LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 8-02-1993
REGIONE CAMPANIA

"Norme per la valorizzazione del volontariato
e regolamentazione dei rapporti con la Regione e
gli Enti Locali".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 
N. 7 
del 10 febbraio 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 32 del 1994 Articolo 39 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1996 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1996 Articolo 4 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 (Finalità  e campo di applicazione)
 1.  La Regione Campania riconosce e valorizza, nel
rispetto del pluralismo, le attività  delle organizzazioni
di volontariato che promuovono e realizzano, mediante
autonome iniziative, forme di solidarietà  sociale e di impegno
civile tese a superare l' emarginazione, migliorare
la qualità  della vita e le relazioni umane, prevenire
e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare l' ambiente.
  2.  La Regione Campania favorisce l' apporto delle organizzazioni
di volontariato, nel rispetto della loro autonomia,
al conseguimento delle finalità  dello Statuto regionale
e degli Statuti degli Enti Locali.
  3.  Le attività  di volontariato che la Regione favorisce,
anche ai fini delle convenzioni di cui all' art. 5 della
presente legge, riguardano tutte le materie di competenza
regionale.
  4.  Sono prioritarie le attività  riguardanti i seguenti
settori:
  a) servizi socio - sanitari e assistenziali;
  b) miglioramento della qualità  di vita protezione
dei beni culturali e tutela dell' ambiente;
  c) iniziative per l' educazione permanente e la partecipazione
civile, complementari ed esterne alla struttura
scolastica e ai centri sociali.

ARTICOLO 2 
 (Attività  di volontariato)
 1.  Ai fini della presente legge, per attività  di volontariato,
si intendono quelle prestazioni offerte dai cittadini
in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso
organizzazioni regolarmente costituite, anche se prive
di personalità  giuridica, che operano esclusivamente
per fini di solidarietà , senza scopo di lucro anche indiretto
e di remunerazione da parte dei singoli aderenti.
  2.  Le attività  sono comunque quelle previste dall' artº
2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: << Legge -
quadro sul volontariato >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 2 

ARTICOLO 3 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1996 Articolo 1 
 (Organizzazione di volontariato)
 1.  Sono considerate organizzazioni di volontariato
quegli organismi liberamente costituiti che svolgono le
attività  di cui all' art. 1 della presente legge avvalendosi
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti e che concorrono a realizzare i programmi
di politica sociale dell' Ente Locale e della Regione.
  2.  Lo Statuto, l' accordo fra gli aderenti o l' atto costitutivo
delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente
prevedere:
  a) la finalità  dell' organismo associativo;
  b) la democraticità  della struttura;
  c) l' elettività  e la gratuità  delle cariche associative;
  d) i criteri di ammissione degli aderenti nonchè  i loro
diritti e doveri;
  e) l' obbligo della formazione del bilancio preventivo
e consuntivo;  modalità  di approvazione da parte dell' Assemblea
degli aderenti;
  f) l' assenza di fini di lucro.

ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1996 Articolo 1 
 (Registro di volontariato)
 1.  E' istituito presso la Giunta regionale della Campania
il Registro regionale del volontariato organizzato.
  2.  Le associazioni che svolgono istituzionalmente le
attività  di cui all' art. 1 e che siano in possesso dei requisiti
di cui all' art. 2, e che abbiano operato nell' ambito
della Regione da almeno un anno, possono chiederne l' iscrizione
presentando domande al presidente della Giunta
regionale corredata da:
  a) statuto dell' associazione, accordo e atto costitutivo
con l' indicazione del legale rappresentante e della
sede;
  b) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le
diverse cariche associative;
  c) relazione concernente le attività  svolte nel precedente
anno solare con relativa documentazione e bilancio
economico consuntivo.
  3.  Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta
regionale previo parere della Consulta di cui all' art. 8.
  4.  L' iscrizione al Registro determina il riconoscimento
di idoneità  e di interesse pubblico.
  5.  Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l' iscrizione
al Registro la Giunta diffida a ripristinare lo
stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro
tre mesi dalla diffida, la Giunta regionale ne delibera la
cancellazione con provvedimento motivato.
  6.  La Regione pubblica, annualmente, il Registro aggiornato
delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale della
Regione e ne invia copia all' Osservatorio Nazionale
del volontariato.
  7.  Ogni due anni le associazioni di volontariato devono
presentare alla Consulta regionale del volontariato
una relazione sull' attività  svolta, le eventuali convenzioni
stipulate con gli Enti Pubblici e/ o privati, l' elenco degli
associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto,
nel regolamento e nelle cariche associative.  La mancata
presentazione della documentazione entro il 31 dicembre
del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente
la cancellazione dal Registro regionale.

