LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 16-03-1994
REGIONE PUGLIA
Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 53
del 30 marzo 1994 |
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Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:
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ARTICOLO 1
Finalità e ambiti di intervento
1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione
dell' attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l' autonomia e ne favorisce l' apporto originale per il conseguimento
di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui
promuovere e sostenere le attività del volontariato in quanto
integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche
istituzioni, i seguenti settori di intervento:
a) l' area socio - sanitaria, con particolare riferimento alle
problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale,
delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, della donazione di
sangue, della
donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle
malattie sociali, dei tumori, dell' AIDS ricomprendendo
inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla
prevenzione, alla qualità dell' assistenza e al reinserimento
sociale;
b) l' area della solidarietà sociale, in rapporto alle
problematiche dell' infanzia, della terza età , degli immigrati e
degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti,
della povertà e della emarginazione;
c) l' area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle
problematiche dell' evasione scolastica e dell' abbandono, e a
sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per
tutti i cittadini;
d) l' area culturale, con specifico riferimento alla tutela del
territorio, dell' ambiente, del patrimonio storico - artistico;
e) l' area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della
promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della
valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali,
dell' azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
f) l' area della protezione civile.
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ARTICOLO 2
Registro delle organizzazioni di volontariato
1. In attuazione della legge - quadro sul volontariato 11 agosto
1991, n. 266, è istituito presso l' assessorato regionale ai servizi
sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato
aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione
Puglia e che perseguono le finalità di cui al precedente
art. 1.
2. L' iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato
e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già
operative, è disposta su domanda, redatta in carta semplice ai
sensi dell' art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale
rappresentante dell' organizzazione di volontariato e corredata
della seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) verbale di nomina del legale rappresentante;
d) relazione sull' attività e sull' articolazione della
organizzazione; e) bilancio consuntivo;
f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche
associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o
comunque in rapporti economici o patrimoniali con l' organizzazione;
g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle
attività commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. L' elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente
comma deve indicare, oltre alle generalità , anche la
qualificazione professionale e l' attività svolta nell' ambito
dell' organizzazione.
4. Nel corso dell' istruttoria delle domande, finalizzata all'
accertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, nº
266, e in particolare dall' art. 3, può essere richiesta
documentazione integrativa e o possono essere effettuate verifiche
dirette.
5. L' iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di
ricevimento dell' istanza con decreto dell' Assessore regionale ai
servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale
della Regione.
6. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di
documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi
richiesti.
7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche,
le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività
prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni
sportive, le associazioni pro loco, le organizzazioni che svolgono
attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati
sociali, i circoli culturali e ricreativi.
8. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa
ed attuata disposizione dell' atto costitutivo o dello statuto,
formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall' assenza
di fini di lucro nonchè di remunerazione degli associati sotto
qualsiasi forma, dall' elettività e gratuità delle cariche
associative nonchè dalla gratuità delle prestazioni personali e
spontanee fornite dagli aderenti, dall' obbligatorietà del bilancio
e dalla democraticità della struttura.
L' atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i
criteri di
ammissione ed esclusione degli aderenti e l' indicazione dei loro
obblighi e diritti. In relazione alla peculiarità dell'
organizzazione è consentita l' integrazione dell' organo esecutivo
con un solo componente di nomina esterna all' assemblea.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 |
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ARTICOLO 3
Revisione periodica del Registro
1. Perchè si possa verificare la permanenza dei requisiti e
l' effettivo svolgimento delle attività di volontariato, le
organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art. 2
trasmettono annualmente all' Assessorato regionale ai servizi
sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla
data della sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 aprile di
ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti
necessari per l' iscrizione; entro lo stesso termine trasmettono
una relazione sulle attività svolte e danno comunicazione di ogni
variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente
art. 2.
2. La cancellazione di un' organizzazione dal Registro è
disposta, con decreto dell' Assessore ai servizi sociali, per
accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per
l' iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell' organizzazione
interessata. La mancata presentazione, nonostante diffida, della
documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce
accertamento della perdita dei requisiti.
3. Contro il provvedimento di diniego dell' iscrizione al Registro
generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso
è ammesso ricorso ai sensi dell' art. 6, comma 5, della legge
11 agosto 1991, n. 266.
4. Il Registro generale regionale delle organizzazioni di
volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
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ARTICOLO 4
Prestazioni all' interno di strutture pubbliche
1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all' interno
delle strutture pubbliche sono regolate da convenzioni redatte
ai sensi dell' art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalità di accesso, i
rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei
compiti e delle responsabilità tra gli operatori pubblici ed i
volontari, le modalità di svolgimento delle attività di
volontariato.
3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze
di organico ricorrendo al volontariato.
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ARTICOLO 5
Convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle
convenzioni previste dall' art. 7 della legge 11 agosto 1991, nº
266, costituiscono titoli di priorità :
a) l' incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto
della convenzione;
b) l' esperienza maturata nello stesso settore di attività ,
opportunamente documentata;
c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento
dell' attività oggetto della convenzione;
d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di
volontariato e l' interazione con altri soggetti sociali e con
servizi pubblici;
e) la sede dell' organizzazione e la presenza operativa nel
territorio in cui deve essere svolta l' attività ;
f) il tipo e la qualità della formazione curata dall'
organizzazione.
2. Le convenzioni sono suddivise in due parti.
Nella prima parte devono essere indicati:
a) i parametri atti a definire l' attitudine e la capacità operativa
dell' organizzazione di volontariato con riguardo all' attività
oggetto della convenzione;
b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo
di priorità nella scelta della organizzazione per la stipulazione
della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato
federate o comunque collegate;
c) le disposizioni idonee a garantire l' esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione;
d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti.
