LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 28-06-1993
REGIONE LAZIO

Disciplina dell' attività di volontariato nella Regione Lazio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO 
N. 19 
del 10 luglio 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1996 Articolo 37 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 42 del 1997 Articolo 24 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1995 Articolo 21 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 18 del 1996 
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;

 


ARTICOLO 1 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 34 del 1997 Articolo 23 
 (Finalità  ed aree di applicazione)
 1.  La Regione, in conformità  ai principi stabiliti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle
organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l' autonomia,
riconosce e favorisce la loro attività  come libera
espressione di partecipazione, solidarietà  e pluralismo e
come apporto complementare, e non sostitutivo,
dell' intervento pubblico per il conseguimento delle
finalità  di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto
delle leggi e degli strumenti della programmazione
regionale e locale.
  2.  Ai fini della presente legge si considerano finalità  di
carattere sociale, civile e culturale quelle attinenti a:
  a) la tutela del diritto alla salute;
  b) il superamento dell' emarginazione attraverso la
prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
  c) il miglioramento della qualità  della vita
  d) la promozione dei diritti della persona;
  e) la protezione e la valorizzazione dell' ambiente,
del paesaggio e della natura;
  f) la tutela e la valorizzazione della cultura e del
patrimonio storico ed artistico, nonchè  la promozione e lo
sviluppo delle attività  connesse.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 2 
 (Attività  ed organizzazioni di volontariato)
 1.  Ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 266 del 1991:
  a) l' attività  di volontariato disciplinata dalla presente
legge deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
ma esclusivamente per fini di solidarietà , tramite
l' organizzazione di cui il volontario fa parte;
  b) la qualità  di volontario è  incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l' organizzazione di volontariato;
  c) l' attività  del volontariato dà  diritto soltanto al
rimborso delle spese sostenute per prestare l' attività 
stessa, che verranno liquidate dall' organizzazione di
appartenenza del volontariato entro i limiti da questa
preventivamente stabiliti.
  2) Ai sensi dell' articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si
considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi
liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta
più  adeguata al perseguimento dei loro scopi, purchè 
compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l' attività 
di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in
modo determinante e prevalente e di prestazioni di
lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti
strettamente necessari per garantire il loro regolare
funzionamento nonchè  la qualificazione e la specializzazione
dei rispettivi interventi.
  3.  Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro
attività  mediante strutture proprie o, nei limiti e con le
modalità  previste dalla legge, nell' ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
  4.  Ai sensi dell' articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le
organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i
propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi
all' attività  prestata, nonchè  per la responsabilità  civile
verso terzi, in conformità  alle disposizioni contenute nel
decreto del Ministro dell' industria, del commercio e
dell' artigianato di cui al comma 2 dell' articolo stesso.

ARTICOLO 3 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1996 Articolo 37 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 34 del 1997 Articolo 23 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LAZIO Numero 2 del 1998 Articolo 1 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 18 del 1996 Articolo 1 
TESTO AGGIUNTO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 18 del 1996 Articolo 2 
 (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
 1.  E' istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale, settore segreteria della Presidenza, ufficio
rapporti con le forze sociali, il registro delle organizzazioni
di volontariato, che può  essere funzionalmente
articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di
intervento individuati con la deliberazione della Giunta
regionale di cui all' articolo 4.
  2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
organizzazioni di volontariato operanti nella Regione e
che si trovano nelle condizioni stabilite dal comma 3
possono presentare al Presidente della Giunta regionale
domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 1,
corredata di:
  a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti;
  b) dettagliata relazione sull' attività  che l' organizzazione
svolge o che intende svolgere nell' ambito del
territorio regionale con l' indicazione della qualificazione
del personale utilizzato.
  3.  Ai sensi dell' articolo 6, comma 3, della legge n. 266
del 1991, hanno diritto ad essere iscritte nel registro
regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di
volontariato le quali negli accordi degli aderenti, nell' atto
costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal
codice civile per le diverse forme giuridiche che
l' organizzazione assume, prevedano espressamente:
  1) l' assenza di fini di lucro;
  2) le democraticità  delle strutture;
  3) l' elettività  e la gratuità  delle cariche associative;
  4) la gratuità  delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  5) i criteri di ammissione e di esclusione degli
aderenti ed i loro obblighi e diritti;
  6) l' obbligo di formazione del bilancio annuale, dal
quale devono risultare i beni, i contributi od i lasciti
ricevuti;
  7) le modalità  di approvazione del bilancio da parte
dell' assemblea degli aderenti.
  4.  Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, il Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell' assessore competente nel settore d' intervento,
previa verifica dell' esistenza delle condizioni prescritte,
dispone l' iscrizione nel registro ovvero il diniego della
iscrizione stessa con provvedimento motivato.  Qualora il
Presidente non si sia pronunciato entro il termine
indicato, la domanda si intende accolta.
  5.  La struttura della Presidenza della Giunta regionale
che cura la tenuta del registro procede, con periodicità 
annuale, alla revisione ed all' aggiornamento dello stesso,
d' intesa con la struttura competente nel settore
d' intervento e sulla base anche delle risultanze delle visite
di controllo effettuate dall' ufficio ispettivo di cui
all' articolo 10, verificando il permanere delle condizioni
prescritte e l' assenza di disfunzione o irregolarità  nello
svolgimento dell' attività  di volontariato o nella conservazione
della documentazione relativa alle entrate, prevista
dall' articolo 6, ultimo comma, della legge n. 266 del 1991.
  L' eventuale cancellazione dal registro deve essere
disposta, con provvedimento motivato, dal presidente
della Giunta regionale, su proposta dell' assessore
regionale competente nel settore d' intervento, sentito
l' Osservatorio regionale di cui all' articolo 8.
  6.  Contro il diniego della iscrizione e contro la
cancellazione dal registro è  ammesso ricorso ai sensi
dell' articolo 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.
  7.  Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31
dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro
all' Osservatorio nazionale per il volontariato di cui
all' articolo 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa
data ne dà  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
  8.  L' iscrizione al registro regionale è  condizione
essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente
legge, nonchè  per l' applicazione delle disposizioni relative
all' acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni
immobili di cui all' articolo 5, comma 2, della legge n. 266
del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui
all' articolo 8 della legge stessa.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 5 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 8 

