D.P.C.M. RECANTE: "ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA", a norma dell'Art. 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n.419
VISTO l'articolo2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998,
n. 419 laddove è prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e
coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni sociosanitarie
di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario
nazionale novembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni,
in cui è prevista la tipologia delle prestazioni sociosanitarie
e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi
del citato articolo 2, comma 1, lettera n) della legge n.419 del 1998;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante
"Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000",
con particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza
sanitaria e sociale;
VISTO l'articolo 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
CONSIDERATA, quindi VISTO l'articolo 3-septies del decreto legislativo
30, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
relativo all'integrazione sociosanitaria;
VISTA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre
2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali
unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre
2000;
CONSULTATE le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del
26 gennaio 2001.
SULLA PROPOSTA del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale:
DECRETA
Art. 1
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento
Art. 2
(Tipologia delle prestazioni)
L'assistenza sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano
bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione
sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati
redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le Regioni disciplinano
le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali
personalizzati.
Le prestazioni sociosanitarie di cui all'art.3-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni
sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno,la
complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale,
nonché la sua durata.
Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto
degli aspetto inerenti a:
funzioni psicofisiche;
natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
modalità di partecipazione alla vita sociale;
fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta
al bisogno e nel suo superamento.
L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi
temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:
la fase intensiva , caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico
di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata
breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali,
ambulatoriali e domiciliari;
la fase estensiva , caratterizzata da una minore intensità terapeutica,
tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di
un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
la fase di lungoassistenza , finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale
possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire
la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
La complessità dell'intervento è determinata con riferimento
alla composizione dei fattori produttivi impiegati ( professionali e di
altra natura ), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.
Art. 3
(Definizioni)
Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni
assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali,
sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie
congenite o acquisite, contribuendo,tenuto conto delle componenti ambientali,
alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette
prestazioni, di competenza delle Aziende unità sanitarie locali
ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata
medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito
di strutture residenziali o semiresidenziali.
Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte
le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare
la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di
competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da
parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si esplicano attraverso:
Gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza
e delle responsabilità familiari;
Gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini
impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
Gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati
a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone
non autosufficienti ;
Gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali
e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia,
non assistibili a domicilio;
Gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento
sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica
e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di diritto al lavoro dei disabili;
Ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza
sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la
legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non
limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Sono da considerare prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4 del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni tutte le prestazioni
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze
da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie
terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie
cronico degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite
alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso
di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del
processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto
congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza
e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.
Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle Aziende
sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate
in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali
e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli
aspetti del bisogno sociosanitario inerenti le funzioni psicofisiche e
la limitazione delle attività del soggetto, nelle fai estensive
e di lungoassistenza.
Art. 4
(Principi di programmazione e di organizzazione delle attività)
La Regione nell'ambito della programmazione degli interventi sociosanitari
determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni
sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto
di quanto espresso nella Tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto
della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria
regionale di cui all'art.2, comma 2-bis del decreto legislativo 502 del
1992, e successive modifiche e integrazioni o di altri organismi consultivi
equivalenti previsti dalla legislazione regionale. La Regione con il concorso
della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e coordinamento
sul rispetto di dette indicazioni da parte delle Aziende sanitarie e dei
Comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello
territoriale. La programmazione degli interventi sociosanitari avviene
secondo principi di sussidiarietà , cooperazione, efficacia, efficienza
ed economicità, omogeneità , copertura finanziaria e patrimoniale,
nonché di continuità assistenziale
Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria
e con le altre prestazioni sociosanitarie, la programmazione dei servizi
e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma
delle attività territoriali, di cui all'art. 3-quater, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.
I comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali
alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini per consentire
l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.
Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie
necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti
destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata
di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione
di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica
dei risultati ottenuti. La Regione emana indirizzi e protocolli volti ad
omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare
e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro
corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei
a livello territoriale.
Art. 5
(Criteri di finanziamento )
Le Regioni. nella ripartizione delle risorse del fondo per il servizio
sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art.3,
comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento,
sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle
differenti configurazioni territoriali e ambientali.
La Regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione
alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo
quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n.
124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998
e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
(Norme a garanzia per le Regioni a statuto speciale e per le Province
Autonome)
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica
Italiana.
Art. 7
(Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo
Settore)
Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando
e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono
indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi
e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità
a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni
possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione
e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione
delle forme di sostegno.
Art. 8
(Promozione e qualificazione del Terzo Settore)
Le Regioni e i Comuni predispongono, di concerto con gli organismi
rappresentativi del Terzo Settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione
dei soggetti del Terzo Settore mediante politiche formative, fiscali e
interventi per l'accesso agevolato al credito e ai Fondi Europei, avvalendosi
anche delle realtà e delle competenze da loro espresse.
