LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 28-06-1993
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge;
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ARTICOLO 1
(Finalità ed aree di applicazione) 1. La Regione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l' autonomia, riconosce e favorisce la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell' intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale. 2. Ai fini della presente legge si considerano finalità di carattere sociale, civile e culturale quelle attinenti a: a) la tutela del diritto alla salute; b) il superamento dell' emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno; c) il miglioramento della qualità della vita d) la promozione dei diritti della persona; e) la protezione e la valorizzazione dell' ambiente, del paesaggio e della natura; f) la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonchè la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.
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ARTICOLO 2 (Attività ed organizzazioni di volontariato) 1. Ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 266 del 1991: a) l' attività di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà , tramite l' organizzazione di cui il volontario fa parte; b) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l' organizzazione di volontariato; c) l' attività del volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l' attività stessa, che verranno liquidate dall' organizzazione di appartenenza del volontariato entro i limiti da questa preventivamente stabiliti. 2) Ai sensi dell' articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purchè compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l' attività di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonchè la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi. 3. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell' ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. 4. Ai sensi dell' articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all' attività prestata, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato di cui al comma 2 dell' articolo stesso. |
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ARTICOLO 3
(Registro regionale delle organizzazioni di volontariato) 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, settore segreteria della Presidenza, ufficio rapporti con le forze sociali, il registro delle organizzazioni di volontariato, che può essere funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 4. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato operanti nella Regione e che si trovano nelle condizioni stabilite dal comma 3 possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 1, corredata di: a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; b) dettagliata relazione sull' attività che l' organizzazione svolge o che intende svolgere nell' ambito del territorio regionale con l' indicazione della qualificazione del personale utilizzato. 3. Ai sensi dell' articolo 6, comma 3, della legge n. 266 del 1991, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato le quali negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l' organizzazione assume, prevedano espressamente: 1) l' assenza di fini di lucro; 2) le democraticità delle strutture; 3) l' elettività e la gratuità delle cariche associative; 4) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 5) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti; 6) l' obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti; 7) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell' assemblea degli aderenti. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore competente nel settore d' intervento, previa verifica dell' esistenza delle condizioni prescritte, dispone l' iscrizione nel registro ovvero il diniego della iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. 5. La struttura della Presidenza della Giunta regionale che cura la tenuta del registro procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all' aggiornamento dello stesso, d' intesa con la struttura competente nel settore d' intervento e sulla base anche delle risultanze delle visite di controllo effettuate dall' ufficio ispettivo di cui all' articolo 10, verificando il permanere delle condizioni prescritte e l' assenza di disfunzione o irregolarità nello svolgimento dell' attività di volontariato o nella conservazione della documentazione relativa alle entrate, prevista dall' articolo 6, ultimo comma, della legge n. 266 del 1991. L' eventuale cancellazione dal registro deve essere disposta, con provvedimento motivato, dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente nel settore d' intervento, sentito l' Osservatorio regionale di cui all' articolo 8. 6. Contro il diniego della iscrizione e contro la cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991. 7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all' Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all' articolo 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne dà pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 8. L' iscrizione al registro regionale è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonchè per l' applicazione delle disposizioni relative all' acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili di cui all' articolo 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all' articolo 8 della legge stessa.
