LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 16-07-1993
|
|||||||
|
|||||||
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
|
|||||||
ARTICOLO 1
Finalità 1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce l' importanza del volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà ; promuove le condizioni che ne agevolino lo sviluppo, salvaguardandone l' autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. 2. Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al precedente comma vengono individuate nelle seguenti: a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio - assistenziali e socio - sanitari; b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonchè alla protezione del paesaggio e della natura; c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.
|
|||||||
ARTICOLO 2
Organizzazione di volontariato 1. SOno organizzazioni di volontariato quelle individuate dall' art. 3 della legge 266/ 91.
|
|||||||
ARTICOLO 3
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell' art. 6 della legge 266/ 91. 2. L' iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato consente alle organizzazioni registrate di partecipare alle attività di promozione dei settori di appartenenza in collaborazione con gli Enti pubblici, con l' accesso ai contributi pubblici e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 4. 3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della legge 266/ 91, che intendono essere iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare la domanda al Presidente della Giunta corredata da: a) accordo degli aderenti, atto costitutivo o statuto dell' associazione; b) indicazione dei settori di attività ; c) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative; d) numero degli aderenti e loro livello di qualificazione; e) elenco del personale subordinato e autonomo del quale si avvale l' organizzazione; f) elenco delle strutture, mezzi e strutture della organizzazione; g) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione dei volontari impiegati; h) la domanda deve indicare i settori di attività per i quali intendono ottenere l' iscrizione e, per le associazioni che hanno già stipulato convenzione, gli estremi della polizza assicurativa stipulata a norma del Decreto 14- 2- 1992 del Ministero dell' Industria del Commercio e dell' Artigianato. 4. L' iscrizione al registro regionale del volontariato è disposta con provvedimento della Giunta regionale che decide entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda debitamente documentata. La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine. 5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto nonchè una relazione sull' attività svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 3 lettera a), b), c). 6. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, periodicamente aggiorna il registro dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alla prescrizione di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui al comma 3. 7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l' immediata cancellazione dal registro. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale. 8. Ai fini dell' applicazione del comma 5 dell' art. 6 della legge 266/ 91 la Giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell' eventuale rifiuto dell' iscrizione e della cancellazione del registro. 9. La tenuta del registro e l' attività istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni è affidata alla Presidenza della Giunta. 10. La Regione pubblica all' inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul bollettino ufficiale della Regione e ne invia copia all' osservatorio nazionale del volontariato.
|
|||||||
ARTICOLO 4
Convenzioni 1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici singoli o associati, per la realizzazione di interventi e servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. L' opera fornita dalle organizzazioni di volontariato riveste una funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale e può essere integrativa ed aggiuntiva all' azione della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici e privati. Le convenzioni devono prevedere: a) l' attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore; b) la durata del rapporto convenzionale che non può superare i due anni; c) l' entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell' attività in modo continuativo; d) l' entità del contributo assegnato all' organizzazione per i costi di gestioni e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati; e) l' impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate; f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità ; g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi; h) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione; i) l' obbligo di rifornire periodicamente alla Giunta regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l' attività svolta; l) l' obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività ; m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all' associazione di volontariato; n) l' obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti. 3. La convenzione deve riservare all' Ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell' organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi allo svolgimento dell' attività . 4. L' Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l' inadempienza delle principali clausole contrattuali o l' inidoneità dell' organizzazione ai sensi del comma 3. |
|||||||
ARTICOLO 5 Criteri di priorità nella stipulazione delle convenzioni 1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatario delle convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici considerano requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità operative, desunte in particolare da: a) qualità e completezza delle attività e dei progetti; b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza; c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese; d) sede di operatività nel territorio. 2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorità indicati al comma 1. |
