LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 30-06-1998
REGIONE MARCHE

Modifica articolo 10, comma 2, della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto "disciplina del volontariato".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 
N. 56 
del 9 luglio 1998 
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 viene 
sostituito dal seguente:
"2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le 
organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla 
Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la 
documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in 
corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 
luglio.".


Note:
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE 
REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO 
ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL 
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA 
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE


Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell'art. 10 della L.R. n. 48/1995 (Disciplina del 
volontariato) é il seguente:
"Art. 10 - (Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato) 
- 1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, 
la Regione concede per il sostegno di specifiche e documentate 
attività o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel 
registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le 
organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla 
Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la 
documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in 
corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 
luglio.
3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande 
presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei 
fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione 
dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene 
secondo le modalità stabilite alla giunta regionale.
4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio 
dell'organizzazione di volontariato".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Secchiaroli n. 310 
dell'11 maggio 1998;
- Relazione della V commissione permanente in data 27 maggio 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella 
seduta del 9 giugno 1998, n. 178 vistata dal commissario del governo 
il 29 giugno 98, prot. n. 468/GAB.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.