IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato";
Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;
Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
1. 1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991,
n. 266 (2), si considerano attività commerciali e produttive marginali
le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali
di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito
a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché
la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza
alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione
di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità
alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3),
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi
di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione
di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n.
266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini
di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità
dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi
dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali
e produttive marginali quelli
derivanti da convenzioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1995, n. 134.