ARTICOLO 4 
 (indirizzi e direttive)
 1.  La Giunta regionale, con apposita deliberazione da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente della
Giunta regionale d' intesa con gli assessori regionali
competenti, provvede a:
  a) individuare i settori d' intervento ai fini dell' articolazione
in sezioni del registro regionale di cui
all' articolo 3, tenendo conto delle finalità  indicate
nell' articolo 1, comma 2;
  b) impartire alle strutture competenti le direttive per
l' istruttoria delle domande d' iscrizione nel registro
regionale di cui all' articolo 3, in relazione ai vari settori
d' intervento ed in conformità  alla normativa vigente in
materia;
  c) stabilire gli indirizzi per i rapporti della Regione
con l' Osservatorio nazionale per il volontariato previsto
dall' articolo 12 della legge n. 266 del 1991, e per la
partecipazione regionale alla conferenza nazionale del
volontariato di cui allo stesso articolo.

ARTICOLO 5 
 (Diritto di accesso ai documenti
amministrativi e d' informazione)
 1.  Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro di cui all' articolo 3 è  riconosciuto il diritto di
accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei
modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge n. 266
del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti ai fini di cui al comma 1 quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

ARTICOLO 6 
 (Formazione, qualificazione
ed aggiornamento del personale)
 1.  Allo scopo di rendere più  agevole il conseguimento
delle finalità  di cui alla presente legge, la Regione,
nell' ambito dei piani regionali delle attività  di formazione
professionale di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale
25 febbraio 1992, n. 23, organizza o promuove corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale
nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di
volontariato.
  2.  I corsi di cui al comma 1 sono aperti agli aderenti
alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
istituito dall' articolo 3.

ARTICOLO 7 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 34 del 1997 Articolo 23 
 (Conferenza regionale del volontariato)
 1.  E' istituita la conferenza regionale del volontariato,
quale strumento di partecipazione consultiva delle
organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte
della Regione nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
  2.  La conferenza si riunisce presso l' assessorato agli
enti locali, almeno una volta l' anno, con il compito di:
  a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi
generali delle politiche regionali relativi al conseguimento
delle finalità  definite dall' articolo 1, comma 2, e sui
rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le
istituzioni pubbliche;
  b) esprimere parere sulla programmazione degli
interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di
volontariato;
  c) fare osservazioni in merito all' attività  svolta
dall' Osservatorio regionale di cui all' articolo 8 nell' anno
precedente;
  d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato in seno all' Osservatorio regionale, tenuto
conto dei settori d' intervento più  rappresentativi e della
territorialità  provinciale.
  2.  Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i
legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni
iscritte nel registro di cui all' articolo 3.  Possono, altresì ,
intervenire senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o
loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non
iscritte nel registro regionale.
  4.  La conferenza elegge, al suo interno, il presidente
ogni volta che si riunisce.  Lo stesso presidente provvede a
convocare la riunione successiva.  La prima riunione della
conferenza è  convocata dall' assessore regionale agli enti
locali.
  5.  Le funzioni di segretario della conferenza sono
svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale
non inferiore all' ottava, designato dall' assessore regionale
agli enti locali.

