LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 20-02-1995
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche
e le organizzazioni di volontariato.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
N. 8
del 22 febbraio 1995 |
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:
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ARTICOLO 1
Oggetto
1. La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia con
la presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche
e le organizzazioni di volontariato, in attuazione
dei principi delineati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 |
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ARTICOLO 2
Ufficio regionale del volontariato
1. E' istituito, a decorrere dall' 1 gennaio 1995, presso
la Presidenza della Giunta regionale il Servizio del
volontariato.
2. Dopo l' articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988,
n. 7, è pertanto aggiunto il seguente:
<< Art. 46 bis
1. Il Servizio del volontariato espleta la seguente attività :
a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti
delle istituzioni pubbliche relativamente alla valorizzazione
del volontariato;
b) provvede all' elaborazione delle procedure che disciplinano
l' istituzione e la tenuta del Registro generale
delle organizzazioni di volontariato;
c) cura l' organizzazione e la gestione della banca dati
del volontariato;
d) provvede all' elaborazione del modello di bilancio
delle organizzazioni di volontariato e ne cura la materiale
predisposizione;
e) svolge specifica attività di informazione alle organizzazioni
di volontariato, anche mediante la redazione
di un Bollettino periodico in collaborazione con
l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;
f) cura la realizzazione delle iniziative proposte dal
Comitato regionale del volontariato;
g) individua forme di verifica del rispetto delle prestazioni
e di controllo della qualità delle stesse;
h) predispone un modello di convenzione - tipo tra istituzioni
pubbliche e organizzazioni di volontariato.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1 e il Servizio
cura il collegamento con le altre strutture dell' amministrazione
regionale competenti in materia e con i Centri
di servizio di cui all' articolo 14.
3. Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma 1,
sono adottati con apposito regolamento. >>.
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ARTICOLO 3
Comitato regionale del volontariato
1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato,
di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
che lo presiede;
b) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
operanti nel territorio regionale;
c) dai Direttori regionali dell' assistenza sociale, della
sanità , del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'
istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro
delegati;
d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali
esperto in materia di volontariato;
e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali
esperto in materia di volontariato.
2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta medesima.
3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
sono nominati su designazione dell' Assemblea di
cui all' articolo 7.
4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del
comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente
dell' Unione Province italiane e dell' Associazione nazionale
Comuni d' Italia.
5. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato tra i componenti
espressi dalle organizzazioni di volontariato.
6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato
partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da
Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore
a quella di Segretario.
7. Per la trattazione di particolari questioni possono
partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo,
rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari
regionali.
8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è
gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso
delle spese riconosciute ai sensi dell' articolo 3 della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
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ARTICOLO 4
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta
in ordine alle seguenti materie:
a) interventi regionali in materia di volontariato;
b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato, con
particolare riferimento alla valutazione degli interventi
e dei loro risultati;
c) iniziative di educazione alle cultura della solidarietà
e di orientamento al volontariato;
d) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;
e) ogni altra questione in materia di volontariato proposta
dai componenti il Comitato.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando
pareri:
a) relativamente alla definizione delle linee di programmazione
regionale nei settori in cui si esplica una
significativa attività di volontariato;
b) sugli atti elaborati dal Servizio regionale del volontariato
ai sensi dell' articolo 2, relativamente ai compiti
di cui alla lettera b) e d);
c) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei
centri di servizio previsti dall' articolo 14;
d) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento
professionale, di educazione alla solidarietà e
di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni
di volontariato;
e) in merito a progetti sperimentali, in particolare per
favorire l' attuazione di metodologie e tecnologie innovative
di intervento;
f) su richiesta, per ogni altra questione, dell' Amministrazione
regionale.
3. Il Comitato svolge infine le seguenti attività :
a) collegamento con l' Osservatorio nazionale per il
volontariato;
b) redazione di rapporti annuali sui risultati della propria
attività entro e non oltre il 31 ottobre.