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ARTICOLO 4 (indirizzi e direttive) 1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d' intesa con gli assessori regionali competenti, provvede a: a) individuare i settori d' intervento ai fini dell' articolazione in sezioni del registro regionale di cui all' articolo 3, tenendo conto delle finalità indicate nell' articolo 1, comma 2; b) impartire alle strutture competenti le direttive per l' istruttoria delle domande d' iscrizione nel registro regionale di cui all' articolo 3, in relazione ai vari settori d' intervento ed in conformità alla normativa vigente in materia; c) stabilire gli indirizzi per i rapporti della Regione con l' Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall' articolo 12 della legge n. 266 del 1991, e per la partecipazione regionale alla conferenza nazionale del volontariato di cui allo stesso articolo. |
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ARTICOLO 5 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d' informazione) 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all' articolo 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti ai fini di cui al comma 1 quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni. |
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ARTICOLO 6 (Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale) 1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, nell' ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato. 2. I corsi di cui al comma 1 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall' articolo 3. |
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ARTICOLO 7
(Conferenza regionale del volontariato) 1. E' istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. 2. La conferenza si riunisce presso l' assessorato agli enti locali, almeno una volta l' anno, con il compito di: a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relativi al conseguimento delle finalità definite dall' articolo 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche; b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato; c) fare osservazioni in merito all' attività svolta dall' Osservatorio regionale di cui all' articolo 8 nell' anno precedente; d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all' Osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d' intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale. 2. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all' articolo 3. Possono, altresì , intervenire senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale. 4. La conferenza elegge, al suo interno, il presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della conferenza è convocata dall' assessore regionale agli enti locali. 5. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all' ottava, designato dall' assessore regionale agli enti locali. |
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ARTICOLO 8
(Osservatorio regionale sul volontariato) 1. E' istituito l' Osservatorio regionale sul volontariato. 2. L' Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da: a) l' Assessore regionale agli enti locali, che lo presiede; b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall' Associazione nazionale comuni d' Italia ( ANCI), sede regionale; c) un rappresentante delle province della Regione designato all' Unione province d' Italia( UPI), sede regionale; d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 3, eletti dalla conferenza regionale istituita dall' articolo 7. 3. L' Osservatorio regionale è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d' intervento. Il presidente dell' Osservatorio regionale può altresì invitare a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonchè i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate. 4. Le funzioni di segretario dell' Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all' ottava, designato dall' assessore regionale agli enti locali. 5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell' Osservatorio regionale purchè il numero dei membri di cui è possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell' Osservatorio stesso. L' integrazione dei membri eventualmente mancanti all' atto della costituzione dell' Osservatorio regionale è effettuata con successivo decreto. 6. I componenti l' Osservatorio regionale cessano dall' incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale. 7. Ai membri dell' Osservatorio regionale esterni all' amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute, nel rispetto dei criteri e con le modalità fissati dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 12. 8. L' Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno sei volte l' anno. Esso può essere convocato, altresì in via straordinaria, su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti nei settori d' intervento, delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri dell' Osservatorio regionale stesso. 9. L' Osservatorio regionale ha i seguenti compiti: a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d' intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale di cui all' articolo 3; c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato; d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato; e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato; f) esprimere pareri su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 3 per favorire l' applicazione di metodologie d' intervento avanzate; g) esaminare le caratteristiche e valutare l' andamento delle convenzione di cui all' articolo 11; h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all' articolo 9; i) seguire l' attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla Giunta ed al Consiglio regionali. 10. I pareri richiesti all' osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l' Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere. 11. L' Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull' attività svolta. 12. L' Osservatorio regionale si avvale per l' adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dell' assessore regionale agli enti locali. |
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ARTICOLO 9
(Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato) 1. Nei limiti dello stanziamento dei relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 266 del 1991, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall' articolo 3. 2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta regionale, assessorato agli enti locali, entro il 30 giugno di ogni anno. 3. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi tra le organizzazioni di volontariato, su proposta dell' assessore regionale agli enti locali d' intesa con gli assessori regionali competenti nei singoli settori d' intervento, sentito l' Osservatorio regionale di cui all' articolo 8, indicando le modalità di erogazione delle relative somme. 4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto, altri eventuali contributi percepiti per la loro attività da enti pubblici. 5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell' attività di volontariato, riscontrate in occasione delle visite di controllo di cui all' articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente nel settore d' intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. |
