LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 31-05-1993
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Il Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità e oggetto 1. La Regione riconosce il valore sociale e la funzione dell' attività di volontariato con espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l' autonomia e ne favorisce l' apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale. 2. La presente legge, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, disciplina i rapporti fra le istruzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonchè l' istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.
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ARTICOLO 2 Registro delle organizzazioni 1. E' istituito, in attuazione dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 2. Sono iscritte nel Registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nei seguenti ambiti: a) socio - assistenziali; b) sanitario; c) tutela e promozione dei diritti; d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale; e) attività educative; f) attività culturali; g) tutela e valorizzazione dei beni culturali; h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative; i) protezione civile. 3. Sono iscritti altresì nel Registro regionale, in apposita rubrica, gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale e provinciale. 4. La Giunta regionale può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività . 5. Il Registro è tenuto presso la Presidenza della Giunta regionale tramite apposito ufficio.
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ARTICOLO 3 Requisiti per l' iscrizione 1. Possono richiedere l' iscrizione nel Registro regionale di cui all' art. 2 le organizzazioni aventi sede ed operanti in Emilia - Romagna con fini di solidarietà qualunque sia la forma giuridica assunta. 2. Possono altresì richiedere l' iscrizione nel Registro regionale le organizzazioni che prestino servizio nell' interesse dei propri aderenti semprechè dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzi l' apertura dei servizi prestati all' esterno del gruppo e al territorio. 3. Restano escluse le associazioni che, pur avendo fini di solidarietà , non erogano servizi, nè offrono prestazioni materiali o morali. 4. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell' atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall' assenza di fini di lucro nonchè la remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell' elettività e gratuità delle cariche associative nonchè della gratuità , delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall' obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l' atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ad esclusione degli aderenti e l' indicazione dei loro obblighi e diritti. |
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ARTICOLO 4 Procedure per l' iscrizione 1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. All' iscrizione provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto. 2. Le domande delle organizzazioni che operano in ambito infraregionale sono inviate anche alla Provincia o al Comune, a seconda che le organizzazioni operino a livello sovraccomunale o comunale. 3. La Provincia o il Comune trasmettono al Presidente della Giunta regionale il proprio parere sull' iscrivibilità entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine la Regione prescinde dal parere. 4. L' iscrizione è disposta dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 5. L' iscrizione o il provvedimento di diniego di iscrizione disposto in difformità dal parere della Provincia o del Comune devono essere adeguatamente motivate. 6. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione al Registro è esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell' artº 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato dall' organizzazione di volontariato richiedente; è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale ed è trasmesso alla Provincia e al Comune interessati. 8. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all' Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell' art. 6 della Legge n. 266 del 1991. 9. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per le procedure di iscrizione nel Registro con delibera da pubblicare sul Bollettino Ufficiale.
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ARTICOLO 5 Revisione del Registro 1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l' iscrizione, con particolare riferimento all' effettivo svolgimento delle attività di volontariato. 2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel Registro trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all' art. 3 e l' attività svolta nell' anno precedente. Le organizzazioni di cui al comma 2 dell' artº 4 inviano la dichiarazione anche alla Provincia o al Comune competenti, che possono formulare alla Regione proprie osservazioni in merito. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può effettuare controllo o richiedere alle organizzazioni la trasmissione del bilancio. 4. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione, o direttamente per il tramite degli Enti locali competenti a seconda dell' ambito di svolgimento dell' attività , ogni variazione intervenuta nell' atto costituito, nello statuto e negli accordi degli aderenti. |
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ARTICOLO 6 Cancellazione 1. La cancellazione di un' organizzazione dal Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l' iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall' organizzazione interessata. 2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all' art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1. 3. La cancellazione è disposta con deliberazione motivata dalla Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti al comma 5 dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. I provvedimento di cancellazione sono comunicati all' organizzazione interessata e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale. Per le organizzazioni di cui al comma 2 dell' art. 4 è data notizia della cancellazione alla Provincia o al Comune competenti.
