LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 16-07-1993
REGIONE BASILICATA

Norme per la promozione del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 
N. 31 
del 20 luglio 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1997 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 25 del 1997 Articolo 11 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 25 del 1997 Articolo 13 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 8 del 1997 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 9 del 1998 Articolo 3 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1997 Articolo 2 
 Finalità 
 1.  La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi
della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce
l' importanza del volontariato quale espressione
di partecipazione, pluralismo, solidarietà ;
  promuove le condizioni che ne agevolino lo sviluppo,
salvaguardandone l' autonomia, per il
conseguimento di finalità  di carattere sociale,
civile e culturale.
  2.  Le finalità  di carattere sociale, civile e culturale
di cui al precedente comma vengono individuate
nelle seguenti:
a) le finalità  di carattere sociale sono quelle
rientranti nel campo degli interventi socio -
assistenziali e socio - sanitari;
  b) le finalità  di carattere civile sono quelle relative
al miglioramento della qualità  della vita,
alla promozione dei diritti delle persone,
alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente
nonchè  alla protezione del paesaggio e della
natura;
  c) le finalità  di carattere culturale sono quelle
relative alla tutela e alla valorizzazione della
cultura, del patrimonio storico artistico
e alla promozione e sviluppo delle attività  ad
esso connesse.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 2 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1997 Articolo 3 
 Organizzazione di volontariato
 1.  SOno organizzazioni di volontariato quelle individuate
dall' art. 3 della legge 266/ 91.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 

ARTICOLO 3 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1997 Articolo 4 
 Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
 1.  E' istituito il registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, in attuazione dell' art. 6
della legge 266/ 91.
  2.  L' iscrizione al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato consente alle organizzazioni
registrate di partecipare alle attività 
di promozione dei settori di appartenenza in
collaborazione con gli Enti pubblici, con l' accesso
ai contributi pubblici e la stipula di convenzioni,
secondo quanto previsto dal
successivo art. 4.
  3.  Le organizzazioni di volontariato operanti nel
territorio regionale in possesso dei requisiti
previsti dall' art. 3 della legge 266/ 91, che intendono
essere iscritte al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, devono
presentare la domanda al Presidente della
Giunta corredata da:
a) accordo degli aderenti, atto costitutivo o statuto
dell' associazione;
  b) indicazione dei settori di attività ;
  c) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche
associative;
  d) numero degli aderenti e loro livello di qualificazione;
  e) elenco del personale subordinato e autonomo
del quale si avvale l' organizzazione;
  f) elenco delle strutture, mezzi e strutture della
organizzazione;
  g) relazione degli interventi già  attuati e programma
di quelli che si intendono attivare
specificando, per entrambi, le metodologie
di intervento e la qualificazione dei volontari
impiegati;
  h) la domanda deve indicare i settori di attività 
per i quali intendono ottenere l' iscrizione
e, per le associazioni che hanno già 
stipulato convenzione, gli estremi della polizza
assicurativa stipulata a norma del Decreto
14- 2- 1992 del Ministero dell' Industria
del Commercio e dell' Artigianato.
  4.  L' iscrizione al registro regionale del volontariato
è  disposta con provvedimento della Giunta
regionale che decide entro 60 giorni dalla
data di assunzione al protocollo della domanda
debitamente documentata.  La eventuale richiesta
di elementi integrativi interrompe per
una sola volta il decorso di tale termine.
  5.  Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro
di cui al comma 1 trasmettono entro
il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia
del bilancio o in mancanza, del rendiconto
nonchè  una relazione sull' attività  svolta e le
eventuali variazioni alla documentazione di
cui al comma 3 lettera a), b), c).
  6.  La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore
competente, periodicamente aggiorna il
registro dispone con provvedimento motivato
la cancellazione delle organizzazioni che
non abbiano ottemperato alla prescrizione di
cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti
a mancare i requisiti di cui al comma 3.
  7.  La perdita dei requisiti previsti dalla presente
legge comporta l' immediata cancellazione
dal registro.  La cancellazione è  disposta con
deliberazione della Giunta regionale.
  8.  Ai fini dell' applicazione del comma 5 dell'
art. 6 della legge 266/ 91 la Giunta regionale
comunica alle organizzazioni di volontariato
interessate le motivazioni dell' eventuale rifiuto
dell' iscrizione e della cancellazione del registro.
  9.  La tenuta del registro e l' attività  istruttoria finalizzata
alle iscrizioni, alle conferme e alle
cancellazioni è  affidata alla Presidenza della
Giunta.
  10.  La Regione pubblica all' inizio di ogni anno il
registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato
sul bollettino ufficiale della Regione
e ne invia copia all' osservatorio nazionale
del volontariato.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1997 Articolo 5 
 Convenzioni
 1.  La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici
singoli o associati, per la realizzazione di
interventi e servizi, possono stipulare convenzioni
con organizzazioni di volontariato, iscritte
al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino
attitudine e capacità  operativa.
  2.  L' opera fornita dalle organizzazioni di volontariato
riveste una funzione di promozione e innovazione
sociale, civile e culturale e può  essere
integrativa ed aggiuntiva all' azione della Regione,
degli Enti locali e degli altri Enti pubblici
e privati.  Le convenzioni devono prevedere:
a) l' attività  che è  oggetto di essa e le modalità 
di svolgimento, anche al fine di garantire il
raccordo con i programmi e le norme di funzionamento
del settore;
  b) la durata del rapporto convenzionale che
non può  superare i due anni;
  c) l' entità  delle prestazioni del personale volontario
necessario allo svolgimento dell' attività 
in modo continuativo;
  d) l' entità  del contributo assegnato all' organizzazione
per i costi di gestioni e per le spese
eventualmente sostenute e documentate dagli
associati;
  e) l' impegno a svolgere con continuità  le prestazioni
convenzionate;
  f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo
delle loro qualità ;
  g) le cause e le modalità  di risoluzione della
convenzione e di revoca dei contributi;
  h) le modalità  di corresponsione dei contributi
e di rendicontazione;
  i) l' obbligo di rifornire periodicamente alla
Giunta regionale, su richiesta della stessa,
dati conoscitivi inerenti l' attività  svolta;
  l) l' obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi e contro gli infortuni
e le malattie connesse allo
svolgimento delle attività ;
  m) le eventuali prestazioni specializzate fornite
da terzi e retribuite che non possono comunque
rientrare tra quelle affidate in
convenzione all' associazione di volontariato;
  n) l' obbligo del rispetto della dignità  e dei diritti
degli utenti.
  3.  La convenzione deve riservare all' Ente pubblico
un potere di sorveglianza sulla permanenza
delle condizioni di idoneità  dell' organizzazione,
sotto il profilo delle persone e dei mezzi allo
svolgimento dell' attività .
  4.  L' Ente pubblico dichiara la risoluzione della
convenzione quando sia constatata l' inadempienza
delle principali clausole contrattuali o
l' inidoneità  dell' organizzazione ai sensi del
comma 3.