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ARTICOLO 10
(Controlli) 1. La Giunta regionale, mediante l' ufficio ispettivo del settore segreteria amministrativa della presidenza, esercita funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all' articolo 3, anche se non convenzionate. 2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento, obbligatorie in caso di segnalazioni di enti pubblici e privati, di cittadini o di forze sociali interessate, ed ha lo scopo di verificare la conformità dell' attività svolta dall' organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l' effettiva e corretta erogazione delle prestazioni, la regolare conservazione della documentazione contabile e la marginalità di eventuali attività commerciali e produttive. 3. Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre che dall' ispettore, dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato controllata, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni. 4. Le disfunzioni o irregolarità eventualmente riscontrate vengono immediatamente comunicate dal dirigente dell' ufficio ispettivo al Presidente della Giunta regionale, all' assessore regionale agli enti locali ed all' assessore regionale competente nel settore d' intervento in cui opera l' organizzazione di volontariato, anche ai fini dell' adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro e di revoca dei contributi, di cui al comma 5 degli articoli 3 e 9. 5. Le visite di controllo previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza sugli interventi attuati dalle organizzazioni di volontariato, spettante agli enti locali ed agli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le unità sanitarie locali, titolari di funzioni nelle aree di applicazione della presente legge di cui all' articolo 1, nell' ambito delle rispettive competenze. |
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ARTICOLO 11
(Convenzioni) 1. Per l' attuazione delle finalità indicate nell' articolo 1, comma 2, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le unità sanitarie locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purchè queste siano iscritte da almeno dodici mesi nel registro di cui all' articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all' attività da svolgere. 2. Ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni l' ente pubblico contraente deve tenere conto dei requisiti e dei criteri di priorità determinati, anche in relazione ai vari settori d' intervento, dal regolamento d' attuazione di cui all' articolo 12. 3. Le convenzioni devono contenere: a) l' individuazione delle specifiche attività convenzionate, nell' ambito degli scopi statutari dell' organizzazione di volontariato, nonchè dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e degli enti locali; b) le condizioni di salvaguardia dell' autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità dell' ente pubblico contraente; c) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; d) l' impiego a svolgere con continuità le attività convenzionate; e) l' indicazione del numero e della professionalità dei volontari nonchè di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi di cui si avvalgono le organizzazioni di volontariato, purchè questi ultimi non superino i limiti occorrenti ad assicurare la regolarità delle prestazioni ed a qualificare o specializzare l' attività svolta: f) l' elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che l' ente pubblico contraente mette a disposizione dell' organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati; g) la copertura assicurativa, come l' onere a carico dell' ente pubblico contraente, dei rischi di infortunio o di malattia connessi all' espletamento dell' attività convenzionata, nonchè per la responsabilità civile verso terzi; h) le modalità necessarie ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dall' organizzazione nell' espletamento del servizio oggetto della convenzione, adeguatamente documentate; i) le modalità di rapporto e di reciproca informazione tra l' Organizzazione di volontariato ed i competenti servizi dell' ente pubblico contraente; l) i criteri e le forme di verifica dei risultati e di controllo delle prestazioni e della loro qualità da parte dell' ente pubblico contraente, nell' osservanza dell' eventuale specifica normativa vigente in materia; m) la durata del rapporto convenzionale. |
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ARTICOLO 12
(Regolamento d' attuazione) 1. Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono: a) stabilite le modalità per l' erogazione delle prestazioni che formano oggetto dell' attività di volontariato all' interno delle strutture pubbliche o convenzionate, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ad assicurare la qualità delle prestazioni volontarie, nonchè le modalità di rimborso delle spese connesse; b) determinati i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui all' articolo 11, anche in relazione ai diversi settori di intervento; c) fissati i criteri e le modalità per la corresponsione dei rimborsi delle spese ai membri dell' Osservatorio di cui all' articolo 8 esterni all' amministrazione regionale. |
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ARTICOLO 13 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l' attuazione dell' articolo 9 è istituito, nel bilancio regionale 1993, il capitolo di spesa n. 42121 con la seguente denominazione: << Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato >>. Detto capitolo è alimentato, per l' esercizio finanziario 1993, mediante storno dello stanziamento di competenza, e per un pari importo anche di cassa, iscritto al capitolo n. 42122 dello stesso esercizio finanziario, che viene mantenuto nel bilancio regionale per la sola gestione dei rischi passivi. Per gli esercizi finanziari successivi, ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, si provvederà con legge di bilancio alla determinazione ed al finanziamento della relativa spesa, in sostituzione dell' onere finanziato annualmente per l' applicazione della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24, che viene eliminato. 2. Per il pagamento degli oneri previsti al comma 7 dell' articolo 8, stabilito in via presuntiva in lire 5 milioni, si istituisce nel bilancio 1993 il capitolo n. 11430 denominato: << Spese per la partecipazione alle sedute dell' Osservatorio regionale sul volontariato di membri estranei all' amministrazione regionale >>, con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 16310 del medesimo bilancio. 3. La copertura dell' onere finanziario derivante dalle convenzioni di cui all' articolo 11 avviene con i fondi all' uopo destinati dai singoli enti pubblici interessati o, nel caso di convenzioni stipulate dalla Regione, con i fondi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.
