LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 17-05-1996
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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ARTICOLO UNICO In aderenza alla norma di cui all' articolo 6 della legge nº 266 dell' 11 agosto 1991, l' espressione << Albo regionale delle organizzazioni di volontariato >> di cui al primo comma dell' articolo 4 della legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 è sostituito dall' espressione: << Registro regionale delle organizzazioni di volontariato >>. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 17 maggio 1996
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