ARTICOLO 8 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 34 del 1997 Articolo 23 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LAZIO Numero 2 del 1998 Articolo 3 
 (Osservatorio regionale sul volontariato)
 1.  E' istituito l' Osservatorio regionale sul volontariato.
  2.  L' Osservatorio regionale è  costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è 
composto da:
  a) l' Assessore regionale agli enti locali, che lo
presiede;
  b) un rappresentante dei comuni della Regione
designato dall' Associazione nazionale comuni d' Italia
( ANCI), sede regionale;
  c) un rappresentante delle province della Regione
designato all' Unione province d' Italia( UPI), sede
regionale;
  d) otto rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato, iscritte nel registro regionale di cui
all' articolo 3, eletti dalla conferenza regionale istituita
dall' articolo 7.
  3.  L' Osservatorio regionale è  integrato, di volta in
volta, con gli assessori regionali competenti nei vari
settori d' intervento.  Il presidente dell' Osservatorio regionale
può  altresì  invitare a partecipare alle sedute i
dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame
nonchè  i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
interessate.
  4.  Le funzioni di segretario dell' Osservatorio regionale
sono svolte da un dipendente regionale di qualifica
funzionale non inferiore all' ottava, designato dall' assessore
regionale agli enti locali.
  5.  Qualora entro quarantacinque giorni dalla data
della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni
previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale
provvede comunque alla costituzione dell' Osservatorio
regionale purchè  il numero dei membri di cui è  possibile la
nomina sia almeno pari ai due terzi del numero
complessivo dei membri dell' Osservatorio stesso.  L' integrazione
dei membri eventualmente mancanti all' atto
della costituzione dell' Osservatorio regionale è  effettuata
con successivo decreto.
  6.  I componenti l' Osservatorio regionale cessano
dall' incarico al momento del rinnovo del Consiglio
regionale.
  7.  Ai membri dell' Osservatorio regionale esterni
all' amministrazione regionale spetta il rimborso delle
spese sostenute per partecipare alle sedute, nel rispetto dei
criteri e con le modalità  fissati dal regolamento di
attuazione di cui all' articolo 12.
  8.  L' Osservatorio regionale si riunisce su convocazione
del suo presidente almeno sei volte l' anno.  Esso può  essere
convocato, altresì  in via straordinaria, su richiesta
motivata di uno degli assessori regionali competenti nei
settori d' intervento, delle organizzazioni di volontariato o
di almeno sei membri dell' Osservatorio regionale stesso.
  9.  L' Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
  a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionale
proposte d' intervento nelle materie che interessano le
attività  delle organizzazioni di volontariato;
  b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione
delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale
di cui all' articolo 3;
  c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della
conoscenza delle attività  svolte dalle organizzazioni di
volontariato;
  d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni di volontariato;
  e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del
volontariato;
  f) esprimere pareri su progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all' articolo 3 per favorire l' applicazione di
metodologie d' intervento avanzate;
  g) esaminare le caratteristiche e valutare l' andamento
delle convenzione di cui all' articolo 11;
  h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei
fondi di cui all' articolo 9;
  i) seguire l' attuazione della presente legge e redigere
in proposito un rapporto annuale da inviare alla Giunta
ed al Consiglio regionali.
  10.  I pareri richiesti all' osservatorio regionale devono
essere espressi entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento degli atti.  Scaduto tale termine senza che
l' Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare
eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.
  11.  L' Osservatorio regionale invia annualmente al
Presidente della Giunta Regionale una relazione sull' attività 
svolta.
  12.  L' Osservatorio regionale si avvale per l' adempimento
dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a
disposizione dell' assessore regionale agli enti locali.

