LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 13-09-1993
REGIONE SARDEGNA
Disciplina dell' attività di volontariato
e modifiche
alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e
17 gennaio 1989, n. 3.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 36
del 23 settembre 1993 |
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Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1
Finalità e principi informatori
1. La Regione riconosce nelle attività di
volontariato una manifestazione del principio di
solidarietà sociale di cui all' articolo 2 della Costituzione,
tutela le relative organizzazioni come
espressione della libera partecipazione dei cittadini,
salvaguardandone l' autonomia e il pluralismo
e favorendo il loro concorso al conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dalle leggi regionali.
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ARTICOLO 2
Oggetto
1. La presente legge disciplina i rapporti tra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
operanti nel territorio della Regione in conformità
con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
detta norme di raccordo e di coordinamento con la
legislazione regionale.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 |
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ARTICOLO 3
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l' organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per
fini di solidarietà .
2. L' attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall' organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l' attività prestata, entro
limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l' organizzazione di cui fa parte.
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ARTICOLO 4
Organizzazione di volontariato
1. E' considerato organizzazione di volontariato
ogni organismo liberamente costituito al fine di
avvalga in modo determinate e prevalente delle
prestazioni personali volontarie e gratuite dei
propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo
o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice
civile per le diverse forme giuridiche che l' organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti
l' assenza di fini di lucro, la democraticità
della struttura, l' elettività e la gratuità delle
cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione
e di conclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l' obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare
i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le
modalità di approvazione dello stesso da parte
dell' assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l' attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di
volontariato mediante strutture proprie o, nelle
forme e nei modi previsti dalla legge, nell' ambito
di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
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ARTICOLO 5
Registro del volontariato
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale il Registro generale del volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori
e sezioni:
a) SETTORE SOCIALE
- sanità
- assistenza sociale
- igiene
- sport
b) SETTORE CULTURALE
- istruzione
- beni culturali
- educazione permanente
- attività culturali
c) SETTORE AMBIENTE
- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
- tutela della fauna e dalla flora
- tutela degli animali da affezione
- protezione civile
d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI
- tutela dei diritti del consumatore
- tutela dei diritti dell' utente di pubblici
servizi.
3. I settori e le sezioni possono essere modificati
con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore competente per materia,
in relazione all' evolversi delle attività di volontariato
e della legislazione regionale.
4. In un' apposito settore sono iscritti i coordinamenti
regionali delle organizzazioni di volontariato.
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ARTICOLO 6
Requisiti e procedimento per l' iscrizione
al registro
1. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni
di volontariato in possesso dei requisiti previsti
dall' articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la
cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi
individuali di cui siano titolari in misura prevalente
soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura
di interessi collettivi meritevoli di tutela.
2. Per ottenere l' iscrizione il rappresentante
legale dell' organizzazione deve presentare una
domanda alla Presidenza della Giunta regionale
corredata da:
a) copia dell' atto costitutivo e dello Statuto o degli
accordi degli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono
cariche associative;
c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i
settori di attività della organizzazione.
3. L' iscrizione nella sezione dei coordinamenti
regionali è effettuata su domanda del rappresentante
legale del coordinamento dalla quale risultino
le organizzazioni aderenti al coordinamento
stesso.
4. Entro 20 giorni dalla data di presentazione
della domanda la Presidenza della Giunta procede
all' accertamento dei requisiti di legge.
5. L' iscrizione al Registro è disposta con
decreto del Presidente della Giunta regionale entro
30 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
6. Il provvedimento di rigetto della domanda
deve essere motivato.
7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento
della domanda è comunicato all' istante con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro
dieci giorni dalla sua emanazione.
