LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 27-02-1996
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:
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ARTICOLO UNICO Modifica dell' articolo 4 comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) 1. Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (Disciplina del volontariato) è sostituito dal seguente: " 1. Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all' articolo 3". La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 27 febbraio 1996
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