ARTICOLO 9 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 18 del 1996 Articolo 3 
 (Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato)
 1.  Nei limiti dello stanziamento dei relativo capitolo di
bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di
specifiche e documentate attività  o progetti, di cui
all' articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 266 del
1991, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro istituito dall' articolo 3.
  2.  Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le
organizzazioni di volontariato devono presentare domanda
alla Giunta regionale, assessorato agli enti locali, entro
il 30 giugno di ogni anno.
  3.  La Giunta regionale, sulla base delle domande
pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi tra
le organizzazioni di volontariato, su proposta dell' assessore
regionale agli enti locali d' intesa con gli assessori
regionali competenti nei singoli settori d' intervento,
sentito l' Osservatorio regionale di cui all' articolo 8,
indicando le modalità  di erogazione delle relative somme.
  4.  I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle
organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31
dicembre dell' anno successivo a quello cui i contributi
stessi si riferiscono.  Le organizzazioni sono tenute a
comunicare, con la presentazione del rendiconto, altri
eventuali contributi percepiti per la loro attività  da enti
pubblici.
  5.  In caso di omessa rendicontazione ai sensi del
comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarità  nello
svolgimento dell' attività  di volontariato, riscontrate in
occasione delle visite di controllo di cui all' articolo 10, la
Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale
competente nel settore d' intervento, può  disporre, con
provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi
ed il recupero delle somme già  erogate secondo le
modalità  previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 10 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 18 del 1996 Articolo 4 
 (Controlli)
 1.  La Giunta regionale, mediante l' ufficio ispettivo del
settore segreteria amministrativa della presidenza, esercita
funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all' articolo 3, anche se non
convenzionate.
  2.  Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie di
frequenza annuale e visite straordinarie possibili in
qualsiasi momento, obbligatorie in caso di segnalazioni di
enti pubblici e privati, di cittadini o di forze sociali
interessate, ed ha lo scopo di verificare la conformità 
dell' attività  svolta dall' organizzazione di volontariato alle
prescrizioni legislative e, in particolare, l' effettiva e
corretta erogazione delle prestazioni, la regolare conservazione
della documentazione contabile e la marginalità 
di eventuali attività  commerciali e produttive.
  3.  Delle visite di controllo effettuate deve essere
redatto regolare processo verbale datato e sottoscritto,
oltre che dall' ispettore, dal legale rappresentante della
organizzazione di volontariato controllata, il quale può 
farvi iscrivere le proprie osservazioni.
  4.  Le disfunzioni o irregolarità  eventualmente riscontrate
vengono immediatamente comunicate dal dirigente
dell' ufficio ispettivo al Presidente della Giunta regionale,
all' assessore regionale agli enti locali ed all' assessore
regionale competente nel settore d' intervento in cui opera
l' organizzazione di volontariato, anche ai fini dell' adozione
dei provvedimenti di cancellazione dal registro e di
revoca dei contributi, di cui al comma 5 degli articoli 3 e 9.
  5.  Le visite di controllo previste dal presente articolo
non pregiudicano il potere di vigilanza sugli interventi
attuati dalle organizzazioni di volontariato, spettante agli
enti locali ed agli altri enti pubblici subregionali, ivi
comprese le unità  sanitarie locali, titolari di funzioni nelle
aree di applicazione della presente legge di cui all' articolo
1, nell' ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 11 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LAZIO Numero 2 del 1998 Articolo 2 
 (Convenzioni)
 1.  Per l' attuazione delle finalità  indicate nell' articolo 1,
comma 2, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici
subregionali, ivi comprese le unità  sanitarie locali,
possono stipulare convenzioni con organizzazioni di
volontariato, purchè  queste siano iscritte da almeno
dodici mesi nel registro di cui all' articolo 3 e dimostrino
attitudine e capacità  operative in relazione all' attività  da
svolgere.
  2.  Ai fini della scelta delle organizzazioni per la
stipulazione delle convenzioni l' ente pubblico contraente
deve tenere conto dei requisiti e dei criteri di priorità 
determinati, anche in relazione ai vari settori d' intervento,
dal regolamento d' attuazione di cui all' articolo 12.
  3.  Le convenzioni devono contenere:
  a) l' individuazione delle specifiche attività  convenzionate,
nell' ambito degli scopi statutari dell' organizzazione
di volontariato, nonchè  dei relativi destinatari, nel
quadro della programmazione della Regione e degli enti
locali;
  b) le condizioni di salvaguardia dell' autonomia
organizzativa e metodologica del volontariato, nel
rispetto delle finalità  dell' ente pubblico contraente;
  c) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei
diritti e della dignità  degli utenti;
  d) l' impiego a svolgere con continuità  le attività 
convenzionate;
  e) l' indicazione del numero e della professionalità 
dei volontari nonchè  di eventuali lavoratori dipendenti o
autonomi di cui si avvalgono le organizzazioni di
volontariato, purchè   questi ultimi non superino i limiti
occorrenti ad assicurare la regolarità  delle prestazioni ed a
qualificare o specializzare l' attività  svolta:
  f) l' elenco delle strutture immobiliari e degli
strumenti che l' ente pubblico contraente mette a
disposizione dell' organizzazione di volontariato ed
eventuali costi di strutture e mezzi privati;
  g) la copertura assicurativa, come l' onere a carico
dell' ente pubblico contraente, dei rischi di infortunio o di
malattia connessi all' espletamento dell' attività  convenzionata,
nonchè  per la responsabilità  civile verso terzi;
  h) le modalità  necessarie ad ottenere il rimborso
delle spese sostenute dall' organizzazione nell' espletamento
del servizio oggetto della convenzione, adeguatamente
documentate;
  i) le modalità  di rapporto e di reciproca informazione
tra l' Organizzazione di volontariato ed i competenti
servizi dell' ente pubblico contraente;
  l) i criteri e le forme di verifica dei risultati e di
controllo delle prestazioni e della loro qualità  da parte
dell' ente pubblico contraente, nell' osservanza dell' eventuale
specifica normativa vigente in materia;
  m) la durata del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LAZIO Numero 2 del 1998 
 (Regolamento d' attuazione)
 1.  Con apposito regolamento regionale, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono:
  a) stabilite le modalità  per l' erogazione delle
prestazioni che formano oggetto dell' attività  di volontariato
all' interno delle strutture pubbliche o convenzionate,
allo scopo di garantire il rispetto dei diritti e della
dignità  degli utenti ad assicurare la qualità  delle
prestazioni volontarie, nonchè  le modalità  di rimborso
delle spese connesse;
  b) determinati i requisiti ed i criteri che danno titolo
di priorità  ai fini della scelta delle organizzazioni di
volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui
all' articolo 11, anche in relazione ai diversi settori di
intervento;
  c) fissati i criteri e le modalità  per la corresponsione
dei rimborsi delle spese ai membri dell' Osservatorio di cui
all' articolo 8 esterni all' amministrazione regionale.

ARTICOLO 13 
 (Disposizioni finanziarie)
 1.  Per l' attuazione dell' articolo 9 è  istituito, nel
bilancio regionale 1993, il capitolo di spesa n. 42121 con la
seguente denominazione: << Contributi in favore delle
organizzazioni di volontariato >>.  Detto capitolo è 
alimentato, per l' esercizio finanziario 1993, mediante
storno dello stanziamento di competenza, e per un pari
importo anche di cassa, iscritto al capitolo n. 42122 dello
stesso esercizio finanziario, che viene mantenuto nel
bilancio regionale per la sola gestione dei rischi passivi.
  Per gli esercizi finanziari successivi, ai sensi dell' articolo 6,
terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, si
provvederà  con legge di bilancio alla determinazione ed al
finanziamento della relativa spesa, in sostituzione
dell' onere finanziato annualmente per l' applicazione
della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24, che viene
eliminato.
  2.  Per il pagamento degli oneri previsti al comma 7
dell' articolo 8, stabilito in via presuntiva in lire 5 milioni,
si istituisce nel bilancio 1993 il capitolo n. 11430
denominato: << Spese per la partecipazione alle sedute
dell' Osservatorio regionale sul volontariato di membri
estranei all' amministrazione regionale >>, con lo stanziamento
di lire 5 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione
di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 16310
del medesimo bilancio.
  3.  La copertura dell' onere finanziario derivante dalle
convenzioni di cui all' articolo 11 avviene con i fondi
all' uopo destinati dai singoli enti pubblici interessati o, nel
caso di convenzioni stipulate dalla Regione, con i fondi
previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 24 del 1983 