ARTICOLO 5 
 Criteri di priorità  nella stipulazione delle convenzioni
 1.  Nella scelta delle organizzazioni di volontariato
destinatario delle convenzioni, la Regione, gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici considerano
requisiti e criteri di priorità  le loro attitudini
e capacità  operative, desunte in particolare da:
a) qualità  e completezza delle attività  e dei
progetti;
  b) capacità  professionale dei volontari impegnati
rispetto al settore di appartenenza;
  c) regolarità  e continuità  dimostrata nelle iniziative
intraprese;
  d) sede di operatività  nel territorio.
  2.  La scelta deve essere motivata con espresso riferimento
ai criteri di priorità  indicati al comma
1.

ARTICOLO 6 
 Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche
 1.  Le attività  di volontariato all' interno di strutture
pubbliche e convenzionate con la Regione
devono essere prestate da organizzazioni iscritte
al registro di cui all' art. 4 e che non siano
esclusivamente orientate a prestazioni verso gli
associati.
  2.  SOno esclusi dal precedente comma 1 i tirocini
professionali realizzati presso le strutture pubbliche,
non configurandosi come attività  di volontariato.
  3.  Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni
che possono essere stipulate direttamente
dall' Ente pubblico titolare della struttura o
dal soggetto giuridico titolare della struttura
convenzionata con la Regione, nei limiti e nei
termini previsti dal rapporto di convenzione.
  4.  Le convenzioni stabiliranno le modalità  di svolgimento
delle attività  tenendo conto dei criteri
fissati nel precedente art. 4.