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ARTICOLO 7
Revisione del Registro
1. Il Registro è soggetto a revisione annuale,
finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti
cui è subordinata l' iscrizione, sia l' effettivo
svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati dal comma precedente
annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte
al Registro trasmettono alla Presidenza della
Giunta:
a) una copia dei bilanci consuntivi previsti dall'
articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
b) una relazione sull' attività svolta nell' anno
precedente;
c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante
dell' organizzazione sulle eventuali variazioni
intervenute nell' atto costitutivo, nello
Statuto e negli accordi degli aderenti;
d) l' indicazione dei contratti di lavoro dipendente
od autonomo conclusi dall' organizzazione ai
sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 11
agosto 1991, n. 266;
e) una relazione sulle attività produttive o commerciali
connesse allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell' organizzazione, al fine di verificarne
l' effettiva marginalità .
3. Nel caso che l' organizzazione non produca
la documentazione richiesta entro il termine stabilito,
la Presidenza della Giunta, previa diffida ad
adempiere nei successivi trenta giorni, dispone per
la cancellazione del registro ai sensi del successivo
articolo 8.
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ARTICOLO 8
Cancellazione dal Registro
1. La cancellazione dal Registro può essere
disposta per:
a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per
l' iscrizione;
b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato;
c) la grave e reiterata violazione degli obblighi
derivanti dagli accordi di cui al successivo
articolo 14.
2. La cancellazione è disposta con decreto del
Presidente della Giunta ed è comunicata all' organizzazione
interessata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
3. La cancellazione dal Registro può essere
disposta anche su domanda del rappresentante
legale dell' organizzazione di volontariato.
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ARTICOLO 9
Pubblicità del Registro
1. La Presidenza della Giunta regionale procede
ogni due anni alla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione dell' elenco delle organizzazioni
di volontariato iscritte al registro, distinte
per settore di attività , dal quale risulti:
a) l' ambito territoriale di attività di ciascuna
organizzazione;
b) l' eventuale titolarità di convenzione stipulate
ai sensi del successivo articolo 13.
2. Annualmente la Presidenza della Giunta
regionale procede con le medesime modalità alla
pubblicazione dell' elenco delle nuove iscrizioni e
delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di
queste ultime.
3. Il Presidente della Giunta regionale invia
ogni anno copia aggiornata del Registro all' Osservatorio
nazionale per il volontariato, previsto
dall' articolo 12 della legge n. 266 del 1991.
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ARTICOLO 10
Attività di verifica
1. Ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della legge
n. 266 del 1991, gli Assessorati competenti in
relazione ai vari settori di attività delle organizzazioni
di volontariato possono effettuare visite
ispettive presso le sedi delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro, al fine di verificare:
a) l' effettivo svolgimento delle attività di volontariato;
b) il riscontro sull' effettiva marginalità delle attività
commerciali e produttive;
c) il rispetto dell' articolo 3, comma 5, della legge
n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro
subordinato od autonomo stipulati dalle organizzazioni
di volontariato.
2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni
di volontariato sono tenute a mettere a
disposizione i libri contabili, i registri e tutti i
documenti ritenuti utili che verranno richiesti.
3. Di ogni visita ispettiva è redatto, in triplice
copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua
l' ispezione e dal rappresentante legale dell' organizzazione,
che può farvi iscrivere le proprie
osservazioni.
4. Una copia del processo verbale è trasmessa
alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui
all' articolo 8, entro 30 giorni dalla sua formulazione.
Un' altra copia è consegnata al rappresentante
legale dell' organizzazione.
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ARTICOLO 11
Registro comunale
1. Presso ogni Comune è istituito, quale articolazione
del Registro regionale, il registro delle
organizzazioni di volontariato aventi sede legale
nel Comune medesimo.
2. Per i fini di cui al comma precedente la
Presidenza della Giunta, entro 180 giorni dall' istituzione
del Registro regionale di cui all' articolo 5,
comunica a ciascun Comune l' elenco delle organizzazioni
di volontariato aventi sede legale nel
Comune medesimo. Annualmente la Presidenza
della Giunta comunica le variazioni intervenute.