ARTICOLO 14 
 (Norma transitoria)
 1.  In sede di prima attuazione della presente legge il
disposto di cui all' articolo 11, comma 1, non si applica
alle organizzazioni di volontariato che già  abbiano in
corso convenzioni con enti pubblici.

ARTICOLO 15 
 (Abrogazione di norme)
 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le norme regionali
concernenti le attività  di volontariato con essa incompatibili.

ARTICOLO 16
 (Dichiarazione d' urgenza)
 1. La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello
statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
 Data a Roma, addì  28 giugno 1993
 Il visto del Commissario del Governo è  stato apposto il 26
giugno 1993.


LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 23-05-1996
REGIONE LAZIO

Modifica della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
concernente: "Disciplina delle attività di volontariato nella
Regione Lazio".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO 
N. 16 
del 10 giugno 1996 
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;

 


ARTICOLO 1 
 1.  L' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 è 
sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 1.  E' istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale, settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio
Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, che può  essere funzionalmente
articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori di
intervento, individuati con la deliberazione della Giunta
regionale di cui all' art. 4.
  2.  Le organizzazioni di volontariato, operanti da
almeno sei mesi nella Regione, e in possesso dei requisiti
di cui al comma 3, presentano, al Presidente della Giunta
regionale, domanda di iscrizione nel registro regionale di
cui al comma 1, corredata di:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti;
  b) dettagliata relazione sull' attività  che l' organizzazione
svolge, o che intende svolgere nell' ambito del
territorio regionale con l' indicazione della qualificazione
del personale utilizzato.
  3.  Ai sensi dell' art. 6, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro
regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di
volontariato, le quali, negli accordi degli aderenti,
nell' atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l' organizzazione assume prevedano espressamente:
a) l' assenza di fini di lucro;
  b) la democraticità  delle strutture;
  c) l' elettività  e la gratuità  delle cariche associative;
  d) la gratuità  delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
ed i loro obblighi e diritti;
  f) l' obbligo di formazione del bilancio annuale, dal
quale devono risultare i beni, i contributi, od i lasciti
ricevuti;
  g) le modalità  di approvazione del bilancio da parte
dell' assemblea degli aderenti.
  4.  L' iscrizione del registro regionale è  disposta con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell' assessore competente nel settore di intervento, previa
verifica dei requisiti richiesti.  Qualora il Presidente non si
sia pronunciato entro il termine di settantacinque giorni
dalla presentazione della domanda, questa si intende
accolta.  Il diniego dell' iscrizione stessa viene disposto con
provvedimento motivato.  Ai fini istruttori, la richiesta di
chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe
il termine indicato.
  5.  Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio
Rapporti con le forze sociali, cura, d' intesa con
l' assessorato competente nel settore di intervento, la
tenuta del registro regionale e procede, con periodicità 
annuale, alla revisione e all' aggiornamento dello stesso in
relazione al permanere dei requisiti cui è  subordinata
l' iscrizione.  L' eventuale cancellazione dal registro regionale
è  disposta, con provvedimento motivato, dal
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore
regionale competente nel settore di intervento,
sentito l' osservatorio regionale di cui all' art. 8.
  6.  Contro il diniego dell' iscrizione e contro la
cancellazione dal registro regionale è  ammesso ricorso ai
sensi dell' art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.
  7.  Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31
dicembre d ogni anno, copia aggiornata del registro
regionale all' Osservatorio nazionale per il volontariato di
cui all' art. 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa
data ne dà  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
  8.  L' iscrizione al registro regionale è  condizione
essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente
legge, nonchè  per l' applicazione delle disposizioni relative
all' acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni
immobili, di cui all' art. 5, comma 2, della legge n. 266 del
1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui
all' art. 8 della legge stessa >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 5 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 8 

ARTICOLO 2 
 1.  Dopo l' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993,
n. 29, è  inserito il seguente:
<< Art. 3 bis
 Documentazione sull' attività  svolta
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all' art. 3, comma 1, trasmettono alla
Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di
ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal
rappresentante legale:
a) una relazione dettagliata sull' attività  svolta
nell' anno precedente;
  b) una dichiarazione attestante il permanere nell' organizzazione
dei requisiti prescritti per l' iscrizione nel
registro regionale;
  c) una relazione sulle attività  produttive commerciali,
eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell' organizzazione
o, altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non
ha svolto attività  commerciali;
  d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o
autonomo, comunque instaurati, dall' organizzazione ai
sensi dell' art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o,
altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non ha
instaurato rapporti di lavoro;
  e) una dichiarazione attestante l' avvenuto rinnovo
per l' anno in corso della polizza assicurativa di cui
all' art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991.
  2.  Ove l' organizzazione non produca la documentazione
nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta
regionale, sentito l' assessorato competente nel settore
di intervento e, previa diffida ad adempiere nei successivi
30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
  3.  Le organizzazioni di volontariato sono, comunque,
tenute a comunicare alla Presidenza della Giunta le
variazioni intervenute nell' atto costitutivo, nello Statuto e
negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro
verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di
cui al comma 1 >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 3 

