LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 27-01-1995
REGIONE MOLISE

Disposizioni in materia di volontariato in applicazione
della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE 
N. 2 
del 1 febbraio 1995 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 5 del 1997 
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 FINALITA'
 1.  La Regione Molise, in conformità  ai principi stabiliti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo
delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone
l' autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'
attività  di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà  e pluralismo e ne favorisce l' apporto
originale per il conseguimento delle finalità  di carattere
sociale, civile e culturale.
  2.  Agli effetti della presente legge, per finalità  di carattere
sociale si intendono quelle rientranti nel campo
degli interventi assistenziali e sanitari;  per finalità  di
carattere civile si intendono quelle relative al miglioramento
della qualità  della vita, alla promozione dei diritti
delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente,
alla protezione del paesaggio e della natura nonchè 
alle attività  di protezione civile;  per finalità  di carattere
culturale si intendono quelle relative alla tutela
ed alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico
ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività 
ad esse connesse.
  3.  Le attività  relative alle finalità  di cui al precedente
comma devono tendere alla eliminazione degli ostacoli
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l' uguaglianza tra le persone.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 2 
 ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
 1.  L' attività  di volontariato disciplinata dalla presente
legge deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
ma esclusivamente per fini di solidarietà , tramite l' organizzazione
di cui il volontario fa parte.
  2.  La qualità  di volontario è  incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l' organizzazione di cui il volontario fa parte.
  3.  L' attività  di volontariato dà  diritto soltanto al rimborso
delle spese sostenute per prestare l' attività  stessa,
che verranno liquidate dall' organizzazione di appartenenza
del volontario entro il limiti da questa preventivamente
stabiliti.
  4.  Ai sensi dell' articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si
considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi
liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta
più  adeguata al perseguimento dei loro scopi, purchè 
compatibile con il fine solidaristico, per svolgere
l' attività  di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, in modo determinante e prevalente, e di prestazioni
di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei
limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare
funzionamento nonchè  per la qualificazione e la
specializzazione dei rispettivi interventi.
  5.  Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro
attività  mediante strutture proprie o, nei limiti e con le
modalità  previste dalla legge, nell' ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
  6.  Ai sensi dell' articolo 4 della legge n. 266 del 1991,
le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare
i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie
connessi all' attività  prestata, nonchè  per la responsabilità 
civile verso terzi, in conformità  alle disposizioni contenute
nei decreti 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992 del
Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato.

ARTICOLO 3 
 REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
 1.  Per le finalità  di cui alla presente legge, è  istituito
presso il Settore Sicurezza Sociale della Giunta regionale
il registro delle organizzazioni di volontariato che può 
essere funzionalmente articolato in sezioni in rapporto
ai vari settori di intervento.
  2.  Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato
operanti nella regione ed in possesso dei requisiti
di cui all' articolo 3 della legge n. 266/ 1991.  A tal fine
le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente
della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente
o dal legale rappresentante, corredata da:
a) l' atto costitutivo o lo statuto o l' accordo degli aderenti
adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;
  b) l' elenco nominativo delle persone che ricoprono le
cariche associative;
  c) una dettagliata relazione sull' attività  che l' organizzazione
svolge o intende svolgere, con l' indicazione del
personale utilizzato distinto fra volontario e dipendente
o che presta lavoro autonomo.
  3.  Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il Presidente della Giunta regionale, verificato il
possesso dei requisiti prescritti, dispone con proprio decreto
l' iscrizione nel Registro regionale ovvero il diniego
motivato dall' iscrizione stessa.  Qualora il Presidente non
si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda
si intende accolta purchè  l' organizzazione richiedente sia
in possesso dei requisiti prescritti.  Il decreto del Presidente
della Giunta regionale è  comunicato all' organizzazione
di volontariato richiedente;  è  pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale ed è  trasmesso alla Provincia
ed al Comune interessati.
  4.  Ogni tre anni le organizzazioni iscritte nel registro
devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la
conferma dell' iscrizione;  la relativa domanda deve essere
corredata della documentazione di cui alla lettera c)
del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni,
anche della documentazione di cui alle lettere a) e b)
dello stesso comma.
  5.  La cancellazione di un' organizzazione dal registro è 
disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta
regionale, per accertata perdita dei requisiti e delle
condizioni necessarie per l' iscrizione ovvero per richiesta
espressa dell' organizzazione interessata.
  6.  Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento
di cancellazione dal registro, è  ammesso ricorso
ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 6,
comma quinto.
  7.  Il Presidente della Giunta invia, entro il 31 dicembre
di ogni anno, copia aggiornata del registro all' Osservatorio
nazionale per il volontariato previsto dall' articolo 12
della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed entro la stessa data
ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

