SCHEMA DI
REGOLAMENTO A NORMA DELL'ART. 12, COMMA 2, DELLA 8 novembre 2000, n. 328:
PROFILO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, FORMAZIONE UNIVERSITARIA
ED EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO.
Il Ministro per la solidarietà
sociale
di concerto con
il Ministro della sanità
e con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visto in particolare il comma
2 del suddetto articolo 12, che prevede l'adozione di un regolamento al
fine di definire le figure professionali sociali da formare con corsi di
laurea o con corsi di formazione organizzati dalle regioni e i criteri
per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti
alla data di entrata in vigore della legge;
Visto il complesso dei provvedimenti
già presenti nell'ordinamento giuridico in relazione alla figura
professionale sociale dell'assistente sociale;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, recante "Valore abilitante del
diploma di assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162", e successive modificazioni;
Visti il decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, recante "Modificazioni al Decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il
valore abilitante del diploma di assistente sociale" e il decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5
agosto 1998, n. 340, "Regolamento recante norme per la convalida dei titoli
di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre
i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il
previgente ordinamento";
Visto l'articolo 1 della
legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente
sociale e istituzione albo professionale";
Vista in particolare la disciplina
transitoria introdotta dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84,
in riferimento ai titoli conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali
universitarie;
Visto il decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4
agosto 2000, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Visto il decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28
novembre 2000, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche";
Vista la circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica
n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000, concernente la valenza ai fini dell'accesso
al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'articolo 3 del
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999;
Considerato il ruolo attribuito
alla figura professionale sociale dell'assistente sociale dalle disposizioni
di cui alle lettere a, d, e, f, g, del comma 1, dell'articolo 19 e all'articolo
22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Ritenuto, per assicurare
la realizzazione degli obiettivi della legge n. 328 del 2000, tra cui l'integrazione
socio-sanitaria, di dover provvedere con urgenza agli adempimenti previsti
dall'articolo 12, anche con singoli provvedimenti relativi alle diverse
figure professionali sociali;
Ritenuto, in particolare,
di dover intervenire a garantire la disciplina transitoria richiesta dalla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 328 del 2000;
Ritenuto opportuno e necessario,
per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento,
provvedere alla individuazione del profilo professionale dell'assistente
sociale e alla definizione di criteri per il riconoscimento e l'equiparazione
dei profili esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 328
del 2000, oltre che all'equiparazione dei titoli di studio alle modalità
di accesso alla dirigenza senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica
Vista l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, del …
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del ….
adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
(Profilo professionale degli
assistenti sociali)
E' individuato, tra le figure professionali
sociali, il profilo professionale dell'assistente sociale.
L'assistente sociale svolge attività
professionali in strutture, pubbliche e private, di servizio alla persona,
nei servizi sociali e nelle organizzazioni del terzo settore. L'assistente
sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte
le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero
di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno
e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni
di volontariato e del terzo settore. L'assistente sociale svolge compiti
di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione, collabora
con l'Autorità giudiziaria svolgendo funzioni tecnico-professionali,
può esercitare l'attività di coordinamento e di direzione
dei servizi sociali e partecipare alle attività del sistema informativo
dei servizi sociali. L'assistente sociale può svolgere attività
didattico-formative e di supervisione per le attività di tirocinio
universitario.
Art. 2
(Formazione universitaria)
L'assistente sociale è formato
con corsi universitari di laurea afferenti alla classe VI "Classe delle
lauree in scienze del servizio sociale", allegata al decreto del Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4
agosto 2000.
Art. 3
(Equiparazione dei titoli
di studio)
I titoli di studio conseguiti in
conformità al decreto del Presidente della repubblica 15 gennaio
1987, n. 14 e alla legge 23 marzo 1993, n. 84 sono equiparati, ai fini
dell'esercizio professionale, alle lauree conseguite al termine dei corsi
di studio afferenti alla classe VI "lauree in servizio sociale", allegata
al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica del 4 agosto 2000.
Art. 4
(Tabella di equiparazione)
E' stabilita la seguente Tabella
di equiparazione:
Titolo e profilo assistente sociale | Titoli e profili equiparati assistente sociale |
Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, classe VI, "Classe delle lauree in scienze del servizio sociale" | Diploma di assistente sociale con valore abilitante ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1987, n. 14 e successive modifiche |
Legge 23 marzo 1993, n. 84, articoli 1, 2 e 5 | Diploma di assistente sociale conseguito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in Servizi Sociali con annessa tabella XL IV". |
Art. 5
(Efficacia della equiparazione)
La equiparazione di cui all'articolo
3 è efficace per la valutazione omogenea dei titoli, ai fini lavorativi,
degli assistenti sociali nell'ambito della Pubblica Amministrazione e nel
settore privato; nonché per l'accesso alle qualifiche dirigenziali,
ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, degli assistenti sociali in possesso dei titoli
previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, dipendenti di pubbliche amministrazioni
e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio, svolti nella posizione
funzionale di assistente sociale ovvero in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.
Art. 6
(Disposizioni transitorie)
Gli incarichi dirigenziali già
conferiti agli assistenti sociali dalle pubbliche amministrazioni sono
confermati sulla base dell'equiparazione di cui all'articolo 4.
Con successivo decreto sarà
individuato e disciplinato il profilo professionale "Assistente sociale
specialista" ricoperto da coloro i quali siano in possesso della laurea
specialistica afferente alla classe 57/S "Classe delle lauree specialistiche
in programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali " allegata
al decreto ministeriale 28 novembre 2000, nonché da coloro che hanno
conseguito la laurea, di durata quadriennale, presso l'Università
di Trieste e la L.U.M.S.A. di Roma.