LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 27-02-1996
REGIONE LIGURIA

Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992
n. 15 (Disciplina del volontariato).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA 
N. 4 
del 13 marzo 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

 


 
 
 
 

ARTICOLO UNICO 

 Modifica dell' articolo 4 comma 1 della legge
regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del
volontariato)
  1.  Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale
28 maggio 1992 n. 15 (Disciplina del
volontariato) è  sostituito dal seguente:
" 1.  Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato costituite da
non meno di diciotto mesi ed iscritte da
almeno sei mesi nel registro di cui all' articolo
3".
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  27 febbraio 1996
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 15 del 1992 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 15 del 1992 Articolo 4