ARTICOLO 4 
 ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI
PUBBLICI O PRIVATI CONVENZIONATI
 1.  Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro regionale hanno titolo ad accedere alle
strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con
gli enti pubblici, operanti nel settore i loro interesse
per lo svolgimento della loro attività , purchè  questa sia
compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti
degli enti stessi.  L' eventuale diniego all' accesso
deve essere motivato.
  2.  L' accesso è  in ogni caso subordinato ad accordi tra
la struttura o il servizio e l' organizzazione di volontariato,
in ordine alle modalità  di presenza del volontariato
e alle modalità  di rapporto tra i volontari e il personale
della struttura o servizio.
  3.  Gli accordi debbono prevedere tra l' altro:
a) la riconoscibilità  del volontariato e dell' organizzazione
di appartenenza;
  b) il rispetto da parte del volontariato della normativa
specifica riguardante l' attività  svolta e delle norme per
l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
  c) il rispetto della libertà , dignità  personale, diritti,
convinzioni e riservatezza degli utenti.

ARTICOLO 5 
 CORSI DI FORMAZIONE
 1.  Allo scopo di rendere più  agevole il conseguimento
delle finalità  di cui alla presente legge, la Regione organizza
o promuove corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni di volontariato.
  2.  La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale di cui all' art. 3 la
possibilità  di organizzare attività  formativa nei settori
di competenza.
  3.  Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione
regionale in materia di formazione professionale,
la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione
consiliare e l' Osservatorio regionale sul volontariato
di cui all' art. 7, approva entro il 30 giugno ed il
31 dicembre di ogni anno programmi semestrali degli interventi
formativi, prescindendo dal parere dei predetti organi
qualora esso non sia reso entro trenta giorni dalla
richiesta.
  4.  I Corsi di cui al precedente comma sono aperti agli
aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro istituito dall' articolo 3.

ARTICOLO 6 
 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E D' INFORMAZIONE
 1.  Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
di cui all' articolo 3 è  riconosciuto il diritto di
accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi
nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
  2.  Ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge n. 266
del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti,
ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle organizzazioni di
volontariato.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 11 

ARTICOLO 7 
 CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO
1.  E' istituita la conferenza regionale del volontariato,
quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni
di volontariato alla formazione delle scelte
della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
  2.  La conferenza si riunisce almeno una volta l' anno,
con il compito di:
a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali
delle politiche regionali relative al conseguimento
delle finalità  definite dall' articolo 1, comma 2, e sui rapporti
tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni
pubbliche;
  b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi
nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
  c) fare osservazioni in merito all' attività  svolta dall'
Osservatorio regionale, di cui all' articolo 8, nell' anno
precedente;
  d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
in seno all' Osservatorio regionale, tenuto conto
dei settori d' intervento più  rappresentativi, della territorialità 
provinciale e dei criteri che saranno definiti
dalla Conferenza regionale del volontariato.
  3.  Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i
legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni
iscritte nel registro di cui all' articolo 3.  Possono, altresì ,
intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti,
o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non
iscritte nel registro regionale ma comunque costituite
nelle forme di legge.
  4.  Ogni organizzazione partecipa alla conferenza con
un rappresentante.  La conferenza è  validamente riunita
in prima convocazione quando i rappresentanti o i delegati
risultanti presenti rappresentino la maggioranza
delle organizzazioni iscritte nel registro, in seconda convocazione
almeno 1/ 4 dei rappresentanti o delegati risultanti
presenti.
  5.  La conferenza elegge, al suo interno, il Presidente
ogni volta che si riunisce.  Lo stesso Presidente provvede
a convocare la riunione successiva, per la ordinaria seduta
annuale e allorchè  ne ravvisi la necessità  o ne sia
richiesto dall' Assessore regionale alla sicurezza sociale.
  La prima riunione della conferenza è  convocata dall'
Assessore regionale alla sicurezza sociale, il quale di
spone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne
ravvisi la necessità  e comunque quando nella precedente
seduta sia risultato mancante il numero legale.
  6.  Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte
da un dipendente regionale di qualifica funzionale non
inferiore all' ottava, designato dall' Assessore regionale alla
sicurezza sociale.

