LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 13-04-1995
REGIONE MARCHE

Disciplina del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 
N. 29 
del 27 aprile 1995 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:

 


ARTICOLO 1 
 Finalità 
 1.  La Regione riconosce, sulla base del principio della
legge - quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la
funzione sociale delle attività  delle organizzazioni di
volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l' autonomia e ne favorisce l' apporto originale
per il conseguimento delle finalità  di carattere sociale,
civile e culturale.
  2.  In applicazione dell' articolo 1, comma 2, della legge
11 agosto 1991, n. 266, per finalità  di carattere sociale,
civile e culturale si intendono quelle relative a:
a) tutela del diritto alla salute;
  b) superamento dell' emarginazione attraverso la prevenzione
e la rimozione di situazioni di bisogno economico
e sociale;
  c) miglioramento della qualità  della vita;
  d) promozione dei diritti della persona;
  e) recupero, protezione e valorizzazione dell' ambiente,
del paesaggio e della natura;
  f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio
storico ed artistico nonchè  promozione e sviluppo delle
attività  connesse.
  3.  La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991,
n. 266, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche
e le organizzazioni di volontariato.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 1 

ARTICOLO 2 
 Interventi della Regione
 1.  La giunta regionale, in relazione alle finalità  della
presente legge:
a) promuove, favorisce e disciplina i rapporti con gli enti
locali e con le organizzazioni di volontariato per attività 
di intesa, di incentivazione, di studio e di valutazione
circa gli interventi della presente legge;
  b) sostiene iniziative e campagne volte all' informazione
e alla promozione delle finalità  della presente legge;
  c) favorisce la qualificazione e formazione delle organizzazioni
di volontariato, nonchè  la realizzazione di
servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative
da parte delle stesse nel territorio regionale;
  d) promuove annualmente apposite conferenze cui partecipano
le organizzazioni di volontariato per esaminare
l' andamento dell' attività  e formulare proposte interessanti
i campi di intervento delle organizzazioni stesse;
  e) attua, in collaborazione con gli enti locali, iniziative
di promozione, studio e informazione sul fenomeno del
volontariato.

ARTICOLO 3
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 61 del 1997 Articolo 10 
 Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato
 1.  E' istituito presso la giunta regionale il registro regionale
generale delle organizzazioni di volontariato.  Esso
può  essere funzionalmente articolato in sezioni, con
deliberazione della giunta regionale.
  2.  Dall' entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni
di volontariato con sede legale nella regione
Marche, possono presentare al presidente della giunta
regionale domanda d' iscrizione nel registro di cui al
comma 1.
  3.  Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale
le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
di cui all' articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e
che alleghino alla richiesta copia dell' atto costitutivo e
dello statuto.
  4.  Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il dirigente del servizio competente previa verifica
dell' esistenza delle condizioni prescritte, dispone
l' iscrizione nel registro ovvero il diniego dell' iscrizione
stessa con provvedimento motivato.
  5.  Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo,
di cui all' articolo 4, risultino disfunzioni, inadempienze
o irregolarità , il dirigente del servizio competente, sentito
l' osservatorio regionale di cui all' articolo 8 della
presente legge, dispone la cancellazione dell' organizzazione
di volontariato dal registro regionale generale.
  6.  Contro il diniego d' iscrizione e contro la cancellazione
del registro è  ammesso ricorso ai sensi dell' articolo
6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  7.  Il dirigente del servizio competente cura, entro il
31 dicembre di ogni anno, la pubblicazione, nel bollettino
ufficiale della Regione, del registro regionale debitamente
aggiornato.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 

