LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1997
REGIONE BASILICATA

Modifiche alla lr 16 luglio 1993 n. 38 recante
norme per la promozione del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 
N. 1 
del 7 gennaio 1997 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

 La legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 è 
modificata ai sensi dei seguenti articoli.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 

 
 
 
 

ARTICOLO 2 

 1.  All' art. 1, comma 2, lettera b), dopo le
parole " e della natura" sono aggiunte le seguenti:
" alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi
di rischio con particolare riferimento alla
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi,
alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni
sinistrate".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 1 

 
 
 
 

ARTICOLO 3 

 1.  All' art. 2, dopo il primo comma è  aggiunto
il seguente:
" 1 bis - In particolare sono considerate
organizzazioni di volontariato quegli organismi,
liberamente costituiti e di qualunque forma
giuridica, che si avvalgono in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo
scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto,
una attività  di solidarietà  sociale.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 2 

 
 
 
 

ARTICOLO 4 

 1.  All' art. 3, comma 6, dopo le parole " La
Giunta regionale" sono cancellate le seguenti: ",
su proposta dell' assessore competente,".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 3 

 
 
 
 

ARTICOLO 5 

 1.  All' art. 4, comma 2, la lettera 1) è  così 
modificata:
" 1) l' obbligo della copertura assicurativa per
responsabilità  civile verso terzi e contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
delle attività  è  a carico dell' Ente pubblico che
stipula la convenzione;  ".
  2.  All' art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti
i seguenti:
" 4 bis - L' organizzazione deve indicare preventivamente
il personale, i mezzi e le attrezzature
occorrenti ed assicurare che i soci che prestano
attività  volontaria siano provvisti di
cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti
da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti
di idoneità  fisica, nonchè  provvisti della
abilitazione all' esercizio professionale ove prescritta.
  4 ter - Il personale volontario impiegato in
servizio di protezione civile è  posto alle dipendenze
funzionali degli organismi pubblici individuati
dalle convenzioni ed è  da questi dotato
del necessario equipaggiamento, dei mezzi e
delle specifiche attrezzature;  per la difesa dei
boschi dagli incendi il medesimo personale è 
posto alle dipendenze funzionali del Corpo
Forestale dello Stato e degli Enti delegati in
materia ed è  impiegato in attività  di prevenzione,
avvistamento e spegnimento degli incendi
boschivi.
  4 quater - Al termine del periodo di attività 
previsto dalle convenzioni il personale volontario
che ha partecipato con profitto ai servizi
convenzionati riceverà  un attestato rilasciato
dalla Regione Basilicata o dagli altri Enti Pubblici
titolari di convenzione, di operatore volontario
nel settore in cui ha svolto l' attività ".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 4 

 
 
 
 

ARTICOLO 6 

 1.  All' art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono
così  modificate:
" b) avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio
regionale sulle materie che interessano le
attività  delle organizzazioni di volontariato,
nonchè  sulla utilizzazione dello stanziamento
annuale di cui al successivo art. 12;  ".
  " d) promuove ricerche e studi di carattere
generale e specialistico relativi ai settori di attività 
cui appartengono le organizzazioni iscritte
al registro regionale;  ".
  2.  All' art. 7, comma 3, dopo la lettera d)
sono aggiunte le seguenti:
" d - bis) da un funzionario per ciascuna delle
Prefetture di Potenza e Matera;
  d - ter) da un funzionario, per ciascuna delle
due province, del Corpo Forestale dello Stato;
  d - quater) da un rappresentante, per ciascuna
delle due province, dei Vigili del Fuoco;  ".
  3.  Al medesimo comma 3 dell' art. 7 le parole
" personale del Dipartimento Sicurezza Sociale"
sono sostituite dalle seguenti: " personale del
Dipartimento Presidenza della giunta,".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 7 

 
 
 
 

ARTICOLO 7 

 1.  L' art. 9 è  sostituito dal seguente:
" Art.  9 (Formazione e aggiornamento).  La
Regione promuove e contribuisce all' attività  di
formazione e di aggiornamento degli aderenti
alle organizzazioni iscritte nel registro regionale
e prevede, nell' ambito dei piani annuali di
Formazione Professionale, la creazione, il
sostegno ed il rafforzamento delle professionalità 
necessarie ai settori in cui opera il volontariato".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BASILICATA Numero 38 del 1993 Articolo 9 

 
 
 
 

ARTICOLO 8 

 1. La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
 Potenza, 3 gennaio 1997