Art. 9
(Norme finali e transitorie)
In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia
di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000,
le Regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente
provvedimento, le condizioni minime e le modalità per l'instaurazione
di rapporti economici tra i Comuni e i soggetti del Terzo Settore.
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti
ai quali i Comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonché
ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse.
Le Regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme
del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari.
Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto
si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle
finalità del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
AREA
PRESTAZIONI-FUNZIONI
FONTE LEGISLATIVA
CRITERI DI FINANZIAMENTO
(% di attribuzione della spesa)
Materno infantile
Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità,
ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative
Attività assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di
gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche
Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita
anche attraverso affidi e adozioni
Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio
di disadattamento o di devianza
Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi
4.Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico
dei minori vittime di abusi
L. 29 luglio 1975, n. 405
L. 22 maggio 1978, n. 194
Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni
nazionali ed internazionali
L. 28 agosto 1997, n. 285
Leggi regionali
L. 15 febbraio 1996, n. 66
L. 3 agosto 1998, n. 269
D.M. 24 aprile 2000: P.O.
Materno Infantile
100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
100% a carico del SSN
100% a carico del SSN le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche,
di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie.
100% a carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico
alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori,
compresa l’indagine sociale sulla famiglia.
100% a carico dei Comuni l’accoglienza in comunità educative
o familiari
100% a carico del SSN
Disabili
Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale
e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e assistenza
protesica.
Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative
e di socializzazione, di facilitazione dell’inserimento scolastico e lavorativo,
in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo
assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia
L. 23 dicembre 1978, n. 833-art.26
Provvedimento 7 maggio 1998: linee guida del Ministero della Sanità
per le attività di riabilitazione
L. 5 febbraio 1992, n. 104
L. 21 maggio 1998, n. 162
Leggi regionali
100% a carico del SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni
ad elevata integrazione della fase estensiva e nei casi di responsività
minimale
100% a carico del SSN l’accoglienza in strutture terapeutiche di minori
affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico.
100% a carico del SSN le prestazioni diagnostiche, riabilitative e
di consulenza specialistica
70% a carico del SSN e 30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione
da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza
in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture
accreditate sulla base di standard regionali.
40% a carico del SSN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione
d parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza
ai disabili gravi privi del sostegno familiare, nei servizi di residenza
permanente.
100% a carico dei Comuni l’assistenza sociale, scolastica ed educativa
e i programmi di inserimento sociale e lavorativo.
Anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative
1. Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili
a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno,
compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia
2. Assistenza domiciliare integrata
Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità del 31/3/1994
L. 11 marzo 1988, n. 67
L.. 451/1998
D. Lgs. n. 229/1999
D.P.R. 23 luglio 1998:
Piano sanitario 1998/2000
Leggi e Piani regionali
P.O. Anziani
100% a carico del SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni
ad elevata integrazione nella fase estensiva.
Nelle forme di lungoassistenza semiresidenziali e residenziali il 50%
del costo complessivo a carico del SSN, con riferimento ai costi riconducibili
al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard
regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei
costi per l’assistenza tutelare e alberghiera, il restante 50% del costo
complessivo a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione da parte
dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
100% a carico del SSN le prestazioni a domicilio di medicina generale
e specialistica, di assistenza infermieristica e di riabilitazione.
50% a carico del SSN e 50% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione
da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza
tutelare.
100% a carico dei Comuni l’aiuto domestico e familiare
Dipendenze da droga, alcool e farmaci
Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni
di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di
riabilitazione e reinserimento sociale
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L. 18 febbraio 1999, n. 45
Accordo Stato-Regioni 21.01.1999
100% a carico del SSN le prestazioni terapeutico-riabilitative e i
trattamenti specialistici, compreso il periodo della disassuefazione in
comunità terapeutica.
100% a carico dei Comuni i programmi di reinserimento sociale e lavorativo,
allorché sia superata la fase di dipendenza.
Patologie psichiatriche
Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni
terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale
e residenziale
Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi
di reinserimento sociale e lavorativo
D.P.R. 10 novembre 1999:
P.O Tutela della salute mentale 1998/2000
100% a carico del SSN
Nella fase di lungoassistenza, ripartizione della spesa tra ASL e Comuni
secondo quote fissate a livello regionale prevedendo, nei parametri di
ripartizione, una quota minima di concorso alla spesa non inferiore al
30% e non superiore al 70% fatta salva la eventuale compartecipazione da
parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Patologie per infezione da HIV
Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza
ed accoglienza in strutture residenziali
eventuali programmi di reinserimento sociale e lavorativo
Pazienti terminali
1. Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale, domiciliare,
semiresidenziale, residenziale
L. 28 febbraio 1999, n. 39
100% a carico del SSN