ARTICOLO 7 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1997 Articolo 6 
 Osservatorio regionale per il volontariato
 1.  E' istituito l' osservatorio regionale sul volontariato
al fine di favorire la promozione e lo sviluppo
delle attività  delle organizzazioni di
volontariato nella Regione.
  2.  L' osservatorio regionale sul volontariato:
a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta
e al gestione del registro regionale;
  b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio
regionale sulle materie che interessano le attività 
delle organizzazioni di volontariato;
  c) provvede alla diffusione della conoscenza
delle attività  svolte dalle organizzazioni di
volontariato;
  d) promuove ricerche e studi;
  e) fornisce ogni utile elemento per la promozione
e lo sviluppo del volontariato;
  f) esprime pareri su progetti elaborati anche
in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro
regionale da proporre all' osservatorio
nazionale a norma dell' art. 12 lett. d) della
legge 266/ 91;
  g) promuove e sostiene iniziative di formazione
e di aggiornamento del personale volontario;
  h) almeno ogni 3 anni l' osservatorio per il volontariato
con tutti i soggetti istituzionali,
i gruppi e gli operatori interessati.
  L' Osservatorio regionale sul volontariato è 
istituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale e rimane in carica per la
durata della legislatura nel corso della quale
è  intervenuta la nomina e comunque gino
all' insediamento del nuovo osservatorio.
  3.  Esso è  composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o un
Assessore delegato con funzioni di Presidente;
  b) da un rappresentante dei comuni della Regione
designato dall' ANCI regionale;
  c) da un rappresentante delle Province designato
 dall' UPI regionale;
  d) da sette rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato designati dalle organizzazioni
medesime, iscritte nel registro regionale, in
un' assemblea convocata dal Presidente della
Giunta regionale entro 120 giorni dall' inizio
della legislatura;
  e) dai coordinatori dei Dipartimenti regionali
interessati.
  I coordinatori possono essere rappresentati
da altri dirigenti delle stesso Dipartimento
a ciò  espressamente delegati.
  In relazione alle materie trattate il Presidente
dell' osservatorio può  invitare altri dipendenti
regionali, studiosi o tecnici.
  I compiti di segreteria sono svolti da personale
del Dipartimento Sicurezza Sociale sotto
la direzione di un dirigente, componente
dell' osservatorio.
  L' osservatorio si dota di un regolamento
interno.

ARTICOLO 8 
 Progetti sperimentali
 Le organizzazioni di volontariato, anche in
collaborazione con Regione, Enti locali ed altri
Enti pubblici, possono predisporre progetti sperimentali
per far fronte ad emergenze sociali e per
favorire l' applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate.
  L' approvazione degli stessi spetta all' osservatorio
nazionale per il volontariato, secondo
quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'
art. 12 della legge 266/ 91.

ARTICOLO 9 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1997 Articolo 7 
 Formazione e aggiornamento
 La Regione promuove e contribuisce all' attività 
di formazione e di aggiornamento degli aderenti
alle organizzazioni iscritte nel registro
regionale.

ARTICOLO 10 
 Fondo speciale per il volontariato
 La istituzione, la gestione e la utilizzazione
del fondo speciale di cui all' art. 15 della legge 266
dell' 11 agosto 1991 saranno regolate dalle norme
contenute nel Decreto ministeriale di cui al 3. o
comma della citata disposizione legislativa.
  Le stesse norme disciplineranno la natura e
i compiti dei centri di servizio.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 15 

ARTICOLO 11 
 Norma transitoria
 1.  entro 3 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui alla LR n. 10 del
1985 devono richiedere conferma dell' iscrizione
allegando la documentazione prevista
dall' art. 3.
  2.  La Giunta Regionale decide nei successivi 30
giorni sull' iscrizione nel registro istituito dall'
art. 3.  Le organizzazioni le cui domande risultano
accolte vengono iscritte con decorrenza
dalla data di iscrizione nel registro di cui alla
 LR n. 10/ 85.
  3.  Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda
eventualmente presentata viene considerata
come domanda di nuova iscrizione.
  4.  Il Presidente della Giunta regionale entro 30
giorni dall' entrata in vigore della presente legge
convoca la Prima Assemblea Regionale sul
volontariato di cui al precedente art. 7 - 3. o
comma - lett. d).
  5.  L' insediamento dell' osservatorio avviene entro
120 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge sulla Gazzetta Ufficiale.
  6.  E' abrogata la LR 22 marzo 1985, n. 10.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 10 del 1985 

ARTICOLO 12 
 Norma finanziaria
 Alla spesa connessa agli adempimenti, di cui
all' art. 7, quantificata in L. 80.000.000, si farà  fronte
con le disponibilità  dell' apposito capitolo di bilancio
4100 che assume la denominazione << Fondo
per l' attuazione della legge quadro sul volontariato
e della relativa normativa regionale >>.
  Le leggi annuali di bilancio determineranno
l' entità  del finanziamento.

