LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 9-02-1996
REGIONE VALLE D'AOSTA

Modificazioni alla legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83
(Disciplina del volontariato).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 10
del 20 febbraio 1996
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 (Modificazioni all' art. 1)
 1.  L' art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83
(Disciplina del volontariato è  sostituito dal seguente:
 << Art. 1
 (Finalità )
 1.  La Regione autonoma Valle d' Aosta riconosce il valore
sociale e favorisce la cultura solidaristica delle organizzazioni
di volontariato che perseguono finalità  di carattere
sociale, civile, culturale e di protezione civile, nel piano
rispetto dell' autonomia delle stesse >>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 83 del 1993
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 83 del 1993 Articolo 1

 

ARTICOLO 2

 (Modificazione all' art. 3)
 1.  Il comma 3 dell' art. 3 della lr 83/ 1993 è  sostituito dal
seguente:
  << 3.  Hanno diritto di essere iscritte nel registro le
organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel
territorio della Regione autonoma Valle d' Aosta, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge -
quadro sul Volontariato), e le organizzazioni di volontariato di
protezione civile che rispondono alla disciplina del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento
recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni
di volontariato nelle attività  di protezione civile) >>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 83 del 1993 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 613 del 1994

 

ARTICOLO 3

 (Modificazioni all' art. 6)
 1.  La lettera b) del comma 1 dell' art. 6 della lr 83/ 1993 è 
sostituita dalla seguente:
  << b) da cinque funzionari, nominati dalla Giunta regionale
appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di
attività  sanitarie, attività  socio - assistenziali, lavoro,
attività  culturali e protezione civile;  >>
  2.  La lett c) del comma 1 dell' art. 6 della lr 83/ 1993 è 
sostituita dalla seguente:
  << c) da cinque membri, scelti dalla Giunta regionale tra i
nominativi indicati d' intesa tra le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all' art. 3. >>

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 83 del 1993 Articolo 6

 

ARTICOLO 4

 1.  Il comma 3 dell' art. 11 della lr 83/ 1993 è  sostituito dal
seguente:
  << 3.  Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano
le disposizioni di cui alla l 266/ 1991 e al dpr
613/ 1994 >>.
 La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Autonoma Valle
d'Aosta.
 Aosta, 9 febbraio 1996.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 83 del 1993 Articolo 11
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 226 del 1991
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 613 del 1994


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