LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 19-04-1995
REGIONE CALABRIA

Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni
di volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA 
N. 46 
del 26 aprile 1995 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CALABRIA Numero 16 del 1996 Articolo 17 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CALABRIA Numero 12 del 1997 Articolo 17 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CALABRIA Numero 10 del 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Finalità 
 1.  La Regione Calabria riconosce e valorizza le attività 
delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza
scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà , finalità  di
carattere sociale, civile e culturale per:
a) contrastare l' emarginazione;
  b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
  c) accogliere la vita e migliorarne la qualità ;
  d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del
servizio sanitario regionale;
  e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi
gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;
  f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i
cittadini, anche con particolari attività  di formazione ed
orientamento per minori e giovani, nonchè  di attività  di
promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
  g) promuovere attività  di protezione e salvaguardia dell'
ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità .
  2.  La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione,
fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività  da
valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
  3.  La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti
al volontariato sociale.

ARTICOLO 2 
 Attività  di volontariato
 1.  Ai fini della presente legge sono attività  di volontariato
quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato o da
singoli volontari esclusivamente per fini di solidarietà  e
senza remunerazione.
  2.  Ai volontari è  possibile rimborsare le spese effettivamente
sostenute, entro i limiti previsti dalle organizzazioni
di appartenenza.
  3.  Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente
costituiti, dotati o meno di personalità  giuridica,
le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano
espressamente l' esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione
anche indiretti.
  4.  Le attività  di volontariato devono essere prestate in
aderenza ai principi fissati dall' art. 2 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
  5.  La qualità  di volontariato è  incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'
organizzazione di cui fa parte, mentre è  compatibile con la
qualità  di dipendente pubblico, quando le prestazioni hanno
luogo fuori dall' orario di lavoro in servizi pubblici e privati
diversi da quelli prestati come dipendente.
  6.  I funzionari di Enti locali preposti alla dirigenza di
servizi per il volontariato, non possono appartenere ad alcuna
organizzazione di volontariato in qualità  di dirigenti.
  7.  La Regione Calabria favorisce inoltre, la qualificazione
e formazione delle organizzazioni di volontariato,
nonchè  la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni
particolarmente significative da parte delle stesse all'
interno del territorio regionale.
  8.  I lavoratori di Enti pubblici o privati che facciano
parte di organizzazioni iscritte nell' Albo di cui all' art. 4
hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità  dell' orario
di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l' organizzazione
aziendale e con le integrazioni di cui all' art. 17 della Lº
266/ 91.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 2 

ARTICOLO 3 
 Organizzazioni di volontariato
 1.  Le organizzazioni di volontariato devono costituirsi
ai sensi dell' art. 3 della legge n. 266/ 1991 e secondo quanto
previsto dalla presente legge.
  2.  Le organizzazioni di cui al presente articolo, per garantire
il funzionamento della struttura, possono assumere
lavoratori dipendenti esclusivamente per finalità  di supporto
tecnico con esclusione di ogni attività  di solidarietà .
  3.  L' utilizzazione di prestatori d' opera autonoma e
specializzata deve avvenire nel rispetto del principio di cui al
comma precedente.
  4.  E' riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed
ai singoli volontari il diritto di:
- accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò  sia
richiesto per l' attuazione del servizio;  inserirsi per integrare
e collaborare con i servizi nell' ambito dell' attività  proprie
degli stessi senza sostituire personale dipendente;

  - partecipare alle attività  di formazione e di aggiornamento
organizzate dagli Enti locali o da terzi in rapporto al
servizio convenuto;
  - partecipare alle attività  di programmazione secondo
quanto stabilito dalla normativa regionale vigente nei campi
di applicazione della presente legge e della L. 5/ 87;
  - accedere alle informazioni e agli atti amministrativi
concernenti i campi di applicazione della presente legge di
competenza del Consiglio e della Giunta regionale e degli
Enti locali;
  - partecipare nell' ambito dei piani e delle finalità  proprie
degli Enti pubblici e delle Leggi Sanitarie e Sociali alla
programmazione per le finalità  sociali di cui all' art. 1 di
interventi pubblici con parere consultivo.
  5.  Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
i propri aderenti, che prestano attività  di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell' attività  stessa, nonchè  per la responsabilità  civile verso
i terzi, secondo le norme del Decreto del Ministero dell' Industria
e del Commercio del 14/ 2/ 1992.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale CALABRIA Numero 5 del 1987 

ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CALABRIA Numero 10 del 1996 
 Albo regionale delle organizzazioni di volontariato
 1.  E' istituito, presso la Giunta regionale, l' Albo regionale
delle organizzazioni di volontariato che può  essere articolato
in sezioni.
  2.  Le organizzazioni, riconosciute o meno ai sensi dell'
art. 12 del Codice Civile, che intendono chiedere l' iscrizione,
devono operare nel territorio regionale e presentare
domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da:
a) atto costitutivo o statuto o accordi degli aderenti;
  b) ordinamento interno, con l' indicazione della persona
cui è  conferita la presidenza o la direzione;
  c) relazione degli interventi già  attuati e programma di
quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi,
le metodologie di intervento e la qualificazione dei volontari
impiegati.
  3.  La Giunta regionale, entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dei criteri
individuati dall' Osservatorio regionale sul volontariato di
cui all' articolo 5, lettera d), decide sull' iscrizione dell'
organizzazione all' Albo dandone comunicazione al Comune
territorialmente competente.
  4.  I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione
automatica dall' Albo, la conferma dell' iscrizione
ogni tre anni, con la rinnovazione della documentazione di
cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute
modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma.
  5.  La Giunta regionale verifica la permanenza dei requisiti
ritenuti idonei all' iscrizione e procede a saltuari accertamenti
sulla regolarità  della gestione delle organizzazioni di
volontariato iscritte all' Albo.
  6.  L' iscrizione all' Albo è  condizione necessaria per poter
fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente
pubblico operante nel territorio regionale.
  7.  La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge
comporta l' immediata cancellazione dall' Albo.  La cancellazione
è  disposta con deliberazione della Giunta regionale.
  8.  Ai fini dell' applicazione del comma 5 dell' articolo 6
della legge n. 266 del 1991, la Giunta regionale comunica
alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni
dell' eventuale rifiuto della iscrizione e della cancellazione
dell' Albo.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 12 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