La seconda parte deve contenere:
a) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'
organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto dell' attività all' interno della struttura
convenzionata; b) la previsione delle modalità e dei tempi per il
rimborso delle spese;
c) la disciplina relativa all' affidamento di mezzi e strutture di
proprietà pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di
volontariato;
d) le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione,
strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate
dall' attività ;
e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita
mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo
a confronto almeno tre offerte diverse;
f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità , nonchè le modalità di reciproca consultazione periodica.
3. L' ente pubblico contraente è tenuto ad effettuare controlli
circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare
che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale
dignità della persona senza discriminazioni di carattere etnico,
politico e religioso.
4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici
adeguate forme di pagamento anche mediante anticipazioni sul
rimborso delle spese, nonchè eventuali contribuzioni e/ o messa a
disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute
necessarie in relazione all' entità e alla durata del rapporto
convenzionato.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 7 |
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ARTICOLO 6
Organi e forme di controllo
1. nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro regionale viene effettuata, a cura dell' Assessorato
regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni
due anni, anche avvalendosi degli uffici e dei servizi dei Comuni.
2. Le visite di controllo avranno per oggetto:
a) la contabilità ;
b) il perdurare dei requisiti per l' iscrizione al Registro
regionale; c) l' effettivo svolgimento dell' attività di
volontariato; d) il riscontro della marginalità delle attività
commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. Le organizzazioni di volontariato hanno l' obbligo di mettere a
disposizione del controllore tutti i libri, i registri ed i documenti
e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti
richiesti.
4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo
verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e
sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante
dell' organizzazione di volontariato, il quale può farvi iscrivere
le proprie osservazioni.
5. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l' organizzazione
di volontariato controllata può presentare ulteriori osservazioni.
6. Uno degli originali del verbale rimane presso l' organizzazione
di volontariato; un altro è trasmesso all' Osservatorio regionale
del volontariato di cui al successivo art. 10.
7. Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere
tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni
pubbliche competenti.
8. Al fine di consentire l' attività di controllo, tutte le
organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma
giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di
assemblea e di cassa.
9. Le amministrazioni comunali sono tenute ad informare
l' Assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali
irregolarità , abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni
operanti nell' ambito del territorio di competenza.
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ARTICOLO 7
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche
attività dai proventi di cui all' art. 5, comma 1, della legge
11 agosto 1991, n. 266.
2. Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati
beneficiari delle loro attività spontanee elargizioni, per le
quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di
cui al precedete art. 6, comma 8.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 5 |
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ARTICOLO 8
Formazione
1. La Regione, su proposta dell' Osservatorio regionale di cui al
successivo art. 10, organizza corsi per la formazione e l'
aggiornamento dei volontari che svolgono la loro attività nell'
ambito di organizzazioni iscritte al Registro di cui al precedente
art. 2.
2. Ai volontari è altresì consentita la partecipazione ai corsi
istituiti per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento
degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente
riservati.
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ARTICOLO 9
Assemblea regionale del volontariato
1. E' istituita l' Assemblea regionale del volontariato cui hanno
diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale,
con voto deliberativo. Alla stessa assemblea possono partecipare
le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto
consultivo.
2. L' assemblea è convocata dall' Assessore ai servizi sociali.
La prima convocazione è effettuata entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. L' assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il
compito di effettuare proposte o valutazioni sugli indirizzi generali
delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni
di volontariato e istituzioni e su tutto quanto attiene
alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di emarginazione.
4. L' assemblea elegge al suo interno il presidente ogni volta che
si riunisce.
5. L' assemblea elegge i sette rappresentanti presso l'
Osservatorio regionale.
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ARTICOLO 10
Osservatorio regionale del volontariato
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte
dell' assemblea di cui al precedente art. 9, è istituito l'
Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall' Assessore
regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da:
n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale;
n. 1 rappresentate della sezione regionale pugliese
dell' ANCI;
n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese
dell' UPI;
il responsabile dell' unità organizzativa competente per le
iscrizioni nel Registro di cui all' art. 2;
n. 7 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato espressi
dall' assemblea regionale del volontariato.
2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni
dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale,
il presidente stesso provvederà comunque alla costituzione dell'
Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo
successive integrazioni.
3. I componenti dell' Osservatorio regionale rimangono in carica
per la durata della legislatura.
4. L' osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei
servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni ed
ha i seguenti compiti:
a) valutare l' applicazione della presente legge su tutto il
territorio regionale;
b) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano
le attività delle organizzazioni di volontariato;
c) esprimere parere sulle proposte di legge, sulle politiche
sociali della Regione Puglia, sulle direttive e sulle materie, che
interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
d) promuovere studi e ricerche per lo sviluppo delle politiche
sociali sul territorio regionale;
e) esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilità
al registro di cui all' art. 2 sottoposti dall' Assessorato ai
servizi sociali.
Nell' espletamento delle sue funzioni, l' Osservatorio prende atto
e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dall'
Assemblea regionale del volontariato.
5. La partecipazione agli organi previsti dalla presente legge è
gratuita.
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ARTICOLO 11
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge il disposto
di cui all' art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 non
si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in
corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto
previsto all' art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 7 |
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ARTICOLO 12
Abrogazione
1. E' abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 44.
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ARTICOLO 13
Rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia
alla legge - quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 |
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ARTICOLO 14
Norma finale
1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel registro di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 3481 del 22 giugno 1992,
nonchè le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Puglia.
Bari, 16 marzo 1994
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale PUGLIA Numero 3481
del 1992 |
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