ARTICOLO 4 
 Controlli
 1.  In attuazione dell' articolo 6, comma 4 e dell' articolo
10, comma 2, lettera d) della legge 11 agosto 1991, nº
266, la giunta regionale esercita funzioni di verifica sul
funzionamento e sulle attività  svolte dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale generale,
anche se non convenzionate.  L' attività  di controllo si
esercita attraverso verifiche, visite ordinarie di frequenza
annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi
momento.
  2.  Il controllo ha lo scopo di verificare la conformità 
dell' attività  svolta dall' organizzazione di volontariato
alle prescrizioni legislative e, in particolare, l' effettiva e
corretta erogazione del servizio e la marginalità  delle
attività  commerciali e produttive eventualmente svolte.
  3.  Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più 
requisiti essenziali per l' iscrizione al registro di cui
all' articolo 3, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento
delle attività  di propria competenza, il dirigente del
servizio competente, sentito l' osservatorio regionale sul
volontariato, può  disporre, con provvedimento motivato,
la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni
economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi
della presente legge.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 10 

ARTICOLO 5
 Modalità  per lo svolgimento delle prestazioni
all' interno di strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con la Regione
 1.  In attuazione dell' articolo 3, comma 5 e dell' articolo
10, comma 2, lettera a) della legge 11 agosto 1991, nº
266, le organizzazioni di volontariato possono svolgere
la propria attività  nell' ambito di strutture pubbliche o
con queste convenzionate.
  2.  Le modalità  di accesso sono disciplinate attraverso
accordi diretti tra l' ente gestore della struttura e l'
organizzazione di volontariato.  Tali accordi devono garantire:
a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e dei
regolamenti interni relativi alle attività  della struttura;
  b) la riconoscibilità  del volontario e dell' organizzazione
di appartenenza;
  c) il rispetto della libertà , della dignità  personale, dei
diritti e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto
al rifiuto della prestazione di volontariato.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 10 

ARTICOLO 6 
 Requisiti e criteri che danno titolo di priorità 
nella scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipulazione delle convenzioni
 1.  In attuazione dell' articolo 7 e dell' articolo 10, comma
2, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli enti
pubblici, singoli o associati, al fine di stipulare convenzioni
con le organizzazioni di volontariato, oltre a verificare
il requisito dell' iscrizione da almeno sei mesi nel
registro regionale generale di cui all' articolo 3, debbono
dare priorità  alle organizzazioni che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) qualificazione del personale volontario in relazione
alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alla
frequenza di corsi di formazione professionale;
  b) continuità  di presenza dello stesso personale volontario
tale da garantire un adeguato svolgimento dell' attività 
in relazione alle finalità  da perseguire;
  c) sede legale dell' organizzazione di volontariato
nell' ambito del territorio regionale.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 7 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 10 

ARTICOLO 7 
 Consulta regionale
 1.  In attuazione dell' articolo 10, comma 2, lettera b)
della legge 11 agosto 1991, n. 266, è  istituita la consulta
regionale delle organizzazioni di volontariato.
  2.  Alla consulta intervengono, con diritto di voto, i legali
rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui all' articolo 3.
  Possono altresì  intervenire, senza diritto di voto, i legali
rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di
volontariato non iscritte nel registro generale regionale.
  3.  La consulta elegge al suo interno il presidente ogni
volta che si riunisce.  Lo stesso presidente provvede a
convocare la riunione successiva.  La prima riunione
della consulta è  convocata dal presidente della giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  4.  Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da
un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore
all' ottava, designato dal presidente della giunta
regionale.
  5.  La consulta si riunisce entro il primo quadrimestre di
ciascun anno.  Essa ha il compito di:
a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali
delle politiche regionali relative al conseguimento
delle finalità  definite all' articolo 2 e sui rapporti tra le
organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
  b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi
nei settori in cui operano le organizzazioni di
volontariato;
  c) fare osservazioni in merito all' attività  svolta dall'
osservatorio regionale di cui all' articolo 8, nell' anno
precedente;  d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato in seno all' osservatorio regionale, tenuto conto
dei settori d' intervento più  rappresentativi e della
territorialità  provinciale;
  e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato in seno al comitato di gestione del fondo
speciale di cui all' articolo 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 e del decreto attuativo del Ministero del tesoro
21 novembre 1991, articolo 2, comma 2, la cui nomina è  di
spettanza della Regione.
  6.  I costi per l' organizzazione e lo svolgimento della
consulta, per la pubblicazione dei relativi atti e per il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
da parte dei partecipanti, sono a carico della
presidenza della giunta regionale.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 10 

