LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2000
REGIONE BASILICATA

NUOVE NORME PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI NN. 38/1993 E 2/1997

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 
N. 4 
del 20 gennaio 2000 
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

 


 
 
 
 

TITOLO I
SCOPI E FINALITÀ

ARTICOLO 1 
Finalità

1.      La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 
agosto 1991, n. 266, riconosce il volontariato quale espressione di 
partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà; promuove le 
condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia, 
per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, e 
culturale.

2.      Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al 
precedente comma, vengono così individuate:

a)      le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo 
degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare 
riferimento sia allo sviluppo di una cultura solidale, sia ad 
interventi nelle fasce del bisogno sociale così come esso si 
concretizza nelle sue manifestazioni tradizionali ma anche nelle forme 
più moderne di malattia, disagio, povertà, diversità e marginalità;

b)      le finalità di carattere civile sono:

—       quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla 
promozione dei diritti delle persone;

—       quelle relative alla previsione e alla prevenzione delle varie 
ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile 
e al soccorso delle popolazioni sinistrate.

—       quelle tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente 
nonchè alla protezione del territorio da ogni forma di degrado ed 
inquinamento con particolare riguardo a quello urbano, boschivo, 
costiero, fluviale e lacustre;

c)      le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla 
tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio 
storico-artistico e monumentale nonchè alla promozione e sviluppo 
delle attività ad esso connesse.

3.      La Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarietà del 
volontariato, come espressione del terzo-settore “non-profit” e ne 
incentiva l’affermazione sociale quale veicolo valoriale da 
trasmettere alle giovani generazioni lucane.


 
 
 
 

ARTICOLO 2 

Organizzazioni di Volontariato

1.      Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle 
individuate dagli artt. 2 e 3 della legge 266/91.

2.      Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni di 
volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque 
forma giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente 
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 
aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto, 
un’attività di solidarietà riconducibile alle finalità di cui all’art. 
1 della presente legge.


 
 
 
 

TITOLO II
REGISTRO DEL VOLONTARIATO E RELAZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 3 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

        1.      E’ istituito il Registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, in attuazione dell’art. 6 della legge 266/91 diviso nei 
settori Sociali, Civili e Culturali.

        2.      L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle 
attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli 
istituti previsti dalla presente legge, con gli Enti pubblici, 
permettendo, altresì, l’eventuale accesso ai contributi e la stipula 
di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

        3.      Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio 
regionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 
266/91, che intendano essere iscritti al registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al 
Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

a)      copia dell’atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti 
dell’associazione;

b)      descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche 
associative;

c)      numero degli aderenti;

d)      elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale 
l’organizzazione;

e)      elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da 
parte della organizzazione;

f)      relazione dettagliata concernente le attività svolte e 
descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.
        La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si 
intende ottenere l’iscrizione.

        4.      L’iscrizione al registro regionale del volontariato è 
disposta con provvedimento della Giunta Regionale che decide entro 60 
giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di 
tutta la documentazione di cui al precedente punto 3.
                La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe 
per una sola volta il decorso di tale termine.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al 
comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia 
del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonchè una 
relazione dettagliata sull’attività svolta con la relativa 
documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al 
comma 3 lettere a), b) e c).

        6.      La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al 
precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la 
cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle 
prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a 
mancare i requisiti di cui all’art. 3 della legge 266/91.
                La Giunta Regionale può disporre, anche su richiesta 
motivata dell’Osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle 
associazioni iscritte al Registro regionale, al fine di verificare il 
permanere di tali requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di 
volontariato.

        7.      La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge 
comporta la cancellazione dal registro.

        8.      Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 6 della 
legge 266/91 la Giunta Regionale, comunica alle organizzazioni di 
volontariato interessate le motivazioni dell’eventuale rifiuto 
dell’iscrizione e della cancellazione dal registro.

        9.      La tenuta del registro e l’attività istruttoria finalizzata 
alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico 
aggiornamento sono affidati alla Presidenza della Giunta Regionale.

        10.     La Regione pubblica all’inizio di ogni anno il registro 
aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e ne invia copia all’Osservatorio Nazionale 
del Volontariato.