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ARTICOLO 5
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della
Giunta regionale.
2. Le riunioni del Comitato sono valide quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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ARTICOLO 6
Registro generale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il Registro generale delle organizzazioni
di volontariato di seguito denominato Registro, in
applicazione ed ai fini dell' articolo 6 della legge nº
266/ 1991.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) Settore sociale:
sanità , assistenza sociale, educazione sportiva;
b) Settore culturale:
istruzione, beni culturali, educazione permanente,
attività culturali;
c) Settore ambientale:
tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;
d) Settore dei diritti civili e delle attività innovative:
tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'
utente di pubblici servizi, attività innovative non
rientranti nei precedenti settori.
3. E' ammessa l' iscrizione di una organizzazione in
più settori.
4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche
le organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 13
della legge n. 266/ 1991, che perseguono attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile
e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di
cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. E' fatto salva la
normativa di settore che disciplina l' attività delle suddette
organizzazioni.
5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del
volontariato.
6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di
volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro,
da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività
loro proprie e che a tale scopo si avvalgono in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
7. Al fine di ottenere l' iscrizione al Registro le
Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda
alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda
esprimere parere il Servizio regionale del volontariato
di cui all' articolo 2.
8. La domanda d' iscrizione deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dell' atto costitutivo o dello statuto
ovvero dell' accordo tra gli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse
cariche associative;
c) una relazione dettagliata sull' attività della organizzazione.
9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda il Presidente della Giunta regionale dispone
l' iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell' iscrizione
stessa con provvedimento motivato da comunicare alla
organizzazione richiedente.
10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del
Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti
richiesti per l' iscrizione delle associazioni.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 6 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 13 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 772 del 1972 |
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ARTICOLO 7
Assemblea regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato
convoca l' Assemblea regionale delle organizzazioni
di volontariato almeno ogni anno ovvero, in ordine
a questioni specifiche, su richiesta della maggioranza
delle organizzazioni di volontariato o del Comitato regionale
del volontariato.
2. Partecipano all' Assemblea con voto deliberativo
tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento
regionale statutariamente disciplinate iscritte nel Registro.
Possono, altresì , partecipare senza diritto di voto le
organizzazioni non iscritte.
3. L' Assemblea:
a) approva, nella prima seduta, il Regolamento concernente
il proprio funzionamento;
b) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato
regionale del volontariato;
c) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato
di gestione di cui all' articolo 13;
d) esamina l' andamento delle attività di volontariato in
ambito regionale e l' applicazione della presente normativa;
e) valuta ogni altra questione concernente lo sviluppo
del volontariato e la programmazione regionale nei
settori di intervento volontario.
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ARTICOLO 8
Rapporti tra l' Amministrazione regionale,
gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato.
1. L' Amministrazione regionale può assumere iniziative
finalizzate alla promozione della cultura della
solidarietà ed all' orientamento dei volontari e sostiene,
con l' erogazione di contributi, iniziative analoghe ed
altre di formazione ed aggiornamento dei volontari promosse
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro di cui all' articolo 6 o dalle forme di coordinamento
regionale statutariamente disciplinate.
2. Alla concessione dei contributi di cui al comma
1 si provvede con decreto del dirigente proposto al
Servizio di volontariato; il decreto medesimo stabilisce
le modalità di rendicontazione.
3. L' Amministrazione regionale e gli Enti locali possono
concedere in uso gratuito immobili o locali propri
alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento
delle attività delle stesse.
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ARTICOLO 9
Formazione ed aggiornamento professionale
dei volontari
1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono
richiedere alla Direzione regionale della formazione
professionale l' organizzazione di corsi finalizzati alla
formazione ed all' aggiornamento professionale in ordine
ad attività da svolgere in settori specifici.
2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare
gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento
professionale organizzati dalla Regione.
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ARTICOLO 10
Convenzioni
1. Le istituzioni pubbliche stipulano, secondo le
disposizioni dell' articolo 7 della legge n. 266/ 1991, convenzioni
con le organizzazioni di volontariato.
