LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 10-05-1999
REGIONE ABRUZZO
Integrazione alla L.R. 4 novembre 1997, n. 120 e successive modifiche recante:
Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali
e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti,
Istituti, Fondazioni, Associazioni culturali, ricreative, assistenziali,
del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni
e movimenti politici.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 20
del 25 maggio 1999 |
ARTICOLO 1
(Sostituzione art. 2)
1. L’art. 2 della L.R. n. 120 del 4 novembre 1997, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2
(Soggetti)
I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono:
a. la Regione, le Province e i Comuni ed anche gli Enti di Diritto
pubblico regionali nonché gli Enti strumentali della Regione stessa e
le IPAB;
b. gli Enti Locali, gli Istituti, le Fondazioni, le Associazioni
Culturali, ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose,
nonché dei partiti, di associazioni e di movimenti politici, che
perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale,
provinciale e comunale".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale
della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 10 Maggio 1999
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