3. Il Comune può certificare, su richiesta delle
organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale,
l' iscrizione al Registro regionale del volontariato
ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8
della legge n. 266 del 1991.
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ARTICOLO 12
Norme contabili
1. I bilanci consuntivi annuali, comprensivi del
rendiconto economico e dello stato patrimoniale
delle organizzazioni, sono redatti sulla base di uno
schema tipo approvato dalla Giunta regionale
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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ARTICOLO 13
Convenzioni
1. Nelle materie di competenza regionale le
leggi regionali stabiliscono i casi, le modalità ed i
soggetti pubblici legittimati alla conclusione delle
convenzioni previste dall' articolo 7 della legge nº
266 del 1991.
2. Nel caso che la legge regionale non preveda
la possibilità di convenzionamento delle organizzazioni
di volontariato, le convenzioni sono stipulabili
a condizione che esse risultino compatibili con le
finalità della legge, siano inserite in un programma
organico di interventi ed abbiano funzione
integrativa delle prestazioni rese dalle strutture
pubbliche.
3. Nel caso che le attività di volontariato
riguardino settori non ancora disciplinati da una
legge regionale specifica, l' Amministrazione regionale
è autorizzata alla conclusione delle convenzioni
a condizione che le stesse siano inserite in
piani e programmi attuativi di disposizioni statali
o regionali ed abbiano funzioni integrative delle
prestazioni rese dalle strutture pubbliche.
4. Fermo il disposto dell' articolo 7 della legge
n. 266 del 1991, le convenzioni previste dai precedenti
commi 2 e 3, devono comunque indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle
prestazioni;
b) il numero di volontari dell' organizzazione stipulante
impegnati nell' erogazione delle prestazioni,
le relative qualifiche professionali o gli
eventuali attestati di frequenza di corsi di
formazione e aggiornamento nel settore oggetto
della convenzione;
c) le somme minime e massime entro cui devono
contenersi le voci relative alle spese vive
sostenute dall' organizzazione per le prestazioni
volontarie, le modalità di rendicontazione e
le modalità di rimborso;
d) la copertura assicurativa prevista dall' articolo
4 della legge n. 266 del 1991;
e) l' indicazione dei beni immobili e delle attrezzature
di proprietà pubblica eventualmente
messe a disposizione dell' organizzazione di
volontariato, e le relative modalità di utilizzazione;
f) le forme di verifica dell' attuazione del contenuto
della convenzione;
g) la durata della convenzione;
h) l' elenco delle attrezzature di cui dispone l' organizzazione,
se necessarie per l' esercizio dell'
attività .
5. Qualora i piani e i programmi previsti dai
precedenti commi 2 e 3 non dispongano diversamente,
la scelta delle organizzazioni da convenzionare
è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza specifica maturata nel settore di
attività oggetto della convenzione;
b) qualifiche professionali o eventuali attestati di
frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento
dei volontari da impiegare nell' erogazione
delle prestazioni;
c) spesa prevista per il rimborso del costo delle
prestazioni;
d) modalità di formazione ed aggiornamento dei
volontari.
6. In attuazione dell' articolo 7, comma 1, della
legge n. 266 del 1991, possono essere convenzionate
esclusivamente le organizzazioni di volontariato,
iscritte da almeno sei mesi nel Registro, che
dimostrino attitudine e capacità operativa.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 7 |
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ARTICOLO 14
Modalità di accesso alle strutture ed ai servizi
pubblici o privati convenzionati
1. Per lo svolgimento delle proprie attività le
organizzazioni di volontariato hanno diritto di
accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o
convenzionati della Regione e degli enti locali.
