LEGGE REGIONALE N. 120 DEL 4-11-1997
REGIONE ABRUZZO
Disciplina delle concessioni e delle locazioni
dei beni immobili demaniali e patrimoniali
della Regione, delle Province e dei
Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni,
Associazioni Culturali, Ricreative,
Assistenziali, del Volontariato e Religiose,
nonchè dei Partiti, di Associazioni e Movimenti
Politici.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 18
del 21 novembre 1997 |
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Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1
Finalità
La Regione Abruzzo nel rispetto delle
norme nazionali vigenti, ed in particolare
della L 11 luglio 1986 n. 390, disciplina la
concessione e la locazione di beni immobili
rientranti nel demanio e nel patrimonio della
Regione stessa, delle Province e dei Comuni
al fine di garantire sia lo sviluppo dell' associazione
culturale, ricreativo, assistenziale,
religioso e politico, sia la sopravvivenza di
Enti, Istituti e Fondazioni aventi la medesima
finalità .
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 390 del 1986 |
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ARTICOLO 2
Soggetti
I soggetti dei rapporti di concessione e di
locazione sono:
a) la Regione, le Province e i Comuni;
b) gli Enti, gli Istituti, le Fondazioni, le associazioni
culturali, ricreative, assistenziali, del
volontariato e religiose, nonchè dei partiti, di
associazioni e di movimenti politici, che perseguono
fini di rilevante interesse a livello regionale,
provinciale o comunale.
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ARTICOLO 3
Oggetto
Sono oggetto dei rapporti di locazione e
di concessione i beni immobili appartenenti
al demanio ed al patrimonio della Regione,
delle Province e dei Comuni.
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ARTICOLO 4
Modalità
La Regione, le Province ed i Comuni
danno in concessione o in locazione i beni
immobili demaniali e patrimoniali, non suscettibili
anche temporaneamente di utilizzazione
propria, ai soggetti di cui all' art. 2 lett
b) della presente legge per una durata non
superiore ai 19 (diciannove) anni.
Le concessioni e le locazioni sono approvate
e stipulate per un canone annuo non inferiore
a lire 100.000 (centomila) e non superiore
al 10% di quello determinato, sentito il
competente ufficio tecnico erariale, sulla base
dei valori in comune commercio.
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ARTICOLO 5
Vincoli ed oneri
Gli immobili oggetto di conessione o di
locazione devono essere destinati esclusivamente
a sede dei soggetti individuati nell' art. 2
lett b) della presente legge e devono essere
utilizzati solamente per lo svolgimento delle
loro attività istituzionali o statutarie.
I medesimi immobili non possono essere
nè sub - concessi nè sub - locati dai concessionari
o dai locatori.
Le concessioni e le locazioni di cui all' artº
4 devono prevedere l' assunzione, da parte
del concessionario o del locatario, degli oneri
della manutenzione ordinaria e straordinaria,
salvo che, per quest' ultima, gli enti proprietari
ritengano necessario provvedervi direttamente,
nonchè degli oneri, delle contribuzioni
e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti
sull' immobile.
Qualora l' immobile oggetto della concessione
faccia parte del demanio artistico o storico,
le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione
devono essere eseguite secondo
le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
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ARTICOLO 6
Commissione di esame e vigilanza
Ogni Amministrazione nell' ambito della
propria autonomia nomina una Commissione
di esame e di vigilanza composta da 2
(due) rappresentanti delle amministrazioni
stesse.
La Commissione ha il compito di esaminare
le richieste di concessione o locazione
presentate dai soggetti individuati dall' art. 2
lett b) della presente legge secondo le modalità
previste dal regolamento che verrà promulgato
entro 60 (sessanta) giorni dall' emanazione
delle normativa in oggetto.
Qualora la Commissione proponga l' accoglimento
di tali richieste in considerazione
della rilevanza dell' attività concretamente
svolta, la stessa deve anche indicare l' ammontare
del canone entro i limiti di cui all'
art. 3, 2 comma della presente legge, avuto
anche riguardo all' entità delle opere di manutenzione
straordinaria che il richiedente si
impegna ad eseguire.
La Commissione ha anche il compito di
vigilare sull' effettiva modalità di utilizzo degli
immobili da parte dei richiedenti recandosi
sui luoghi almeno due volte l' anno.
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ARTICOLO 7
Revoca e risoluzione
La concessione è revocata e la locazione è
risolta allorquando sopravvengano necessità
di utilizzazione dei beni per usi propri da
parte dell' Amministrazione di competenza.
L' amministrazione competente dovrà
rendere nota la volontà di revoca o di risoluzione
al concessionario o al locatario mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno,
con la quale darà anche un termine per il rilascio
dell' immobile, mai superiore ai 6 (sei)
mesi.
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ARTICOLO 8
Decadenza e risoluzione
L' utilizzo dei beni per fini diversi da
quelli per i quali è stata assentita la concessione
o stipulata la locazione, ne determina
rispettivamente la decadenza o la risoluzione.
Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione
del divieto di subconcessione o sublocazione
di cui all' art. 5 2 comma della presente
legge, come pure dal mancato pagamento
del canone.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come Legge della
Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 4 novembre 1997
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