio
precedente quello della richiesta.
  5.  Essa deve contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di attività 
prevalente;
  - la relazione delle attività  programmate e
svolte negli ultimi due anni solari nell' ambito
del territorio regionale;
  - l' indicazione del numero degli aderenti e la
loro individuazione e qualificazione, all' interno
dell' organizzazione;
  - l' elenco dell' eventuale personale subordinato
e autonomo del quale si avvale l' organizzazione;
  - l' elenco delle strutture e dei mezzi strumentali
utilizzati per l' esercizio dell' attività .
  6.  Entro 90 giorni dalla data di acquisizione
della richiesta, deve essere disposto il
Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.
  7.  L' elenco delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro Regionale è  pubblicato
annualmente su apposito supplemento
del BURA  Copia dell' elenco è  inviata all'
Osservatorio nazionale per il volontariato,
previsto dall' art. 12 della legge 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 
 

ARTICOLO 5
 Finanziamento delle Organizzazioni
di volontariato
 1.  Le organizzazioni si volontariato traggono
le risorse economiche per il loro funzionamento
e per lo svolgimento di specifiche attività 
dai proventi di cui all' art. 5, comma 1,
della legge 266/ 1991.
  2.  I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni

sono finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche attività  o progetti
sulla base di apposite convenzioni.
  3.  Per quanto concerne la disciplina delle
altre fonti di finanziamento, previste dall' artº
5, comma 1, della legge 266/ 1991, la Giunta
regionale emana un apposito atto di indirizzo,
sentita la Conferenza del Volontariato di cui al
successivo art. 8.
  4.  In nessun caso e in nessun modo, neppure
forfettario, è  consentito rimborsare alle
Organizzazioni di Volontariato spese concernenti
prestazioni lavorative o professionali di
volontari.
 
 

ARTICOLO 6 
 Controlli
 1.  Il Presidente della Giunta Regionale
esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni
di Volontariato iscritte nel registro.
  2.  Ogni anno le organizzazioni inviano al
Presidente della Giunta regionale, entro il
mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e
consuntivi, una dettagliata relazione sull' attività 
svolta e su quella che intendono svolgere,
nonchè , entro trenta giorni dalla loro adozione,
le variazioni eventualmente intervenute rispetto
alla documentazione presentata a corredo
della richiesta di iscrizione al registro regionale.
  3.  Il Presidente della Giunta dispone ogni
due anni la revisione del Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato.
  4.  A tal fine dispone, avvalendosi delle
strutture amministrative competenti per materia,
visite ispettive per accertare:
a) la regolarità  della contabilità ;
  b) la permanenza dei requisiti che hanno dato
titolo all' iscrizione nel Registro regionale;
  c) l' effettivo svolgimento dell' attività  di volontariato;
  d) il riscontro delle marginalità  delle attività 
commerciali e produttive eventualmente svolte;
  e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
  5.  Le organizzazioni di volontariato in
sede di accertamenti hanno l' obbligo di mettere
a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti
e di fornire altresì  i dati, le informazioni
e i chiarimenti richiesti.
  6.  Delle visite ispettive viene redatto processo
verbale, stilato in tre originali dotati e
sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale
rappresentante dell' organizzazione, di
cui:
- uno rimane presso l' Organizzazione;
  - uno viene trasmesso, corredato della relazione
della competente Struttura organizzativa
in ordine alla proposta di conferma o di
cancellazione dall' iscrizione al Registro, al
Presidente della Giunta regionale;
  - uno rimane agli atti della stessa Struttura per
i successivi eventuali provvedimenti.
  7.  Nel processo verbale devono essere
trascritte eventuali osservazioni formulate dal
Legale rappresentante dell' Organizzazione ovvero
le stesse possono essere trasmesse al Presidente
della Giunta regionale entro i termini
di quindici giorni dalla data del verbale.
  8.  Le visite ispettive previste dal presente
articolo non pregiudicano il potere di vigilanza
spettante agli Enti locali ed agli altri Enti
pubblici, ivi comprese le ULSS, nell' ambito
delle rispettive competenze.
 
 

ARTICOLO 7 
 Garanzie
 1.  Avverso il provvedimento di diniego
dell' iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione dal registro è  ammesso ricorso ai
sensi dell' articolo 6, 5 comma, della Legge 266/ 91.
 
