LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 31-05-1993
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991,
n. 266 - Legge quadro sul volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
N. 49 
del 2 giugno 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
LEGGE ABROGATA da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 37 del 1996 
LEGGE ABROGATA da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 37 del 1996 Articolo 22 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 37 del 1996 Articolo 23 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 45 del 1995 Articolo 20 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della giunta regionale promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Finalità  e oggetto
 1.  La Regione riconosce il valore sociale e la funzione
dell' attività  di volontariato con espressione di partecipazione,
solidarietà  e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l' autonomia e ne favorisce l' apporto
originale per il conseguimento delle finalità  di carattere
sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato
e dallo Statuto regionale.
  2.  La presente legge, in attuazione della Legge 11 agosto
1991, n. 266  “Legge quadro sul volontariato”, disciplina
i rapporti fra le istruzioni pubbliche e le organizzazioni
di volontariato, nonchè  l' istituzione e la tenuta del Registro
regionale delle organizzazioni stesse.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 2 
 Registro delle organizzazioni
 1.  E' istituito, in attuazione dell' art. 6 della Legge 11
agosto 1991, n. 266, il Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato.
  2.  Sono iscritte nel Registro regionale le organizzazioni
di volontariato operanti nei seguenti ambiti:
a) socio - assistenziali;
  b) sanitario;
  c) tutela e promozione dei diritti;
  d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
  e) attività  educative;
  f) attività  culturali;
  g) tutela e valorizzazione dei beni culturali;
  h) educazione alla pratica sportiva e attività  ricreative;
  i) protezione civile.
  3.  Sono iscritti altresì  nel Registro regionale, in apposita
rubrica, gli organismi di collegamento e di coordinamento
delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale
e provinciale.
  4.  La Giunta regionale può  riconoscere ulteriori e diversi
ambiti di attività .
  5.  Il Registro è  tenuto presso la Presidenza della Giunta
regionale tramite apposito ufficio.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

ARTICOLO 3 
 Requisiti per l' iscrizione
 1.  Possono richiedere l' iscrizione nel Registro regionale
di cui all' art. 2 le organizzazioni aventi sede ed operanti
in Emilia - Romagna con fini di solidarietà  qualunque sia la
forma giuridica assunta.
  2.  Possono altresì  richiedere l' iscrizione nel Registro
regionale le organizzazioni che prestino servizio nell' interesse
dei propri aderenti semprechè  dagli statuti o atti costitutivi
o accordi e dalle attività  svolte si evidenzi l' apertura dei
servizi prestati all' esterno del gruppo e al territorio.
  3.  Restano escluse le associazioni che, pur avendo fini
di solidarietà , non erogano servizi, nè  offrono prestazioni
materiali o morali.
  4.  Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per
espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti,
dell' atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno
con scrittura privata registrata - dall' assenza di fini di lucro
nonchè  la remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma,
dell' elettività  e gratuità  delle cariche associative nonchè 
della gratuità , delle prestazioni personali e spontanee fornite
dagli aderenti, dall' obbligatorietà  del bilancio e dalla
democraticità  della struttura.  Gli accordi, l' atto costitutivo o
lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione
ad esclusione degli aderenti e l' indicazione dei loro obblighi
e diritti.

ARTICOLO 4 
 Procedure per l' iscrizione
 1.  Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta
del legale rappresentante.  All' iscrizione provvede
il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
  2.  Le domande delle organizzazioni che operano in ambito
infraregionale sono inviate anche alla Provincia o al
Comune, a seconda che le organizzazioni operino a livello
sovraccomunale o comunale.
  3.  La Provincia o il Comune trasmettono al Presidente
della Giunta regionale il proprio parere sull' iscrivibilità 
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.  Decorso
tale termine la Regione prescinde dal parere.
  4.  L' iscrizione è  disposta dal Presidente della Giunta
regionale entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda.
  5.  L' iscrizione o il provvedimento di diniego di iscrizione
disposto in difformità  dal parere della Provincia o del
Comune devono essere adeguatamente motivate.
  6.  Contro il provvedimento di diniego di iscrizione al
Registro è  esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell' artº
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  7.  Il decreto del Presidente della Giunta regionale è  comunicato
dall' organizzazione di volontariato richiedente;
  è  pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale ed è  trasmesso
alla Provincia e al Comune interessati.
  8.  L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro è  pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale
della Regione e trasmesso all' Osservatorio nazionale
ai sensi del comma 6 dell' art. 6 della Legge n. 266 del
1991.
  9.  La Giunta regionale stabilisce le modalità  per la
presentazione delle domande e per le procedure di iscrizione
nel Registro con delibera da pubblicare sul Bollettino Ufficiale.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