ARTICOLO 5 
 Osservatorio regionale sul volontariato
 1.  E' istituito l' osservatorio regionale sul volontariato.
  2.  L' osservatorio è  composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore
suo delegato che lo presiede;
  b) da un rappresentante delle Province calabresi, designato
dall' Unione regionale delle province;
  c) da tre rappresentanti dai Comuni calabresi, designati
dalla sezione regionale dell' ANCI;
  d) da un rappresentante delle Comunità  montane della
Calabria, designato dall' UNCEM calabrese;
  e) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;
  f) dal dirigente del dipartimento per i servizi sanitari;
  g) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
  h) dal dirigente del dipartimento per la formazione professionale;
  i) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte all' Albo di cui all' art. 4, presenti ed operanti in
almeno tre province della regione, indicati dalle organizzazioni
medesime;
  l) da cinque rappresentanti - uno per provincia e con un
massimo di due rappresentanti in totale appartenenti alla
stessa organizzazione - delle organizzazioni di volontariato
iscritte all' Albo di cui all' art. 4 che abbiano il maggior numero
di aderenti, indicati dalle organizzazioni medesime;
  m) da tre rappresentanti di enti o istituzioni maggiormente
rappresentativi che promuovono attività  o cultura di
volontariato, indicati dagli stessi.
  3.  Il Vice Presidente dell' Osservatorio è  eletto nella
prima riunione tra i componenti indicati dalle organizzazioni
di volontariato.
  4.  I componenti dell' Osservatorio possono farsi sostituire
di volta in volta da altro rappresentante a tal fine
delegato.
  5.  In relazione alle materie trattate, il Presidente dell'
Osservatorio può  invitare altri dipendenti regionali o studiosi o
tecnici.
  6.  L' Osservatorio è  organo consultivo della Giunta regionale
e, tra l' altro, provvede a:
a) esprimere parere sui programmi annuali di competenza
della Giunta regionale;
  b) avanzare proposte alla Giunta regionale sulle materie
oggetto delle attività  delle organizzazioni di volontariato;
  c) esprimere parere sui disegni di legge e sulle materie che
interessano i campi di intervento delle organizzazioni di
volontariato di competenza della Giunta regionale;
  d) determinare i criteri e le modalità  per la gestione e la
tenuta dell' Albo di cui all' articolo 4;
  e) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione dell' Albo
di cui all' articolo 4;
  f) esprimere parere sulla istituzione dei Centri di servizio
regionale di cui all' articolo 16;
  g) esprimere parere su progetti elaborati anche in collaborazione
con gli Enti locali da organizzazioni di volontariato
iscritte all' Albo di cui all' art. 4;
  h) promuovere e sostenere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario per la prestazione
di servizi;
  i) promuovere ricerche e studi;
  l) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato;
  m) diffondere la conoscenza delle attività  svolte dalle
organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;
  n) pubblicare un rapporto regionale sull' andamento del
fenomeno del volontariato nella regione.
  7.  Alla costituzione della segreteria dell' Osservatorio
provvede la Giunta regionale.

ARTICOLO 6 
 Funzionamento dell' Osservatorio regionale sul volontariato
 1.  L' Osservatorio regionale sul volontariato è  nominato
dalla Giunta regionale, previa verificare dei requisiti posseduti
dai rappresentanti indicati dalle rispettive organizzazioni,
e resta in carica per la durata di tre anni.
  2.  Si procede alla nomina dell' Osservatorio anche sulla
base di una designazione pari almeno alla maggioranza dei
componenti dell' organo medesimo.
  3.  Le designazioni relative all' articolo 5, comma 2, lettere
b), c), d), i), l) ed m), devono essere effettuate entro
sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.  Le
designazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell' articolo 5,
comma 2, devono essere effettuate da tutte le organizzazioni
interessate.
  4.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente
provvede alla nomina la Giunta regionale, previa
assegnazione di ulteriore termine di giorni 30.
  5.  Per la validità  delle adunanze dell' Osservatorio è 
necessaria la presenza di almeno la metà  dei componenti.  Le
deliberazioni si prendono a maggioranza e, in caso di parità ,
decide il voto del Presidente.
  6.  La partecipazione alle riunioni è  gratuita ed è  ammesso
il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute
per la partecipazione.
  7.  Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità 
della seduta è  sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

ARTICOLO 7 
 Conferenza generale
 1.  Il Presidente della Giunta regionale d' intesa con l'
Osservatorio regionale sul volontariato indice una volta l' anno
la Conferenza generale delle organizzazioni di volontariato
iscritte all' Albo di cui all' art. 4.
  2.  La Conferenza è  presieduta e convocata dal Presidente
della Giunta regionale o da un assessore suo delegato.
  3.  La Conferenza generale esprime pareri sugli strumenti
generali della programmazione regionale relativi alle attività 
di volontariato.

ARTICOLO 8 
 Convenzione
 1.  Per la realizzazione di programmi relativi ai campi di
applicazione della presente legge che consentano l' apporto
continuativo delle organizzazioni di volontariato, la Giunta
regionale può  stipulare apposite convenzioni secondo i criteri
di cui all' art. 9.