 

ARTICOLO 8 
 Conferenza regionale del volontariato
 1.  Ai fini di garantire la piena partecipazione
consultiva delle organizzazioni di volontariato
ed assicurare la trasparenza dell' applicazione
della presente legge, è  costituita
presso la Presidenza della Giunta regionale, la
Conferenza regionale del volontariato.
  2.  La Conferenza è  composta di dodici
componenti, in rappresentanza di tutti i campi
di attività  previsti dal precedente art. 3, nominati
dal presidente della Giunta regionale, con
proprio decreto, di cui:
- n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello
regionale e nazionale delle Organizzazioni di
volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti)
che raggruppino almeno sei associazioni
iscritte nel registro della Regione;
  - n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni
iscritte nello stesso Registro.
  3.  L' insediamento della Conferenza avrà 
luogo entro 120 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge.
  4.  La conferenza viene rinnovata ogni
cinque anni.
  5.  La Conferenza elegge nel proprio seno
un Presidente, che la convoca e ne presiede le
sedute, e due Vice Presidenti.
  6.  Le sedute di norma hanno cadenza almeno
quadrimestrale con ordine del giorno
predisposto dal Presidente che nomina i relatori
degli argomenti posti in discussione.
  7.  La conferenza deve essere convocata
quando ne facciano motivata richiesta i 2/ 3 dei
componenti.  La riunione deve aver luogo entro
dieci giorni dalla richiesta.
  8.  I compiti di segreteria sono svolti dalla
Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto
della Presidenza della Giunta regionale.
  9.  Ai componenti della Conferenza spetta
il rimborso delle sole spese di trasporto secondo
le disposizioni dell' art. 2, 2o comma
della LR 2- 2- 1988, n. 15.
  10.  La Conferenza, su richiesta del Presidente
della Giunta regionale, esprime pareri
obbligatori:
- su proposte di legge, programmi e direttive,
elaborate dalla Regione sulle materie che interessano
i campi di intervento delle Organizzazioni
di volontariato;
  - sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio
di cui all' art. 3 del Decreto del Ministero
del Tesoro 21- 11- 1991;
  - sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni
dal Registro regionale;
  - sui progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali ed altri Enti
pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro;
  - sui piani di formazione professionale programmati
dalla Regione.
  11.  La Conferenza, inoltre, formula proposte
al Presidente della Giunta regionale in
ordine alle iniziative da assumere per:
- far conoscere le attività  svolte dalle Organizzazioni;
  - la promozione e lo sviluppo del volontariato
in collaborazione con i Centri di servizio;
  - può  promuovere analisi e ricerche sull' andamento
delle convenzioni tra i Comuni, ULSS e
organizzazioni di volontariato per il conseguimento
delle reciproche finalità .
  12.  La Conferenza, infine, sulla base delle
risultanze delle indagini conoscitive proposte:
- predispone la redazione di un rapporto annuale
sul volontariato in Abruzzo;
  - verifica la esigenza delle organizzazioni di
volontariato fornendo alle stesse attività  di
consulenza.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 3 del 1991 
 

ARTICOLO 9 
 Partecipazione
 1.  Il Presidente della Giunta regionale,
avvalendosi della conferenza, indice, almeno
una volta ogni due anni, l' Assemblea regionale
delle Organizzazioni di volontariato per la valutazione
degli indirizzi regionali in ordine
alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni
di volontariato e Istituzioni e su quanto
previsto dal precedente art. 3.
  2.  Le spese relative alla organizzazione,
allo svolgimento ed alla pubblicazione degli
atti dell' Assemblea sono a carico della regione.
 
 