ARTICOLO 5 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1996 Articolo 2 
 (Convenzioni)
 1.  La Regione e gli Enti Locali, singoli o associati, possono
stipulare convenzioni per attuare iniziative di cui
all' art. 1 con istituzioni, associazioni e organizzazioni di
volontariato iscritte al Registro Regionale da almeno sei
mesi e che dimostrino attitudine e capacità  operative.
  Le convenzioni devono prevedere:
  a) la tipologia delle prestazioni, il progetto dettagliato
dell' intervento e la sua durata;
  b) l' elenco nominativo delle persone fisiche che saranno
impegnate come volontarie e la loro competenza
professionale;
  c) l' impegno a svolgere con continuità  le attività 
convenzionate;
 d) le modalità  di coordinamento fra l' associazione di
volontariato e l' Ente pubblico proponente;
  e) la copertura assicurativa a carico dell' Ente pubblico
del rischio di infortunio subito o provocato dall' operatore
volontario, durante l' espletamento dell' attività 
convenzionata;
  f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese
le modalità  di rendicontazione;
  g) la verifica periodica dei risultati conseguiti;
  h) le cause e modalità  di rescissione delle convenzioni.
  2.  Tutte le convenzioni debbono essere comunicate,
dopo la stipula, alla Consulta regionale di cui all' art. 8
della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
  3.  Il contributo regionale viene erogato per non oltre
il 50% quale anticipazione e il saldo a presentazione del
rendiconto.
  4.  Le convenzioni che riguardano attività  di volontariato
già  previste da leggi regionali dovranno indicare
parametri, condizioni e criteri previsti da queste ultime.

ARTICOLO 6 
 (Centri di servizio degli Enti Locali)
 1.  Le Province e i Comuni della Campania possono
istituire, in forza della presente legge, nell' ambito delle
proprie competenze, centri di servizio a disposizione delle
Organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio,
da gestire con la collaborazione di esse, sempre
che siano iscritte al Registro regionale del volontariato.
  2.  Gli Enti Locali e la Regione Campania possono concedere
in uso immobili o locali propri alle Organizzazioni
di volontariato per lo svolgimento delle attività  stesse.

ARTICOLO 7 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1996 Articolo 3 
 (Osservatorio regionale del volontariato)
 1.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa conforme deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell' Assessore ai Servizi Sociali, è  istituito
l' Osservatorio regionale per il volontariato, presieduto
dall' Assessore ai Servizi Sociali o da un suo delegato
e composto da dieci rappresentanti delle Organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in almeno
tre Province della Regione, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
  2.  L' Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi
e dei servizi messi a disposizione dell' Assessorato ai Servizi
Sociali e ha i seguenti compiti:
  a) provvedere al censimento delle Organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività 
da esse svolte;
  b) promuovere ricerche e studi;
  c) fornire ogni utile elemento per la programmazione e lo
sviluppo del volontariato;
  d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche dati nei settori di competenza
della presente legge;
  e) pubblicare un rapporto biennale e sull' andamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
  f) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l' attività  di volontariato;
  g) promuovere con cadenza triennale, una conferenza
regionale del volontariato alla quale partecipano tutti
i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

ARTICOLO 8 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1996 Articolo 4 
 (Consulenza regionale del volontariato)
 1.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa conforme deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell' Assessore ai Servizi sociali, è  costituita
la Consulta regionale del volontariato.  Essa è  così 
composta:
  a) Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato
che la presiede;
  b) dodici rappresentanti della Associazione iscritte al
registro regionale eletti dai legali rappresentanti di tutte
le organizzazioni iscritte riunite in assemblea, garantendo
comunque la rappresentanza delle cinque Province
della Campania, convocate dal Presidente della Giunta
regionale all' inizio di ogni legislatura.
  2.  Le funzioni di segretario vengono svolte dal funzionario
del servizio assistenza sociale, preposto a coordinare
la segreteria della Consulta.
  3.  I membri della Consulta restano in carica per la
durata della legislatura corrispondente.
  4.  Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Consulta
anche gli Assessore regionali, o loro delegati, nei cui
ambiti di competenza rientrino i singoli argomenti all'
ordine del giorno di ciascuna seduta.
  5.  Compete alla Consulta, avvalendosi delle strutture
tecniche della segreteria operativa (segreteria e osservatorio):
  a) esprimere alla Giunta regionale entro venti giorni
dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi
e direttive che interessano i campi di intervento delle Associazioni
iscritte al Registro regionale e che richiedono
una convenzione;
  b) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti
pervenuti da Enti Locali e/ o Associazioni di volontariato
da sottoporre alla Giunta regionale per l' approvazione
e il relativo finanziamento;
  c) esprimere parere sulla programmazione delle politiche
di assistenza sociale della Regione;
  d) esprimere parere sull' iscrizione al Registro regionale
delle Associazioni di volontariato;
  e) sostenere, anche in collaborazione dell' Ente Regionale,
iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi, per l' apporto legislativo
e per le conoscenze delle politiche regionali.