2. Le modalità di accesso sono disciplinate
attraverso accordi tra l' ente gestore della struttura
o del servizio e l' organizzazione di volontariato,
redatti secondo schemi - tipo predisposti dall' Assessore
regionale competente per materia, entro 90
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi - tipo prevedono, inoltre, norme
volte a garantire:
a) il rispetto da parte del volontariato delle legge e
dei regolamenti interni relativi all' attività della
struttura o del servizio;
b) la riconoscibilità del volontariato e dell' organizzazione
di appartenenza;
c) il rispetto della libertà , della dignità personale,
dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza
degli utenti, compreso il diritto al rifiuto
della prestazione di volontariato.
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ARTICOLO 15
Diritto di informazione ed accesso
ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte al
Registro di cui all' articolo 6, si applicano le
disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della legge regionale 15 luglio 1986, nº
47, per quanto concerne i documenti amministrativi
attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle organizzazioni.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990
Articolo 22 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990
Articolo 23 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990
Articolo 24 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990
Articolo 25 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990
Articolo 26 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990
Articolo 27 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990
Articolo 28 |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge
Regionale SARDEGNA Numero 47 del 1986 |
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ARTICOLO 16
Trasparenza amministrativa
1. La Presidenza della Giunta procede annualmente
alla pubblicazione sul bollettino ufficiale
della Regione:
a) dell' elenco delle convenzioni stipulate nell' anno
precedente ai sensi degli articoli 13 e 18 della
presente legge dall' Amministrazione regionale
o da enti regionali;
b) dall' elenco delle organizzazioni di volontariato
che hanno beneficiato nell' anno precedente dei
contributi previsti dell' articolo 17 della legge
regionale 17 gennaio 1989, n. 13.
2. I Comuni procedono annualmente alla pubblicazione
dell' elenco delle organizzazioni di volontariato
che nell' anno precedente abbiano beneficiato di
contributi o siano state convenzionate ai sensi
dell' articolo 13 della presente legge ed all' articolo
44 della legge regionale 1 gennaio 1988, n. 4.
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ARTICOLO 17
Flessibilità dell' orario di lavoro
1. Ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 266 del
1991, i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni
iscritte nel Registro di cui all' articolo 6,
per poter espletare attività di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità di
orario di lavoro o delle turnazioni se previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l' organizzazione dell' azienda o dell' amministrazione
di appartenenza.
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ARTICOLO 18
Formazione ed aggiornamento dei volontari
1. La Regione promuove la formazione,
l' aggiornamento e la qualificazione del volontariato.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta
dell' Assessore alla formazione professionale formulata
di concerto con gli Assessori competenti
per materia, approva - sentita la competente
Commissione consiliare - un programma triennale
di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione
dei volontari, articolato in progetti
specifici per ogni settore e sezione di attività del
volontariato.
3. Per l' attuazione dei singoli progetti l' Amministrazione
regionale è autorizzata a concludere
convenzioni con le organizzazioni di volontariato
secondo quanto disposto dall' articolo 13, commi
4 e 5.
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ARTICOLO 19
Assemblea generale del volontariato
1. E' istituita l' Assemblea generale del volontariato,
cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili,
o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato
operanti nel territorio regionale.
2. L' Assemblea si riunisce ogni due anni su
convocazione del Presidente della Giunta, per
effettuare proposte e valutazioni sui rapporti tra
volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi
generali delle politiche sociali regionali e su
quanto attiene allo stato di attuazione della presente
legge.
3. L' Assemblea designa inoltre i rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato in seno al
comitato di gestione del fondo speciale di cui
all' articolo 15 della legge n. 266 del 1991, la cui
nomina è di spettanza del Presidente del Consiglio
regionale.
4. Le designazioni devono essere fatte in modo
tale da garantire in senso al comitato di gestione,
di cui al comma precedente, la rappresentanza di
tutti i settori di attività del volontariato ricompresi
nel Registro generale.
5. L' Assemblea, una volta insediata, elegge al
suo interno il Presidente, che permane in carica
per la durata dei lavori dell' Assemblea medesima.