 
 
 
 

ARTICOLO 4 

Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e d’Informazione

1.      Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico 
degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa alle 
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 
ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione 
giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accedere alle 
informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato dall’art. 11 
della legge 266/91 e dalla vigente normativa regionale in materia.


 
 
 
 

ARTICOLO 5 

Convenzioni

1.      Ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L. 266/91, la Regione, 
gli Enti strumentali regionali e gli Enti Locali, per la realizzazione 
di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni 
con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da 
almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle 
prestazioni richieste.

2.      L’opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo 
una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile 
e culturale può essere sussidiaria all’azione della Regione e degli 
Enti ad essa collegati.

3.      Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:

a)      l’attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento, 
anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e 
l’integrazione fra le diverse azioni degli Enti di cui al precedente 
comma 1 oltre che con le norme di funzionamento del settore;

b)      l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario 
allo svolgimento dell’attività in modo continuativo;

c)      l’entità del contributo assegnato all’organizzazione per i costi 
di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate 
strettamente connesse alla tipologia del progetto dell’intervento o 
del servizio oggetto della convenzione;

d)      l’impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

e)      le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro 
qualità;

f) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca 
dei contributi;

g)      la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di 
corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese 
sostenute;

h)      le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purchè 
indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio 
e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in 
convenzione all’associazione di volontariato;

i)      l’obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo 
svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell’Ente 
pubblico che stipula la convenzione;

l)      la durata del rapporto convenzionale;

m)      disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della 
dignità degli utenti.

4.      La convenzione deve riservare all’Ente pubblico un potere di 
sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità 
dell’organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi 
necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione.

5.      L’Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di 
sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di volontariato 
per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi 
fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.

6.      L’Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando 
sia constatata l’inadempienza delle principali clausole contrattuali o 
l’inidoneità dell’organizzazione ai sensi del comma 4.

7.      L’organizzazione di volontariato del settore protezione civile 
deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le 
attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività 
volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate 
ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneità 
fisica, nonchè professionale ove prescritta.


 
 
 
 

ARTICOLO 6 

Attestato di “Operatore Volontario”

1.      Il personale volontario, al termine del periodo di attività 
previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la 
partecipazione con particolare dedizione e profitto ai servizi 
convenzionati di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta 
dell’associazione di appartenenza un attestato di partecipazione, 
rilasciato dagli Enti di cui al comma 1 dell’art. 5.


 
 
 
 

ARTICOLO 7 

Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni

1.      Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie 
delle convenzioni, la Regione e gli Enti ad essa collegati considerano 
requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità 
operative, desunte in particolare da:

a)      qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle 
attività svolte;

b)      capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al 
settore di appartenenza;

c)      regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;

d)      sedi di operatività sul territorio.

2.      La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai 
criteri di priorità indicati al precedente comma 1.


 
 
 
 

ARTICOLO 8 

Prestazioni di Volontariato e Strutture Pubbliche

1.      Le attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche e 
convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni 
iscritte al registro di cui all’art. 3.

2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali 
realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come 
attività di volontariato.

3.      Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere 
stipulate direttamente dall’Ente pubblico titolare della struttura o 
dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la 
Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di 
convenzione.

4.      Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle 
attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.


 
 
 
 

TITOLO III
GLI STRUMENTI E GLI ORGANISMI

ARTICOLO 9 
Assemblea Regionale del Volontariato

1.      La Regione Basilicata riconosce la Assemblea Regionale del 
Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà 
dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente.

2.      L’Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi 
generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e 
sui programmi che riguardano il Volontariato.

3.      L’Assemblea Regionale del Volontariato si dota di un proprio 
autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie 
rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona 
le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.

4.      Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la 
Segreteria dell’Osservatorio regionale del volontariato di cui al 
successivo art. 10.

5.      L’Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3, 
dell’art. 10 i nove rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale.


 
 
 
 

ARTICOLO 10 

Osservatorio Regionale per il Volontariato

1.      E’ istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato al fine 
di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato 
nella regione.