ARTICOLO 8 
 Osservatorio regionale sul volontariato
 1.  E' istituito l' osservatorio regionale sul volontariato.
  2.  Detto osservatorio è  costituito con decreto del presidente
della giunta regionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed è  composto:
a) dal presidente della giunta regionale, o da un suo
delegato, che lo presiede;
  b) da un rappresentante dei comuni delle Marche, designato
dall' Associazione Nazionale Comuni d' Italia
(ANCI), sede regionale;
  c) da un rappresentante delle province delle Marche,
designato dall' Unione delle Province d' Italia (UPI),
sede regionale;
  d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato,
iscritte nel registro di cui all' articolo 3, eletti
dalla consulta regionale di cui all' articolo 7;
  e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale, designato
dalle stesse.
  3.  L' osservatorio regionale sul volontariato è  integrato,
di volta in volta, con gli assessori regionali competenti
nei vari settori d' intervento, i quali partecipano senza
diritto di voto.
  4.  Le funzioni di segretario dell' osservatorio regionale
sono svolte da un dipendente regionale, di qualifica
funzionale non inferiore all' ottava, designato dal presidente
della giunta regionale.
  5.  I componenti dell' osservatorio regionale cessano
dall' incarico al momento del rinnovo del consiglio regionale.
  6.  Ai membri dell' osservatorio regionale esterni all'
amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per partecipare
alle sedute.
  7.  L' osservatorio regionale si riunisce, su convocazione
del suo presidente, almeno quattro volte l' anno.  Esso
può  essere altresì  convocato, in via straordinaria, su
richiesta motivata, da uno degli assessori regionali competenti
nei settori d' intervento o da almeno sei organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale o da
almeno sei membri dell' osservatorio regionale stesso.
  8.  L' osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
a) avanzare alla giunta regionale ed al consiglio regionale
proposte di intervento nelle materie che interessano
le attività  delle organizzazioni di volontariato;
  b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle
organizzazioni di volontariato dal registro regionale di
cui all' articolo 3;
  c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione delle
conoscenze delle attività  svolte dalle organizzazioni di
volontariato;
  d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni di volontariato;
  e) esprimere pareri su progetti anche sperimentali elaborati,
pure in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale
per favorire l' applicazione di metodologie di interventi
avanzate;
  f) esaminare le caratteristiche e valutare l' andamento
delle convenzioni di cui all' articolo 7 della legge
11 agosto 1991, n. 266;
  g) esprimere parere sul riparto dei fondi di cui all' articolo
10;
  h) seguire l' attuazione della presente legge e redigere in
proposito un rapporto annuale da inviare alla giunta
regionale ed al consiglio regionale.
  9.  I pareri richiesti all' osservatorio regionale devono
essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
degli atti.  Scaduto inutilmente tale termine, si
prescinde dal parere.
  10.  L' osservatorio regionale invia annualmente al presidente
della giunta regionale una relazione sull' attività 
svolta.
  11.  I costi necessari per lo svolgimento e per l' organizzazione
dell' osservatorio, per la pubblicazione dei relativi
atti e per il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate da parte dei partecipanti sono
a carico della presidenza della giunta regionale.

ARTICOLO 9 
 Formazione qualificazione ed aggiornamento
del personale volontario
 1.  Allo scopo di rendere più  agevole il conseguimento
delle finalità  di cui alla presente legge, la Regione organizza
e promuove corsi di formazione, qualificazione ed
aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni di volontariato.
  2.  Le organizzazioni di volontariato che intendono gestire
direttamente i corsi di cui al comma 1 devono
presentare alla presidenza della giunta regionale specifica
domanda con allegato progetto per lo svolgimento
dei corsi.
  3.  I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono aperti agli aderenti
alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di
cui all' articolo 3.