ARTICOLO 8 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 5 del 1997 Articolo 1 
 OSSERVATORIO REGIONALE SUL VOLONTARIATO
 1.  E' istituito presso l' Assessorato regionale alla sicurezza
sociale l' Osservatorio regionale sul volontariato.
  2.  L' Osservatorio regionale è  costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è 
composto da:
a) l' Assessore regionale alla sicurezza sociale, che lo
presiede;
  b) un rappresentante dei comuni della regione designato
dall' associazione nazionale comuni d' Italia (ANCI),
sede regionale;
  c) un rappresentante della Lega delle Autonomie locali
sede regionale;
  d) un rappresentante delle province della regione designato
dall' Unione province d' Italia (UPI), sede regionale;
  e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato,
iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 3,
eletti alla conferenza regionale istituita dall' articolo 6.
  3.  L' Osservatorio regionale è  integrato, di volta in volta,
con gli Assessori regionali competenti nei vari settori
d' intervento.  Il presidente dell' Osservatorio regionale invita
a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle
questioni oggetto di esame nonchè  i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato interessate.
  4.  Le funzioni di segretario dell' Osservatorio regionale
sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale
non inferiore all' ottava, designato dall' Assessore
regionale alla sicurezza sociale.
  5.  Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della
richiesta non siano pervenute tutte le designazioni
previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale
provvede comunque alla costituzione dell' Osservatorio
regionale purchè  il numero dei membri di cui è 
possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del
numero complessivo dei membri dell' Osservatorio stesso.
  L' integrazione dei membri eventualmente mancanti
all' atto della costituzione dell' Osservatorio regionale è 
effettuata con successivo decreto.
  6.  I componenti l' Osservatorio regionale cessano dall'
incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.
  7.  Ai membri dell' Osservatorio regionale esterni all'
Amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese
sostenute per partecipare alle sedute.
  8.  L' Osservatorio regionale si riunisce su convocazione
del suo presidente almeno sei volte l' anno.  Esso può 
essere convocato, altresì , in via straordinaria, su richiesta
motivata del suo Presidente o di uno degli Assessori
regionali competenti nei settori d' intervento, delle
organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri
dell' Osservatorio regionale stesso.
  9.  L' Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte
d' intervento nelle materie che interessano le attività 
delle organizzazioni di volontariato;
  b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione
delle organizzazioni di volontariato del registro di cui
all' articolo 3;
  c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della
conoscenza delle attività  svolte dalle organizzazioni di
volontariato;
  d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni di volontariato;
  e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;
  f) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale di
cui all' articolo 3 per favorire l' applicazione di metodologie
d' intervento avanzate;
  g) esaminare le caratteristiche e valutare l' andamento
delle convenzioni di cui all' articolo 11;
  h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi
di cui all' articolo 9;
  i) seguire l' attuazione della presente legge e redigere
in proposito un rapporto annuo da inviare alla Giunta
ed al Consiglio regionale.
  10.  I pareri richiesti all' Osservatorio regionale devono
essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento
degli atti.  Scaduto tale termine senza che l' Osservatorio
regionale abbia provveduto a formulare eventuali
osservazioni, si prescinde dal parere.
  11.  L' Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente
della Giunta Regionale una relazione sull' attività 
svolta.
  12.  L' Osservatorio regionale si avvale per l' adempimento
dei propri compiti del personale e dei mezzi messi
a disposizione dall' Assessorato Regionale alla sicurezza
sociale.

