ARTICOLO 1
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 viene
sostituito dal seguente:
"2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le
organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla
Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la
documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in
corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30
luglio.".
Note:
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE
REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell'art. 10 della L.R. n. 48/1995 (Disciplina del
volontariato) é il seguente:
"Art. 10 - (Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato)
- 1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio,
la Regione concede per il sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le
organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla
Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la
documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in
corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30
luglio.
3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande
presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei
fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione
dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene
secondo le modalità stabilite alla giunta regionale.
4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio
dell'organizzazione di volontariato".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Secchiaroli n. 310
dell'11 maggio 1998;
- Relazione della V commissione permanente in data 27 maggio 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 9 giugno 1998, n. 178 vistata dal commissario del governo
il 29 giugno 98, prot. n. 468/GAB.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.
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