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ARTICOLO 7 Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli Enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività , purchè questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti stessi. L' eventuale diniego all' accesso deve essere motivato. 2. L' accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l' organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio. 3. Gli accordi debbono prevedere tra l' altro: a) la riconoscibilità del volontariato e dell' organizzazione di appartenenza; b) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica riguardante l' attività svolta e delle norme per l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c) il rispetto della libertà , dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi da rifiutare l' attività del volontariato. |
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ARTICOLO 8 Diritto di partecipazione e di informazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale: a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività ; b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività , programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse; c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse. |
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ARTICOLO 9 Formazione, aggiornamento e qualificazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associativa, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell' art. 10 della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni. 2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nel programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle Province ai sensi dell' art. 18 della LR n. 19 del 1979 e successive modificazioni. 3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, secondo le modalità generali previste per tali corsi e le ulteriori modalità eventualmente previste da leggi regionali. Tali ammissioni avvengono in condizione di parità con gli altri partecipanti. |
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ARTICOLO 10
Convenzioni 1. I rapporti tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici per la gestione di servizi, sono regolati da convenzione. 2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione. 2. Le convenzioni devono prevedere: a) le attività oggetto del rapporto convenzionale; b) il contenuto e le modalità dell' intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti; c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d' opera a rapporto libero - professionale; d) il possesso da parte del volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni; e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; f) l' avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall' art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti; g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell' attività ; h) l' indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurare; i) le modalità di verifica dell' attuazione della convenzione; l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione. 4. La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni dei servizi, può emanare atti di indirizzi e coordinamento, nonchè schemi di convenzione tipo.
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ARTICOLO 11 Criteri di priorità per le convenzioni 1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici si attengono a criteri di priorità comprovanti l' attitudine e capacità operativa delle organizzazioni, considerando in particolare: a) l' esperienza maturata nell' attività oggetto di convenzione; b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e qualità del personale volontario, anche con riferimento a standards previsti dalle vigenti disposizioni; c) l' offerta di modalità a carattere innovativo e/ o sperimentale per lo svolgimento degli interventi e gestione dei servizi; d) la sede dell' organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l' attività ; e) il tipo e la qualità della formazione curata dell' organizzazione. |
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ARTICOLO 12 Centro di servizi per il volontariato 1. I centri di servizio per il volontariato, di cui all' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, sono disciplinati dalle norme della legge stessa.
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ARTICOLO 13 Conferenza regionale del volontariato 1. La Regione indice con cadenza biennale una conferenza del volontariato, cui sono invitate le organizzazioni iscritte nel Registro regionale, i Comuni, le Province, le Unità sanitarie locali e le Comunità montane. 2. Possono partecipare alla conferenza le organizzazioni di volontariato non iscritte nel Registro ed i soggetti privati con fini di solidarietà sociale. 3. ALla conferenza è presentato un rapporto della Giunta regionale sull' andamento del fenomeno del volontariato nella regione Emilia - Romagna. 4. la conferenza esprime proposte e valutazioni sulle politiche nazionali, regionali e locali in tema di volontariato e sui rapporto tra le organizzazioni stesse e le istituzioni pubbliche. 5. Nell' ambito della conferenza le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale indicano i propri candidati al fine della nomina dei rappresentanti delle organizzazioni stesse nel Comitato di gestione di cui al comma 2 dell' art. 2 del DM 21 novembre 1991, da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale. |
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ARTICOLO 14 Modificazione di leggi regionali 1. Gli Albi e i Registri regionali, provinciali, comunali o di Unità sanitaria locale, previsti da leggi regionali per l' iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti con il Registro regionale istituito dalla presente legge, e ne è parimenti sostituita la relativa disciplina. |
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ARTICOLO 15 Norme transitorie 1. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza naturale. 2. L' eventuale rinnovo deve avvenire secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della presente legge. |
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ARTICOLO 16 Norma finale 1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel registro di cui alla delibera consiliare n. 801 del 16 gennaio 1992, nonchè le domande presentate in epoca anteriore all' entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 31 maggio 1993
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LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 2-09-1996
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Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità e oggetto 1. La Regione Emilia - Romagna riconosce il valore sociale e la funzione dell' attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo salvaguardando l' autonomia e ne favorisce l' apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale. 2. La presente legge, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonchè l' istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.
