LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 10-05-1999
REGIONE ABRUZZO

Integrazione alla L.R. 4 novembre 1997, n. 120 e successive modifiche recante: Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e movimenti politici.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO 
N. 20 
del 25 maggio 1999 
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga la seguente legge:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

(Sostituzione art. 2)

1. L’art. 2 della L.R. n. 120 del 4 novembre 1997, è sostituito dal 
seguente:
"Art. 2
(Soggetti)
I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono:
a. la Regione, le Province e i Comuni ed anche gli Enti di Diritto 
pubblico regionali nonché gli Enti strumentali della Regione stessa e 
le IPAB; 
b. gli Enti Locali, gli Istituti, le Fondazioni, le Associazioni 
Culturali, ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose, 
nonché dei partiti, di associazioni e di movimenti politici, che 
perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, 
provinciale e comunale".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale 
della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 Maggio 1999

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