LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 29-08-1994
REGIONE PIEMONTE

Valorizzazione e promozione del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE 
N. 36 
del 7 settembre 1994 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 23 del 2003 Art. 5
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
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Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

ARTICOLO 1
Finalità 
 1.  La Regione Piemonte riconosce il valore sociale
ed il ruolo dell' attività  di volontariato volta
alla realizzazione di finalità  di natura sociale, civile
e culturale, salvaguardandone l' autonomia e l' apporto
originale.  Promuove le condizioni atte ad
agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato,
quali espressioni di solidarietà  e pluralismo,
di partecipazione ed impegno civile.

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ARTICOLO 2

Organizzazioni e attività 
di volontariato
 1.  Si considerano organizzazioni di volontariato
gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni
scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi
in modo prevalente e determinante dell' attività  personale,
spontanea, gratuita dei propri aderenti,
perseguono esclusivamente fini di solidarietà .
  2.  Le organizzazioni di cui all' articolo 2 esplicano
le loro attività  mediante strutture proprie, o,
nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell' ambito
di strutture pubbliche, o di strutture con queste
convenzionate.
  3.  L' accesso alle strutture pubbliche o convenzionate
è  subordinato alla predisposizione di accordi,
volti a disciplinare le modalità  di presenza e comportamento
del volontariato, nonchè  le modalità  del
rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati
a realizzare una proficua collaborazione
nell' ambito delle specifiche competenze.
  4.  Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo soltanto per assicurare
il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per
una necessaria qualificazione o specializzazione
della loro attività .
  5.  Le organizzazioni di volontariato devono assicurare
i propri aderenti, che prestano attività  di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell' attività  stessa, nonchè 
per la responsabilità  civile verso i terzi.
  6.  L' attività  del volontariato non può  essere in alcun
modo retribuita neppure dal beneficiario.  E'
ammissibile unicamente il rimborso ai volontari
delle spese effettivamente sostenute per l' attività 
prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
  7.  La qualità  di volontariato è  incompatibile con
qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con l' organizzazione di cui il volontario stesso
fa parte.

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ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
 
 
Registro delle organizzazioni
di volontariato
 1.  E' istituito, ai sensi dell' articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato.
  2.  L' iscrizione nel registro è  aperta alle organizzazioni
di volontariato che, perseguendo le finalità 
di natura civile, sociale e culturale di cui all' articolo
1 della legge, operano nelle seguenti aree:
a) socio assistenziale;
  b) sanitaria;
  c) impegno civile;
  d) protezione civile;
  e) tutela e promozione di diritti;
  f) tutela e valorizzazione dell' ambiente;
  g) promozione della cultura ed educazione permanente;
  h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico
ed artistico;
  i) educazione all' attività  sportiva.
  3.  Il registro delle organizzazioni di volontariato
è  tenuto presso la Giunta Regionale, la quale, ne
prevede l' articolazione in sezioni.  Gli organismi di
collegamento e di coordinamento delle organizzazioni
di volontariato operanti in ambito regionale
sono iscritti in apposita sezione.  La Giunta Regionale
può  inoltre individuare ulteriori aree di operatività 
delle organizzazioni di volontariato.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991 Art. 6
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991
 

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ARTICOLO 4

 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
 
 
Iscrizione nel registro
 1.  Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni
costituite ai sensi dell' articolo 3 della legge
n. 266/ 91, aventi sede legale o articolazioni locali
autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia
la forma giuridica da esse assunta, purchè  compatibile
con il fine solidaristico.
  2.  Le organizzazioni di volontariato sono iscritte
su richiesta del legale rappresentante.  L' iscrizione
è  attuata con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, adottato su proposta dell' Assessore
competente per materia.
  3.  L' iscrizione è  disposta entro novanta giorni
dalla data di ricevimento dell' istanza da parte
dell' Assessorato competente.
  4.  Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione,
è  pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione - BUR.
  5.  La Regione pubblica annualmente sul BUR
l' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro e ne invia copia all' Osservatorio nazionale
di cui all' articolo 12 della legge n. 266/ 91.
  6.  La Giunta Regionale, individua, con proprio
provvedimento le procedure da adottarsi per l' iscrizione
nel registro.
  7.  L' iscrizione nel registro è  condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici, nonchè  per
stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, in base alle disposizioni di cui
rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge nº
266/ 91.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991 Art. 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991
 