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ARTICOLO 14 (Norma transitoria) 1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all' articolo 11, comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici. |
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ARTICOLO 15 (Abrogazione di norme) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili. |
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ARTICOLO 16 (Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 28 giugno 1993 Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1993. |
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 23-05-1996
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge;
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ARTICOLO 1 1. L' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 è sostituito dal seguente: << Art. 3 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che può essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori di intervento, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all' art. 4. 2. Le organizzazioni di volontariato, operanti da almeno sei mesi nella Regione, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, presentano, al Presidente della Giunta regionale, domanda di iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1, corredata di: a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; b) dettagliata relazione sull' attività che l' organizzazione svolge, o che intende svolgere nell' ambito del territorio regionale con l' indicazione della qualificazione del personale utilizzato. 3. Ai sensi dell' art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato, le quali, negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l' organizzazione assume prevedano espressamente: a) l' assenza di fini di lucro; b) la democraticità delle strutture; c) l' elettività e la gratuità delle cariche associative; d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti; f) l' obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi, od i lasciti ricevuti; g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell' assemblea degli aderenti. 4. L' iscrizione del registro regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore competente nel settore di intervento, previa verifica dei requisiti richiesti. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta. Il diniego dell' iscrizione stessa viene disposto con provvedimento motivato. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe il termine indicato. 5. Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, cura, d' intesa con l' assessorato competente nel settore di intervento, la tenuta del registro regionale e procede, con periodicità annuale, alla revisione e all' aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l' iscrizione. L' eventuale cancellazione dal registro regionale è disposta, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente nel settore di intervento, sentito l' osservatorio regionale di cui all' art. 8. 6. Contro il diniego dell' iscrizione e contro la cancellazione dal registro regionale è ammesso ricorso ai sensi dell' art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991. 7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre d ogni anno, copia aggiornata del registro regionale all' Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all' art. 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne dà pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 8. L' iscrizione al registro regionale è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonchè per l' applicazione delle disposizioni relative all' acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili, di cui all' art. 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all' art. 8 della legge stessa >>.
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ARTICOLO 2 1. Dopo l' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è inserito il seguente: << Art. 3 bis Documentazione sull' attività svolta 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' art. 3, comma 1, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante legale: a) una relazione dettagliata sull' attività svolta nell' anno precedente; b) una dichiarazione attestante il permanere nell' organizzazione dei requisiti prescritti per l' iscrizione nel registro regionale; c) una relazione sulle attività produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non ha svolto attività commerciali; d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall' organizzazione ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o, altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro; e) una dichiarazione attestante l' avvenuto rinnovo per l' anno in corso della polizza assicurativa di cui all' art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991. 2. Ove l' organizzazione non produca la documentazione nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, sentito l' assessorato competente nel settore di intervento e, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a comunicare alla Presidenza della Giunta le variazioni intervenute nell' atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1 >>.
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ARTICOLO 3 1. Il comma 5 dell' art. 9 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: << 5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell' attività di volontariato, la Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente nel settore di intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. >>.