2.      L’Osservatorio regionale per il volontariato:

a)      esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione 
del Registro regionale (motivazioni espresse all’art. 3 comma 9);

b)      avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle 
materie che interessano le attività delle organizzazioni di 
volontariato;

c)      provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte 
dalle organizzazioni di volontariato;

d)      promuove ricerche e studi;

e)      fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e 
lo sviluppo del volontariato;

f)      promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento 
del personale volontario;

g)      indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul 
volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli 
operatori interessati;

h)      propone criteri, esprime pareri e formula proposte 
sull’erogazione dei contributi di cui al successivo art.13;

i)      viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l’anno.

        L’Osservatorio regionale per il volontariato è istituito con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per 
la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la 
nomina e comunque fino all’insediamento del nuovo Osservatorio.

3.      Esso è composto:

a)      dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato, 
con funzioni di presidente;

d) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

c)      da un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale e 
da un rappresentante designato dall’UPI regionale;

d)      da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato 
eletti dall’Assemblea Regionale del Volontariato entro 90 giorni 
dall’inizio della legislatura;

e)      da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta 
Regionale.

4.      L’Osservatorio elegge un Vice Presidente tra i componenti di cui 
alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.
        Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
impedimento.

5.      Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre 
30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
        Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine 
indicato, l’Osservatorio è validamente costituito con la maggioranza 
dei componenti.
        In relazione alle materie trattate dall’Osservatorio il 
Presidente dello stesso può invitare funzionari regionali, tecnici ed 
esperti.
        I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale 
appositamente designato dalla Giunta Regionale.
        L’Osservatorio si dota di un regolamento interno.


 
 
 
 

TITOLO IV
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 11 
Attività Formativa

1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all’attività di 
formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni 
iscritte al Registro regionale e prevede, nell’ambito dei piani 
annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il 
rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera 
il volontariato.


 
 
 
 

TITOLO V
MEZZI E RISORSE PER IL VOLONTARIATO

ARTICOLO 12 
Mezzi e Strutture

1.      L’Osservatorio regionale del volontariato di cui all’art. 10 ha 
la propria sede presso la presidenza della Giunta Regionale alla quale 
compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria 
per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla 
presente legge.

2.      I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione 
del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione 
finanziaria.


 
 
 
 

ARTICOLO 13 

Gestione del “Fondo per l’Attuazione della Legge Quadro sul 
Volontariato e della Relativa Normativa Regionale

1.      La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse 
finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte 
al Registro Regionale in forma di contributo:

—       a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per 
la formazione e l’aggiornamento dei volontari impegnati in attività 
specifiche;

—       a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di 
volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della 
specificità delle attività di volontariato nei vari settori;

—       per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti 
dall’Osservatorio regionale per il Volontariato.

2. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dell’Osservatorio 
Regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità di 
concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al Registro 
Regionale, nonchè il riparto degli stessi.


 
 
 
 

ARTICOLO 14 

Beni e Strutture

1.      L’Amministrazione Regionale e gli Enti ad essa collegati possono 
mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte 
al Registro Regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture 
mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle 
attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge.


 
 
 
 

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 15 
Norma Transitoria

1.      Dopo l’entrata in vigore della presente legge e comunque non 
oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta 
Regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella 
data al Registro regionale del volontariato di cui
alla Legge Regionale n.38/93.

2.      Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la Assemblea 
regionale del volontariato, così come previsto dall’art. 9 della 
presente legge.

3.      Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro 
Regionale alla data
di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione 
con la relativa decorrenza.

4.      L’insediamento dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità, 
le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.


 
 
 
 

ARTICOLO 16 

Abrogazioni

1.      Le Leggi regionali 16 luglio 1993 n.38 e 3 gennaio 1997 n.2 sono 
abrogate.


 
 
 
 

ARTICOLO 17 

Norma Finanziaria

1.      Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà 
fronte per l’esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già 
previste per l’abrogata L.R. 16 luglio 1993 n. 38, del capitolo n.3260 
che assume la nuova denominazione di “Fondo per l’attuazione della 
nuova legge per la promozione del volontariato”. Le leggi di bilancio 
per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi 
stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà degli 
interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono 
con le funzioni dei diversi Dipartimenti ed Uffici della Regione 
Basilicata.


 
 
 
 

ARTICOLO 18 

Pubblicazione

1.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 gennaio 2000

DINARDO

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