ARTICOLO 5 
 Revisione del Registro
 1.  La Giunta regionale provvede alla revisione annuale
del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui
è  subordinata l' iscrizione, con particolare riferimento all'
effettivo svolgimento delle attività  di volontariato.
  2.  Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte
nel Registro trasmettono alla Regione entro il 30 giugno
di ogni anno una dichiarazione attestante il permanere
dei requisiti di cui all' art. 3 e l' attività  svolta nell' anno
precedente.  Le organizzazioni di cui al comma 2 dell' artº
4 inviano la dichiarazione anche alla Provincia o al Comune
competenti, che possono formulare alla Regione proprie
osservazioni in merito.
  3.  Ai fini di cui al comma 1, la Regione può  effettuare
controllo o richiedere alle organizzazioni la trasmissione
del bilancio.
  4.  Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma
2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente
alla Regione, o direttamente per il tramite degli
Enti locali competenti a seconda dell' ambito di svolgimento
dell' attività , ogni variazione intervenuta nell' atto
costituito, nello statuto e negli accordi degli aderenti.

ARTICOLO 6 
 Cancellazione
 1.  La cancellazione di un' organizzazione dal Registro
è  disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni
necessarie per l' iscrizione, ovvero per richiesta
espressa dall' organizzazione interessata.
  2.  La mancata presentazione, nonostante diffida, della
documentazione di cui all' art. 5 costituisce accertamento
della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
  3.  La cancellazione è  disposta con deliberazione motivata
dalla Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale
della Regione.  Contro il provvedimento di cancellazione
sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti al
comma 5 dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
  4.  I provvedimento di cancellazione sono comunicati all'
organizzazione interessata e pubblicati per estratto sul
Bollettino Ufficiale.  Per le organizzazioni di cui al comma
2 dell' art. 4 è  data notizia della cancellazione alla Provincia
o al Comune competenti.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

ARTICOLO 7 
 Accesso alle strutture
e ai servizi pubblici o privati convenzionati
 1.  Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle
strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con
gli Enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per
lo svolgimento della loro attività , purchè  questa sia compatibile
con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti
degli Enti stessi.  L' eventuale diniego all' accesso deve essere
motivato.
  2.  L' accesso è  in ogni caso subordinato ad accordi tra la
struttura o il servizio e l' organizzazione di volontariato, in
ordine alle modalità  di presenza del volontariato e alle
modalità  di rapporto tra i volontari e il personale della
struttura o servizio.
  3.  Gli accordi debbono prevedere tra l' altro:
a) la riconoscibilità  del volontariato e dell' organizzazione
di appartenenza;
  b) il rispetto da parte del volontariato della normativa
specifica riguardante l' attività  svolta e delle norme per
l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
  c) il rispetto della libertà , dignità  personale, diritti,
convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà 
di questi ultimi da rifiutare l' attività  del volontariato.

