MIMISTERO DEL TESORO

Decreto 11 novembre 1991

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI



Visto l’art. 15. comma 3. della legge 11 agosto 1991. n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali. le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. concernenti la costituzione di "fondi speciali" presso le regioni al fine di istituire per il tramite degli enti locali, "centri di servizio" a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti. con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 366, ed in particolare il titolo III;

Considerata l’esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico "fondi speciale", cosi da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l’opportunità che gli istituenti "centri di servizio" possano essere anche più d’uno in ogni regione in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a tre per accrescere l’efficacia dei relativi interventi:

Decreta:

Art. 1 (Destinazione delle somme)

1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n.266, destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1. costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e. dalle casse di risparmio, all’atto dell’approvazione del bilancio di risparmio, all’atto approvazione dei bilancio di esercizio. Entro un mese dall’approvazione di tali bilanci successivo art. 2, comma 2. l’ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2. comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all’Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2 (Fondo speciale presso ogni regione)

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale. denominato "fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma 1. del presente decreto.
Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili eslusivamente per i centri di servizio di cui all’art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all’art. 4.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
dal presidente della giunta regionale. ovvero da un suo delegato;
da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati del presidente del consiglio regionale;
da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;
da sette membri nominati dagli enti e della casse di cui all’art. 1. comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5;
da un membro nominato dall’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il Presidente.

4. Il comitato di gestione:
a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo articolo 3 e, d’intesa con l’ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;
b) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio denominato " Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. 21 novembre 1991, n599869 " e ne pubblicizza l’esistenza; in tale contesto viene descritta l’attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di sevizio di cui al successivo articolo 3;
d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui la presente articolo;
e) riceve i rendiconti di cui al successivo articolo 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.

5. Agli enti e alle casse di cui all’art.1 comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall’ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall’Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultano del calcolo di cui al presente comma.

6. L’Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell’effettuare tale scelta l’Associazione privilegia anche criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito non
abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3 (Centri di servizio)

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno 5, nonché gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all’art. 12 comma 1 della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all’art. 15 della legge citata.

2. L’istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell’ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l’ente locale, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere al comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell’elenco di cui all’art.2, comma 4, lett.b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:
a) sia un’organizzazione di volontariato iscritta al regionale di cui all’art.6 della legge, ovvero
b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all’art.3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall’elenco previsto dall’art.2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell’art.6 della legge 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all’art.6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell’effettivo svolgimento dell’attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

Art.4 (Compiti dei centri di servizio)

I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l’altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art.5 (Funzionamento dei centri di servizio)

1. Gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all’albo di cui all’art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.
2. i centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.
I proventi provenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6 (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all’art. 15 della legge n. 266/91, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

2. La prima segnalazione di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituti i comitati di gestione, all’Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell’Osservatorio nazionale sul volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991.

3. Il primo riparto di cui al precedente art.2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale di cui all’art. 1, comma 1, sino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro del Tesoro: Carli Il Ministro

per gli Affari sociali: Jervolino Russo.

Roma 11 novembre 1991