|||||||
ARTICOLO 6 Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche 1. Le attività di volontariato all' interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all' art. 4 e che non siano esclusivamente orientate a prestazioni verso gli associati. 2. SOno esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attività di volontariato. 3. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate direttamente dall' Ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione. 4. Le convenzioni stabiliranno le modalità di svolgimento delle attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 4. |
|||||||
ARTICOLO 7
Osservatorio regionale per il volontariato 1. E' istituito l' osservatorio regionale sul volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività delle organizzazioni di volontariato nella Regione. 2. L' osservatorio regionale sul volontariato: a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e al gestione del registro regionale; b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato; d) promuove ricerche e studi; e) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; f) esprime pareri su progetti elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da proporre all' osservatorio nazionale a norma dell' art. 12 lett. d) della legge 266/ 91; g) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario; h) almeno ogni 3 anni l' osservatorio per il volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. L' Osservatorio regionale sul volontariato è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque gino all' insediamento del nuovo osservatorio. 3. Esso è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o un Assessore delegato con funzioni di Presidente; b) da un rappresentante dei comuni della Regione designato dall' ANCI regionale; c) da un rappresentante delle Province designato dall' UPI regionale; d) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalle organizzazioni medesime, iscritte nel registro regionale, in un' assemblea convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall' inizio della legislatura; e) dai coordinatori dei Dipartimenti regionali interessati. I coordinatori possono essere rappresentati da altri dirigenti delle stesso Dipartimento a ciò espressamente delegati. In relazione alle materie trattate il Presidente dell' osservatorio può invitare altri dipendenti regionali, studiosi o tecnici. I compiti di segreteria sono svolti da personale del Dipartimento Sicurezza Sociale sotto la direzione di un dirigente, componente dell' osservatorio. L' osservatorio si dota di un regolamento interno. |
|||||||
ARTICOLO 8 Progetti sperimentali Le organizzazioni di volontariato, anche in collaborazione con Regione, Enti locali ed altri Enti pubblici, possono predisporre progetti sperimentali per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l' applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. L' approvazione degli stessi spetta all' osservatorio nazionale per il volontariato, secondo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell' art. 12 della legge 266/ 91. |
|||||||
ARTICOLO 9
Formazione e aggiornamento La Regione promuove e contribuisce all' attività di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale. |
|||||||
ARTICOLO 10 Fondo speciale per il volontariato La istituzione, la gestione e la utilizzazione del fondo speciale di cui all' art. 15 della legge 266 dell' 11 agosto 1991 saranno regolate dalle norme contenute nel Decreto ministeriale di cui al 3. o comma della citata disposizione legislativa. Le stesse norme disciplineranno la natura e i compiti dei centri di servizio.
|
|||||||
ARTICOLO 11 Norma transitoria 1. entro 3 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla LR n. 10 del 1985 devono richiedere conferma dell' iscrizione allegando la documentazione prevista dall' art. 3. 2. La Giunta Regionale decide nei successivi 30 giorni sull' iscrizione nel registro istituito dall' art. 3. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono iscritte con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro di cui alla LR n. 10/ 85. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione. 4. Il Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge convoca la Prima Assemblea Regionale sul volontariato di cui al precedente art. 7 - 3. o comma - lett. d). 5. L' insediamento dell' osservatorio avviene entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. 6. E' abrogata la LR 22 marzo 1985, n. 10.
|
|||||||
ARTICOLO 12 Norma finanziaria Alla spesa connessa agli adempimenti, di cui all' art. 7, quantificata in L. 80.000.000, si farà fronte con le disponibilità dell' apposito capitolo di bilancio 4100 che assume la denominazione << Fondo per l' attuazione della legge quadro sul volontariato e della relativa normativa regionale >>. Le leggi annuali di bilancio determineranno l' entità del finanziamento. |
|||||||
ARTICOLO 13 La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, lì 16 luglio 1993. |
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1997
|
|||
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
|
|||
ARTICOLO 1 La legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 è modificata ai sensi dei seguenti articoli.
|
|||
ARTICOLO 2 1. All' art. 1, comma 2, lettera b), dopo le parole " e della natura" sono aggiunte le seguenti: " alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio con particolare riferimento alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni sinistrate".
|
|||
ARTICOLO 3 1. All' art. 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: " 1 bis - In particolare sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi, liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto, una attività di solidarietà sociale.