ARTICOLO 8 
 Diritto di partecipazione e di informazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica
nei settori cui si riferisce la loro attività ;
  b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale
di attività , programmi e iniziative di intervento
alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro
interesse;
  c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi
e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

ARTICOLO 9 
 Formazione, aggiornamento e qualificazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti
attraverso specifici momenti di studio e promuovendo,
anche in forma associativa, corsi di formazione e aggiornamento
professionale ai sensi dell' art. 10 della LR 24 luglio
1979, n. 19 e successive modificazioni.
  2.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale possono altresì  realizzare, nel rispetto dei requisiti,
dei criteri e delle modalità  stabiliti dalla normativa
statale e regionale, interventi formativi previsti nel programmi
annuali delle attività  di formazione professionale
approvate dalle Province ai sensi dell' art. 18 della LR
n. 19 del 1979 e successive modificazioni.
  3.  I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro
sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse,
ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi
dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento,
secondo le modalità  generali previste per tali corsi
e le ulteriori modalità  eventualmente previste da leggi regionali.
  Tali ammissioni avvengono in condizione di parità 
con gli altri partecipanti.

ARTICOLO 10 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 45 del 1995 Articolo 16 
 Convenzioni
 1.  I rapporti tra le organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro regionale da almeno sei mesi, la Regione, gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici per la gestione di servizi,
sono regolati da convenzione.
  2.  I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà  di stipulare
convenzioni, nelle modalità  che riterranno opportune,
dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni
del loro territorio iscritte al Registro ed operanti
nel settore oggetto della convenzione.
  2.  Le convenzioni devono prevedere:
a) le attività  oggetto del rapporto convenzionale;
  b) il contenuto e le modalità  dell' intervento dei volontari,
che devono essere rispettose dei diritti e della dignità 
degli utenti;
  c) il numero delle persone impegnate nelle attività  convenzionate,
distinguendo tra volontari, dipendenti
e prestatori d' opera a rapporto libero - professionale;
  d) il possesso da parte del volontari delle necessarie cognizioni
tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni
professionali necessarie allo svolgimento del servizio
o delle prestazioni;
  e) le modalità  di coordinamento dei volontari con gli
operatori dei servizi pubblici;
  f) l' avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall'
art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore
dei propri aderenti;
  g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello
svolgimento dell' attività ;
  h) l' indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi
a rimborso, tra i quali devono figurare gli oneri relativi
alle coperture assicurare;
  i) le modalità  di verifica dell' attuazione della convenzione;
  l) la durata della convenzione, le cause e le modalità  della
sua risoluzione.
  4.  La Giunta regionale, per fini di uniformità  nelle prestazioni




dei servizi, può  emanare atti di indirizzi e coordinamento,
nonchè  schemi di convenzione tipo.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 4 

ARTICOLO 11 
 Criteri di priorità  per le convenzioni
 1.  Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con
cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli
altri Enti pubblici si attengono a criteri di priorità  comprovanti
l' attitudine e capacità  operativa delle organizzazioni,
considerando in particolare:
a) l' esperienza maturata nell' attività  oggetto di convenzione;
  b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi, di quantità  e qualità  del personale volontario,
anche con riferimento a standards previsti dalle vigenti
disposizioni;
  c) l' offerta di modalità  a carattere innovativo e/ o sperimentale
per lo svolgimento degli interventi e gestione
dei servizi;
  d) la sede dell' organizzazione e la presenza operativa nel
territorio in cui deve essere svolta l' attività ;
  e) il tipo e la qualità  della formazione curata dell'
organizzazione.

ARTICOLO 12 
 Centro di servizi per il volontariato
 1.  I centri di servizio per il volontariato, di cui
all' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, sono disciplinati
dalle norme della legge stessa.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 15 

ARTICOLO 13 
 Conferenza regionale del volontariato
 1.  La Regione indice con cadenza biennale una conferenza
del volontariato, cui sono invitate le organizzazioni
iscritte nel Registro regionale, i Comuni, le Province, le
Unità  sanitarie locali e le Comunità  montane.
  2.  Possono partecipare alla conferenza le organizzazioni
di volontariato non iscritte nel Registro ed i soggetti privati
con fini di solidarietà  sociale.
  3.  ALla conferenza è  presentato un rapporto della Giunta
regionale sull' andamento del fenomeno del volontariato
nella regione Emilia - Romagna.
  4.  la conferenza esprime proposte e valutazioni sulle
politiche nazionali, regionali e locali in tema di volontariato
e sui rapporto tra le organizzazioni stesse e le istituzioni
pubbliche.
  5.  Nell' ambito della conferenza le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale indicano i propri
candidati al fine della nomina dei rappresentanti delle
organizzazioni stesse nel Comitato di gestione di cui al comma
2 dell' art. 2 del DM 21 novembre 1991, da effettuarsi
con decreto del Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 14 
 Modificazione di leggi regionali
 1.  Gli Albi e i Registri regionali, provinciali, comunali
o di Unità  sanitaria locale, previsti da leggi regionali per
l' iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e
raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti con il
Registro regionale istituito dalla presente legge, e ne è  parimenti
sostituita la relativa disciplina.