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ARTICOLO 4 1. L' art. 10 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: << Art. 10 Vigilanza 1. Gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali, territorialmente competenti, esercitano azione di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' art. 3, anche se non convenzionate. 2. Tale attività di vigilanza e di controllo può essere svolta in qualsiasi momento ed anche in base a segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali interessate. 3. Eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività di volontariato vengono immediatamente comunicate, dall' ente locale o dall' azienda unità sanitaria locale interessata, al Presidente della Giunta regionale anche ai fini dell' eventuale cancellazione dal registro regionale di cui all' art. 3, o della revoca dei contributi concessi ai sensi dell' art. 9. >>. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come delle della Regione Lazio. Data a Roma, addì 23 maggio 1996 Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1996.
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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1-09-1999
REGIONE LAZIO
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO
NELLA
REGIONE LAZIO.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 26
del 20 settembre 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità
)
1.
La Regione riconosce ed incentiva l'associazionismo, nella
pluralità delle sue forme, come espressione di libertà
, di
promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno
sociale.
2.
La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali
volti a valorizzare le realtà associative operanti sul territorio
nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività
.
ARTICOLO 2
(Ambiti di attività )
1.
Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di
cui alla presente legge, le associazioni liberamente costituite che
svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettività
, le
attività finalizzate:
a)
all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità
sociale degli individui e dei gruppi;
b) all'attuazione del principio di solidarietà , per affermare
i
diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare
squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e
multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla
realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e
del
patrimonio storico ed artistico;
g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse
di
cui alla lettera f);
h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che
valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari
e
sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
n) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed
alla
formazione permanente;
o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo
ed
alla promozione della salute;
p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale
con particolare riferimento alla terza età ed all'attività
giovanile;
q) alla promozione di un'efficace protezione civile.
ARTICOLO 3
(Requisiti)
1.
Nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui
all'articolo 2 devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) l'elettività delle cariche associative e gratuità
delle stesse
nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne
e uomini;
c) i criteri di ammissione;
d) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono
risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
e) le modalità di approvazione del bilancio da parte
degli organi
statutari;
f) le modalità di scioglimento dell'associazione;
g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la
liquidazione a fini di utilità sociale.
ARTICOLO 4
(Esclusioni)
1.
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni
professionali e di categoria;
b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui
all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e
successive modificazioni;
c) le cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo
3
della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.
2.
Non rientrano, altresì , nell'ambito di applicazione della
presente legge le associazioni che:
a) organizzano l'attività per i propri soci o anche
terzi non
perseguendo le finalità di cui all'articolo 1;
b) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa
o
collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni
o quote
di natura patrimoniale.
ARTICOLO 5
(Agevolazioni)
1.
La Regione favorisce l'associazionismo attraverso:
a) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 7;
b) la messa a disposizioni di spazi ed attrezzature, previa verifica
della disponibilità , con contratto di comodato gratuito ai sensi
dell'articolo 1803 del codice civile, con spese di gestione e
manutenzione a carico del comodatario;
c) la promozione della messa a disposizione di spazi ed attrezzature
da parte degli enti locali, secondo le modalità di cui alla
lettera
b);
d) la stipulazione di accordi con le associazioni per consentire
l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;
e) il sostegno a specifici progetti di attività , anche di
carattere
innovativo;
f) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese
attività formative finanziate dal fondo sociale europeo.
ARTICOLO 6
(Contributi)
1.
La Regione sostiene l'associazionismo attraverso la concessione di
contributi:
a) agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento
a
favore di iniziative e progetti di associazioni operanti sul
territorio ed iscritte al registro di cui all'articolo 9;
b) alle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9
che
presentino iniziative e progetti compiutamente documentati
direttamente alla Regione.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale determina, con propria
deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione
dei
contributi di cui al comma 1.
3.
La Giunta regionale, sulla base dei piani di intervento di cui al
comma 1, lettera a), o delle iniziative o progetti di cui al comma 1,
lettera b), presentati entro il 31 maggio di ogni anno, provvede
annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui
al comma 1, su proposta dell'assessore competente in materia di
politiche per la qualità della vita.