ARTICOLO 13 
 La presente legge regionale è  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
 Potenza, lì  16 luglio 1993.


LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1997
REGIONE BASILICATA

Modifiche alla lr 16 luglio 1993 n. 38 recante
norme per la promozione del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 
N. 1 
del 7 gennaio 1997 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 La legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 è 
modificata ai sensi dei seguenti articoli.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 

ARTICOLO 2 
 1.  All' art. 1, comma 2, lettera b), dopo le
parole " e della natura" sono aggiunte le seguenti:
" alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi
di rischio con particolare riferimento alla
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi,
alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni
sinistrate".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 1 

ARTICOLO 3 
 1.  All' art. 2, dopo il primo comma è  aggiunto
il seguente:
" 1 bis - In particolare sono considerate
organizzazioni di volontariato quegli organismi,
liberamente costituiti e di qualunque forma
giuridica, che si avvalgono in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo
scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto,
una attività  di solidarietà  sociale.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 2 

ARTICOLO 4 
 1.  All' art. 3, comma 6, dopo le parole " La
Giunta regionale" sono cancellate le seguenti: ",
su proposta dell' assessore competente,".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 3 

ARTICOLO 5 
 1.  All' art. 4, comma 2, la lettera 1) è  così 
modificata:
" 1) l' obbligo della copertura assicurativa per
responsabilità  civile verso terzi e contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
delle attività  è  a carico dell' Ente pubblico che
stipula la convenzione;  ".
  2.  All' art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti
i seguenti:
" 4 bis - L' organizzazione deve indicare preventivamente
il personale, i mezzi e le attrezzature
occorrenti ed assicurare che i soci che prestano
attività  volontaria siano provvisti di
cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti
da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti
di idoneità  fisica, nonchè  provvisti della
abilitazione all' esercizio professionale ove prescritta.
  4 ter - Il personale volontario impiegato in
servizio di protezione civile è  posto alle dipendenze
funzionali degli organismi pubblici individuati
dalle convenzioni ed è  da questi dotato
del necessario equipaggiamento, dei mezzi e
delle specifiche attrezzature;  per la difesa dei
boschi dagli incendi il medesimo personale è 
posto alle dipendenze funzionali del Corpo
Forestale dello Stato e degli Enti delegati in
materia ed è  impiegato in attività  di prevenzione,
avvistamento e spegnimento degli incendi
boschivi.
  4 quater - Al termine del periodo di attività 
previsto dalle convenzioni il personale volontario
che ha partecipato con profitto ai servizi
convenzionati riceverà  un attestato rilasciato
dalla Regione Basilicata o dagli altri Enti Pubblici
titolari di convenzione, di operatore volontario
nel settore in cui ha svolto l' attività ".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 4 

ARTICOLO 6 
 1.  All' art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono
così  modificate:
" b) avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio
regionale sulle materie che interessano le
attività  delle organizzazioni di volontariato,
nonchè  sulla utilizzazione dello stanziamento
annuale di cui al successivo art. 12;  ".
  " d) promuove ricerche e studi di carattere
generale e specialistico relativi ai settori di attività 
cui appartengono le organizzazioni iscritte
al registro regionale;  ".
  2.  All' art. 7, comma 3, dopo la lettera d)
sono aggiunte le seguenti:
" d - bis) da un funzionario per ciascuna delle
Prefetture di Potenza e Matera;
  d - ter) da un funzionario, per ciascuna delle
due province, del Corpo Forestale dello Stato;
  d - quater) da un rappresentante, per ciascuna
delle due province, dei Vigili del Fuoco;  ".
  3.  Al medesimo comma 3 dell' art. 7 le parole
" personale del Dipartimento Sicurezza Sociale"
sono sostituite dalle seguenti: " personale del
Dipartimento Presidenza della giunta,".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 7 