ARTICOLO 15 
 Norme transitorie
 1.  Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad avere efficacia fino alla loro scadenza naturale.
  2.  L' eventuale rinnovo deve avvenire secondo quanto
previsto dagli artt. 10 e 11 della presente legge.

ARTICOLO 16 
 Norma finale
 1.  Restano salve le iscrizioni effettuate nel registro di
cui alla delibera consiliare n. 801 del 16 gennaio 1992,
nonchè  le domande presentate in epoca anteriore all' entrata
in vigore della presente legge.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 31 maggio 1993
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 801 del 1992 



 
 

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 2-09-1996
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Nuove norme regionali di attuazione
della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge
quadro sul volontario”. Abrogazione
della LR 31 maggio 1993, n. 26.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
N. 104 
del 5 settembre 1996 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 45 del 1996 Articolo 8 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Finalità  e oggetto
 1.  La Regione Emilia - Romagna riconosce il valore sociale
e la funzione dell' attività  di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà  e pluralismo,
ne sostiene lo sviluppo salvaguardando l' autonomia e
ne favorisce l' apporto originale per il conseguimento
delle finalità  di carattere sociale, civile e culturale individuate
dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.
  2.  La presente legge, in attuazione della Legge 11
agosto 1991, n. 266  “Legge quadro sul volontariato”,
disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato, nonchè  l' istituzione e la
tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 26 del 1993 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 2 
 Registro delle organizzazioni di volontariato
 1.  E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, in attuazione dell' art. 6 della Legge 11
agosto 1991, n. 266, articolato in una sezione regionale
ed in sezioni provinciali.  A tale registro sono iscritte le
organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio - assistenziale;
  b) sanitario;
  c) tutela e promozione dei diritti;
  d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
  e) attività  educative;
  f) attività  culturali e di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;
  g) protezione civile;
  h) educazione alla pratica sportiva e attività  ricreative.
  2.  La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
consiliare competente, può  riconoscere ulteriori
e diversi ambiti di attività .
  3.  Il Registro regionale del volontariato è  tenuto presso
le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte
provinciali.
  4.  Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte
le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi
di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono
organizzazioni di volontariato prevalentemente
iscritte.
  5.  Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni
di volontariato avente sede e operanti nel relativo
ambito territoriale e gli organismi di coordinamento
e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni
di volontariato prevalentemente iscritte.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

ARTICOLO 3 
 Requisiti per l' iscrizione
 1.  Possono richiedere l' iscrizione del Registro regionale
di cui all' art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia,
liberamente costituite a fini di solidarietà , qualunque
sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti
nel territorio regionale.
  2.  Le organizzazioni debbono essere caratterizzate
per espressa ed attua disposizione degli accordi degli
aderenti, dell' atto costitutivo o dello statuto formalizzati
almeno con scrittura privata registrata dall' assenza
di fini di lucro nonchè  di remunerazione degli associati
sotto qualsiasi forma, dell' elettività  e gratuità  delle cariche
associative nonchè  dalla gratuità  delle prestazioni
personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall' obbligatorietà 
del bilancio e dalla democraticità  della struttura.
  Gli accordi, l' atto costitutivo o lo statuto debbono
inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione
degli aderenti e l' indicazione dei loro obblighi e diritti.
  3.  L' iscrizione nel registro di cui alla presente legge
è  incompatibile con l' iscrizione nell' Albo di cui alla
LR 7 marzo 1995, n. 10  “Norme per la promozione e
la valorizzazione dell' associazionismo”.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 10 del 1995 