ARTICOLO 9 
 CONTRIBUTI IN FAVORE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
 1.  In relazione a quanto previsto dall' articolo 10, comma
2, lettera e) della citata legge n. 266/ 91, entro i limiti
dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la
Regione concede contributi per il sostegno di specifiche
e documentate attività  o per progetti, di cui all' articolo
5, comma 1, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n. 266,
proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro istituito dall' articolo 3.
  2.  Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente
comma, le organizzazioni di volontariato devono presentare
domande alla Giunta Regionale entro il 30 giugno
di ogni anno.  Nella prima applicazione della presente
legge, le domande dovranno essere presentate entro novanta
giorni dalla sua entrata in vigore.
  3.  La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute,
provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo
aver acquisito il parere dell' Osservatorio regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, indicando le
modalità  di erogazione delle relative somme.  L' Osservatorio
e la Commissione rendono il parere entro trenta
giorni dalla richiesta, prescindendosene in casi di infruttuoso
decorrere del termine predetto.
  4.  I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle
organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il
31 dicembre dell' anno successivo a quello cui i contributi
stessi si riferiscono.  Le organizzazioni sono tenute a comunicare,
con la presentazione del rendiconto altri eventuali
contributi percepiti per la loro attività  da soggetti
pubblici e privati e dagli enti di cui all' art. 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
  5.  In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma
4 o di gravi disfunzioni o irregolarità  nello svolgimento
dell' attività  di volontariato, riscontrate in occasione
delle visite di controllo di cui all' articolo 10, la
Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore regionale
competente nel settore d' intervento, può  disporre, con
provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi
ed il recupero delle somme già  erogate secondo le
modalità  previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 5 

ARTICOLO 10 
 CONTROLLI
 1.  L' Assessore regionale alla sicurezza sociale esercita
funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all' articolo 3, anche se non
convenzionate, mediante l' attività  ispettiva del dipendente
apparato amministrativo, con l' eventuale concorso
di unità  operanti in altri rami dell' amministrazione regionale,
tenuto conto degli specifici settori d' intervento.
  2.  Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e
visite straordinarie possibili in qualsiasi momento, obbligatorie
in caso di segnalazioni di enti pubblici e privati,
di cittadini o di forze sociali interessate, ed ha lo
scopo di verificare la conformità  dell' attività  svolta dall'
Organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative
e, in particolare, l' effettivo perdurare dei requisiti
per l' iscrizione nel registro, la regolare tenuta della
documentazione contabile, la marginalità  e lo scopo solidaristico
di eventuali attività  commerciali e produttive.
  3.  Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto
regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre
che dall' ispettore, dal legale rappresentante della organizzazione
di volontariato controllata, il quale può  farvi
iscrivere le proprie osservazioni.
  4.  Le disfunzioni o irregolarità  eventualmente riscontrate
vengono comunicate dal dirigente del servizio ispettivo
di cui al primo comma al Presidente della Giunta
regionale ed all' Assessore regionale competente nel settore
d' intervento in cui opera l' organizzazione di volontariato,
anche ai fini dell' adozione dei provvedimenti di
cancellazione dal registro di cui all' articolo 3 e di revoca
dei contributi di cui all' articolo 9.

