LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 23-05-1996
REGIONE LAZIO

Modifica della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
concernente: << Disciplina delle attività di volontariato nella
Regione Lazio >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO 
N. 16 
del 10 giugno 1996 
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

 1.  L' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 è 
sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 1.  E' istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale, settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio
Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, che può  essere funzionalmente
articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori di
intervento, individuati con la deliberazione della Giunta
regionale di cui all' art. 4.
  2.  Le organizzazioni di volontariato, operanti da
almeno sei mesi nella Regione, e in possesso dei requisiti
di cui al comma 3, presentano, al Presidente della Giunta
regionale, domanda di iscrizione nel registro regionale di
cui al comma 1, corredata di:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti;
  b) dettagliata relazione sull' attività  che l' organizzazione
svolge, o che intende svolgere nell' ambito del
territorio regionale con l' indicazione della qualificazione
del personale utilizzato.
  3.  Ai sensi dell' art. 6, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro
regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di
volontariato, le quali, negli accordi degli aderenti,
nell' atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l' organizzazione assume prevedano espressamente:
a) l' assenza di fini di lucro;
  b) la democraticità  delle strutture;
  c) l' elettività  e la gratuità  delle cariche associative;
  d) la gratuità  delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
ed i loro obblighi e diritti;
  f) l' obbligo di formazione del bilancio annuale, dal
quale devono risultare i beni, i contributi, od i lasciti
ricevuti;
  g) le modalità  di approvazione del bilancio da parte
dell' assemblea degli aderenti.
  4.  L' iscrizione del registro regionale è  disposta con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell' assessore competente nel settore di intervento, previa
verifica dei requisiti richiesti.  Qualora il Presidente non si
sia pronunciato entro il termine di settantacinque giorni
dalla presentazione della domanda, questa si intende
accolta.  Il diniego dell' iscrizione stessa viene disposto con
provvedimento motivato.  Ai fini istruttori, la richiesta di
chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe
il termine indicato.
  5.  Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio
Rapporti con le forze sociali, cura, d' intesa con
l' assessorato competente nel settore di intervento, la
tenuta del registro regionale e procede, con periodicità 
annuale, alla revisione e all' aggiornamento dello stesso in
relazione al permanere dei requisiti cui è  subordinata
l' iscrizione.  L' eventuale cancellazione dal registro regionale
è  disposta, con provvedimento motivato, dal
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore
regionale competente nel settore di intervento,
sentito l' osservatorio regionale di cui all' art. 8.
  6.  Contro il diniego dell' iscrizione e contro la
cancellazione dal registro regionale è  ammesso ricorso ai
sensi dell' art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.
  7.  Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31
dicembre d ogni anno, copia aggiornata del registro
regionale all' Osservatorio nazionale per il volontariato di
cui all' art. 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa
data ne dà  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
  8.  L' iscrizione al registro regionale è  condizione
essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente
legge, nonchè  per l' applicazione delle disposizioni relative
all' acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni
immobili, di cui all' art. 5, comma 2, della legge n. 266 del
1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui
all' art. 8 della legge stessa >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 5 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 8 

 
 
 
 

ARTICOLO 2 

 1.  Dopo l' art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993,
n. 29, è  inserito il seguente:
<< Art. 3 bis
 Documentazione sull' attività  svolta
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all' art. 3, comma 1, trasmettono alla
Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di
ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal
rappresentante legale:
a) una relazione dettagliata sull' attività  svolta
nell' anno precedente;
  b) una dichiarazione attestante il permanere nell' organizzazione
dei requisiti prescritti per l' iscrizione nel
registro regionale;
  c) una relazione sulle attività  produttive commerciali,
eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell' organizzazione
o, altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non
ha svolto attività  commerciali;
  d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o
autonomo, comunque instaurati, dall' organizzazione ai
sensi dell' art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o,
altrimenti, una dichiarazione che l' organizzazione non ha
instaurato rapporti di lavoro;
  e) una dichiarazione attestante l' avvenuto rinnovo
per l' anno in corso della polizza assicurativa di cui
all' art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991.
  2.  Ove l' organizzazione non produca la documentazione
nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta
regionale, sentito l' assessorato competente nel settore
di intervento e, previa diffida ad adempiere nei successivi
30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
  3.  Le organizzazioni di volontariato sono, comunque,
tenute a comunicare alla Presidenza della Giunta le
variazioni intervenute nell' atto costitutivo, nello Statuto e
negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro
verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di
cui al comma 1 >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 3 

 
 
 
 

ARTICOLO 3 

 1.  Il comma 5 dell' art. 9 della legge regionale 28 giugno
1993, n. 29, è  sostituito dal seguente:
<< 5.  In caso di omessa rendicontazione ai sensi del
comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarità  nello
svolgimento dell' attività  di volontariato, la Giunta
regionale, su proposta dell' assessore regionale competente
nel settore di intervento, può  disporre, con provvedimento
motivato, la revoca dei contributi concessi ed il
recupero delle somme già  erogate secondo le modalità 
previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 9 

 
 
 
 

ARTICOLO 4 

 1.  L' art. 10 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29,
è  sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 Vigilanza
 1.  Gli enti locali e le aziende unità  sanitarie locali,
territorialmente competenti, esercitano azione di vigilanza
e di controllo sulle attività  svolte dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale di cui
all' art. 3, anche se non convenzionate.
  2.  Tale attività  di vigilanza e di controllo può  essere
svolta in qualsiasi momento ed anche in base a
segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali
interessate.
  3.  Eventuali irregolarità  nello svolgimento delle attività 
di volontariato vengono immediatamente comunicate,
dall' ente locale o dall' azienda unità  sanitaria locale
interessata, al Presidente della Giunta regionale anche ai
fini dell' eventuale cancellazione dal registro regionale di
cui all' art. 3, o della revoca dei contributi concessi ai sensi
dell' art. 9. >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
delle della Regione Lazio.
 Data a Roma, addì  23 maggio 1996
 Il visto del Commissario del Governo è  stato apposto il
16 maggio 1996.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1993 Articolo 10