LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1997
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 La legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 è modificata ai sensi dei seguenti articoli.
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ARTICOLO 2 1. All' art. 1, comma 2, lettera b), dopo le parole " e della natura" sono aggiunte le seguenti: " alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio con particolare riferimento alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni sinistrate".
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ARTICOLO 3 1. All' art. 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: " 1 bis - In particolare sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi, liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto, una attività di solidarietà sociale.
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ARTICOLO 4 1. All' art. 3, comma 6, dopo le parole " La Giunta regionale" sono cancellate le seguenti: ", su proposta dell' assessore competente,".
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ARTICOLO 5 1. All' art. 4, comma 2, la lettera 1) è così modificata: " 1) l' obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività è a carico dell' Ente pubblico che stipula la convenzione; ". 2. All' art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: " 4 bis - L' organizzazione deve indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonchè provvisti della abilitazione all' esercizio professionale ove prescritta. 4 ter - Il personale volontario impiegato in servizio di protezione civile è posto alle dipendenze funzionali degli organismi pubblici individuati dalle convenzioni ed è da questi dotato del necessario equipaggiamento, dei mezzi e delle specifiche attrezzature; per la difesa dei boschi dagli incendi il medesimo personale è posto alle dipendenze funzionali del Corpo Forestale dello Stato e degli Enti delegati in materia ed è impiegato in attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi. 4 quater - Al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni il personale volontario che ha partecipato con profitto ai servizi convenzionati riceverà un attestato rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli altri Enti Pubblici titolari di convenzione, di operatore volontario nel settore in cui ha svolto l' attività ".
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ARTICOLO 6 1. All' art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono così modificate: " b) avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato, nonchè sulla utilizzazione dello stanziamento annuale di cui al successivo art. 12; ". " d) promuove ricerche e studi di carattere generale e specialistico relativi ai settori di attività cui appartengono le organizzazioni iscritte al registro regionale; ". 2. All' art. 7, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: " d - bis) da un funzionario per ciascuna delle Prefetture di Potenza e Matera; d - ter) da un funzionario, per ciascuna delle due province, del Corpo Forestale dello Stato; d - quater) da un rappresentante, per ciascuna delle due province, dei Vigili del Fuoco; ". 3. Al medesimo comma 3 dell' art. 7 le parole " personale del Dipartimento Sicurezza Sociale" sono sostituite dalle seguenti: " personale del Dipartimento Presidenza della giunta,".
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ARTICOLO 7 1. L' art. 9 è sostituito dal seguente: " Art. 9 (Formazione e aggiornamento). La Regione promuove e contribuisce all' attività di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale e prevede, nell' ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità necessarie ai settori in cui opera il volontariato".
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ARTICOLO 8 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 3 gennaio 1997 |