|
|||
ARTICOLO 4 1. All' art. 3, comma 6, dopo le parole " La Giunta regionale" sono cancellate le seguenti: ", su proposta dell' assessore competente,".
|
|||
ARTICOLO 5 1. All' art. 4, comma 2, la lettera 1) è così modificata: " 1) l' obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività è a carico dell' Ente pubblico che stipula la convenzione; ". 2. All' art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: " 4 bis - L' organizzazione deve indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonchè provvisti della abilitazione all' esercizio professionale ove prescritta. 4 ter - Il personale volontario impiegato in servizio di protezione civile è posto alle dipendenze funzionali degli organismi pubblici individuati dalle convenzioni ed è da questi dotato del necessario equipaggiamento, dei mezzi e delle specifiche attrezzature; per la difesa dei boschi dagli incendi il medesimo personale è posto alle dipendenze funzionali del Corpo Forestale dello Stato e degli Enti delegati in materia ed è impiegato in attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi. 4 quater - Al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni il personale volontario che ha partecipato con profitto ai servizi convenzionati riceverà un attestato rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli altri Enti Pubblici titolari di convenzione, di operatore volontario nel settore in cui ha svolto l' attività ".
|
|||
ARTICOLO 6 1. All' art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono così modificate: " b) avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato, nonchè sulla utilizzazione dello stanziamento annuale di cui al successivo art. 12; ". " d) promuove ricerche e studi di carattere generale e specialistico relativi ai settori di attività cui appartengono le organizzazioni iscritte al registro regionale; ". 2. All' art. 7, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: " d - bis) da un funzionario per ciascuna delle Prefetture di Potenza e Matera; d - ter) da un funzionario, per ciascuna delle due province, del Corpo Forestale dello Stato; d - quater) da un rappresentante, per ciascuna delle due province, dei Vigili del Fuoco; ". 3. Al medesimo comma 3 dell' art. 7 le parole " personale del Dipartimento Sicurezza Sociale" sono sostituite dalle seguenti: " personale del Dipartimento Presidenza della giunta,".
|
|||
ARTICOLO 7 1. L' art. 9 è sostituito dal seguente: " Art. 9 (Formazione e aggiornamento). La Regione promuove e contribuisce all' attività di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale e prevede, nell' ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità necessarie ai settori in cui opera il volontariato".
|
|||
ARTICOLO 8 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 3 gennaio 1997 |
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1997
|
|||
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
|
|||
ARTICOLO 1
La legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 è modificata ai sensi dei seguenti articoli.
|
|||
ARTICOLO 2
1. All' art. 1, comma 2, lettera b), dopo le parole " e della natura" sono aggiunte le seguenti: " alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio con particolare riferimento alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni sinistrate".
|
|||
ARTICOLO 3
1. All' art. 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: " 1 bis - In particolare sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi, liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto, una attività di solidarietà sociale.
|
|||
ARTICOLO 4
1. All' art. 3, comma 6, dopo le parole " La Giunta regionale" sono cancellate le seguenti: ", su proposta dell' assessore competente,".
|
|||
ARTICOLO 5
1. All' art. 4, comma 2, la lettera 1) è così modificata: " 1) l' obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività è a carico dell' Ente pubblico che stipula la convenzione; ". 2. All' art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: " 4 bis - L' organizzazione deve indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonchè provvisti della abilitazione all' esercizio professionale ove prescritta. 4 ter - Il personale volontario impiegato in servizio di protezione civile è posto alle dipendenze funzionali degli organismi pubblici individuati dalle convenzioni ed è da questi dotato del necessario equipaggiamento, dei mezzi e delle specifiche attrezzature; per la difesa dei boschi dagli incendi il medesimo personale è posto alle dipendenze funzionali del Corpo Forestale dello Stato e degli Enti delegati in materia ed è impiegato in attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi. 4 quater - Al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni il personale volontario che ha partecipato con profitto ai servizi convenzionati riceverà un attestato rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli altri Enti Pubblici titolari di convenzione, di operatore volontario nel settore in cui ha svolto l' attività ".