ARTICOLO 10 
 Formazione
 1.  La Giunta regionale istituisce o promuove
l' istituzione di corsi di formazione e
aggiornamento professionale per i volontari
aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro
regionale.
  2.  Le iniziative di cui al comma precedente,
poste in essere nei limiti delle risorse disponibili
per l' intero comparto della formazione
professionale, sono attivate su proposte delle
Organizzazioni interessate, singole o associate,
previo parere della conferenza di cui al precedente
art. 8, e vanno formulate con i criteri,
i termini e le modalità  di cui alle leggi ed ai regolamenti
in materia di formazione.
  3.  La partecipazione dei volontari ai corsi
di cui al presente articolo è  finalizzata agli
obiettivi di cui all' art. 1 della legge 266/ 1991,
al precedente art. 3 ed alle attività  specifiche
dei volontari medesimi.  L' utile partecipazione
di tali corsi non comporta il conseguimento di
titoli di abilitazione si esercizio professionale,
ma dà  titolo al rilascio di un attestato di frequenza
valido solo agli effetti della presente
legge.
  4.  La gestione dei corsi è  affidata alle
stesse Associazioni - di cui all' art. 5 della legge
quadro 21- 12- 1978 n. 845 ed alle norme regionali
vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la
formazione dei propri associati, altrimenti andrà 
affidata ad un Ente di formazione professionale
riconosciuto dalla Regione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 1 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 845 del 1978 Articolo 5 
 

ARTICOLO 11
 Convenzioni
 1.  Per il conseguimento delle finalità  di
cui alla presente legge la Regione, gli Enti Locali,
le ULSS e gli altri Enti pubblici nell' ambito
delle rispettive competenze possono stipulare
con le Organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni,
sulla base di uno schema tipo, approvato
dalla Giunta regionale entro 60 giorni
dalle entrata in vigore della presente legge.
  2.  Lo schema tipo della convenzione dovrà 
indicare:
- la descrizione degli obblighi delle parti;
  - la durata del rapporto convenzionale;
  - le modalità  di verifica periodica della prestazione
oggetto della convenzione;
  - le modalità  del rimborso - da parte dell' Ente
- delle spese vive sostenute dall' Organizzazione,
adeguatamente documentate;
  - gli oneri a carico dell' Ente relativi alla copertura
assicurativa di cui al Decreto del Ministero
dell' Industria 14- 2- 1992 per il periodo di
effettivo espletamento delle attività  convenzionate
e limitatamente alle quote relative ai
volontari relativamente impegnati;
  - il diritto all' informazione e le modalità , per i
volontari, di accesso e di uso della documentazione
e delle sedi dei servizi coinvolti nell' intervento;
  - l' individuazione delle specifiche attività  di
volontariato e dei relativi destinatari nel quadro
della programmazione della Regione e
delle finalità  statutarie dell' Organizzazione;
  - le condizioni di salvaguardia dell' autonomia
organizzativa e metodologica del volontariato,
nel rispetto dei soggetti destinatari;
  - l' elenco delle strutture immobiliari e degli
strumenti che gli Enti mettono a disposizione
delle Organizzazioni.
  3.  Qualora si presenti la necessità  di operare
una scelta fra più  organizzazioni di volontariato
per la stipula di una convenzione
avente il medesimo oggetto occorre valutare:
a) se l' organizzazione, per numero di convenzioni
già  stipulate, numero di aderenti impegnati
nell' attività , livello di strutture e mezzi
strumentali a disposizione, può  fornire prestazioni
adeguate;
  b) vicinanza delle strutture operative del' organizzazione
rispetto all' utenza potenziale o
incidenza su uno stesso territorio.
 
 

ARTICOLO 12 
 Norma transitoria
 1.  Le organizzazioni di volontariato già 
iscritte all' Albo Regionale istituito ai sensi
della LR 32/ 87, forniscono, entro 30 giorni
dall' entrata in vigore della presente legge, mediante
la dimostrazione del possesso di tutti i
requisiti previsti dall' art. 4 per la conseguente
conferma dell' iscrizione nel nuovo albo regionale,
conservando l' anzianità  maturata.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 32 del 1987 
 

ARTICOLO 13
 Norma Finale
 1.  Sono fatte salve, ai sensi dell' art. 13
della Legge n. 266/ 91, le vigenti normative regionali
sulle attività  di volontariato in materia
di protezione civile.
  2.  Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano le norme di cui alla Lº
11- 8- 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 13 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
 

ARTICOLO 14 
 Norma Finanziaria
 1.  All' onere derivante dall' applicazione
della  presente legge per il funzionamento degli
Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli
stanziamenti già  iscritti, rispettivanente, ai
capp.  11425 e 11430 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1993.
  2.  Negli anni successivi la spesa grava sui
corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.
 
 

ARTICOLO 15 
Urgenza
 1. La presente legge è  dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
 2. La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel " Bollettino Ufficiale della Regione".
 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla ossevare come legge della
Regione Abruzzo.
 Data a L' Aquila, addì  12 Agosto 1993