LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 7-06-1994
REGIONE SICILIA
Norme sulla valorizzazione dell' attività
di volontariato.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 28
del 8 giugno 1994 |
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Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
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ARTICOLO 1
Riconoscimento del volontariato
1. La Regione siciliana, nel rispetto dei principi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, recante << Legge quadro sul
volontariato >>, riconosce il valore e la funzione del volontariato
come elemento di crescita della comunità e
quale espressione di pluralismo, di solidarietà , di impegno
civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo
della società .
2. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del
volontariato, salvaguardandone le finalità e l' autonomia
di organizzazione e di iniziativa.
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ARTICOLO 2
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge, si considera attività di
volontariato quella avente le caratteristiche ed i requisiti
indicati all' articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 2 |
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ARTICOLO 3
Organizzazioni di volontariato
1. Ai fini della presente legge si considerano organizzazioni
di volontariato gli organismi costituiti ed operanti
nel rispetto dell' articolo 3 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 3 |
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ARTICOLO 4
Assicurazione degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
i propri aderenti che prestano attività di volontariato
come previsto dall' articolo 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
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ARTICOLO 5
Risorse economiche
1. Le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato
sono quelle previste dall' articolo 5 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991
Articolo 5 |
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ARTICOLO 6
Istituzione del registro generale regionale
delle organizzazioni di volontariato
1. Presso l' Assessorato regionale degli enti locali è
istituito il registro generale regionale delle organizzazioni
di volontariato, di seguito denominato registro generale.
2. Il registro generale è articolato nelle seguenti sezioni:
a) solidarietà sociale;
b) socio - sanitaria;
c) socio - culturale ed educativa;
d) ambientale;
e) promozione dei diritti civili e della persona.
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ARTICOLO 7
Iscrizione nel registro generale
1. Possono chiedere l' iscrizione nel registro generale
le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio
regionale ed effettivamente in attività .
2. La domanda di iscrizione è presentata dal legale
rappresentante dell' organizzazione di volontariato all' Assessore
regionale per gli enti locali.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti da cui risulti la conformità
dell' organizzazione di volontariato al dettato degli articoli
2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) relazione sull' attività svolta nel territorio regionale
dall' associazione di volontariato negli ultimi sei
mesi e sull' attività che intende svolgere;
c) dichiarazione contente l' indicazione del legale
rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche
sociali;
d) dichiarazione contenente il numero e l' elenco
dei soci e dei volontari aderenti;
e) dichiarazione contenente l' entità e la natura
delle risorse disponibili;
f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni
espletate da eventuali operatori esterni di cui l' organizzazione
di volontariato si avvale con contratto di
lavoro subordinato od autonomo.
4. L' iscrizione nel registro generale è subordinata
esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti
previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
5. Le organizzazioni possono essere iscritte in più di
una sezione del registro generale in dipendenza dei loro
ambiti di attività .
6. L' Assessore regionale per gli enti locali, previo parere
dell' Osservatorio regionale sul volontariato di cui
all' articolo 11, provvede all' iscrizione, entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione
all' organizzazione di volontariato richiedente
ed al comune nel cui territorio l' organizzazione
stessa ha sede.
7. Qualora l' Assessore regionale per gli enti locali non
abbia provveduto all' iscrizione o rigettato la domanda entro
il termine di cui al comma 6, la domanda s' intende
accolta.
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ARTICOLO 8
Tenuta a revisione del registro generale
1. L' Assessorato regionale degli enti locali cura la tenuta
e l' aggiornamento del registro generale; provvede
trimestralmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana dell' elenco delle nuove iscrizioni
e delle cancellazioni e, entra il 30 giugno di ogni anno,
alla pubblicazione delle organizzazioni di volontariato
iscritte.
2. La cancellazione dal registro generale avviene su
richiesta dell' organizzazione di volontariato interessata o
d' ufficio, qualora vengano meno i requisiti che hanno
dato luogo all' iscrizione. A tal fine l' Assessore regionale
per gli enti locali predispone verifiche periodiche.
3. L' Assessorato regionale degli enti locali invia ogni
anno copia aggiornata del registro generale all' Osservatorio
nazionale per il volontariato, previsto dall' articolo
12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le organizzazioni iscritte nel registro generale
sono tenute alla conservazione della documentazione relativa
alle entrate di cui all' articolo 5 con l' indicazione
nominativa dei soggetti eroganti o delle modalità di riscossione
e sono, altresì , tenute a comunicare all' Assessorato
regionale degli enti locali, entro il 30 aprile di ogni
anno, i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli
enti locali e dalle istituzioni pubbliche e private. L' Assessorato
regionale degli enti locali provvede a diffidare
le organizzazioni inadempienti e, in caso di mancata risposta
entro quindici giorni dalla notifica, disporrà apposita
visita ispettiva.