ARTICOLO 10 
 Contributi in favore
delle organizzazioni di volontariato
 1.  Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di
bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno
di specifiche e documentate attività  o progetti alle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale
di cui all' articolo 3.
  2.  Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le
organizzazioni di volontariato devono presentare domanda
alla giunta regionale con allegato il progetto che
si vuole realizzare o la documentazione delle attività  che
si intendono svolgere, entro il 31 marzo di ogni anno;
  per il primo anno di esercizio entro sessanta giorni
dall' entrata in vigore della presente legge.
  3.  Il dirigente del servizio competente, sulla base delle
domande presentate e della documentazione pervenuta,
provvede, al riparto dei fondi, sentito l' osservatorio
regionale sul volontariato.  L' erogazione dei contributi
per le iniziative ammesse al finanziamento avviene secondo
le modalità  stabilite dalla giunta regionale.
  4.  I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio
dell' organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 11 
 Disposizioni finanziarie
 1.  Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge è  autorizzata per l' anno 1995 la spesa di lire 300
milioni.
  2.  Per gli anni successivi l' entità  della spesa sarà  stabilita
con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
  3.  Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del
comma 1 si provvede:
a) per l' anno 1995 mediante riduzione degli stanziamenti
di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del
bilancio 1995, all' uopo utilizzando l' apposito accantonamento
di cui alla partita 13 elenco 1;
  b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte
del fondo comune assegnato alla Regione ai sensi
dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e
successive modifiche ed integrazioni.
  4.  Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di
cui al comma 1 sono iscritte per l' anno 1995 a carico del
capitolo che la giunta regionale è  autorizzata a istituire
nel bilancio del detto anno con la seguente denominazione
e i controindicati stanziamenti di competenza e di
cassa: " Contributi per incentivare le attività  di volontariato
nel campo sociale", lire 300 milioni.
  5.  Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
  6.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo
5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 300 milioni.

ARTICOLO 12 
 Norme transitorie
 1.  In sede di prima attuazione della presente legge si
intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui
all' articolo 3, le organizzazioni di volontariato già  iscritte
nel registro provvisorio istituito con deliberazione
della giunta regionale del 2 marzo 1992, n. 569.
  2.  Restano ferme le convenzioni in atto fra le organizzazioni
di volontariato e gli enti locali e le unità  sanitarie
locali.
  3.  Restano salve le disposizioni regionali in vigore
concernenti la partecipazione dell' organizzazione di
volontariato alle attività  di cooperazione internazionale
allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni
ed integrazioni.
  4.  Entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge, le organizzazioni di volontariato convenzionate
con lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti
pubblici devono provvedere ad iscriversi nel registro
regionale generale.
  5.  Qualora entro tale termine non si sia provveduto
all' iscrizione, tutte le convenzioni si intendono risolte di
diritto.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 569 del 1992 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 772 del 1972 

ARTICOLO 13 
 Norme finali
 1.  La LR 13 dicembre 1982, n. 45, è  abrogata.

 2.  Gli articoli 16 e 17 ed i commi 3 e 4 dell' articolo 20
della LR 5 novembre 1988, n. 43, sono abrogati.

 3.  La lettera g) del comma 1 dell' articolo 10 della LR
43/ 1988 è  così  sostituita:
" g) cura la tenuta del registro dei soggetti privati di cui
all' articolo 18 e del registro regionale delle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge regionale sul volontariato".

 4.  Il comma 1 dell' articolo 18 della LR 43/ 1988 è  così 
sostituito:
" 1.  I soggetti di cui all' articolo 14 a rilevanza regionale
sono altresì  iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali".

 5.  Il comma 1 dell' articolo 19 della LR 43/ 1988 è  così 
sostituito:
" 1.  I soggetti di cui all' articolo 15, iscritti negli appositi
registri locali, sono informati e consultati sui programmi
e sugli atti di maggior rilievo inerenti l' attività  assistenziale
locale;  tali soggetti hanno altresì  titolo:
a) alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento
svolti e promossi dalla Regione;
  b) a proporre programmi e iniziative locali in materia
assistenziale;
  c) a richiedere il convenzionamento di cui all' articolo
20".