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ARTICOLO 5

Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
 
Revisione del registro
 1.  La Giunta Regionale provvede alla revisione
annuale del registro al fine di verificare il permanere
dei requisiti che hanno dato luogo all' iscrizione.
  Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto
tenute a trasmettere alla Regione, entro il
31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata
che illustri l' attività  svolta, nonchè  copia del bilancio.
  2.  La Giunta Regionale può  richiedere sia al
Comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato
hanno sede o svolgono la loro attività ,
sia ad altre pubbliche Amministrazioni un parere
circa il permanere delle condizioni alle quali è 
subordinata l' iscrizione.
  3.  Il venir meno dei requisiti di cui al comma
1 dell' articolo 5 e dell' effettivo svolgimento dell' attività 
di volontariato comporta la cancellazione
dell' organizzazione dal registro regionale.  La cancellazione
è  disposta con provvedimento motivato
del Presidente della Giunta Regionale.
  4.  Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni
di volontariato, agli obblighi di cui al
comma 1 dell' articolo 5 è  motivo di cancellazione
dal registro, previa diffida.
  5.  La cancellazione dal registro è  altresì  disposta
su richiesta delle organizzazioni di volontariato.
  6.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro devono comunicare alla Regione le variazioni
dello Statuto, dell' atto costitutivo o dell' accordo
degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi
dell' evento.

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ARTICOLO 6

Partecipazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro partecipano alle fasi della programmazione
pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.
  2.  La Regione e gli Enti locali informano e consultano
le organizzazioni di volontariato su programmi
e progetti nelle materie attinenti ai settori
di intervento delle stesse.  Le organizzazioni di
volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

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ARTICOLO 7

Promozione del volontariato
 1.  Il Consiglio Regionale indice, annualmente,
<< la giornata del volontariato >>.
  2.  La Giunta Regionale presenta al consiglio Regionale,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di attuazione della legge.

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ARTICOLO 8

Formazione ed aggiornamento
dei volontari
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro ai sensi dell' articolo 3 provvedono in modo
autonomo e diretto alla formazione e all' aggiornamento
dei propri aderenti, attraverso specifici
momenti di studio, promuovendo, anche in forma
associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
  2.  Alle organizzazioni iscritte nel registro che
predispongono attività  formative e momenti di studio,
la Regione e gli Enti locali forniscono, su
richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono
collaborazione tecnica.
  3.  La Regione, gli Enti locali e le unità  Socio -
Sanitarie Locali, promuovono la partecipazione dei
volontari delle organizzazioni iscritte nel registro
ai corsi di formazione e di aggiornamento già  promossi
nell' ambito di specifici progetti secondo le
modalità  previste da leggi di settore.

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ARTICOLO 9

Convenzioni
 1.  La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro di
cui all' articolo 3 da almeno sei mesi e operanti
da almeno un anno.  Nelle convenzioni si devono
individuare la tipologia dell' utenza, le prestazioni
da erogare, le modalità  di erogazione.
  2.  Le convenzioni, oltre a quanto disposto
dall' articolo 7 della legge n. 266/ 91, devono tra
l' altro prevedere:
a) il contenuto e le modalità  dell' intervengo dei
volontari;
  b) la durata del rapporto convenzionale;
  c) il numero e, quando richiesto dalla natura
dell' attività  da svolgere, la qualificazione professionale
degli aderenti alla organizzazione stipulante;
  d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti
o fornitori di prestazioni specializzate impegnati
nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto
intercorrente;
  e) le modalità  di coordinamento tra volontari e
operatori dei servizi pubblici;
  f) le modalità  di rimborso degli oneri relativi
alla copertura assicurativa e delle spese documentate
sostenute dall' organizzazione per lo svolgimento
dell' attività  convenzionata;
  g) le modalità  di verifica dell' attuazione della
convenzione anche attraverso incontri periodici tra
i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili
operativi dell' organizzazione;
  h) le modalità  di risoluzione del rapporto.
  3.  Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia
della convenzione stipulata.
  4.  Con proprio provvedimento la Giunta Regionale
può  prevedere, per alcuni settori di operatività ,
criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati
devono attenersi.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991 Art. 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991
 