6. La prima Assemblea è convocata dal Presidente
della Giunta regionale entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Nel
corso dei suoi lavori l' Assemblea procede alla
designazione dei suoi rappresentanti in seno all'
Osservatorio regionale del volontariato ed alla
comunicazione dei nominativi alla Presidenza della
Giunta regionale.
7. Le spese necessarie per l' organizzazione e lo
svolgimento dell' Assemblea, nonchè per la pubblicazione
dei relativi atti, sono a carico della
Presidenza della Giunta regionale.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 15 |
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ARTICOLO 20
Osservatorio regionale del volontariato
1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito
l' Osservatorio regionale del volontariato.
2. L' Osservatorio è composto da:
a) il Presidente della Giunta o un suo delegato,
con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti dei coordinamenti del
volontariato presenti in almeno tre province,
designati dalla conferenza dei presidenti dei
coordinamenti;
c) otto rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato designati dall' Assemblea generale
del volontariato di cui al precedente articolo 19.
3. L' Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e
al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di
programmazione e su altri provvedimenti che
interessano le attività e le organizzazioni di
volontariato;
b) formula osservazioni e proposte sul programma
previsto dall' articolo 18;
c) promuove iniziative di pubblicizzazione e di
informazione sulle attività del volontariato;
d) promuove studi e ricerche utili allo sviluppo
del volontariato;
e) studia le caratteristiche e l' andamento delle
convenzioni.
4. L' Osservatorio si riunisce su convocazione
del presidente almeno due volte l' anno, nonchè
quando lo richieda la metà più uno dei suoi
componenti.
5. La prima riunione dell' Osservatorio è convocata
dal Presidente nei 60 giorni successivi alla
prima riunione dell' Assemblea generale del volontariato.
6. La segreteria dell' Osservatorio è assicurata
dagli uffici della Presidenza della Giunta
regionale.
7. Ai componenti l' Osservatorio spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la partecipazione
ai lavori.
8. L' Osservatorio dura in carica 3 anni.
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ARTICOLO 21
Ricorsi
1. Contro i provvedimenti di diniego dell' iscrizione
e di cancellazione previsti dagli articoli 6,
comma 6, e 8 della presente legge è esperibile il
ricorso al Presidente della Giunta regionale entro
60 giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti
stessi, oltre al ricorso avanti al TAR di cui
all' articolo 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 6 |
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ARTICOLO 22
Norme di integrazione e di modifica
della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
(Riordino delle funzioni socio - assistenziali)
1. Il comma 4 dell' articolo 43 della legge
regionale n. 4 del 1988, è sostituito dai seguenti:
" 4. Ai fini della presente legge per organizzazione
di volontariato si intende ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere le attività
di cui al comma precedente, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4 bis. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilità con lo scopo solidaristico".
2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 44 sono
abrogati.
3. All' articolo 44, comma 8, le parole " all' albo"
sono sostituite dalle parole " nella sezione socio -
assistenziale del registro regionale del volontariato".
4. Il comma 1 dell' articolo 45 è sostituito dal
seguente: " Contro il diniego dell' autorizzazione di
cui all' articolo 41, comma 3, o il diniego dell' iscrizione
al Registro di cui all' articolo 42, comma 3, è
esperibile ricorso alla Giunta regionale entro trenta
giorni dalla data di scadenza dei termini
previsti per l' emanazione dei provvedimenti".
5. Entro trenta giorni dall' istituzione del
Registro regionale di cui all' articolo 2 sulla presente
legge il competente Assessorato segnala alla
Presidenza della Giunta per l' iscrizione d' ufficio
nel Registro medesimo, le organizzazioni di volontariato
già iscritte all' Albo previsto dall' articolo 44 della
LR n. 4/ 88 in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge.
L' iscrizione è effettuata a cura della Presidenza
della Giunta nei successivi trenta giorni.
6. L' efficacia dell' iscrizione al Registro regionale
effettuata ai sensi del comma precedente
decorre dalla data della prima iscrizione all' albo
già istituito ai sensi del citato articolo 44.
7. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi
dell' articolo 42, commi 1 e 7 rientrano le cooperative
sociali previste dalla lettera a), comma 1,
dell' articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
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ARTICOLO 23
Norme di integrazione e di modifica
della LR 17 gennaio 1989, n. 3
(Interventi regionali in materia di protezione civile)
1. E' abrogato l' articolo 16 della LR n. 3/ 89.
2. Entro 60 giorni dall' istituzione del Registro
regionale di cui all' articolo 5 della presente legge,
il competente Assessorato procede d' ufficio alla
trasmissione presso la Presidenza della Giunta
dell' elenco delle associazioni già iscritte all' Albo
previsto dall' articolo 16, comma 1, della LR
n. 3/ 89.
3. L' efficacia della reiscrizione al Registro
effettuata ai sensi del comma precedente decorre
dalla data della prima iscrizione all' Albo previsto
dal comma 1 del citato articolo 16.
4. Le organizzazioni operanti nel settore della
protezione civile devono allegare alla domanda di
iscrizione al Registro, di cui all' articolo 5 della
presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante
attestante la piena e costante disponibilità
a concorrere, nell' ambito del territorio regionale,
alle attività di protezione civile a richiesta
e in conformità con le direttive delle autorità
competenti, specificando le prestazioni che l' associazione
è in grado di offrire e le specializzazioni
e le professionalità dei soci risultanti da attestati
di organi o enti a ciò autorizzati dalla vigente
legislazione.
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ARTICOLO 24
Norma finanziaria
1. La spesa per l' applicazione della presente
legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle
quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti
dall' articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli
articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-
1995 sono apportate le seguenti variazioni:
1. La spesa per l' applicazione della presente
legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle
quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti
dall' articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli
articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-
1995 sono apportate le seguenti variazioni:
IN AUMENTO
1. La spesa per l' applicazione della presente
legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle
quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti
dall' articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli
articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-
1995 sono apportate le seguenti variazioni:
IN AUMENTO
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Capitolo 01069 -( NI) -
(1.1.1.4.1.1.01.01) (01- 03) - Spese per l' organizzazione,
lo svolgimento e la pubblicazione degli atti
relativi all' assembela generale del volontariato
(art. 19 della presente legge)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 25.000.000
1995 lire 25.000.000
1. La spesa per l' applicazione della presente
legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle
quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti
dall' articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli
articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-
1995 sono apportate le seguenti variazioni:
IN AUMENTO
OMISSIS
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta,
rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di
auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed
ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi,
istituiti dagli organi dell' Amministrazione regionale
(artt. 7 e 17 bis, LR 11 giugno 1974, n. 15, LR
19 maggio 1983, n. 14, LR 27 aprile 1984, n. 13 e LR
22 giugno 1987, n. 27)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 25.000.000
1995 lire 25.000.000
1. La spesa per l' applicazione della presente
legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle
quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti
dall' articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli
articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-
1995 sono apportate le seguenti variazioni:
IN AUMENTO
OMISSIS
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE SICUREZZA
SOCIALE
Capitolo 10013( NI) -
Spese per la formazione, aggiornamento e qualificazione
dei volontari (art. 18 della presente legge)
1993 lire 150.000.000
1994 lire 150.000.000
1995 lire 150.000.000
1. La spesa per l' applicazione della presente
legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle
quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti
dall' articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli
articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-
1995 sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE;
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitale 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti
dipendenti da nuove disposizioni legislative (artº
30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e articolo 3, LR 20
aprile 1993, n. 17)
1993 lire 200.000.000
1994 lire 200.000.000
1995 lire 200.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla
voce 10 della tabella A allegata alla legge regionale
20 aprile 1993, n. 17.
3. Le spese relative alla presente legge gravano
sui citati capitoli del bilancio 1993- 1995 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 settembre 1993
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