4.
La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e
iniziative inseriti nei piani di intervento di cui al comma 1, non
può essere superiore al cinquanta per cento del valore del
progetto e
dell'iniziativa.
5.
I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle
associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello cui i contributi si riferiscono.
ARTICOLO 7
(Convenzioni)
1.
Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, la
Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con
associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9, nel rispetto
dei criteri indicati all'articolo 8.
2.
Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare:
a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale;
b) la durata ed il costo dell'attività convenzionata;
c) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità
della rendicontazione;
d) le modalità per l'eventuale utilizzazione delle strutture0
pubbliche;
e) le forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui
risultati finali;
f) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati
nello svolgimento delle attività , con l'indicazione sia del personale
retribuito che di quello che eventualmente svolge attività
di
volontariato;
g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a
terzi nello svolgimento dell'attività , nonchè contro
infortuni e
malattie connessi all'attività stessa, compreso il personale
volontario;
h) le modalità di coordinamento fra l'associazione e
l'ente;
i) le modalità di risoluzione della convenzione.
ARTICOLO 8
(Criteri di priorità per la stipulazione delle convenzioni)
1.
La Regione e gli enti locali, ai fini della scelta delle
associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo
7, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine
e la
capacità operativa delle associazioni, considerando in particolare:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della
convenzione,
adeguatamente documentabile;
b) il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali,
organizzativi e di personale, in riferimento alla attività
da
svolgere;
c) l'offerta di modalità di carattere innovativo e/o
sperimentale
per l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi;
d) il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio,
nonchè le sedi o la sede dell'associazione;
e) la qualificazione e la formazione degli operatori;
f) l'offerta di modalità operative basate sulla collaborazione
tra
più associazioni allo stesso progetto.
2.
Per le convenzioni da stipularsi a livello regionale,
l'individuazione delle associazioni è effettuata dalla Giunta
regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
ARTICOLO 9
(Registro regionale delle associazioni)
1.
E' istituito presso l'assessorato competente in materia di
politiche per la qualità della vita il registro regionale
delle
associazioni, di seguito denominato Registro, al quale possono
iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3 ed operanti negli ambiti di attività previsti
dall'articolo 2.
2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
associazioni operanti da almeno sei mesi nella Regione presentano
all'assessorato competente in materia di politiche per la qualità
della vita domanda di iscrizione nel Registro, corredata di copia
dell'atto costitutivo e dello statuto e di una relazione
sull'attività che svolgono o intendono svolgere nel territorio
regionale.
3.
Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi
sociali, entro settantacinque giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui al
comma 1, dispone l'iscrizione nel registro con proprio provvedimento,
oppure il diniego di iscrizione con provvedimento motivato; in caso di
inerzia da parte dell'amministrazione, trascorso il termine indicato,
la domanda si intende accolta. La cancellazione dal Registro è
disposta con provvedimento motivato dal direttore del dipartimento
competente in materia di servizi sociali.
4.
La competente struttura dell'assessorato competente in materia di
politiche per la qualità della vita cura la tenuta del Registro
e
procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento
dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al
comma 1.
5.
L'iscrizione al Registro è condizione per la stipula delle
convenzioni di cui all'articolo 7 e per beneficiare delle agevolazioni
e dei contributi previsti dalla presente legge.
6.
La Giunta regionale può , con propria deliberazione, articolare
il
registro in più sezioni, a seconda dell'ambito di attività
e/o
territoriale.
7.
Le associazioni già iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge
regionale 29/1993 e successive modificazioni possono far domanda di
iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione dal
suddetto Registro.
ARTICOLO 10
(Osservatorio regionale sull'associazionismo)
1.
E' istituto l'osservatorio regionale sull'associazionismo, di
seguito denominato Osservatorio.
2.
L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale, è composto da:
a) l'assessore competente in materia di politiche per la qualità
della vita, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dei comuni della Regione designato
dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
c) un rappresentante delle province della Regione designato
dall'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
d) sei rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro eletti
dalla conferenza regionale di cui all'articolo 12;
e) due rappresentanti dei coordinamenti o federazioni di associazioni
iscritte nel Registro eletti dalla conferenza regionale di cui
all'articolo 12.