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ARTICOLO 2 Registro delle organizzazioni di volontariato 1. E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti: a) socio - assistenziale; b) sanitario; c) tutela e promozione dei diritti; d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale; e) attività educative; f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali; g) protezione civile; h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative. 2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività . 3. Il Registro regionale del volontariato è tenuto presso le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali. 4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte. 5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato avente sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
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ARTICOLO 3 Requisiti per l' iscrizione 1. Possono richiedere l' iscrizione del Registro regionale di cui all' art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà , qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale. 2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate per espressa ed attua disposizione degli accordi degli aderenti, dell' atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata dall' assenza di fini di lucro nonchè di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell' elettività e gratuità delle cariche associative nonchè dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall' obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l' atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l' indicazione dei loro obblighi e diritti. 3. L' iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l' iscrizione nell' Albo di cui alla LR 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell' associazionismo”.
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ARTICOLO 4 Procedura per l' iscrizione 1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. 2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge stabilisce, con delibera da pubblicare sul Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l' iscrizione nel registro istituito all' art. 2 e attribuisce la competenza per l' adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto. 3. All' iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 4 dell' art. 2 provvede il soggetto individuato con la deliberazione regionale di cui al comma 2. All' iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 5 dell' art. 2 provvedono le Province. 4. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l' accertamento del possesso dei requisiti di cui all' art. 3. Il parere del Comune, in cui l' organizzazione ha sede, è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere. 5. L' iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative. 6. Il provvedimento, con il quale viene disposta l' iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune, deve essere adeguatamente motivato. 7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato alla organizzazione di volontariato richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale. Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del Registro tenute presso ciascuna Provincia è , altresì , comunicato alla Regione. 8. Con il provvedimento di diniego è esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. 9. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all' Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell' art. 6 della Legge n. 266 del 1991. |
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ARTICOLO 5 Revisione del Registro 1. La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l' iscrizione, con particolare riferimento all' effettivo svolgimento delle attività di volontariato. 2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel Registro trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile dell' anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo art. 17, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all' art. 3 e una relazione sull' attività svolta. Le organizzazioni inviano tale documentazione anche al Comune competente, che può formulare alla Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito. 3. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione o alla Provincia ogni variazione intervenuta nell' atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti. |
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ARTICOLO 6 Cancellazione 1. La cancellazione di un' organizzazione dal Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l' iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall' organizzazione interessata. 2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all' art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1. 3. La cancellazione è disposta con atto motivato da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma 5 dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati all' organizzazione interessata e al Comune competente e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell' artº 2, alla Regione.
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ARTICOLO 7 Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionali 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento delle loro attività , purchè queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L' eventuale diniego all' accesso deve essere motivato. 2. L' accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l' organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio. 3. Gli accordi debbono prevedere tra l' altro: a) la riconoscibilità del volontario e dell' organizzazione di appartenenza; b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l' attività svolta e delle norme per l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica riguardante l' attività svolte e delle norme per l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c) il rispetto della libertà , dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l' attività del volontario. |
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ARTICOLO 8 Diritto di partecipazione e di informazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale: a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività ; b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività , programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse; c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse. |
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ARTICOLO 9 Formazione, aggiornamento e qualificazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell' art. 10 della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni. 2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvati dalle Province ai sensi dell' art. 18 della LR n. 19 del 1979 e successive modificazioni. 3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, con modalità tali da agevolare l' accesso e la fruizione dei corsi medesimi. 4. La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva informazione circa l' avvio dei corsi di cui al comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, interessate per settori di attività . 5. Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non riconducibili ai commi precedenti, la Regione: a) eroga sentito il Comune di gestione del fondo di cui all' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, contributi ai Centri di servizio di cui al successivo art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai Centri stessi in accordo con le Province; b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio. |
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ARTICOLO 10 Spazi e attrezzature 1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 7 della LR 10 aprile 1989. n. 11 “Disciplina dei beni regionali” si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro di cui all' art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L' uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni: a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie; b) l' organizzazione concessionaria s' impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d' uso. 2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunità per l' uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.