ARTICOLO 9 
 Contenuti della convenzione
 1.  La convenzione di cui all' art. 8 è  stipulata con le
organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e
capacità  operativa e che siano iscritte da almeno sei mesi
all' Albo di cui all' articolo 4 o che siano iscritte ai sensi
dell' articolo 16, comma 2, per eguale periodo.
  2.  La convenzione, su cui deve esprimere parere l' Osservatorio
regionale sul volontariato di cui all' art. 5, deve tra
l' altro indicare:
a) l' attività  che è  oggetto di essa e le modalità  di svolgimento,
anche al fine di garantire il raccordo con i programmi
e le norme di funzionamento del settore;
  b) la durata del rapporto convenzionale;
  c) l' entità  delle prestazioni del personale volontario necessario
allo svolgimento dell' attività  in modo continuativo;
  d) l' entità  del contributo assegnato all' organizzazione per
i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e
documentate dagli associati;
  e) l' impegno a svolgere con continuità  le prestazioni
convenzionate;  f) le forme di verifica delle prestazioni e di
controllo delle loro qualità ;
  g) le cause e le modalità  di risoluzione della convenzione
e di revoca dei contributi;
  h) le modalità  di corresponsione dei contributi e di
rendicontazione;  i) l' obbligo di fornire periodicamente alla
Giunta regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi
inerenti l' attività  svolta;
  l) l' obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento delle attività ;
  m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e
retribuite;
  n) l' obbligo del rispetto della dignità  e dei diritti degli
utenti.
  3.  La convenzione deve riservare alla Giunta regionale
un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni
di idoneità  dell' organizzazioni, sotto il profilo delle persone
e dei mezzi, allo svolgimento dell' attività .
  4.  La Giunta regionale, previo parere dell' Osservatorio
regionale sul volontariato di cui all' articolo 5, dichiara la
risoluzione della convenzione quando sia constatata l' inadempienza
delle principali clausole contrattuali o l' inidoneità 
dell' organizzazione ai sensi del comma 3.
  5.  Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i
contributi previsti nella convenzione vengono rideterminati
annualmente dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 10 
 Prestazioni di volontariato all' interno di strutture pubbliche
 1.  Le attività  di volontariato all' interno di strutture pubbliche
o convenzionate con la Regione devono essere prestate
da organizzazioni iscritte all' Albo di cui all' articolo 4.
  2.  Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni
che possono essere stipulate direttamente dall' ente pubblico
titolare della struttura.

ARTICOLO 11 
 Formazione ed aggiornamento dei volontari
 1.  La Giunta regionale, nell' ambito del programma di
formazione professionale, sulla base di proposte inoltrate
dall' Osservatorio, dagli Enti locali e dalle organizzazioni di
volontariato ed anche su richiesta delle organizzazioni medesime,
è  autorizzata a promuovere iniziative di formazione
e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo
a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di
nozioni e tecniche utili all' esercizio delle attività  di
volontariato.
 2.  Le organizzazioni di volontariato possono partecipare
gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento
professionale organizzati dalla Regione attraverso le proprie
strutture.

ARTICOLO 12 
 Destinatari dei contributi
 1.  Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente
legge le organizzazioni di volontariato, iscritte nell' Albo
di cui all' articolo 4, che svolgono attività  previste dalla
presente legge e che intendono realizzare progetti finalizzati da
eseguire anche mediante apposite convenzioni.  Viene riconosciuta
priorità  ai progetti che siano realizzati attraverso le
prestazione di più  di una organizzazione.
  2.  I fondi sono ripartiti dalla Regione regionale previo
parere dell' Osservatorio regionale sul volontariato.
  3.  I contributi previsti dalla presente legge possono essere
assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di
altri benefici regionali, purchè  questi ultimi siano concessi
per attività  non previste dalla presente legge.
  4.  Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata
può  essere finanziata dalla Regione e da altri enti publici,
purchè  i contributi complessivamente non superino
l' 80 per cento della spesa sostenuta.

ARTICOLO 13 
 Presentazione delle domande
 1.  Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti
dalla presente legge, vanno presentate unitamente ad un
progetto delle spese necessarie alla Giunta regionale, entro il
30 ottobre di ogni anno.  Trascorso tale termine le domande
presentate vengono prese in considerazione nell' esercizio
successivo.  Le organizzazioni di volontariato sono tenute a
trasmettere copia delle domande al Comune in cui hanno
sede o svolgono la loro attività  principale.

