LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 9-02-1996
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||
ARTICOLO 1 (Modificazioni all' art. 1) 1. L' art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato è sostituito dal seguente: << Art. 1 (Finalità ) 1. La Regione autonoma Valle d' Aosta riconosce il valore sociale e favorisce la cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale e di protezione civile, nel piano rispetto dell' autonomia delle stesse >>.
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ARTICOLO 2 (Modificazione all' art. 3) 1. Il comma 3 dell' art. 3 della lr 83/ 1993 è sostituito dal seguente: << 3. Hanno diritto di essere iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d' Aosta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul Volontariato), e le organizzazioni di volontariato di protezione civile che rispondono alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile) >>.
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ARTICOLO 3 (Modificazioni all' art. 6) 1. La lettera b) del comma 1 dell' art. 6 della lr 83/ 1993 è sostituita dalla seguente: << b) da cinque funzionari, nominati dalla Giunta regionale appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attività sanitarie, attività socio - assistenziali, lavoro, attività culturali e protezione civile; >> 2. La lett c) del comma 1 dell' art. 6 della lr 83/ 1993 è sostituita dalla seguente: << c) da cinque membri, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi indicati d' intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all' art. 3. >>
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ARTICOLO 4 1. Il comma 3 dell' art. 11 della lr 83/ 1993 è sostituito dal seguente: << 3. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l 266/ 1991 e al dpr 613/ 1994 >>. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 9 febbraio 1996.
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