ARTICOLO 7 
 1.  L' art. 9 è  sostituito dal seguente:
" Art.  9 (Formazione e aggiornamento).  La
Regione promuove e contribuisce all' attività  di
formazione e di aggiornamento degli aderenti
alle organizzazioni iscritte nel registro regionale
e prevede, nell' ambito dei piani annuali di
Formazione Professionale, la creazione, il
sostegno ed il rafforzamento delle professionalità 
necessarie ai settori in cui opera il volontariato".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 9 

ARTICOLO 8 
 1. La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
 Potenza, 3 gennaio 1997


LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1997
REGIONE BASILICATA

Modifiche alla lr 16 luglio 1993 n. 38 recante
norme per la promozione del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 
N. 1 
del 7 gennaio 1997 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1 
 La legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 è 
modificata ai sensi dei seguenti articoli.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 
ARTICOLO 2 
 1.  All' art. 1, comma 2, lettera b), dopo le
parole " e della natura" sono aggiunte le seguenti:
" alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi
di rischio con particolare riferimento alla
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi,
alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni
sinistrate".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 1 
ARTICOLO 3 
 1.  All' art. 2, dopo il primo comma è  aggiunto
il seguente:
" 1 bis - In particolare sono considerate
organizzazioni di volontariato quegli organismi,
liberamente costituiti e di qualunque forma
giuridica, che si avvalgono in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo
scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto,
una attività  di solidarietà  sociale.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 2 
ARTICOLO 4 
 1.  All' art. 3, comma 6, dopo le parole " La
Giunta regionale" sono cancellate le seguenti: ",
su proposta dell' assessore competente,".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 3 
ARTICOLO 5 
 1.  All' art. 4, comma 2, la lettera 1) è  così 
modificata:
" 1) l' obbligo della copertura assicurativa per
responsabilità  civile verso terzi e contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
delle attività  è  a carico dell' Ente pubblico che
stipula la convenzione;  ".
  2.  All' art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti
i seguenti:
" 4 bis - L' organizzazione deve indicare preventivamente
il personale, i mezzi e le attrezzature
occorrenti ed assicurare che i soci che prestano
attività  volontaria siano provvisti di
cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti
da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti
di idoneità  fisica, nonchè  provvisti della
abilitazione all' esercizio professionale ove prescritta.
  4 ter - Il personale volontario impiegato in
servizio di protezione civile è  posto alle dipendenze
funzionali degli organismi pubblici individuati
dalle convenzioni ed è  da questi dotato
del necessario equipaggiamento, dei mezzi e
delle specifiche attrezzature;  per la difesa dei
boschi dagli incendi il medesimo personale è 
posto alle dipendenze funzionali del Corpo
Forestale dello Stato e degli Enti delegati in
materia ed è  impiegato in attività  di prevenzione,
avvistamento e spegnimento degli incendi
boschivi.
  4 quater - Al termine del periodo di attività 
previsto dalle convenzioni il personale volontario
che ha partecipato con profitto ai servizi
convenzionati riceverà  un attestato rilasciato
dalla Regione Basilicata o dagli altri Enti Pubblici
titolari di convenzione, di operatore volontario
nel settore in cui ha svolto l' attività ".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 4 
ARTICOLO 6 
 1.  All' art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono
così  modificate:
" b) avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio
regionale sulle materie che interessano le
attività  delle organizzazioni di volontariato,
nonchè  sulla utilizzazione dello stanziamento
annuale di cui al successivo art. 12;  ".
  " d) promuove ricerche e studi di carattere
generale e specialistico relativi ai settori di attività 
cui appartengono le organizzazioni iscritte
al registro regionale;  ".
  2.  All' art. 7, comma 3, dopo la lettera d)
sono aggiunte le seguenti:
" d - bis) da un funzionario per ciascuna delle
Prefetture di Potenza e Matera;
  d - ter) da un funzionario, per ciascuna delle
due province, del Corpo Forestale dello Stato;
  d - quater) da un rappresentante, per ciascuna
delle due province, dei Vigili del Fuoco;  ".
  3.  Al medesimo comma 3 dell' art. 7 le parole
" personale del Dipartimento Sicurezza Sociale"
sono sostituite dalle seguenti: " personale del
Dipartimento Presidenza della giunta,".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 7 
ARTICOLO 7 
 1.  L' art. 9 è  sostituito dal seguente:
" Art.  9 (Formazione e aggiornamento).  La
Regione promuove e contribuisce all' attività  di
formazione e di aggiornamento degli aderenti
alle organizzazioni iscritte nel registro regionale
e prevede, nell' ambito dei piani annuali di
Formazione Professionale, la creazione, il
sostegno ed il rafforzamento delle professionalità 
necessarie ai settori in cui opera il volontariato".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 9 
ARTICOLO 8 
 1. La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
 Potenza, 3 gennaio 1997


LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2000
REGIONE BASILICATA

NUOVE NORME PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI NN. 38/1993 E 2/1997

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 
N. 4 
del 20 gennaio 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

 

TITOLO I
SCOPI E FINALITÀ

ARTICOLO 1 
Finalità

1.      La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 
agosto 1991, n. 266, riconosce il volontariato quale espressione di 
partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà; promuove le 
condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia, 
per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, e 
culturale.

2.      Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al 
precedente comma, vengono così individuate:

a)      le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo 
degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare 
riferimento sia allo sviluppo di una cultura solidale, sia ad 
interventi nelle fasce del bisogno sociale così come esso si 
concretizza nelle sue manifestazioni tradizionali ma anche nelle forme 
più moderne di malattia, disagio, povertà, diversità e marginalità;

b)      le finalità di carattere civile sono:

—       quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla 
promozione dei diritti delle persone;

—       quelle relative alla previsione e alla prevenzione delle varie 
ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile 
e al soccorso delle popolazioni sinistrate.

—       quelle tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente 
nonchè alla protezione del territorio da ogni forma di degrado ed 
inquinamento con particolare riguardo a quello urbano, boschivo, 
costiero, fluviale e lacustre;

c)      le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla 
tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio 
storico-artistico e monumentale nonchè alla promozione e sviluppo 
delle attività ad esso connesse.

3.      La Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarietà del 
volontariato, come espressione del terzo-settore “non-profit” e ne 
incentiva l’affermazione sociale quale veicolo valoriale da 
trasmettere alle giovani generazioni lucane.


ARTICOLO 2 
Organizzazioni di Volontariato

1.      Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle 
individuate dagli artt. 2 e 3 della legge 266/91.

2.      Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni di 
volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque 
forma giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente 
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 
aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto, 
un’attività di solidarietà riconducibile alle finalità di cui all’art. 
1 della presente legge.


TITOLO II
REGISTRO DEL VOLONTARIATO E RELAZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 3 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

        1.      E’ istituito il Registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, in attuazione dell’art. 6 della legge 266/91 diviso nei 
settori Sociali, Civili e Culturali.

        2.      L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle 
attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli 
istituti previsti dalla presente legge, con gli Enti pubblici, 
permettendo, altresì, l’eventuale accesso ai contributi e la stipula 
di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

        3.      Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio 
regionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 
266/91, che intendano essere iscritti al registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al 
Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

a)      copia dell’atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti 
dell’associazione;

b)      descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche 
associative;

c)      numero degli aderenti;

d)      elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale 
l’organizzazione;

e)      elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da 
parte della organizzazione;

f)      relazione dettagliata concernente le attività svolte e 
descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.
        La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si 
intende ottenere l’iscrizione.

        4.      L’iscrizione al registro regionale del volontariato è 
disposta con provvedimento della Giunta Regionale che decide entro 60 
giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di 
tutta la documentazione di cui al precedente punto 3.
                La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe 
per una sola volta il decorso di tale termine.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al 
comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia 
del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonchè una 
relazione dettagliata sull’attività svolta con la relativa 
documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al 
comma 3 lettere a), b) e c).

        6.      La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al 
precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la 
cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle 
prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a 
mancare i requisiti di cui all’art. 3 della legge 266/91.
                La Giunta Regionale può disporre, anche su richiesta 
motivata dell’Osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle 
associazioni iscritte al Registro regionale, al fine di verificare il 
permanere di tali requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di 
volontariato.

        7.      La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge 
comporta la cancellazione dal registro.

        8.      Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 6 della 
legge 266/91 la Giunta Regionale, comunica alle organizzazioni di 
volontariato interessate le motivazioni dell’eventuale rifiuto 
dell’iscrizione e della cancellazione dal registro.