ARTICOLO 14 
 Erogazione dei contributi
 1.  La Giunta regionale, in relazione alle priorità  fissate
dai documenti generali di programmazione, approva, entro
il 28 febbraio di ogni anno, il piano di riparto dei contributi
relativi all' esercizio successivo, previo parere dell' Osservatorio
regionale sul volontariato.
  2.  Il contributo regionale può  essere erogato anche con
anticipazioni non superiori alla misura complessiva del 50
per cento.  Il saldo è  erogato soltanto dopo la presentazione
del rendiconto.
  3.  Per impegni inferiori a tre milioni di lire la rendicontazione
può  essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta
dal responsabile della organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 15 
 Centri di servizio regionali
 1.  I Comuni capoluogo di provincia istituiscono, entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, Centri di
servizio regionali da mettere a disposizione delle organizzazioni
di volontariato.
  2.  I Centri di servizio regionali sono gestiti da organizzazioni
di volontariato che siano operanti nel Comune e che
appartengano ad organismi presenti, al medesimo titolo, in
almeno tre province della regione.
  3.  La gestione del Centro di servizio regionale deve risultare
da apposita convenzione stipulata con il Comune
competente per territorio.

ARTICOLO 16 
 Norma transitoria
 1.  Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, le organizzazioni di volontariato iscritte all' Albo di
cui alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 46 devono chiedere
conferma dell' iscrizione allegando la documentazione
prevista dall' articolo 4 della presente legge.
  2.  La Giunta regionale, sulla base della procedura di cui
all' art. 4, comma 3, decide nei successivi trenta giorni sull'
iscrizione all' Albo.  Le organizzazioni le cui domande risultano
accolte vengono iscritte all' Albo con decorrenza dalla
data di iscrizione all' Albo di cui alla legge regionale 5
maggio 1990, n. 46.
  3.  Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda
eventualmente presentata viene considerata come domanda
di nuova iscrizione.
  4.  Il periodo di due anni previsto dall' articolo 8 della
legge n. 266 del 1991, concernente le agevolazioni fiscali, per
le organizzazioni di volontariato iscritte all' Albo ai sensi del
comma 2 del presente articolo decorrente dall' entrata in vigore
della predetta legge n. 266 del 1991.
  5.  All' entrata in vigore della presente legge le convenzioni
di cui all' art. 8, in attesa dell' operatività  dell' Albo
previsto all' art. 4, possono essere stipulate con le organizzazioni
di volontariato iscritte da più  di sei mesi nell' Albo di
cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale CALABRIA Numero 46 del 1990 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 8 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 17
 Abrogazioni
 1.  La legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 ed ogni altra
disposizione legislativa in contrasto con la presente legge
sono abrogate.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale CALABRIA Numero 46 del 1990 

ARTICOLO 18 
 Norma finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
con i fondi di cui all' articolo 16 della legge finanziaria 1995,
per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà  determinata
in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione
del bilancio della Regione e con l' apposita legge
finanziaria che l' accompagna.

ARTICOLO 19 
 Dichiarazione d' urgenza
 La presente legge è  dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
 Catanzaro, 19 aprile 1995


LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 17-05-1996
REGIONE CALABRIA

Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla
legge quadro nazionale n. 266 dell' 11 agosto 1991 sul volontariato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA 
N. 52 
del 22 maggio 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO UNICO 
 In aderenza alla norma di cui all' articolo 6 della legge nº
266 dell' 11 agosto 1991, l' espressione << Albo regionale delle
organizzazioni di volontariato >> di cui al primo comma dell'
articolo 4 della legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 è 
sostituito dall' espressione: << Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro, 17 maggio 1996
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CALABRIA Numero 18 del 1995 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CALABRIA Numero 18 del 1995 Articolo 4 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

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