ARTICOLO 9 
 (Rapporti tra volontariato e Enti pubblici)
 1.  La Regione Campania disciplina, anche con delega
agli Enti Locali, la facoltà  di svolgere attività  di volontariato
all' interno di strutture pubbliche nel rispetto
dei loro ordinamenti particolari.
  2.  Tale diritto resta subordinato all' emanazione da
parte delle autorità  competenti di disposizioni riguardanti
fra l' altro:
  a) condizioni di ammissione all' accesso;
  b) Modalità  di presenza e di comportamento del volontariato
all' interno della struttura pubblica;
  c) il rispetto della libertà  e della dignità  personale,
delle convenzioni e della riservatezza degli utenti;
  d) potere di sorveglianza dell' amministrazione competente;
  e) i motivi e le procedure dell' esclusione all' accesso.
  3.  L' attività  di volontariato, anche se convenzionata,
non configura rapporto di dipendenza dall' Ente
pubblico.

ARTICOLO 10 
 (Programmazione annuale)
 1.  Le domande per la realizzazione di servizi innovativi
e/ o sperimentali devono essere presentate all' assessorato
alla Assistenza sociale entro il 30 settembre di
ogni anno corredate dal relativo progetto e dal parere
degli Enti Locali interessati.
  2.  La Giunta Regionale, sentita la Consulta, sancisce
i criteri di scelta e priorità  per le convenzioni da stipulare
e per l' erogazione di contributi ai fini della realizzazione
dei servizi innovativi o sperimentali ed in applicazione
degli stessi approva il piano annuale di riparto
dei fondi per l' esecuzione delle convenzioni entro il 30
novembre di ogni anno.

ARTICOLO 11 
 (Norme transitorie)
 1.  Nelle more dell' attuazione della presente legge, la
Giunta regionale delibera l' iscrizione al registro regionale
del volontariato entro tre mesi dalla data di presentazione
della relativa domanda, sentito il parere della Vi
Commissione Consiliare.

ARTICOLO 12 
 (Copertura finanziaria)
 1.  Per la copertura delle spese relative alle convenzioni
di cui all' art. 5 stipulate dalla Regione e per gli oneri
derivanti dall' applicazione degli artt. 7 e 8 della presente
legge si farà  fronte con fondi propri della Regione mediante
l' istituzione di apposito capitolo di bilancio dello
stato di previsione della spesa con la declaratoria << Valorizzazione
dei volontariato >> che per l' anno 1993 ammonta
a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).
  2.  Con i fondi ricevuti per l' esecuzione delle convenzioni
è  fatto divieto alle organizzazioni di volontariato
di retribuire eventuale personale dipendente.
  3.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con
legge di bilancio.

ARTICOLO 13 
 (Controllo)
 1.  Gli Enti locali svolgono attività  di sorveglianza sull'
effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i
quali sono state stipulate convenzioni o concessi fondi,
immobili o strumenti.
  2.  I soggetti beneficiari della presente legge sono tenuti
a presentare a fine anno un rendiconto sull' utilizzazione
dei contributi erogati.
  3.  La Regione, in ogni caso, può  disporre verifiche dirette
ad accertare la qualità  delle attività  realizzate dalle
organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 14 
 (Rinvio)
 1.  Per quanto non disciplinato dalla presente legge,
si rinvia alle disposizioni della Legge 11 agosto 1991, nº
266.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 15 
 (Dichiarazione d' urgenza)
 1. La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione Campania.
 Napoli, 8 febbraio 1993


LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 7-08-1996
REGIONE CAMPANIA