ARTICOLO 11 
 CONVENZIONE
 1.  La Regione, gli enti locali e gli enti sub- regionali,
ivi comprese le UUSSLL, possono stipulare convenzioni
con organizzazioni di volontariato purchè  queste
siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'
articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità  operativa
in relazione all' attività  da svolgere.
  2.  Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare e la Conferenza regionale del
volontariato di cui all' art. 6, definisce i criteri ed i settori
di intervento delle associazioni di volontariato per il
conferimento delle priorità  nella stipula delle convenzioni.
  3.  Le convenzioni, per l' attuazione delle finalità  di cui
al secondo comma dell' articolo 1, devono prevedere disposizioni
dirette a garantire il rispetto dei diritti e
della dignità  degli utenti, forme di verifica delle prestazioni
e di controllo della loro qualità  nonchè  modalità 
di riscontro dei relativi risultati.
  4.  In particolare le convenzioni devono contenere:
a) l' indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno
dato titolo di priorità  nella scelta della organizzazione
per la stipula della convenzione;
  b) l' individuazione delle specifiche attività  di volontariato
e dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione
della Regione e delle finalità  statutarie dell' organizzazione
di volontariato;
  c) le condizioni di salvaguardia dell' autonomia organizzativa
e metodologica del volontariato, nel rispetto
delle finalità  della Regione e della libertà  dei soggetti
destinatari;
  d) l' impegno a svolgere con continuità  le attività 
convenzionate;  e) le modalità  necessarie ad ottenere i contributi
e i rimborsi per i costi di funzionamento in rapporto agli
impegni di attività  dell' organizzazione di volontariato,
comprese la copertura assicurativa per gli infortuni e
le malattie connesse all' attività  stessa e per la responsabilità 
civile verso terzi nonchè  le spese per la formazione;
  f) l' elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti
che la Regione, mette a disposizione dell' organizzazione
di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi
privati;
  g) le modalità  di rapporto tra l' organizzazione di volontariato
ed i competenti servizi della Regione;
  h) il numero e la quantificazione di eventuali lavoratori
dipendenti o autonomi delle cui prestazioni si
avvalgono le organizzazioni di volontariato, purchè  entro
i limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l' attività  svolta;
  i) l' indicazione della formazione di base sufficiente per
l' espletamento dell' attività  convenzionata;
  l) le modalità  per le periodiche modifiche, le informazioni
reciproche ed i criteri di controllo adottati dalla
Regione sull' attività  della organizzazione stipulante;
  m) la durata del rapporto convenzionale.
  5) Le controversie fra la Regione e le organizzazioni
di volontariato possono essere risolte oltre che dai mezzi
ordinari giurisdizionali anche a mezzo di arbitrato da
definirsi d' intesa tra le parti interessate, nell' ambito delle
convenzioni tra le medesime stipulate.

ARTICOLO 12 
 NORME TRANSITORIE
 1.  In sede di prima attuazione della presente legge si
intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all'
art. 3 le organizzazioni di volontariato già  individuate
con provvedimento regionale.
  2.  Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente
legge le convenzioni già  stipulate fra le organizzazioni
di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate
alle disposizioni dell' art. 11, pena la cancellazione delle
organizzazioni medesime dal registro regionale.

ARTICOLO 13 
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si farà  fronte con successiva legge di variazione
di bilancio ai sensi dell' art. 33 comma 2 della legge regionale
3 dicembre 1977, n. 44.

ARTICOLO 14 
 DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI
 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogate le norme regionali concernenti
le attività  di volontariato con essa incompatibili.
  2.  Per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266,
ed ai relativi decreti di attuazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 15 
 NORMA FINALE
 1. La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 38 dello
statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
 2. La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Molise.
 Data a Campobasso, addì  27 gennaio 1995.


LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 18-03-1997
REGIONE MOLISE

Modifica della legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1995
ad oggetto: "Disposizioni in materia di volontariato, in
applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE 
N. 7 
del 1 aprile 1997 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Osservatorio regionale sul volontariato
 1.  La lettera a), del comma 2, dell' art. 8 della legge
regionale 27 gennaio 1995, n. 3, viene così  modificato:
a) Il Responsabile della struttura << Sicurezza Sociale >>,
o un suo delegato, che lo presiede.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MOLISE Numero 3 del 1995 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MOLISE Numero 3 del 1995 Articolo 8 

ARTICOLO 2 
 Norma finale
 1. La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Molise.
 Data a Campobasso, addì  18 marzo 1997