ARTICOLO 4 
 Procedura per l' iscrizione
 1.  Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta
del legale rappresentante.
  2.  La Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata
in vigore della presente legge stabilisce, con delibera
da pubblicare sul Bollettino Ufficiale regionale, le
procedure e la documentazione necessaria per l' iscrizione
nel registro istituito all' art. 2 e attribuisce la
competenza per l' adozione dei provvedimenti regionali
di iscrizione, cancellazione e rigetto.
  3.  All' iscrizione delle organizzazioni di cui al comma
4 dell' art. 2 provvede il soggetto individuato con la deliberazione
regionale di cui al comma 2.  All' iscrizione
delle organizzazioni di cui al comma 5 dell' art. 2 provvedono
le Province.
  4.  La Regione e le Province, oltre alla documentazione
prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono
acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l' accertamento
del possesso dei requisiti di cui all' art. 3.  Il parere
del Comune, in cui l' organizzazione ha sede, è  obbligatorio
e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda.  Trascorso tale termine Regione
e Provincia prescindono dal parere.
  5.  L' iscrizione è  disposta entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, fatta salva la sospensione
dei termini per eventuali documentazioni integrative.
  6.  Il provvedimento, con il quale viene disposta
l' iscrizione o il diniego in difformità  dal parere del Comune,
deve essere adeguatamente motivato.
  7.  Il provvedimento di iscrizione o di diniego è  comunicato
alla organizzazione di volontariato richiedente e
agli enti intervenuti nel procedimento.  Il provvedimento
di iscrizione è  pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale.
  Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del
Registro tenute presso ciascuna Provincia è , altresì , comunicato
alla Regione.
  8.  Con il provvedimento di diniego è  esperibile ricorso
ai sensi del comma 5 dell' art. 6 della Legge 11
agosto 1991, n. 266.
  9.  L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro è  pubblicato semestralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente
all' Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6
dell' art. 6 della Legge n. 266 del 1991.

ARTICOLO 5 
 Revisione del Registro
 1.  La Regione o le Province provvedono alla revisione
biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti
cui è  subordinata l' iscrizione, con particolare riferimento
all' effettivo svolgimento delle attività  di volontariato.
  2.  Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni
iscritte nel Registro trasmettono alla Regione o alla
Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile
dell' anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo
art. 17, una dichiarazione attestante il permanere
dei requisiti di cui all' art. 3 e una relazione sull' attività 
svolta.  Le organizzazioni inviano tale documentazione
anche al Comune competente, che può  formulare alla
Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito.
  3.  Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma
2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente
alla Regione o alla Provincia ogni variazione
intervenuta nell' atto costitutivo, nello statuto e
negli accordi degli aderenti.

ARTICOLO 6 
 Cancellazione
 1.  La cancellazione di un' organizzazione dal Registro

è  disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni
necessarie per l' iscrizione, ovvero per richiesta
espressa dall' organizzazione interessata.
  2.  La mancata presentazione, nonostante diffida, della
documentazione di cui all' art. 5 costituisce accertamento
della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
  3.  La cancellazione è  disposta con atto motivato da
pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.  Contro il provvedimento di cancellazione
sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma
5 dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
  4.  I provvedimenti di cancellazione sono comunicati
all' organizzazione interessata e al Comune competente
e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell' artº
2, alla Regione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

ARTICOLO 7 
 Accesso alle strutture e
ai servizi pubblici o privati convenzionali
 1.  Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere
alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse
per lo svolgimento delle loro attività , purchè  queste siano
compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti
degli enti stessi.  L' eventuale diniego all' accesso
deve essere motivato.
  2.  L' accesso è  in ogni caso subordinato ad accordi tra
la struttura o il servizio e l' organizzazione di volontariato,
in ordine alle modalità  di presenza del volontariato
e alle modalità  di rapporto tra i volontari e il personale
della struttura o servizio.
  3.  Gli accordi debbono prevedere tra l' altro:
a) la riconoscibilità  del volontario e dell' organizzazione
di appartenenza;
  b) il rispetto da parte del volontario della normativa
specifica riguardante l' attività  svolta e delle norme
per l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
  c) il rispetto da parte del volontariato della normativa
specifica riguardante l' attività  svolte e delle norme
per l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
  c) il rispetto della libertà , dignità  personale, diritti,
convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la
libertà  per questi ultimi di rifiutare l' attività  del volontario.