ARTICOLO 3 
 1.  Il comma 5 dell' art. 9 della legge regionale 28 giugno
1993, n. 29, è  sostituito dal seguente:
<< 5.  In caso di omessa rendicontazione ai sensi del
comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarità  nello
svolgimento dell' attività  di volontariato, la Giunta
regionale, su proposta dell' assessore regionale competente
nel settore di intervento, può  disporre, con provvedimento
motivato, la revoca dei contributi concessi ed il
recupero delle somme già  erogate secondo le modalità 
previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 9 

ARTICOLO 4 
 1.  L' art. 10 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29,
è  sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 Vigilanza
 1.  Gli enti locali e le aziende unità  sanitarie locali,
territorialmente competenti, esercitano azione di vigilanza
e di controllo sulle attività  svolte dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale di cui
all' art. 3, anche se non convenzionate.
  2.  Tale attività  di vigilanza e di controllo può  essere
svolta in qualsiasi momento ed anche in base a
segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali
interessate.
  3.  Eventuali irregolarità  nello svolgimento delle attività 
di volontariato vengono immediatamente comunicate,
dall' ente locale o dall' azienda unità  sanitaria locale
interessata, al Presidente della Giunta regionale anche ai
fini dell' eventuale cancellazione dal registro regionale di
cui all' art. 3, o della revoca dei contributi concessi ai sensi
dell' art. 9. >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
delle della Regione Lazio.
 Data a Roma, addì  23 maggio 1996
 Il visto del Commissario del Governo è  stato apposto il
16 maggio 1996.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 10 




LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1-09-1999
 REGIONE LAZIO

PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO NELLA
REGIONE LAZIO.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 26
del 20 settembre 1999
 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:


            ARTICOLO 1

            (Finalità )
 

            1.    La Regione riconosce ed incentiva l'associazionismo, nella
            pluralità  delle sue forme, come espressione di libertà , di
            promozione umana, d'autonoma capacità  organizzativa e di impegno
            sociale.

            2.    La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali
            volti a valorizzare le realtà  associative operanti sul territorio
            nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività .
 

            ARTICOLO 2

            (Ambiti di attività )

            1.  Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di
            cui alla presente legge, le associazioni liberamente costituite che
            svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettività , le
            attività  finalizzate:

            a)  all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità
            sociale degli individui e dei gruppi;
            b)  all'attuazione del principio di solidarietà , per affermare i
            diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare
            squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
            c)  allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
            d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e
            multireligiosa e della solidarietà  fra i popoli;
            e)  alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla
            realizzazione delle pari opportunità  fra donne e uomini;
            f)  alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del
            patrimonio storico ed artistico;
            g)  alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di
            cui alla lettera f);
            h)  alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che
            valorizzi le attitudini e le capacità  umane e professionali;
            i)  alla tutela dei diritti dei consumatori;
            l)  alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e
            sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
            m)  al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
            n)  all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla
            formazione permanente;
            o)  allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed
            alla promozione della salute;
            p)  allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale
            con particolare riferimento alla terza età  ed all'attività
            giovanile;
            q)  alla promozione di un'efficace protezione civile.
 

            ARTICOLO 3

            (Requisiti)

            1.  Nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui
            all'articolo 2 devono essere espressamente previsti:
            a)  l'assenza di fini di lucro;
            b)  l'elettività  delle cariche associative e gratuità  delle stesse
            nel rispetto del principio della pari opportunità  tra donne e uomini;
            c)  i criteri di ammissione;
            d)  l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono
            risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
            e)  le modalità  di approvazione del bilancio da parte degli organi
            statutari;
            f)  le modalità  di scioglimento dell'associazione;
            g)  l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la
            liquidazione a fini di utilità  sociale.
 

            ARTICOLO 4

            (Esclusioni)

            1.  Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
            a)  i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni
            professionali e di categoria;
            b)  le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui
            all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e
            successive modificazioni;
            c)  le  cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 3
            della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.

            2.  Non rientrano, altresì , nell'ambito di applicazione della
            presente legge le associazioni che:
            a)  organizzano l'attività  per i propri soci o anche terzi non
            perseguendo le finalità  di cui all'articolo 1;
            b)  prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o
            collegano la partecipazione sociale alla titolarità  di azioni o quote
            di natura patrimoniale.
 
 

            ARTICOLO 5

            (Agevolazioni)

            1.  La Regione favorisce l'associazionismo attraverso:
            a)  la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 7;
            b)  la messa a disposizioni di spazi ed attrezzature, previa verifica
            della disponibilità , con contratto di comodato gratuito ai sensi
            dell'articolo 1803 del codice civile, con spese di gestione e
            manutenzione a carico del comodatario;
            c)  la promozione della messa a disposizione di spazi ed attrezzature
            da parte degli enti locali, secondo le modalità  di cui alla lettera
            b);
            d)  la stipulazione di accordi con le associazioni per consentire
            l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;
            e)  il sostegno a specifici progetti di attività , anche di carattere
            innovativo;
            f)  la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese
            attività  formative finanziate dal fondo sociale europeo.
 
