LEGGE REGIONALE N. 120 DEL 29-11-1999
REGIONE ABRUZZO
Modifica alla L.R. 4 novembre 1997, n° 120 e successive modifiche recante:
Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali
e patrimoniali della regione, delle province e dei comuni a favore di enti,
istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative, assistenziali,
del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni
e movimenti politici
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 49
del 15 dicembre 1999 |
ARTICOLO 1
Modifica all'art. 4
1. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 novembre 1997, n° 120 le parole
"non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione propria" sono
soppresse.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale
della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 29 Novembre 1999
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