ARTICOLO 8 
 Diritto di partecipazione e di informazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica
nei settori cui si riferisce la loro attività ;
  b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito
territoriale di attività , programmi e iniziative di intervento
alla Regione e agli Enti locali nelle materie
di loro interesse;
  c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli
studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

ARTICOLO 9 
 Formazione, aggiornamento e qualificazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale realizzano la formazione dei volontari
aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo,
anche in forma associata, corsi di formazione
e aggiornamento professionale ai sensi dell' art. 10
della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
  2.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale possono altresì  realizzare, nel rispetto
dei requisiti, dei criteri e delle modalità  stabilite
dalla normativa statale e regionale, interventi formativi
previsti nei programmi annuali delle attività  di
formazione professionale approvati dalle Province ai
sensi dell' art. 18 della LR n. 19 del 1979 e successive
modificazioni.
  3.  I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel
Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni
stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento
promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli
settori di intervento, con modalità  tali da agevolare
l' accesso e la fruizione dei corsi medesimi.
  4.  La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite
i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva
informazione circa l' avvio dei corsi di cui al
comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro regionale, interessate per settori di attività .
  5.  Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento
non riconducibili ai commi precedenti, la
Regione:
a) eroga sentito il Comune di gestione del fondo di
cui all' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266,
contributi ai Centri di servizio di cui al successivo
art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai
Centri stessi in accordo con le Province;
  b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo
svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti
dei Centri di servizio.

ARTICOLO 10 
 Spazi e attrezzature
 1.  Le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 7 della
LR 10 aprile 1989.  n. 11  “Disciplina dei beni regionali”
si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro
di cui all' art. 2, anche se prive di personalità  giuridica.
  L' uso degli spazi e delle attrezzature può  essere concesso
a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria
sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
  b) l' organizzazione concessionaria s' impegna a restituire
il bene nelle medesime condizioni in cui è 
stato consegnato, salvo il normale deperimento
d' uso.
  2.  Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto
delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni
di volontariato di cui alla presente legge analoghe
opportunità  per l' uso di spazi e attrezzature di loro
proprietà  o a loro disposizione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 11 del 1989 Articolo 7 

ARTICOLO 11 
 Servizi informativi
 1.  Per garantire la circolazione delle informazioni utili
allo svolgimento delle attività  di volontariato, la Regione
può  stipulare accordi con i Centri di servizio di cui
al successivo art. 14 per consentire l' accesso ai servizi
di documentazione, informativi ed informatici.
  2.  Gli accordi possono prevedere la predisposizione di
appositi sistemi informativi a base telematica o informatica
per l' utilizzo delle banche dati regionali.
  3.  Analoghi accordi possono essere stipulati da parte
degli enti pubblici del territorio regionale.