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 febbraio
1993, n. 9 concernente: "Norme per la valorizzazione
del volontariato e regolamentazione dei rapporti
con la Regione e gli Enti locali".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 
N. 51 
del 9 agosto 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 1.  L' articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 1993,
n. 9, viene così  modificato:
Art 4
 Registro di volontariato
 1.  E' istituito presso la Giunta Regionale della Campania
il Registro regionale del volontariato organizzato.
  2.  Le associazioni che svolgono istituzionalmente le
attività  di cui all' articolo 1 e che siano in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 2, e che abbiano operato
nell' ambito della regione da almeno un anno, possono
chiederne l' iscrizione presentando domanda al Presidente
della Giunta Regionale corredata da:
a) statuto dell' associazione, accordo e atto costitutivo
con l' indicazione del legale rappresentante e della
sede;
  b) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le
diverse cariche associative;
  c) relazione concernente le attività  svolte nel precedente
anno solare con relativa documentazione e bilancio
economico consuntivo.
  3.  Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta
Regionale, previo parere dell' Osservatorio di cui all' articolo
7.
  4.  L' iscrizione al Registro determina il riconoscimento
di idoneità  e di interesse pubblico.
  5.  Qualora vengano meno i requisiti richiesti per
l' iscrizione al Registro, la Giunta Regionale diffida a ripristinare
lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza,
entro tre mesi dalla diffida, la Giunta Regionale
ne delibera la cancellazione con provvedimento
motivato.
  6.  La Regione pubblica, annualmente, il Registro
aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale
della Regione e ne invia copia all' Osservatorio Nazionale
del volontariato.
  7.  Ogni due anni le associazioni di volontariato devono
presentare all' Osservatorio del volontariato una relazione
sull' attività  svolta, le eventuali convenzioni stipulate
con gli enti pubblici e/ o privati, l' elenco degli
associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto,
nel regolamento e nelle cariche associative.  La mancata
presentazione della documentazione entro il 31 dicembre
del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente
la cancellazione del Registro regionale.
  8.  Per consentire alle associazioni di nuova costituzione,
che svolgono le attività  di cui all' articolo 1 e che
siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, di
maturare, ai fini della iscrizione al Registro regionale,
almeno un anno di operatività  nell' ambito della Regione,
le strutture pubbliche e le strutture convenzionate
con la Regione possono consentire presso le proprie sedi
lo svolgimento delle attività  di volontariato delle associazioni
stesse.
  9.  Per le organizzazioni di volontariato, con stabile
sede sul territorio regionale, associate, federate o confederate
ad associazioni di carattere nazionale, i requisiti
di cui al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale
8 febbraio 1993, n. 9, devono essere previsti dagli statuti,
accordi e atti costitutivi delle associazioni nazionali.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 4 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 3 

ARTICOLO 2 
 1.  Il comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale
8 febbraio 1993, n. 9 viene così  modificato:
<< 2.  Tutte le convenzioni debbono essere comunicate,
dopo la stipula, all' Osservatorio regionale di cui all' articolo
7 della presente legge e pubblicate entro un mese
nel Bollettino Ufficiale della Regione. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 5 

ARTICOLO 3 
 1.  L' articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1993,
n. 9 viene così  modificato:
7
 Osservatorio regionale del volontariato.
 1.  Con decreto del Presidente della Giunta Regionale,
previa conforme deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell' Assessore ai Servizi Sociali, è  istituito
l' Osservatorio regionale per il volontariato presieduto
dall' Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato
e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre
province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.  I membri dell' Osservatorio restano in
carica per la durata della legislatura corrispondente.
  2.  L' Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi
e dei servizi messi a disposizione dell' Assessorato ai
Servizi Sociali ed ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività  da esse svolte;
  b) promuovere ricerche e studi;
  c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
  d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche dati nei settori di competenza
della presente legge;
  e) pubblicare un rapporto biennale e sull' andamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
  f) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l' attività  di volontariato;
  g) promuovere con cadenza triennale una conferenza
regionale del volontariato alla quale partecipano tutti
i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;
  h) compete, inoltre, all' Osservatorio:
1) esprimere alla Giunta Regionale entro venti giorni
dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi
e direttive che interessano i campi di intervento delle
associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono
una convenzione;
  2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti
pervenuti da Enti locali e/ o associazioni di volontariato
da sottoporre alla Giunta Regionale per l' approvazione
ed il relativo finanziamento;
  3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche
di assistenza sociale della Regione;
  4) esprimere parere sull' iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di volontariato;
  5) sostenere, anche in collaborazione con l' ente Regione,
iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi, per l' apporto
legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 7 

ARTICOLO 4 
 1.  L' articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 1993,
n. 9, è  abrogato e pertanto, ove nel testo legislativo
appaia la parola << Consulta >>, è  da intendersi << Osservatorio >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 8 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 

ARTICOLO 5 
 1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi
e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della
Costituzione, ed entra i vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
 2. La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania.
 3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Campania.
 7 agosto 1996