LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 23-05-1996
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge;
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ARTICOLO 1 1. L' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 è sostituito dal seguente: << Art. 3 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che può essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori di intervento, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all' art. 4. 2. Le organizzazioni di volontariato, operanti da almeno sei mesi nella Regione, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, presentano, al Presidente della Giunta regionale, domanda di iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1, corredata di: a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; b) dettagliata relazione sull' attività che l' organizzazione svolge, o che intende svolgere nell' ambito del territorio regionale con l' indicazione della qualificazione del personale utilizzato. 3. Ai sensi dell' art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato, le quali, negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l' organizzazione assume prevedano espressamente: a) l' assenza di fini di lucro; b) la democraticità delle strutture; c) l' elettività e la gratuità delle cariche associative; d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti; f) l' obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi, od i lasciti ricevuti; g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell' assemblea degli aderenti. 4. L' iscrizione del registro regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore competente nel settore di intervento, previa verifica dei requisiti richiesti. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta. Il diniego dell' iscrizione stessa viene disposto con provvedimento motivato. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe il termine indicato. 5. Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, cura, d' intesa con l' assessorato competente nel settore di intervento, la tenuta del registro regionale e procede, con periodicità annuale, alla revisione e all' aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l' iscrizione. L' eventuale cancellazione dal registro regionale è disposta, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente nel settore di intervento, sentito l' osservatorio regionale di cui all' art. 8. 6. Contro il diniego dell' iscrizione e contro la cancellazione dal registro regionale è ammesso ricorso ai sensi dell' art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991. 7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre d ogni anno, copia aggiornata del registro regionale all' Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all' art. 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne dà pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 8. L' iscrizione al registro regionale è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonchè per l' applicazione delle disposizioni relative all' acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili, di cui all' art. 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all' art. 8 della legge stessa >>.
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ARTICOLO 2 1. Dopo l' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è inserito il seguente: << Art. 3 bis Documentazione sull' attività svolta 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' art. 3, comma 1, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante legale: a) una relazione dettagliata sull' attività svolta nell' anno precedente; b) una dichiarazione attestante il permanere nell' organizzazione dei requisiti prescritti per l' iscrizione nel registro regionale; c) una relazione sulle attività produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non ha svolto attività commerciali; d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall' organizzazione ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o, altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro; e) una dichiarazione attestante l' avvenuto rinnovo per l' anno in corso della polizza assicurativa di cui all' art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991. 2. Ove l' organizzazione non produca la documentazione nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, sentito l' assessorato competente nel settore di intervento e, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a comunicare alla Presidenza della Giunta le variazioni intervenute nell' atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1 >>.
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ARTICOLO 3 1. Il comma 5 dell' art. 9 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: << 5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell' attività di volontariato, la Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente nel settore di intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. >>.
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ARTICOLO 4 1. L' art. 10 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: << Art. 10 Vigilanza 1. Gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali, territorialmente competenti, esercitano azione di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' art. 3, anche se non convenzionate. 2. Tale attività di vigilanza e di controllo può essere svolta in qualsiasi momento ed anche in base a segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali interessate. 3. Eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività di volontariato vengono immediatamente comunicate, dall' ente locale o dall' azienda unità sanitaria locale interessata, al Presidente della Giunta regionale anche ai fini dell' eventuale cancellazione dal registro regionale di cui all' art. 3, o della revoca dei contributi concessi ai sensi dell' art. 9. >>. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come delle della Regione Lazio. Data a Roma, addì 23 maggio 1996 Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1996.
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