|
|||
ARTICOLO 6
1. All' art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono così modificate: " b) avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato, nonchè sulla utilizzazione dello stanziamento annuale di cui al successivo art. 12; ". " d) promuove ricerche e studi di carattere generale e specialistico relativi ai settori di attività cui appartengono le organizzazioni iscritte al registro regionale; ". 2. All' art. 7, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: " d - bis) da un funzionario per ciascuna delle Prefetture di Potenza e Matera; d - ter) da un funzionario, per ciascuna delle due province, del Corpo Forestale dello Stato; d - quater) da un rappresentante, per ciascuna delle due province, dei Vigili del Fuoco; ". 3. Al medesimo comma 3 dell' art. 7 le parole " personale del Dipartimento Sicurezza Sociale" sono sostituite dalle seguenti: " personale del Dipartimento Presidenza della giunta,".
|
|||
ARTICOLO 7
1. L' art. 9 è sostituito dal seguente: " Art. 9 (Formazione e aggiornamento). La Regione promuove e contribuisce all' attività di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale e prevede, nell' ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità necessarie ai settori in cui opera il volontariato".
|
|||
ARTICOLO 8
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 3 gennaio 1997 |
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2000
|
|
ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
La seguente legge:
|
|
TITOLO I
ARTICOLO 1
|
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 1. E’ istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell’art. 6 della legge 266/91 diviso nei settori Sociali, Civili e Culturali. 2. L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli istituti previsti dalla presente legge, con gli Enti pubblici, permettendo, altresì, l’eventuale accesso ai contributi e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 266/91, che intendano essere iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti: a) copia dell’atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti dell’associazione; b) descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative; c) numero degli aderenti; d) elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale l’organizzazione; e) elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte della organizzazione; f) relazione dettagliata concernente le attività svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare. La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si intende ottenere l’iscrizione. 4. L’iscrizione al registro regionale del volontariato è disposta con provvedimento della Giunta Regionale che decide entro 60 giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3. La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine. 5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonchè una relazione dettagliata sull’attività svolta con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 3 lettere a), b) e c). 6. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all’art. 3 della legge 266/91. La Giunta Regionale può disporre, anche su richiesta motivata dell’Osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle associazioni iscritte al Registro regionale, al fine di verificare il permanere di tali requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato. 7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dal registro. 8. Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 6 della legge 266/91 la Giunta Regionale, comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell’eventuale rifiuto dell’iscrizione e della cancellazione dal registro. 9. La tenuta del registro e l’attività istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico aggiornamento sono affidati alla Presidenza della Giunta Regionale. 10. La Regione pubblica all’inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all’Osservatorio Nazionale del Volontariato.
Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e d’Informazione 1. Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato dall’art. 11 della legge 266/91 e dalla vigente normativa regionale in materia.
Convenzioni 1. Ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L. 266/91, la Regione, gli Enti strumentali regionali e gli Enti Locali, per la realizzazione di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste. 2. L’opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale può essere sussidiaria all’azione della Regione e degli Enti ad essa collegati. 3. Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere: a) l’attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e l’integrazione fra le diverse azioni degli Enti di cui al precedente comma 1 oltre che con le norme di funzionamento del settore; b) l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell’attività in modo continuativo; c) l’entità del contributo assegnato all’organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate strettamente connesse alla tipologia del progetto dell’intervento o del servizio oggetto della convenzione; d) l’impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate; e) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; f) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi; g) la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute; h) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purchè indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all’associazione di volontariato; i) l’obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell’Ente pubblico che stipula la convenzione; l) la durata del rapporto convenzionale; m) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. 4. La convenzione deve riservare all’Ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell’organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione. 5. L’Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili. 6. L’Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l’inadempienza delle principali clausole contrattuali o l’inidoneità dell’organizzazione ai sensi del comma 4. 7. L’organizzazione di volontariato del settore protezione civile deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonchè professionale ove prescritta.