2. Ai sensi dell' articolo 10, comma 2, lettera c) della
legge n. 266/ 1991, sono criteri di priorità nella scelta
delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione
delle convenzioni:
a) l' esperienza specifica nell' attività oggetto di convenzione;
b) una organizzazione operativa stabile sul territorio;
c) la formazione permanente dei volontari.
3. Le convenzioni regolano le modalità della collaborazione
tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di
volontariato nell' ambito delle strutture pubbliche e in
quelle private convenzionate o in ambiti esterni e devono
indicare:
a) le caratteristiche dell' attività in oggetto e le modalità
di svolgimento;
b) l' impegno a garantire le migliori condizioni per l'
espletamento dell' azione di volontariato e la sua continuità ;
c) le modalità della consultazione delle organizzazioni
di volontariato sui programmi elaborati dalle istituzioni
pubbliche;
d) l' entità delle prestazioni del personale volontario
necessarie per assicurare continuità all' attività oggetto
di convenzione ed i requisiti minimi di cui il
medesimo deve essere in possesso;
e) la durata del rapporto convenzionale;
f) le modalità di definizione ed erogazione del finanziamento
alle organizzazioni, correlato alle spese previste;
g) le modalità di utilizzazione di strutture e attrezzature
eventualmente messe a disposizione dell' organizzazione
di volontariato per lo svolgimento dell'
attività ;
h) l' obbligo della copertura assicurativa prevista dall'
articolo 4 della legge n. 266/ 1991;
i) l' obbligo dell' organizzazione a svolgere le attività
dedotte in convenzione nel rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti;
l) le modalità di controllo dell' attività svolta da parte
dell' istituzione convenzionata e di rendicontazione
delle spese sostenute;
m) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione;
n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore.
4. Le istituzioni pubbliche trasmettono copia delle
convenzioni stipulate al Servizio del volontariato ai fini
dell' aggiornamento della Banca dati del volontariato.
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ARTICOLO 11
Oneri
1. Gli oneri relativi all' attuazione delle convenzioni
tra la Regione e le organizzazioni di volontariato fanno
carico al capitolo 801 dello stato di previsione della spesa;
quelli relativi alle convenzioni tra le organizzazioni medesime
e gli enti ed istituzioni destinatari di finanziamenti
regionali di settore fanno carico ai finanziamenti predetti.
2. Sono fatte salve le diverse modalità di finanziamento
e di instaurazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche
e organizzazioni di volontariato previsti dalla normativa
regionale vigente in materia di protezione civile.
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ARTICOLO 12
Fondo speciale di cui alla legge n. 266/ 1991
1. E' costituito il << Fondo speciale di cui alla legge nº
266/ 1991 >>, con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.
2. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento
corrispondente:
a) alle somme di cui all' articolo 1 del decreto del
Ministero del Tesoro 21 novembre 1991;
b) ad ogni altra entrata eventuale.
3. Il Fondo è amministrato dal Comitato di gestione
di cui all' articolo 13.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 1 del
1991 |
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ARTICOLO 13
Comitato di gestione
1. Il Fondo di cui all' articolo 12 è gestito dal
Comitato di gestione previsto e disciplinato dall' articolo
2 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991,
salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. La rappresentanza della Regione nel Comitato di
gestione è assicurata dal Presidente della Giunta regionale
o da un suo delegato.
3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all' articolo 6 sono eletti
dall' assemblea di cui all' articolo 7 secondo le modalità
stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine ciascuna
organizzazione esprime un voto.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 2 del
1991 |
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ARTICOLO 14
Centri di servizio
1. L' istituzione, la definizione dei compiti ed il funzionamento
dei centri di servizio sono disciplinati dalle
norme della legge n. 266/ 1991 e dal relativo decreto
ministeriale di attuazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 |
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ARTICOLO 15
Modificazione di norme
1. All' articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982,
n. 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione
e della riabilitazione dei tossicodipendenti e
degli alcoolisti, quale espressione dell' impegno di solidarietà
delle collettività locali, sono esercitate nell' ambito
delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni
della legge 266/ 1991 e della normativa regionale di
attuazione. >>.