        9.      La tenuta del registro e l’attività istruttoria finalizzata 
alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico 
aggiornamento sono affidati alla Presidenza della Giunta Regionale.

        10.     La Regione pubblica all’inizio di ogni anno il registro 
aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e ne invia copia all’Osservatorio Nazionale 
del Volontariato.


ARTICOLO 4 
Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e d’Informazione

1.      Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico 
degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa alle 
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 
ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione 
giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accedere alle 
informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato dall’art. 11 
della legge 266/91 e dalla vigente normativa regionale in materia.


ARTICOLO 5 
Convenzioni

1.      Ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L. 266/91, la Regione, 
gli Enti strumentali regionali e gli Enti Locali, per la realizzazione 
di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni 
con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da 
almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle 
prestazioni richieste.

2.      L’opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo 
una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile 
e culturale può essere sussidiaria all’azione della Regione e degli 
Enti ad essa collegati.

3.      Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:

a)      l’attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento, 
anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e 
l’integrazione fra le diverse azioni degli Enti di cui al precedente 
comma 1 oltre che con le norme di funzionamento del settore;

b)      l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario 
allo svolgimento dell’attività in modo continuativo;

c)      l’entità del contributo assegnato all’organizzazione per i costi 
di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate 
strettamente connesse alla tipologia del progetto dell’intervento o 
del servizio oggetto della convenzione;

d)      l’impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

e)      le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro 
qualità;

f) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca 
dei contributi;

g)      la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di 
corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese 
sostenute;

h)      le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purchè 
indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio 
e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in 
convenzione all’associazione di volontariato;

i)      l’obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo 
svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell’Ente 
pubblico che stipula la convenzione;

l)      la durata del rapporto convenzionale;

m)      disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della 
dignità degli utenti.

4.      La convenzione deve riservare all’Ente pubblico un potere di 
sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità 
dell’organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi 
necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione.

5.      L’Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di 
sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di volontariato 
per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi 
fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.

6.      L’Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando 
sia constatata l’inadempienza delle principali clausole contrattuali o 
l’inidoneità dell’organizzazione ai sensi del comma 4.

7.      L’organizzazione di volontariato del settore protezione civile 
deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le 
attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività 
volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate 
ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneità 
fisica, nonchè professionale ove prescritta.


ARTICOLO 6 
Attestato di “Operatore Volontario”

1.      Il personale volontario, al termine del periodo di attività 
previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la 
partecipazione con particolare dedizione e profitto ai servizi 
convenzionati di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta 
dell’associazione di appartenenza un attestato di partecipazione, 
rilasciato dagli Enti di cui al comma 1 dell’art. 5.


ARTICOLO 7 
Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni

1.      Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie 
delle convenzioni, la Regione e gli Enti ad essa collegati considerano 
requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità 
operative, desunte in particolare da:

a)      qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle 
attività svolte;

b)      capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al 
settore di appartenenza;

c)      regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;

d)      sedi di operatività sul territorio.

2.      La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai 
criteri di priorità indicati al precedente comma 1.


ARTICOLO 8 
Prestazioni di Volontariato e Strutture Pubbliche

1.      Le attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche e 
convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni 
iscritte al registro di cui all’art. 3.

2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali 
realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come 
attività di volontariato.

3.      Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere 
stipulate direttamente dall’Ente pubblico titolare della struttura o 
dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la 
Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di 
convenzione.

4.      Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle 
attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.

TITOLO III
GLI STRUMENTI E GLI ORGANISMI

ARTICOLO 9 
Assemblea Regionale del Volontariato

1.      La Regione Basilicata riconosce la Assemblea Regionale del 
Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà 
dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente.

2.      L’Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi 
generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e 
sui programmi che riguardano il Volontariato.

3.      L’Assemblea Regionale del Volontariato si dota di un proprio 
autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie 
rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona 
le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.

4.      Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la 
Segreteria dell’Osservatorio regionale del volontariato di cui al 
successivo art. 10.

5.      L’Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3, 
dell’art. 10 i nove rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale.


ARTICOLO 10 
Osservatorio Regionale per il Volontariato

1.      E’ istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato al fine 
di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato 
nella regione.