 

           ARTICOLO 6

            (Contributi)

            1.  La Regione sostiene l'associazionismo attraverso la concessione di
            contributi:
            a)  agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento a
            favore di iniziative e progetti di associazioni operanti sul
            territorio ed iscritte al registro di cui all'articolo 9;
            b)  alle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9 che
            presentino iniziative e progetti compiutamente documentati
            direttamente alla Regione.

            2.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
            presente legge, la Giunta regionale determina, con propria
            deliberazione, i criteri e le modalità  per la concessione dei
            contributi di cui al comma 1.

            3.  La Giunta regionale, sulla base dei piani di intervento di cui al
            comma 1, lettera a), o delle iniziative o progetti di cui al comma 1,
            lettera b), presentati entro il 31 maggio di ogni anno, provvede
            annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui
            al comma 1, su proposta dell'assessore competente in materia di
            politiche per la qualità  della vita.

            4.  La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e
            iniziative inseriti nei piani di intervento di cui al comma 1, non
            può  essere superiore al cinquanta per cento del valore del progetto e
            dell'iniziativa.

            5.  I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle
            associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
            quello cui i contributi si riferiscono.
 

           ARTICOLO 7

            (Convenzioni)

            1.  Per lo svolgimento delle attività  di cui all'articolo 2, la
            Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con
            associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9, nel rispetto
            dei criteri indicati all'articolo 8.

            2.  Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare:
            a)  l'attività  oggetto del rapporto convenzionale;
            b)  la durata ed il costo dell'attività  convenzionata;
            c)  la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le  modalità
            della rendicontazione;
            d)  le modalità  per l'eventuale utilizzazione delle strutture0
            pubbliche;
            e)  le forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui
            risultati finali;
            f)  il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati
            nello svolgimento delle attività , con l'indicazione sia del personale
            retribuito che di quello che eventualmente svolge attività  di
            volontariato;
            g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a
            terzi nello svolgimento dell'attività , nonchè  contro infortuni e
            malattie connessi all'attività  stessa, compreso  il personale
            volontario;
            h)  le modalità  di coordinamento fra l'associazione e l'ente;
            i)  le modalità  di risoluzione della convenzione.
 
 

            ARTICOLO 8

            (Criteri di priorità  per la stipulazione delle convenzioni)

            1.  La Regione e gli enti locali, ai fini della scelta delle
            associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo
            7, si attengono a criteri di priorità  comprovanti l'attitudine e la
            capacità  operativa delle associazioni, considerando in particolare:
            a)  l'esperienza maturata nell'attività  oggetto della convenzione,
            adeguatamente documentabile;
            b)  il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali,
            organizzativi e di personale, in riferimento alla attività  da
            svolgere;
            c)  l'offerta di modalità  di carattere innovativo e/o sperimentale
            per l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi;
            d)  il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio,
            nonchè  le sedi o la sede dell'associazione;
            e)  la qualificazione e la formazione degli operatori;
            f)  l'offerta di modalità  operative basate sulla collaborazione tra
            più  associazioni allo stesso progetto.

            2.  Per le convenzioni da stipularsi a livello regionale,
            l'individuazione delle associazioni è  effettuata dalla Giunta
            regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
 

           ARTICOLO 9

            (Registro regionale delle associazioni)

            1.  E' istituito presso l'assessorato competente in materia di
            politiche per la qualità  della vita il registro regionale delle
            associazioni, di seguito denominato Registro, al quale possono
            iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui
            all'articolo 3 ed operanti negli ambiti di attività  previsti
            dall'articolo 2.

            2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
            associazioni operanti da almeno sei mesi nella Regione presentano
            all'assessorato competente in materia di politiche per la qualità
            della vita domanda di iscrizione nel Registro, corredata di copia
            dell'atto costitutivo e dello statuto e di una relazione
            sull'attività  che svolgono o intendono svolgere nel territorio
            regionale.

            3.  Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi
            sociali, entro settantacinque giorni dalla presentazione della
            domanda, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui al
            comma 1, dispone l'iscrizione nel registro con proprio provvedimento,
            oppure il diniego di iscrizione con provvedimento motivato; in caso di
            inerzia da parte dell'amministrazione, trascorso il termine indicato,
            la domanda si intende accolta. La cancellazione dal Registro è
            disposta con provvedimento motivato dal direttore del dipartimento
            competente in materia di servizi sociali.

            4.  La competente struttura dell'assessorato competente in materia di
            politiche per la qualità  della vita cura la tenuta del Registro e
            procede, con periodicità  annuale, alla revisione ed all'aggiornamento
            dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al
            comma 1.

            5.  L'iscrizione al Registro è  condizione per la stipula delle
            convenzioni di cui all'articolo 7 e per beneficiare delle agevolazioni
            e dei contributi previsti dalla presente legge.

            6.  La Giunta regionale può , con propria deliberazione, articolare il
            registro in più  sezioni, a seconda dell'ambito di attività  e/o
            territoriale.