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ARTICOLO 11 Servizi informativi 1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l' accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici. 2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l' utilizzo delle banche dati regionali. 3. Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del territorio regionale. |
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ARTICOLO 12 Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche 1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico. 2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione. 3. Le convenzioni devono prevedere: a) le attività oggetto del rapporto convenzionale; b) il contenuto e le modalità dell' intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti; c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d' opera a rapporto libero - professionale, fermo restando comunque l' apporto determinante e prevalente degli aderenti all' organizzazione; d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche; e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; f) l' avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall' art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti; g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell' attività ; h) l' indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, ancorchè non interamente documentati, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni; i) le modalità di verifica dell' attuazione della convenzione; l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione. 4. La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni delle attività convenzionate, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonchè schemi non vincolanti di convenzione tipo. 5. Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse. |
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ARTICOLO 13 Criteri di priorità per le convenzioni 1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorità comprovanti l' attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso: a) l' esperienza maturata nell' attività oggetto di convenzione; b) livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni; c) l' offerta di modalità a carattere innovativo e/ o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse; d) la sede dell' organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l' attività ; e) il tipo e la qualità della formazione curata dall' organizzazione; f) partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d' intervento; g) attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitari o ambientali. |
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ARTICOLO 14 Centri di servizio per il volontariato 1. I centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma associata. L' istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d' intesa con la Provincia e il Comune in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti. 2. Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio nel numero massimo di uno per provincia, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse. 3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore. 4. Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato di gestione una relazione tecnico - contabile sulla gestione del Centro di servizio, anche ai fini della ripartizione del fondo speciale regionale, e una relazione sull' andamento dell' attività svolta al Comitato paritetico regionale di cui all' art. 18. 5. I Centri finanziati dal fondo di cui al comma 4 e tramite risorse autonomamente reperite. 6. Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio. |
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ARTICOLO 15 Compiti dei Centri di servizio 1. I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di cui all' art. 2, i seguenti compiti: a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà , la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti; b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè strumenti per la progettazione, l' avvio e la realizzazione di specifiche attività ; c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale; e) contribuiscono all' attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti. 2. Le attività di cui al comma 1 sono garantire dai Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e secondo le modalità previste dal Comitato di gestione. |
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ARTICOLO 16 Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, designati nell' ambito della Conferenza di cui all' art. 17. |
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ARTICOLO 17 Conferenza regionale del volontariato 1. La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato, costituita dalle organizzazione di volontariato iscritte nel Registro regionale, dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie di cui alla LR 12 maggio 1994 n. 19. 2. Sono invitate a partecipare alla Conferenza le fondazioni di cui alla lettera c), comma 2, dell' art. 2 della Legge 20 luglio 1990, n. 218, nonchè , tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro di cui all' art. 2 della presente legge. 3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentate una relazione della Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni espresse dalle singole Province, sulla realtà del volontariato nella regione Emilia - Romagna ed un rapporto sul funzionamento dei Centri di servizio da parte del Comitato di gestione del fondo speciale regionale. 4. Nell' ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività , anche attraverso il criterio della rotazione.
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ARTICOLO 18 Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche 1. E' istituito un Comitato paritetico come organi consultivo della Regione, per attuare un raccordo e un confronto costanti tra il volontariato e le istituzioni pubbliche di cui al comma 1 dell' art. 17, la cui composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale d' intesa con il Presidente del Consiglio regionale. 2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Comitato adotta iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. In preparazione della Conferenza biennale il Comitato individua e propone le problematiche di rilievo da sottoporre all' attenzione della Conferenza stessa e alla discussione a livello provinciale. |
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ARTICOLO 19 Comitati di coordinamento provinciali 1. Le Province possono costituire Comitato di coordinamento provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. 2. I Comitati di coordinamento provinciale svolgono funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con il mondo del volontariato presente sul territorio. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti per l' azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. |
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ARTICOLO 20 Oneri finanziari 1. Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell' art. 9 della presente legge, la regione da fronte mediante l' istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma del comma primo dell' art. 11, della LR 6 luglio 1977, n. 31. |
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ARTICOLO 21 Modificazione di leggi regionali 1. Gli albi e i registri regionali, provinciali, comunali e di Aziende sanitarie locali, previsti da leggi regionali per l' iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti con il registro regionale di cui alla presente legge e ne è parimenti sostituita la relativa disciplina. |
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ARTICOLO 22 Abrogazione della LR 31 maggio 1993, n. 26 1. La LR 31 maggio 1993, n. 26 “Norme regionali d' attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato “è abrogata.
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ARTICOLO 23 Norma transitoria 1. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire alla sezione regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 801 del 16 gennaio 1992 e della LR 31 maggio 1993, n. 26. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmesse alle province territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell' art. 2, a cura del Servizio regionale competente in materia di volontariato. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 2 settembre 1996
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