3.
L'Osservatorio è integrato, di volta in volta, con gli assessori
regionali competenti per gli ambiti di attività di cui all'articolo
2. Il presidente dell'Osservatorio può invitare a partecipare
alle
sedute i funzionari regionali competenti per le questioni oggetto di
esame, nonchè i rappresentanti delle associazioni interessate.
4.
Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un
dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
5.
Ai membri dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale,
non aventi la residenza o il domicilio nel Comune di Roma è
corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi
di
trasporto per il pubblico;
b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il
personale regionale all'articolo 11, comma 8, della legge regionale 22
febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di
trasporto.
6.
L'Osservatorio si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione
del suo Presidente; in via straordinaria può riunirsi su richiesta
motivata di uno degli assessori regionali competenti per gli ambiti di
attività di cui all'articolo 2, o di almeno sei membri
dell'Osservatorio.
7.
I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni a partire
dal conferimento dell'incarico.
ARTICOLO 11
(Compiti dell'Osservatorio)
1.
L'Osservatorio:
a) avanza alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d'intervento
nelle materie che interessano gli ambiti di attività di cui
all'articolo 2;
b) formula proposte agli organi regionali ai fini della
programmazione regionale negli ambiti di attività
dell'associazionismo;
c)
cura i rapporti con i servizi interessati agli ambiti di attività
dell'associazionismo;
d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali
e
con i loro istituti di ricerca, iniziative di studio e ricerca
sull'associazionismo;
e) raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo a
livello regionale, nazionale e comunitario, avvalendosi dei servizi di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
f) tiene copie delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
7.
ARTICOLO 12
(Conferenza regionale sull'associazionismo)
1.
La Giunta regionale convoca almeno ogni anno, presso l'assessorato
competente in materia di politiche per la qualità
della vita, in
collaborazione con gli enti locali e con i rappresentanti delle
associazioni iscritte nel registro, una Conferenza al fine di
verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare
le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli
enti locali interessati, nell'ambito del loro ruolo istituzionale,
pongono in essere negli ambiti di attività di cui all'articolo
2.
2.
La conferenza è altresì finalizzata a raccogliere
valutazioni
sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione Europea in materia
di associazionismo.
3.
La Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, presenta alla
conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo nella Regione.
4.
La conferenza elegge i componenti dell'Osservatorio di cui
all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e), rispettivamente tra i
rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro che abbiano
sede operativa in almeno tre province della Regione e tra i
rappresentanti dei coordinamenti o delle federazioni di associazioni,
che abbiano una sede operativa nella Regione.
5.
Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali
rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte nel
Registro; possono altresì partecipare senza diritto di voto,
i
rappresentanti delle associazioni non iscritte.
6.
La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza
composto da tre membri che presiedono, a turno, le assemblee e durano
in carica due anni.
7.
Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un
dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.
ARTICOLO 13
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1.
La Regione, nei propri piani della formazione professionale,
coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione ed
aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati
nelle attività delle associazioni; agevola altresì
l'accesso dei
membri delle associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione
promossi dalla Regione.
ARTICOLO 14
(Norme finanziarie)
1.
Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6 e
7 è istituito il capitolo 42130 denominato "Contributo ad
enti locali
e ad associazioni per la promozione ed il sostegno delle attività
delle associazioni". Per l'esercizio 1999 detto capitolo è
alimentato
mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto con legge
regionale 7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo 49001,
lettera c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1999.
2.
Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 10 ed
11 è istituito nel medesimo bilancio il capitolo 42144 denominato
"Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale
sull'associazionismo" con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante
riduzione di pari importo dal capitolo 16310 denominato "Fondo di
riserva per spese obbligatorie e d'ordine".
La
presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come
legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 1 settembre 1999
BADALONI
Il
visto del Commissario del Governo è
stato apposto il
27
agosto 1999.