ARTICOLO 12 
 Rapporti economici
fra le organizzazioni di volontariato
e le istituzioni pubbliche
 1.  La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno
sei mesi, per la gestione di attività  di interesse pubblico.
  2.  I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà  di
stipulare convenzioni, nelle modalità  che riterranno opportune,
dandone comunicazione in ogni caso a tutte le
organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed
operanti nel settore oggetto della convenzione.
  3.  Le convenzioni devono prevedere:
a) le attività  oggetto del rapporto convenzionale;
  b) il contenuto e le modalità  dell' intervento dei volontari,
che devono essere rispettose dei diritti e della
dignità  degli utenti;
  c) il numero delle persone impegnate nelle attività 
convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti
e prestatori d' opera a rapporto libero - professionale,
fermo restando comunque l' apporto determinante
e prevalente degli aderenti all' organizzazione;
  d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni
tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni
professionali necessarie allo svolgimento delle attività 
e delle prestazioni specifiche;
  e) le modalità  di coordinamento dei volontari con gli
operatori dei servizi pubblici;
  f) l' avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste
dall' art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore
dei propri aderenti;
  g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello
svolgimento dell' attività ;
  h) l' indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi
a rimborso, ancorchè  non interamente documentati,
tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture
assicurative ed eventuali quote parte delle
spese generali di funzionamento delle organizzazioni;
  i) le modalità  di verifica dell' attuazione della convenzione;
  l) la durata della convenzione, le cause e le modalità 
della sua risoluzione.
  4.  La Giunta regionale, per fini di uniformità  nelle
prestazioni delle attività  convenzionate, può  emanare
atti di indirizzo e coordinamento, nonchè  schemi non
vincolanti di convenzione tipo.
  5.  Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre
erogare contributi alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di
specifiche attività  o progetti di pubblico interesse.

ARTICOLO 13 
 Criteri di priorità  per le convenzioni
 1.  Nella scelta delle organizzazioni di volontariato
con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali
e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorità 
comprovanti l' attitudine e la capacità  operativa delle
organizzazioni, considerando nel loro complesso:
a) l' esperienza maturata nell' attività  oggetto di convenzione;
  b) livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi ed al personale volontario, anche con
riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
  c) l' offerta di modalità  a carattere innovativo e/ o sperimentale
per lo svolgimento delle attività  di pubblico
interesse;
  d) la sede dell' organizzazione e la presenza operativa
nel territorio in cui deve essere svolta l' attività ;
  e) il tipo e la qualità  della formazione curata dall'
organizzazione;  f) partecipazione a corsi di formazione dei
volontari negli specifici settori d' intervento;
  g) attività  innovative per la soluzione di problematiche
connesse ad emergenze sociali o sanitari o ambientali.

ARTICOLO 14 
 Centri di servizio per il volontariato
 1.  I centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione
del fondo speciale regionale per il volontariato e
sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi
dell' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma
associata.  L' istituzione dei Centri di servizio deve
avvenire d' intesa con la Provincia e il Comune in cui
avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi
presentati dai soggetti richiedenti.
  2.  Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio
nel numero massimo di uno per provincia, tenendo conto
delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni
di volontariato e delle richieste delle stesse.
  3.  Le modalità  di funzionamento dei Centri di servizio
sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal
competente organo del soggetto gestore.
  4.  Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato
di gestione una relazione tecnico - contabile sulla gestione
del Centro di servizio, anche ai fini della ripartizione
del fondo speciale regionale, e una relazione
sull' andamento dell' attività  svolta al Comitato paritetico
regionale di cui all' art. 18.
  5.  I Centri finanziati dal fondo di cui al comma
4 e tramite risorse autonomamente reperite.
  6.  Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire
lo sviluppo delle attività  di volontariato, le Province
ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed
assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività  dei
Centri di servizio.

ARTICOLO 15 
 Compiti dei Centri di servizio
 1.  I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro
di cui all' art. 2, i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita
della cultura della solidarietà , la promozione di nuove
iniziative di volontariato ed il rafforzamento di
quelle esistenti;
  b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè 
strumenti per la progettazione, l' avvio e la realizzazione
di specifiche attività ;
  c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
  d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati
sulle attività  di volontariato locale e nazionale, su
esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a
livello comunitario e internazionale;
  e) contribuiscono all' attuazione dei progetti promossi
dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle
organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti
dagli stessi progetti.
  2.  Le attività  di cui al comma 1 sono garantire dai
Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e
secondo le modalità  previste dal Comitato di gestione.

ARTICOLO 16 
 Partecipazione al Comitato di gestione
del fondo speciale regionale
 1.  Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato,
è  componente del Comitato di gestione del fondo
speciale costituito presso la Regione ai sensi dell' art. 15
della Legge 11 agosto 1991, n. 266.  Lo stesso Presidente
nomina quali componenti del medesimo Comitato
quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte al Registro regionale, designati nell' ambito
della Conferenza di cui all' art. 17.