Attestato di “Operatore Volontario” 1. Il personale volontario, al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la partecipazione con particolare dedizione e profitto ai servizi convenzionati di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta dell’associazione di appartenenza un attestato di partecipazione, rilasciato dagli Enti di cui al comma 1 dell’art. 5.
Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni 1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie delle convenzioni, la Regione e gli Enti ad essa collegati considerano requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità operative, desunte in particolare da: a) qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle attività svolte; b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza; c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese; d) sedi di operatività sul territorio. 2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorità indicati al precedente comma 1.
Prestazioni di Volontariato e Strutture Pubbliche 1. Le attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all’art. 3. 2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attività di volontariato. 3. Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere stipulate direttamente dall’Ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione. 4. Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.
Assemblea Regionale del Volontariato 1. La Regione Basilicata riconosce la Assemblea Regionale del Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente. 2. L’Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e sui programmi che riguardano il Volontariato. 3. L’Assemblea Regionale del Volontariato si dota di un proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali. 4. Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la Segreteria dell’Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10. 5. L’Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3, dell’art. 10 i nove rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale.
Osservatorio Regionale per il Volontariato 1. E’ istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato nella regione. 2. L’Osservatorio regionale per il volontariato: a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione del Registro regionale (motivazioni espresse all’art. 3 comma 9); b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato; d) promuove ricerche e studi; e) fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e lo sviluppo del volontariato; f) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario; g) indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati; h) propone criteri, esprime pareri e formula proposte sull’erogazione dei contributi di cui al successivo art.13; i) viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l’anno. L’Osservatorio regionale per il volontariato è istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all’insediamento del nuovo Osservatorio. 3. Esso è composto: a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato, con funzioni di presidente; d) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale; c) da un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale e da un rappresentante designato dall’UPI regionale; d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato eletti dall’Assemblea Regionale del Volontariato entro 90 giorni dall’inizio della legislatura; e) da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta Regionale. 4. L’Osservatorio elegge un Vice Presidente tra i componenti di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 5. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, l’Osservatorio è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. In relazione alle materie trattate dall’Osservatorio il Presidente dello stesso può invitare funzionari regionali, tecnici ed esperti. I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dalla Giunta Regionale. L’Osservatorio si dota di un regolamento interno.
Attività Formativa 1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all’attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni iscritte al Registro regionale e prevede, nell’ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera il volontariato.
Mezzi e Strutture 1. L’Osservatorio regionale del volontariato di cui all’art. 10 ha la propria sede presso la presidenza della Giunta Regionale alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla presente legge. 2. I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione finanziaria.
Gestione del “Fondo per l’Attuazione della Legge Quadro sul Volontariato e della Relativa Normativa Regionale 1. La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale in forma di contributo: — a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per la formazione e l’aggiornamento dei volontari impegnati in attività specifiche; — a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della specificità delle attività di volontariato nei vari settori; — per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti dall’Osservatorio regionale per il Volontariato. 2. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dell’Osservatorio Regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al Registro Regionale, nonchè il riparto degli stessi.
Beni e Strutture 1. L’Amministrazione Regionale e gli Enti ad essa collegati possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Norma Transitoria 1. Dopo l’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta Regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella data al Registro regionale del volontariato di cui alla Legge Regionale n.38/93. 2. Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la Assemblea regionale del volontariato, così come previsto dall’art. 9 della presente legge. 3. Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione con la relativa decorrenza. 4. L’insediamento dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità, le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.
Abrogazioni 1. Le Leggi regionali 16 luglio 1993 n.38 e 3 gennaio 1997 n.2 sono abrogate.
Norma Finanziaria 1. Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà fronte per l’esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già previste per l’abrogata L.R. 16 luglio 1993 n. 38, del capitolo n.3260 che assume la nuova denominazione di “Fondo per l’attuazione della nuova legge per la promozione del volontariato”. Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà degli interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono con le funzioni dei diversi Dipartimenti ed Uffici della Regione Basilicata.
Pubblicazione 1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 12 gennaio 2000 DINARDO