(G.U. 14 agosto 2001, n.188)
D.P.C.M.
RECANTE: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000,
n. 328
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 novembre
2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
Visto in particolare l'articolo
5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede l'adozione di un atto
di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni,
secondo quanto preVisto dall'articolo 3, comma 4 della medesima
legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti
locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento
dei servizi alla persona;
Visto l'articolo 5, comma
4 della legge n. 328 del 2000 che prevede che le Regioni disciplinino,
sulla base degli indirizzi del Governo, le modalità per valorizzare
l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi;
Vista la legge 11 agosto
1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato";
Vista la legge 7 dicembre
2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
Vista la legge 8 novembre
1991 n.381"Disciplina delle cooperative sociali"
Vista la legge 7 novembre
2000, n. 327 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle
gare di appalto";
Visto l'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;
Acquisita l'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell'8 marzo 2001;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....
Su proposta del Ministro ......
DECRETA
Art. 1
(Ruolo dei soggetti del Terzo
Settore nella programmazione, progettazione e gestione dei servizi alla
persona )
Il presente provvedimento fornisce
indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative
con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti
dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro
ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
Le Regioni, sulla base del presente
provvedimento, adottano specifici indirizzi per:
- promuovere il miglioramento della
qualità dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione
di specifici requisiti di qualità;
- favorire la pluralità di
offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza
e semplificazione amministrativa;
- favorire l'utilizzo di forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità
progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;
- favorire forme di coprogettazione
promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente
i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali
ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
- definire adeguati processi di
consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi
riconosciuti come parte sociale.
I Comuni, ai fini dell'erogazione
dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1, predispongono, d'intesa con l'Azienda USL nel caso di interventi
socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione
di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione
o la reintegrazione sociale.
Art. 2
(I soggetti del Terzo Settore)
Ai fini del presente atto si considerano
soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le
cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti
privati non a scopo di lucro.
Art. 3
(Le organizzazioni di volontariato)
Le Regioni e i Comuni valorizzano
l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione
organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità
nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere
promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione
complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato.
Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni
di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla
legge n. 266/1991.
Art. 4
(Selezione dei soggetti del
Terzo Settore)
I Comuni, ai fini della preselezione
dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di
servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi:
- la formazione, la qualificazione
ed l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- l'esperienza maturata nei settori
e nei servizi di riferimento.
I Comuni procedono all'aggiudicazione
dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:
- le modalità adottate per
il contenimento del turn over degli operatori;
- gli strumenti di qualificazione
organizzativa del lavoro;
- la conoscenza degli specifici
problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- il rispetto dei trattamenti economici
previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza
e assistenza.
I comuni, ai fini delle aggiudicazioni
di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con
il metodo del massimo ribasso.
Art. 5
(Acquisto di servizi e prestazioni)
I Comuni, al fine di realizzare
il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli
essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti
del Terzo Settore.
Le Regioni disciplinano le modalità
per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati
dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:
- le modalità per garantire
una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in
un determinato arco temporale;
- le modalità per l'istituzione
dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo
11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire
i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
- i criteri per l'eventuale selezione
dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.
Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento
di cui all'articolo 6, deve essere organizzazione complessiva del servizio
o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di
manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste
dalla legge n. 196 del 1997.
I Comuni stipulano convenzioni con
i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la
disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi
a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'articolo 17 della
legge n. 328 del 2000.
Art. 6
(Affidamento della gestione
dei servizi)
Le Regioni adottano specifici indirizzi
per regolamentare i rapporti tra Comuni e soggetti del Terzo Settore nell'affidamento
dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto
delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento
dei servizi da parte della pubblica amministrazione.
Nel rispetto dei principi di pubblicità
e trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza
tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure
di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette
permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità
che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato.
I Comuni, nell'affidamento per la
gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto preVisto all'articolo
4.
I contratti previsti dal presente
articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti
oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi
concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.
Art. 7
(Istruttorie pubbliche per
la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore)
Al fine di affrontare specifiche
problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti
del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti
del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune
per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi
per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie
pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.
Art. 8
(Promozione e qualificazione
del Terzo Settore)
Le Regioni e i Comuni predispongono,
di concerto con gli organismi rappresentativi del Terzo Settore, azioni
di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del Terzo Settore
mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato
al credito e ai Fondi Europei, avvalendosi anche delle realtà e
delle competenze da loro espresse.
Art. 9
(Norme finali e transitorie)
In attesa della adozione delle norme
statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste
dalla legge n. 328 del 2000, le Regioni definiscono, nell'ambito degli
indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime
e le modalità per l'instaurazione di rapporti economici tra i Comuni
e i soggetti del Terzo Settore.
Le disposizioni del presente provvedimento
si applicano anche ai soggetti ai quali i Comuni delegano l'esercizio delle
proprie funzioni, nonché ai soggetti costituiti per l'esercizio
delle stesse.
Le Regioni adottano indirizzi al
fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai
servizi ed interventi socio sanitari.
Le disposizioni di cui agli articoli
4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti
con altri soggetti erogatori.
Le regioni a statuto speciale e
le province autonome provvedono alle finalità del presente atto
di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti.