LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-1993
REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale sul volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
N. 30 
del 29 luglio 1993 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 29 luglio 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 25 del 1999 Art. 5
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Art. 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Art. 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 2001 Art. 1
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002 Art. 11
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2003 Art. 19
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 3 del 2003 Art. 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 26 del 2003 Art. 13
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 1995 Art. 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 37 del 1995 Art. 12
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1996
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1996 Art. 1
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002 Art. 11
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 3 del 2003 Art. 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 37 del 1995 Art. 12
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1996
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1996 Articolo 1 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 1995 Articolo 3 
Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Commissario del governo
ha apposto il visto
Il Presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

 

ARTICOLO 1
(Finalità  e oggetto della legge)
 1.  La regione riconosce il ruolo del volontariato come
strumento di solidarietà  sociale e di concorso autonomo
alla individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei
fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l' autonomia ed il pluralismo, ne riconosce
la funzione di promozione culturale e di formazione
ad una coscienza della partecipazione.
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ARTICOLO 2

(Attività  del volontariato)
 1.  Ai fini della presente legge è  volontariato il servizio
reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro,
attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite,
individualmente o in gruppi, svolte sul territorio
regionale, tramite l' organizzazione di cui il volontario fa
parte, per il perseguimento delle finalità  di carattere sociale,
civile e culturale di cui all' art. 1 della legge 11 agosto
1991, n. 266 << Legge - quadro sul volontariato >>;  tali finalità 
vengono individuate nelle seguenti aree di intervento:
a) le finalità  di carattere sociale sono quelle rientranti
nell' area degli interventi socio - assistenziali e socio - sanitari,
anche nelle forme innovative non codificate nella
programmazione regionale;
  b) le finalità  di carattere civile sono quelle rientranti
nell' area della tutela e del miglioramente della qualità 
della vita, della protezione dei diritti della persona, della
tutela e valorizzazione dell' ambiente, della protezione
del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica
calamità ;
  c) le finalità  di carattere culturale sono quelle rientranti
nell' area sia della tutela e valorizzazione della
cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione
e sviluppo delle attività  ad essi connesse, sia
delle attività  di animazione ricreativa, turistica e sportiva,
nonchè  di educazione permanente.
  2.  L' attività  di volontario non può  essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario;  al volontario
possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l' attività  prestata entro i limiti preventivamente stabiliti
dalla organizzazione stessa.
  3.  La qualità  di volontario è  incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinaro o autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con l' organizzazione di cui fa parte.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991 Art. 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991
 

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ARTICOLO 3

(Organizzazioni di volontariato)
 1.  E' considerata organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l' attività 
di cui all' art. 2, che si avvalga in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti.
  2.  Le organizzazioni di volontariato possono assumere
la forma giuridica che ritengono più  adeguata al perseguimento
dei fini, salvo il limite di compatibilità  con
lo scopo solidaristico.
  3.  Negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo o
nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile
per le diverse forme giuridiche che l' organizzazione
assume, devono essere espressamente previste l' assenza
dei fini di lucro, la democraticità  della struttura, l' elettività 
e la gratuità  delle cariche associative, nonchè 
la gratuità  delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri
di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi
e diritti;  devono essere altresì  stabiliti l' obbligo di
formazione del resoconto economico annuale dal quale
devono risultare i beni, i contributi, nonchè  le modalità 
di approvazione dello stesso da parte dell' assemblea degli
aderenti.
  4.  Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l' attività  da esse svolta.
  5.  Le organizzazioni svolgono le attività  di volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell' ambito di strutture pubbliche e
private.
  6.  Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
i propri aderenti, che prestano l' attività  di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell' attività  stessa, nonchè  per la responsabilità 
civile verso terzi.


 

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ARTICOLO 4

 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002 Art. 11
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 3 del 2003 Art. 4
 
 
(Istituzione del registro generale regionale
del volontariato)
 1.  E' istituito, ai sensi dell' art. 6 della legge n. 266/ 1991,
il registro generale regionale delle organizzazioni
di volontariato;  a tal fine la giunta regionale, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del presidente, provvede:
a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni
secondo le aree di intervento di cui al primo comma dell'
art. 2;
  b) ad emanare apposita disciplina riguardante i criteri
di attuazione di quanto previsto dall' art. 3, le modalità 
e i contenuti delle domande da presentarsi da parte
delle organizzazioni.
  2.  Il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'
art. 3 della presente legge costituisce diritto all' iscrizione
nel registro del volontariato.
  3.  La domanda di iscrizione è  inoltrata dagli interessati
al presidente della giunta regionale e, contestualmente,
al sindaco del comune nel cui territorio l' organizzazione
ha la sede amministrativa e/ o operativa, per
l' espressione del parere che ne attesti l' esistenza e l'
operatività ;  tale parere deve essere trasmesso alla giunta
regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione della
domanda;  decorso tale termine il parere si intende favorevole.
  4.  L' iscrizione nel registro è  disposta con decreto del
presidente della giunta regionale entro 90 giorni dalla
data di acquisizione del parere del comune, o dall' inutile
decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda di parere.
  5.  L' iscrizione nel registro è  condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici, nonchè  per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali
di cui all' art. 8 della legge n. 266/ 1991.
  6.  La mancanza dei requisiti comporta il diniego all' iscrizione
da disporsi con decreto motivato dal presidente
della giunta regionale.
  7.  Il venir meno dei requisiti per l' iscrizione e la cessazione
delle attività  di volontariato comporta la cancellazione
dal registro da disporsi con decreto motivato del
presidente della giunta regionale.

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ARTICOLO 6

 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 37 del 1995 Art. 12
 
 
(Formazione e qualificazione professionale)
 1.  Le iniziative di formazione e qualificazione professionale
dei volontari sono attuate da:
a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in
modo autonomo e diretto alla formazione ed all' aggiornamento
dei propri soci;
  b) la giunta regionale, che sulla base di proposte inoltrate
dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato
e dal comitato per lo studio e la documentazione sul
volontariato di cui all' art. 10 promuove iniziative di formazione
ed aggiornamento del volontariato predisponendo
un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili
all' esercizio dell' attività  di volontariato.
  2.  I volontari delle associazioni iscritte nel registro
hanno priorità , nell' ambito delle disposizioni emanate
dalla giunta regionale, all' ammissione ai corsi di aggiornamento
organizzati dai comuni, dalle province e dalla
regione o da questi finanziati.

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ARTICOLO 7

(Contributo alle attività  di volontariato)
 1.  La regione interviene a sostegno delle organizzazioni
di volontariato in forma di contributo sia a sostegno
delle attività  generali, ivi comprese le attività  di formazione,
sia per specifiche attività  documentate e per progetti.
  La giunta regionale predispone annualmente una
proposta per la definizione dei criteri di intervento, che
comprendono la ripartizione dello stanziamento fra le aree
di intervento di cui all' art. 2.
  2.  La proposta dei criteri di intervento è  trasmessa
dalla giunta regionale al consiglio regionale per il parere
della commissione consiliare referente che si esprime
con parere vincolante entro 60 giorni dal ricevimento.
  In assenza di parere dopo tale termine la proposta della
giunta è  ritenuta approvata.
  3.  Per lo svolgimento delle attività  previste dalla presente
legge è  istituito presso la presidenza della giunta
regionale ai sensi dell' art. 33 della lr 1 agosto 1979, nº
42 un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano
i settori interessati dalle aree definite all' art. 2.

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ARTICOLO 8

(Convenzioni)
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni
con la regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento
di:
a) attività  e servizi assunti integralmente in proprio;
  b) attività  innovative e sperimentali;
  c) attività  integrative o di supporto ai servizi pubblici.
  2.  Per lo svolgimento delle attività  di cui al precedente
comma le convenzioni regolano:
a) la durata del rapporto di collaborazione;
  b) il contenuto e le modalità  dell' intervento volontario;
  c) il numero e l' eventuale qualifica professionale delle
persone impegnate nelle attività  convenzionate;
  d) le modalità  di coordinamento dei volontari con gli
operatori dei servizi pubblici;
  e) le copertura assicurative di cui al sesto comma dell'
art. 3;
  f) i rapporti finanzari riguardanti le spese da ammettere
a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente
gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
  g) le modalità  di risoluzione del rapporto;
  h) la verifica dei reciproci adempimenti.
  3.  La regione e gli altri enti pubblici individuano le
organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi
per la realizzazione dei servizi previsti dal primo comma
del presente articolo, tra quelle:
a) le cui attività  principali si realizzano nel settore
per il quale si chiede l' intervento e che abbiano inoltre
avviato esperienze concrete;
  b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione
e l' aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento
all' area per la quale si chiede il convenzionamento.
  4.  Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge con le organizzazioni di volontariato
continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza
naturale;  l' eventuale rinnovo avviene secondo le condizioni
previste dall' art. 7 della legge n. 266/ 1991 e dal
presente articolo.

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ARTICOLO 9

(Attività  di vigilanza)
 1.  La giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni
in merito alle modalità  di attuazione della vigilanza
sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
generale regionale ai fini previsti dall' art. 6, quarto
comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266.
  2.  Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare
entro il 30 maggio di ciascun anno alla regione
una relazione sul mantenimento dei requisiti per l' iscrizione
nel registro e sulla attività  svolta nell' anno precedente,
accompagnata dal rendiconto economico - finanziario
mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti
coinvolti nell' attività  dell' organizzazione.

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ARTICOLO 10


 
Riferimenti Normativi PASSIVI
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
 

 
(Comitato per lo studio e la documentazione
sul volontariato)
 1.  Con propria deliberazione, su proposta del presidente,
la giunta regionale istituisce, ai sensi dell' art. 41
della lr 1 agosto 1979, n. 42 << Ordinamento dei servizi e
degli uffici della giunta regionale >>, il comitato per lo
studio e la documentazione sul volontariato.
  2.  Il comitato, presieduto dal presidente della giunta
regionale o suo delegato, è  composto da tre esperti nelle
aree di intervento di cui al primo comma dell' art. 2 e da
12 rappresentanti, scelti dal presidente della giunta regionale
in una rosa proposta delle organizzazioni di volontariato,
così  suddivisi:
a) 3 componenti per ciascuna delle aree di intervento
di cui al primo comma dell' art. 2;
  b) 3 componenti in rappresentanza degli ambiti provinciali
di maggior diffusione del volontariato.
  3.  Ai componenti esterni del comitato viene riconosciuta
una indennità  di presenza ai sensi della lr
22 novembre 1982, n. 63 << Norme in materia di indennità  ai
componenti di commissioni, comitati o collegi comunque
denominati >>.
  4.  Il comitato si riunisce almeno due volte all' anno.
  5.  Il comitato rimane in carica per cinque anni;  i rappresentanti
esterni non possono essere rieletti.

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ARTICOLO 11


 
Riferimenti Normativi PASSIVI
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
 

 
(Compiti del comitato per lo studio
e la documentazione sul volontariato)
 1.  Il comitato per lo studio e la documentazione sul
volontariato è  un organo tecnico - consultivo per la conoscenza,
l' informazione, la promozione e la diffusione
delle attività  di volontariato.
  2.  Tra i compiti del comitato rientrano:
a) l' attività  di consulenza anche nei confronti delle
organizzazioni di volontariato;
  b) la ricerca e l' acquisizione di dati di conoscenza sul
fenomeno generale del volontariato;
  c) la convocazione della conferenza regionale sul volontariato
a scadenza almeno biennale;
  d) la programmazione dei servizi a favore del volontariato
e le indicazioni al comitato per la gestione del fondo
speciale regionale di cui all' art. 15, primo comma,
della legge n. 266/ 1991.
  3.  Il comitato formula altresì  osservazioni e proposte
in merito a:
a) la promozione di ricerche e studi sul volontariato;
  b) la promozione e sviluppo del volontariato;
  c) la diffusione della conoscenza del registro regionale;
  d) l' elaborazione di un rapporto biennale sullo stato
del volontariato;
  e) i progetti di formazione;
  f) i progetti sperimentali presentati dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro per far fronte
alle emergenze sociali e per favorire l' applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
  g) suggerimenti relativi alle proposte di modifica della
normativa sul volontariato al fine di contribuire a
renderla sempre più  aderente alla realtà .

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ARTICOLO 12

(Nomine regionali nel comitato di gestione
del fondo speciale per il volontariato)
 1.  Il presidente della giunta regionale, o suo delegato
partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall'
art. 2 del decreto del ministero del tesoro 21 novembre
1991, per la gestione del fondo speciale regionale di cui
al primo comma dell' art. 15 della legge 266/ 1991.
  2.  Il presidente del consiglio regionale nomina nel comitato
di gestione previsto al primo comma, quattro
rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte
nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro
attività  nel territorio regionale;  tali componenti durano
in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
 

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ARTICOLO 13

(Conferenza regionale del volontariato)
 1.  La conferenza regionale si riunisce almeno una volta
ogni due anni con il compito di dibattere indirizzi generali
delle politiche regionali nelle aree di cui all' artº
2, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le
istituzioni.
  2.  In particolare la conferenza esamina il rapporto
sullo stato del volontariato ed esprime una valutazione
dell' attività  svolta dal comitato regionale di cui all' articolo
11.
  3.  La conferenza potrà  essere organizzata per tematiche
specifiche e per sezioni.
  4.  Alla conferenza partecipano i responsabili o loro
delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro generale di volontariato.  Alla conferenza sono
altresì  invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.

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ARTICOLO 14


 
Riferimenti Normativi PASSIVI
LEGGE ABROGATA da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1996
 
(Integrazione di norma)
 1.  Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, le
competenze del gabinetto del presidente, come previsto
dall' allegato C alla lr 8 maggio 1990, n. 33 << Istituzione
dell' agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale
e delle strutture e degli organismi per la comunicazione,
l' editoria e l' immagine >>, sono integrati dai seguenti
alinea:
<< 27 - curare la tenuta del registro generale regionale
del volontariato e gli adempimenti amministrativi connessi;
  28 - assicurare la segreteria al comitato tecnico consultivo
per lo studio e la documentazione sul volontariato. >>
 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1990
 

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ARTICOLO 15

(Norma transitoria)
 1.  In fase di prima attuazione della presente legge, le
organizzazioni di volontariato già  iscritte nel registro di
cui all' art. 8 della lr 1/ 1986 e quelle iscritte nel registro
provvisorio di cui alle deliberazioni della giunta regionale
n. 20460 del 24 marzo 1992 e n. 27393 del 15 settembre
1992, sono iscritte di diritto nell' apposita sezione
del registro, con l' obbligo di provvedere, ove necessario,
al formale adeguamento dei relativi accordi fra gli aderenti
e dei rispettivi statuti, nonchè  all' acquisizione del
parere del comune, ove precedentemente non prescritto,
entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
  2.  I relativi effetti, anche al fine del riconoscimento
dei benefici previsti dalla legge n. 266/ 1991, decorrono
dalla data della precedente originaria iscrizione ovvero,
ove antecedente, dalla data di entrata in vigore della
succitata legge.



 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Art. 8
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991
 

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ARTICOLO 16

(Abrogazione di norme)
 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è  abrogato l' art. 8 della lr 7 gennaio
1986, n. 1, come modificato dall' art. 1 della lr 26 aprile
1990, n. 25.
  2.  In deroga a quanto disposto dal precedente primo
comma, qualora la presente legge entri in vigore prima
del 30 settembre 1993, possono essere applicate fino a
tale data le norme di cui alla lr 7 gennaio 1986, n. 1 e
successive modificazioni ed integrazioni limitatamente
alla concessione alle organizzazioni di volontariato di
contributi regionali iscritti nel bilancio di previsione
per l' esercizio finanziario 1993, al capitolo di spesa
2.2.4.1.2074, autorizzati ai sensi dell' art. 22, primo comma,
della lr 31 marzo 1978, n. 34, dall' art. 6, primo comma,
della lr 14 giugno 1993, n. 19.
  3.  Restano salvi i provvedimenti attuativi, di mera esecuzione,
relativi alle determinazioni di cui al precedente
secondo comma.



 
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Art. 8
ABROGAZIONE
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 19 del 1993 Art. 6
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 19 del 1993
 

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ARTICOLO 18


 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002
 

 
(Norma finanziaria)
 1.  E' autorizzata, per l' anno 1993, la spesa complessiva
di L. 3.000.000.000 per le finalità  previste dal precedente
art. 7.
  2.  Al finanziamento dell' onere di L. 3.000.000.000 di
cui al precedente comma si provvede mediante riduzione
per pari importo nella dotazione finanziaria di competenza
e di cassa del << Fondo globale per il finanziamento
delle spese di investimento derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi >> iscritto al capitolo 5.2.2.2.958,
dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' eservizio
finanziario 1993.

 3.  Alla determinazione della spesa per le finalità  di
cui al precedente art. 7, si provvederà , a decorrere dall'
esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione
del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del
secondo comma dell' art. 22 della lr 31 marzo 1978, nº
34 << Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità  della regione >> e successive
modificazioni ed integrazioni.

 4.  Agli oneri conseguenti al funzionamento del << Comitato
per lo studio e la documentazione sul volontariato >>
di cui all' art. 10 della presente legge si fa fronte mediante
impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo
1.2.7.1.322 << Spese per il funzionamento di consigli,
comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennità  di missioni ed i rimborsi spese >>.

 5.  Agli oneri di cui alla lett. a) del terzo comma del
precedente art. 11, si fa fronte mediante impiego delle
somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.549
<< Spese diverse, onorari e rimborsi per attività  di ricerca
e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la
soluzione di particolari problemi di interesse regionale >>.

 6.  Agli oneri di cui alla lett. c) del secondo comma dell'
art. 11 e all' art. 13, si fa fronte mediante impiego delle
somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.8.1.363
<< Spese per la promozione e l' organizzazione di convegni,
congressi, conferenze e riunioni di studio nonchè 
l' adesione e la partecipazione della regione ad analoghe
iniziative organizzate da altri enti >>.

 7.  In conseguenza a quanto disposto dal precedente
primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio
per l' esercizio finanziario 1993, è  apportata la seguente
variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
- all' ambito 2.  settore 2, obiettivo 4, è  istituito il
capitolo 2.2.4.1.3669 << Contributi ad organizzazioni di
volontariato a sostegno delle attività  generali, di formazione,
di specifiche attività  documentate e di progetti >>
con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di
L. 3.000.000.000.
 La presente legge regionale è  pubblicata nel bollettino
ufficiale della regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione lombarda.
 Milano, 24 luglio 1992
 (Approvata dal consiglio regionale nelle seduta del 22
giugno 1993 e vistata dal commissario del governo con
nota del 14 luglio 1993 n. 21402/ 1523).