ARTICOLO 17 
 Conferenza regionale del volontariato
 1.  La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato,
costituita dalle organizzazione di volontariato
iscritte nel Registro regionale, dagli Enti locali e dalle
Aziende sanitarie di cui alla LR 12 maggio 1994
n. 19.
  2.  Sono invitate a partecipare alla Conferenza le fondazioni
di cui alla lettera c), comma 2, dell' art. 2 della
Legge 20 luglio 1990, n. 218, nonchè , tramite pubblico
avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al
Registro di cui all' art. 2 della presente legge.
  3.  Alla Conferenza regionale del volontariato vengono
presentate una relazione della Giunta regionale, anche
sulla base delle valutazioni espresse dalle singole Province,
sulla realtà  del volontariato nella regione Emilia -
Romagna ed un rapporto sul funzionamento dei Centri
di servizio da parte del Comitato di gestione del fondo
speciale regionale.
  4.  Nell' ambito della Conferenza, le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale designano i
propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo
speciale regionale, assicurando la rappresentanza dei
territori provinciali e dei diversi ambiti di attività , anche
attraverso il criterio della rotazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 19 del 1994 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 218 del 1990 Articolo 2 

ARTICOLO 18 
 Comitato paritetico regionale per i rapporti
tra volontariato e istituzioni pubbliche
 1.  E' istituito un Comitato paritetico come organi consultivo
della Regione, per attuare un raccordo e un confronto
costanti tra il volontariato e le istituzioni pubbliche
di cui al comma 1 dell' art. 17, la cui composizione,
le modalità  di nomina dei componenti e di funzionamento
sono determinate con delibera della Giunta regionale,
su proposta formulata dal Presidente della
Giunta regionale d' intesa con il Presidente del Consiglio
regionale.
  2.  Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1
il Comitato adotta iniziative di proposta, di impulso, di
sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.  In preparazione
della Conferenza biennale il Comitato individua
e propone le problematiche di rilievo da sottoporre
all' attenzione della Conferenza stessa e alla discussione
a livello provinciale.

ARTICOLO 19 
 Comitati di coordinamento provinciali
 1.  Le Province possono costituire Comitato di coordinamento
provinciali composti da rappresentanti degli
Enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte
e non iscritte nel registro regionale.
  2.  I Comitati di coordinamento provinciale svolgono
funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con
il mondo del volontariato presente sul territorio.  Gli
stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti
per l' azione del Centro di servizio istituito sul
territorio provinciale.

ARTICOLO 20 
 Oneri finanziari
 1.  Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell' art. 9
della presente legge, la regione da fronte mediante
l' istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del
bilancio di previsione che sarà  dotato della necessaria
disponibilità  a norma del comma primo dell' art. 11,
della LR 6 luglio 1977, n. 31.

ARTICOLO 21 
 Modificazione di leggi regionali
 1.  Gli albi e i registri regionali, provinciali, comunali
e di Aziende sanitarie locali, previsti da leggi regionali
per l' iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e
raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti
con il registro regionale di cui alla presente legge e ne
è  parimenti sostituita la relativa disciplina.

ARTICOLO 22 
 Abrogazione della LR 31 maggio 1993, n. 26
 1.  La LR 31 maggio 1993, n. 26  “Norme regionali
d' attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge
quadro sul volontariato “è  abrogata.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 26 del 1993 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 23 
 Norma transitoria
 1.  Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo
ad attribuire alla sezione regionale o alle singole
sezioni provinciali del Registro le iscrizioni effettuate
ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 801
del 16 gennaio 1992 e della LR 31 maggio 1993,
n. 26.
  2.  Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze
in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmesse
alle province territorialmente interessate ai sensi
del comma 4 dell' art. 2, a cura del Servizio regionale
competente in materia di volontariato.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 2 settembre 1996
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 801 del 1992 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 26 del 1993