LEGGE REGIONALE N. 120 DEL 29-11-1999
REGIONE ABRUZZO

Modifica alla L.R. 4 novembre 1997, n° 120 e successive modifiche recante: Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della regione, delle province e dei comuni a favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e movimenti politici

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO 
N. 49 
del 15 dicembre 1999 
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga la seguente legge:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

Modifica all'art. 4
1. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 novembre 1997, n° 120 le parole 
"non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione propria" sono 
soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale 
della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 Novembre 1999

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