2. All' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986,
n. 61, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Per la previsione di massima si tiene anche conto
delle necessità delle associazioni di volontariato di cui
all' articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
della legge n. 266/ 1991. >>.
3. L' articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990,
n. 3 è soppresso.
4. All' articolo 44, comma 1 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7, sono aggiunte, dopo le parole << Ufficio
stampa e pubbliche relazioni >> le parole << dal Servizio del
volontariato >>.
5. All' articolo 47, comma 1, della legge regionale nº
7/ 1988, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente lettera:
<< m) Il Servizio del volontariato. >>.
6. All' articolo 141, comma 1, della legge regionale nº
7/ 1988, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<< f) Servizio del volontariato. >>.
7. L' articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1985,
n. 28 è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
Volontariato
1. La Regione riconosce la positiva funzione del
volontariato per il raggiungimento delle finalità del
Servizio sanitario regionale ed a tal fine promuove la
valorizzazione delle relative associazioni secondo quanto
previsto dalla legge n. 266/ 1991. >>.
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ARTICOLO 16
Disposizioni particolari concernenti
gli interventi nel settore sanitario
1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con
mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle
spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'
articolo 10 ed alla concessione di contributi e sussidi
finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento
ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di
volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato
ai sensi della normativa regionale.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere
alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti integrativi
della spesa sanitaria di parte corrente determinando
le quote di risorse da attribuire alle medesime, con
vincolo di destinazione agli interventi di cui al comma
1, in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria
regionale, valutando l' apporto delle organizzazioni
di volontariato convenzionate.
3. La quota complessiva da attribuire alle Aziende
sanitarie regionali ai sensi del comma 2 è determinata nell'
ambito della ripartizione di cui all' articolo 79, comma
4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 che viene
annualmente definita con la legge finanziaria di cui all' articolo
3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
4. La concessione, l' erogazione e la rendicontazione
dei finanziamenti previsti dal comma 2 avviene con le
medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione
statale e regionale per le quote del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente a destinazione indistinta.
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ARTICOLO 17
Norme transitorie
1. Le associazioni di volontariato iscritte nel Registro
provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito
con deliberazione della Giunta regionale n. 634 dell'
11 febbraio 1993, sono iscritte d' ufficio nel Registro generale
delle organizzazioni di volontariato, previa verifica
dei requisiti richiesti dall' articolo 3 della legge n. 266/ 1991.
2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all' articolo
10, restano valide le convenzioni stipulate dalle
Associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale
4 novembre 1981, n. 74.
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ARTICOLO 18
Abrogazione di norme
1. La legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 << Norme
per la valorizzazione del volontariato >>, è abrogata con
effetto dall' 1 gennaio 1995.
2. L' articolo 45 della legge regionale 27 maggio 1983,
n. 42, è soppresso.
3. L' articolo 47 della legge regionale 6 agosto 1985,
n. 30, è soppresso.
4. L' articolo 65 della legge regionale 28 gennaio 1987,
n. 3, è soppresso.
5. Gli articoli 16 e 17 della legge regionale
19 maggio 1988, n. 33 sono soppressi.
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ARTICOLO 19
Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1,
lettera d), dell' articolo 46 bis della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall' articolo 1, fanno carico
al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del
bilancio per l' anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità .
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo
3, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 1995- 1997 e del bilancio per l' anno 1995, che presenta
sufficiente disponibilità .
3. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell'
articolo 7 fanno carico al capitolo 221 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1995- 1997 e del bilancio per l' anno 1995 che presenta
sufficiente disponibilità .
4. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, è
autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale 1995- 1997 e del bilancio per l' anno
1995 sono istituiti la Rubrica n. 31 - Servizio del volontariato
- e, nel suo ambito, al programma 0.6.1 - spese
correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 800
(2.1.162.2.08.07) con la denominazione << Spese e contributi
per la promozione della cultura della solidarietà e
l' orientamento dei volontari >> e con lo stanziamento, in
termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni
per l' anno 1995.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo
9 fanno carico al capitolo 5949 dello stato di previsione
della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997
e del bilancio per l' anno 1995, che presenta sufficiente
disponibilità .
7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 11 è autorizzata
la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione
di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al
1997.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale 1995- 1997 e del bilancio per l' anno
1995 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1. -
spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo
801 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione << Spese
derivanti dalle convenzioni stipulate tra la Regione e le
organizzazioni di volontariato >> e con lo stanziamento
complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni,
suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno
degli anni dal 1995 al 1997.
9. Sul medesimo capitolo 801 è iscritto altresì lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per
l' anno 1995.
10. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge
regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 801
viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
11. Per l' introito delle somme di cui all' articolo 12,
comma 2, lettera a), nello stato di previsione dell' entrata
del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del
bilancio per l' anno 1995 è istituito << per memoria >> al
Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 879 (3.4.7.) con
la denominazione << Entrate derivanti dall' applicazione
dell' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 >>.
12. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 2,
lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale 1995- 1997 e del bilancio per l' anno 1995
è istituito << per memoria >> alla Rubrica n. 31 - programma
0.6.1. - spese di investimento - categoria 2.5. - Sezione
VIII - il capitolo 815 (2.1.254.3.08.07) con la denominazione
<< Conferimenti al Fondo speciale di cui all' articolo
15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 >>.
13. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo
73, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, nº
8, per le finalità previste dal combinato disposto dall'
articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994,
n. 5, e dell' articolo 16, commi 2 e 3, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di
lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al
1997.
14. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni
fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione
della spesa di bilancio pluriennale 1995- 1997 e del bilancio
per l' anno 1995, il cui stanziamento, in termini di
competenza, viene conseguentemente elevato di pari
importo.
15. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato
capitolo 4500, viene elevato di lire 1.000 milioni per
l' anno 1995.
16. In via transitoria, per l' anno 1995, ad integrazione
di quanto disposto dall' articolo 73, comma 3, della legge
regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ai sensi dell' articolo 79,
comma 4, della legge n. 5/ 1994, e dell' articolo 16, comma
3, la quota di lire 1.000 milioni per l' anno 1995 autorizzata
dal comma 13 è destinata alla concessione di contributi
e sussidi alle organizzazioni di volontariato in
applicazione del disposto di cui all' articolo 16, comma
2.
17. In relazione al disposto di cui all' articolo 18,
comma 1, è revocata la spesa complessiva di lire 3.000
milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno
degli anni dal 1995 al 1997 autorizzata dall' articolo
4 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9 ai
sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale
20 gennaio 1982, n. 10, a carico del capitolo 4540
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1995- 1997.
18. Il precitato capitolo 4540 viene eliminato dall' elenco
n. 1 allegato ai bilanci predetti.
19. All' onere complessivo di lire 4.400 milioni in
termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000
milioni per l' anno 1995, e lire 1.200 milioni per ciascuno
degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante storno
dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa
dei bilanci predetti, per gli importi a fianco dei medesimi
riportati:
a) capitolo 4540 - lire 3.000 milioni complessivi, suddivisi
in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 1995 al 1997;
b) capitolo 8840 - lire 1.400 milioni, suddivisi in ragione
di lire 1.000 milioni per l' anno 1995 e lire 200
milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
20. All' onere di lire 2.000 milioni in termini di cassa
si provvede mediante storno dai sottoindicati capitoli
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno
1995, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:
a) capitolo 4540 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 8842 - lire 1.000 milioni;
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ARTICOLO 20
Entrata in vigore
La presente legge entra in
vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla
osservare come legge della
Regione.
Data a Trieste, addì 20 febbraio 1995
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