2.      L’Osservatorio regionale per il volontariato:

a)      esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione 
del Registro regionale (motivazioni espresse all’art. 3 comma 9);

b)      avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle 
materie che interessano le attività delle organizzazioni di 
volontariato;

c)      provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte 
dalle organizzazioni di volontariato;

d)      promuove ricerche e studi;

e)      fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e 
lo sviluppo del volontariato;

f)      promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento 
del personale volontario;

g)      indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul 
volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli 
operatori interessati;

h)      propone criteri, esprime pareri e formula proposte 
sull’erogazione dei contributi di cui al successivo art.13;

i)      viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l’anno.

        L’Osservatorio regionale per il volontariato è istituito con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per 
la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la 
nomina e comunque fino all’insediamento del nuovo Osservatorio.

3.      Esso è composto:

a)      dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato, 
con funzioni di presidente;

d) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

c)      da un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale e 
da un rappresentante designato dall’UPI regionale;

d)      da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato 
eletti dall’Assemblea Regionale del Volontariato entro 90 giorni 
dall’inizio della legislatura;

e)      da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta 
Regionale.

4.      L’Osservatorio elegge un Vice Presidente tra i componenti di cui 
alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.
        Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
impedimento.

5.      Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre 
30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
        Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine 
indicato, l’Osservatorio è validamente costituito con la maggioranza 
dei componenti.
        In relazione alle materie trattate dall’Osservatorio il 
Presidente dello stesso può invitare funzionari regionali, tecnici ed 
esperti.
        I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale 
appositamente designato dalla Giunta Regionale.
        L’Osservatorio si dota di un regolamento interno.

TITOLO IV
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 11 
Attività Formativa

1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all’attività di 
formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni 
iscritte al Registro regionale e prevede, nell’ambito dei piani 
annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il 
rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera 
il volontariato.

TITOLO V
MEZZI E RISORSE PER IL VOLONTARIATO

ARTICOLO 12 
Mezzi e Strutture

1.      L’Osservatorio regionale del volontariato di cui all’art. 10 ha 
la propria sede presso la presidenza della Giunta Regionale alla quale 
compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria 
per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla 
presente legge.

2.      I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione 
del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione 
finanziaria.


ARTICOLO 13 
Gestione del “Fondo per l’Attuazione della Legge Quadro sul 
Volontariato e della Relativa Normativa Regionale

1.      La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse 
finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte 
al Registro Regionale in forma di contributo:

—       a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per 
la formazione e l’aggiornamento dei volontari impegnati in attività 
specifiche;

—       a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di 
volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della 
specificità delle attività di volontariato nei vari settori;

—       per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti 
dall’Osservatorio regionale per il Volontariato.

2. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dell’Osservatorio 
Regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità di 
concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al Registro 
Regionale, nonchè il riparto degli stessi.


ARTICOLO 14 
Beni e Strutture

1.      L’Amministrazione Regionale e gli Enti ad essa collegati possono 
mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte 
al Registro Regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture 
mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle 
attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 15 
Norma Transitoria

1.      Dopo l’entrata in vigore della presente legge e comunque non 
oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta 
Regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella 
data al Registro regionale del volontariato di cui
alla Legge Regionale n.38/93.

2.      Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la Assemblea 
regionale del volontariato, così come previsto dall’art. 9 della 
presente legge.

3.      Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro 
Regionale alla data
di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione 
con la relativa decorrenza.

4.      L’insediamento dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità, 
le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.


ARTICOLO 16 
Abrogazioni

1.      Le Leggi regionali 16 luglio 1993 n.38 e 3 gennaio 1997 n.2 sono 
abrogate.


ARTICOLO 17 
Norma Finanziaria

1.      Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà 
fronte per l’esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già 
previste per l’abrogata L.R. 16 luglio 1993 n. 38, del capitolo n.3260 
che assume la nuova denominazione di “Fondo per l’attuazione della 
nuova legge per la promozione del volontariato”. Le leggi di bilancio 
per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi 
stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà degli 
interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono 
con le funzioni dei diversi Dipartimenti ed Uffici della Regione 
Basilicata.


ARTICOLO 18
Pubblicazione

1.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 gennaio 2000

DINARDO