 6.  Il comma 1 dell' articolo 20 della LR 43/ 1988 è  così 
sostituito:
" 1.  I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini
della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza
sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, nonchè  con i soggetti privati
di cui all' articolo 15 e con le organizzazioni di volontariato
di cui al registro istituito dalla legge regionale sul
volontariato".

 7.  Il comma 5 dell' articolo 31 della LR 43/ 1988 è  così 
sostituito:
" 5.  I comuni singoli o associati, attraverso opportune
intese anche a carattere convenzionale con i servizi
scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con
le associazioni del volontariato disponibili e iscritte nel
registro istituito dalla legge regionale sul volontariato,
assicurano le presenza di personale educativo e/ o di
animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a
disposizione secondo un programma di attività  ludico -
espressive con essi concordato".

 8.  Il comma 4 dell' articolo 47 della LR 43/ 1988 è  così 
sostituito:
" 4.  La Regione garantisce, a norma dell' articolo 4 dello
Statuto regionale, la partecipazione dei cittadini alla
determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza
sociale, assicurando in particolare la consultazione
dei soggetti di cui all' articolo 14 iscritti nel
registro regionale".

 9.  Il comma 5 dell' articolo 47 della LR 43/ 1988 è  così 
sostituito:
" 5.  Sulla base del piano socio - assistenziale regionale, i
comuni singoli o associati predispongono il rispettivo
piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali
corrispondenti, promuovono il concorso delle IPAB,
garantendo la partecipazione dei soggetti di cui all' articolo
15".

 10.  La lettera c) del comma 3 dell' articolo 53 della LR
43/ 1988 è  così  sostituita:
" c) i soggetti non istituzionali di cui all' articolo 15 e le
organizzazioni di volontariato che si convenzionano,
rispettivamente a norma dell' articolo 20 della legge
regionale sul volontariato, per la utilizzazione delle loro
strutture socio - assistenziali oggetto dei contributi stessi,
con i comuni o le associazioni dei comuni territoriali
competenti".

 11.  Il comma 1 dell' articolo 11 della LR 9 dicembre 1987,
n. 38, è  così  sostituito:
" 1.  Le unità  sanitarie locali per realizzare le finalità  di
cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione
e dell' aiuto delle famiglie dei diabetici e delle associazioni
di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla
legge regionale sul volontariato".

Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 45 del 1982 
ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 16 
ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 17 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 20 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 10 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 18 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 19 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 31 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 47 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 53 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 38 del 1987 Articolo 11 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Articolo 14 

ARTICOLO 14 
 Dichiarazione d' urgenza
 1. La presente legge è  dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel bollettino ufficiale della Regione.
 La presente legge sarà  pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione;  è  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Marche.
 Ancona, 13 aprile 1995


LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 30-06-1998
REGIONE MARCHE

Modifica articolo 10, comma 2, della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto "disciplina del volontariato".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 
N. 56 
del 9 luglio 1998 
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

 


ARTICOLO 1 
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 viene 
sostituito dal seguente:
"2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le 
organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla 
Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la 
documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in 
corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 
luglio.".

Note:
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE 
REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO 
ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL 
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA 
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE


Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell'art. 10 della L.R. n. 48/1995 (Disciplina del 
volontariato) é il seguente:
"Art. 10 - (Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato) 
- 1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, 
la Regione concede per il sostegno di specifiche e documentate 
attività o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel 
registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le 
organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla 
Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la 
documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in 
corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 
luglio.
3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande 
presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei 
fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione 
dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene 
secondo le modalità stabilite alla giunta regionale.
4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio 
dell'organizzazione di volontariato".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Secchiaroli n. 310 
dell'11 maggio 1998;
- Relazione della V commissione permanente in data 27 maggio 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella 
seduta del 9 giugno 1998, n. 178 vistata dal commissario del governo 
il 29 giugno 98, prot. n. 468/GAB.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.