            7.  Le associazioni già  iscritte nel registro regionale delle
            organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge
            regionale 29/1993 e successive modificazioni possono far domanda di
            iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione dal
            suddetto Registro.
 

            ARTICOLO 10

            (Osservatorio regionale sull'associazionismo)

            1.  E' istituto l'osservatorio regionale sull'associazionismo, di
            seguito denominato Osservatorio.

            2.  L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta
            regionale, è  composto da:
            a)  l'assessore competente in materia di politiche per la qualità
            della vita, o da un suo delegato, che lo presiede;
            b)  un rappresentante dei comuni della Regione designato
            dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
            c)  un rappresentante delle province della Regione designato
            dall'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
            d)  sei rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro eletti
            dalla conferenza regionale di cui all'articolo 12;
            e)  due rappresentanti dei coordinamenti o federazioni di associazioni
            iscritte nel Registro eletti dalla conferenza regionale di cui
            all'articolo 12.

            3.  L'Osservatorio è  integrato, di volta in volta, con gli assessori
            regionali competenti per gli ambiti di attività  di cui all'articolo
            2. Il presidente dell'Osservatorio può  invitare a partecipare alle
            sedute i funzionari regionali competenti per le questioni oggetto di
            esame, nonchè  i rappresentanti delle associazioni interessate.

            4.  Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un
            dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

            5.  Ai membri dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale,
            non aventi la residenza o il domicilio nel Comune di Roma è
            corrisposto:
            a)  il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi di
            trasporto per il pubblico;
            b)  il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il
            personale regionale all'articolo 11, comma 8, della legge regionale 22
            febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di
            trasporto.

            6.  L'Osservatorio si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione
            del suo Presidente; in via straordinaria può  riunirsi su richiesta
            motivata di uno degli assessori regionali competenti per gli ambiti di
            attività  di cui all'articolo 2, o di almeno sei membri
            dell'Osservatorio.

            7.  I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni a partire
            dal conferimento dell'incarico.
 

            ARTICOLO 11

            (Compiti dell'Osservatorio)

            1.  L'Osservatorio:
            a)  avanza alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d'intervento
            nelle materie che interessano gli ambiti di attività  di cui
            all'articolo 2;
            b)  formula proposte agli organi regionali ai fini della
            programmazione    regionale negli ambiti di attività
            dell'associazionismo;

            c)  cura i rapporti con i servizi interessati agli ambiti di attività
            dell'associazionismo;
            d)  promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali e
            con i loro istituti di ricerca, iniziative di studio e ricerca
            sull'associazionismo;
            e)  raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo a
            livello regionale, nazionale e comunitario, avvalendosi dei servizi di
            cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
            f)  tiene copie delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7.
 

            ARTICOLO 12

            (Conferenza regionale sull'associazionismo)

            1.  La Giunta regionale convoca almeno ogni anno, presso l'assessorato
            competente in materia di politiche per la   qualità  della vita, in
            collaborazione con gli enti locali e con i rappresentanti delle
            associazioni iscritte nel registro, una Conferenza al fine di
            verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare
            le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli
            enti locali interessati, nell'ambito del loro ruolo istituzionale,
            pongono in essere negli ambiti di attività  di cui all'articolo 2.

            2.  La conferenza è  altresì  finalizzata a raccogliere valutazioni
            sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione Europea in materia
            di associazionismo.

            3.  La Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, presenta alla
            conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo nella Regione.

            4.  La conferenza elegge i componenti dell'Osservatorio di cui
            all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e), rispettivamente tra i
            rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro che abbiano
            sede operativa in almeno tre province della Regione e tra i
            rappresentanti dei coordinamenti o delle federazioni di associazioni,
            che abbiano una sede operativa nella Regione.

            5.  Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali
            rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte nel
            Registro; possono altresì  partecipare senza diritto di voto, i
            rappresentanti delle associazioni non iscritte.

            6.  La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza
            composto da tre membri che presiedono, a turno, le assemblee e durano
            in carica due anni.

            7.  Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un
            dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.
 
 

           ARTICOLO 13

            (Formazione ed aggiornamento professionale)

            1.  La Regione, nei propri piani della formazione professionale,
            coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione ed
            aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati
            nelle attività  delle associazioni; agevola altresì  l'accesso dei
            membri delle associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione
            promossi dalla Regione.
 

            ARTICOLO 14

            (Norme finanziarie)

            1.  Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6 e
            7 è  istituito il capitolo 42130 denominato "Contributo ad enti locali
            e ad associazioni per la promozione ed il sostegno delle attività
            delle associazioni". Per l'esercizio 1999 detto capitolo è  alimentato
            mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto con legge
            regionale 7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo 49001,
            lettera c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per
            l'esercizio finanziario 1999.

            2. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 10 ed
            11 è  istituito nel medesimo bilancio il capitolo 42144 denominato
            "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale
            sull'associazionismo" con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante
            riduzione di pari importo dal capitolo 16310 denominato "Fondo di
            riserva per spese obbligatorie e d'ordine".

            La presente legge regionale sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale
            della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come
            legge della Regione Lazio.

            Data a Roma, addì  1 settembre 1999

                         BADALONI

            Il visto del Commissario del   Governo   è    stato   apposto   il
        27
            agosto 1999.