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ARTICOLO 9
Effetti dell' iscrizione nel registro generale
1. L' iscrizione nel registro generale è condizione necessaria
per:
a) potere accedere alla stipulazione di convenzioni
con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici
o strutture pubbliche;
b) potere accedere a contributi dello Stato, della
Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
c) fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento
tributario di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
d) godere, per il perseguimento degli scopi statutari
dell' organizzazione, dei diritti di accesso, d' informazione
e di partecipazione di cui al capo V della legge
7 agosto 1990, n. 241, ed alle leggi regionali 30 gennaio 1991,
n. 7, e 30 aprile 1991, n. 10. A tal fine, sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti
al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
2. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro generale hanno diritto di accedere
alle strutture e servizi, pubblici o convenzionati con gli
enti locali, operanti nel settore di attività di loro interesse,
e di avanzare proposte per il miglioramento dei
servizi. L' accesso è disciplinato da accordi tra la struttura
o il servizio e l' organizzazione di volontariato, in ordine
alle modalità di presenza dell' organizzazione stessa
ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale
della struttura o servizio.
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ARTICOLO 10
Convenzioni
1. La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali
e territoriali della Regione possono, nell' attuazione
delle proprie finalità , stipulare convenzioni con organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro generale
da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non
abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli
stessi enti pubblici.
2. La convenzione, oltre alla specificazione delle prestazioni
che saranno svolte dalle organizzazioni di volontariato,
deve prevedere:
a) la durata del rapporto convenzionale;
b) il numero e l' elenco dei volontari, i titoli e le
qualificazioni professionali degli stessi, nonchè del personale
dipendente e dei collaboratori necessari per
l' espletamento del servizio;
c) l' eventuale assegnazione in uso all' organizzazione
di volontariato di attrezzature e di strutture;
d) le disposizioni dirette a garantire l' esistenza
delle condizioni necessarie per svolgere con continuità
le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto
dei diritti e della dignità degli utenti; le forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualità ;
e) i rapporti finanziari fra l' ente responsabile del
servizio pubblico e l' organizzazione di volontariato, che
devono comprendere:
1) gli oneri per la copertura assicurativa del rischio
di infortuni, di origine non dolosa, a favore del personale
volontario e/ o dipendente o da questi procurato a
terzi durante l' espletamento dell' attività oggetto della
convenzione;
2) gli oneri relativi alle spese strettamente connesse
con l' attività da espletare;
3) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi
l' organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell' attività all' interno
delle strutture convenzionate.
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ARTICOLO 11
Osservatorio regionale sul volontariato
1. E' istituito, presso l' Assessorato regionale degli enti
locali - Direzione affari sociali, l' Osservatorio regionale
sul volontariato.
2. Esso ha funzioni di ricerca, promozione e verifica
in ordine alla realizzazione delle finalità di cui all' articolo
1 e svolge i seguenti compiti:
a) avanzare proposte alla Regione sulle materie
che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
b) esprimere parere sulle proposte di legge e sulle
direttive che interessano le attività ed i progetti delle
organizzazioni di volontariato;
c) esprimere parere sulle richieste di iscrizione o
sulla cancellazione delle organizzazioni di volontariato
dal registro generale;
d) provvede alla diffusione della conoscenza delle
attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle
loro federazioni;
e) promuovere ricerche e studi;
f) fornire ogni utile elemento per la promozione e
lo sviluppo del volontariato;
g) fissare i criteri generali per lo svolgimento dei
corsi di preparazione al volontariato e di aggiornamento,
predisposti dalle organizzazioni di volontariato, nel
rispetto dell' autonomia della scelta dei contenuti e
dell' autonomia didattica;
h) esprimere parere sulle domande di istituzione
dei centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge
11 agosto 1991, n. 266;
i) studiare le caratteristiche e valutare l' andamento
delle convenzioni;
l) promuovere con scadenza triennale la Conferenza
regionale del volontariato;
m) definire i parametri atti a valutare l' attitudine
e la capacità operativa delle organizzazioni di volontariato
nell' ambito delle attività oggetto di convenzione;
n) approvare i piani di intervento di cui all' articolo
13.
3. L' Osservatorio è composto come segue:
a) dall' Assessore regionale per gli enti locali, presidente;
b) dal direttore regionale degli affari sociali, vicepresidente;
c) da nove " volontari" eletti, nel corso della Conferenza
regionale sul volontariato di cui all' articolo 12,
dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro generale;
d) da esperti in numero pari al numero delle
sezioni nelle quali è articolato il registro generale, nominati
dal Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore
regionale per gli enti locali;
e) da un funzionario dell' Amministrazione regionale,
in servizio presso l' Assessorato regionale degli enti
locali, segretario.