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ARTICOLO 11

Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
 
Consiglio regionale
del volontariato
 1.  E' istituito presso la Giunta Regionale il Consiglio
regionale del volontariato.
  2.  Entro sei mesi dall' approvazione della legge, la
Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale la
composizione e le modalità  di funzionamento del
Consiglio regionale di cui al comma 1 dell' articolo 11.
  3.  Nell' ambito del Consiglio regionale del volontariato
deve essere garantita la rappresentanza di ogni
settore del volontariato.  Al Consiglio regionale del
volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attività  di promozione e attuazione, direttamente
o in collaborazione con gli Enti locali, con
le organizzazioni di volontariato e con i centri di
servizio di cui all' articolo 15 della legge n. 266/ 91,
di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini
dello sviluppo dell' attività  di volontariato;
  b) promozione con cadenza biennale della conferenza
regionale del volontariato;
  c) formulazione di pareri e proposte circa l' attuazione
della legge.
  4.  Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti
previsti dall' articolo 15.

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ARTICOLO 12

Progetti sperimentali
 1.  Le organizzazioni di volontariato acquisiscono
parere preventivo della Giunta Regionale sui progetti
sperimentali di cui all' articolo 12 della legge
n. 266/ 91, lettera d, elaborati in autonomia.

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ARTICOLO 13

 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
 
 
Centri di servizio e comitato di gestione
del fondo speciale presso la Regione
 1.  I centri di servizio di cui all' articolo 15 della
legge n. 266/ 91, nell' attività  di sostegno progettuale
alle organizzazioni di volontariato, si uniformano
agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo
e dai singoli piani di settore.
  2.  Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo
delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione
del fondo speciale previsto dall' articolo 15 della
legge n. 266/ 91.
  3.  Il Presidente del Consiglio Regionale nomina,
ai sensi della LR 18 febbraio 1985, n. 10 e successive
modificazioni, quattro rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale del volontariato maggiormente presenti
ed operanti sul territorio regionale quali componenti
del Comitato di gestione del fondo speciale
di cui al comma 1 dell' articolo 13.  Tali rappresentanti
durano in carica 2 anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
  4.  Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta
annualmente alla Giunta e al Consiglio Regionale
una relazione sull' attività  dei centri di servizio.
 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991 Art. 15
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 266 del 1991
 

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ARTICOLO 14

 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale PIEMONTE Numero 1 del 2004 Art. 62
 
Contributi
 1.  La Regione può  concedere alle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro contributi a titolo
di sostegno di specifici e documentati progetti
e attività .
  2.  La Giunta Regionale, acquisito il parere delle
competenti Commissioni consiliari, individua, con
proprio provvedimento, i criteri e le modalità  per
l' erogazione dei contributi e ne dà  comunicazione
al Consiglio Regionale.
  3.  Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti
previsti dall' articolo 15.

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ARTICOLO 15

Norma finanziaria
 1.  Per l' attuazione della presente legge è  autorizzata,
per l' anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.
  2.  Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente
istituiti appositi capitoli con la denominazione
sottoindicata e lo stanziamento, in
termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno
specificato:
  << Finanziamento relativo al funzionamento e alle
attività  del Consiglio regionale del volontariato >>
con la dotazione di lire 10 milioni;
  << Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato
a titolo di sostegno di specifici progetti >>
con la dotazione di lire 600 milioni.
  3.  Alla copertura degli oneri, di cui ai commi
1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari
importo complessivo, del capitolo n. 15950.
  4.  Per gli anni 1995 e successivi la copertura
finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative
leggi di approvazione del bilancio.

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ARTICOLO 18

Norma transitoria
 1.  Le convenzioni in corso con le organizzazioni
di volontariato alla data di entrata in vigore della
legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.
  2.  L' eventuale rinnovo è  subordinato all' avvio
delle procedure di adeguamento delle organizzazioni
di volontariato alla normativa prevista dalla legge.
  3.  Al fine di garantire la revisione del registro
per l' anno 1994, le organizzazioni di volontariato
iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute
a trasmettere alla Regione la documentazione di
cui all' articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  29 agosto 1994

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