4. L' Osservatorio è costituito con decreto del Presidente
della Regione, adottato su proposta dell' Assessore
regionale per gli enti locali. Esso ha durata triennale; i
componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono
essere confermati per una sola volta.
5. Tutti i componenti prestano la loro opera a titolo
gratuito. Ad essi spetta il rimborso per le spese di viaggio
e di soggiorno secondo la normativa regionale vigente
per i direttori regionali.
6. Nella prima applicazione della presente legge, i
componenti di cui alla lettera c) del comma 3 vengono
eletti dall' Assemblea regionale siciliana, con voto limitato
ad uno, entro quattro mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, tra i " volontari" appositamente designati
dalle organizzazioni di volontariato, prescindendosi
dall' iscrizione delle stesse al registro generale. All' uopo,
le predette organizzazioni di volontariato, entro sessanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, depositano
presso la Presidenza dell' Assemblea regionale siciliana
la designazione dei " volontari" in numero non superiore
a due nominativi per ciascuna organizzazione, lo
statuto dell' organizzazione medesima, una relazione
sull' attività svolta, nonchè i curricula dei nominativi designati.
Detti curricula devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza dei designati;
b) il titolo di studio ed altri eventuali titoli significativi
degli stessi;
c) la professione o l' occupazione abituale e l' elenco
delle cariche pubbliche ricoperte attualmente o precedentemente;
d) l' attività svolta in seno alle organizzazioni di
volontariato.
7. Trascorso il termine previsto dal comma 6, il Presidente
dell' Assemblea regionale siciliana provvede direttamente
alla scelta dei nove " volontari" tra i nominati
già in possesso dell' Assemblea regionale siciliana, sentiti
i presidenti dei gruppi parlamentari.
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ARTICOLO 12
Conferenza regionale del volontariato
1. E' istituita la Conferenza regionale del volontariato
quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni
di volontariato alla formazione delle scelte
della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
2. La conferenza si riunisce ogni tre anni con i compito
di:
a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi
generali delle politiche regionali relative al conseguimento
delle finalità della presente legge e sui rapporti tra le
organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
b) esprimere parere sulla programmazione degli
interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di
volontariato;
c) fare osservazioni in merito all' attività svolta
dall' Osservatorio regionale sul volontariato;
d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato in seno all' Osservatorio regionale sul volontariato.
3. Alla conferenze intervengono, con diritto di voto,
il legale rappresentante o il delegato delle organizzazioni
di volontariato, iscritte nel registro generale. Possono, altresì ,
intervenire, senza diritto di voto i legali rappresentanti
o loro delegati delle organizzazioni di volontariato
non iscritte nel registro generale.
4. La conferenza è presieduta dall' Assessore regionale
per gli enti locali o da un suo delegato. Gli avvisi di convocazione
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario
dell' Osservatorio di cui all' articolo 11.
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ARTICOLO 13
Piani di intervento
1. Le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel
registro generale possono sottoporre all' approvazione dell'
Osservatorio regionale sul volontariato, entro il
31 dicembre di ogni anno, per l' anno successivo, piani di intervento
nei settori di competenza, per attività che non
abbiano carattere sostitutivo di quelle di competenza istituzionale.
2. I piani di intervento devono in ogni caso indicare
le finalità e le modalità , l' area territoriale di riferimento,
i destinatari, le strutture, le attrezzature, le competenze
ed i tempi necessari per lo svolgimento dell' attività e gli
eventuali oneri derivanti da prestazioni richieste a terzi
non volontari.
3. Particolare rilevanza l' Osservatorio attribuirà ai
piani di intervento sperimentali che si avvalgono dell' applicazione
di metodologie particolarmente avanzate e
sperimentali e dell' integrazione con i piani di intervento
degli enti locali e/ o di altre organizzazioni del terzo sistema.
4. Il Presidente della Regione può avanzare richiesta
di accesso al fondo per il volontariato, previsto dall' articolo
12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per
i piani di intervento rientranti tra i progetti cui il fondo
per il volontariato è destinato.
5. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad
inviare annualmente all' Osservatorio regionale sul volontariato
una relazione analitica e documentata sull' attività
svolta in base ai piani di intervento.
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ARTICOLO 14
Centri di servizio
1. Con decreto del Presidente della Regione, sentita
la Giunta regionale, previo parere dell' Osservatorio regionale
sul volontariato, saranno determinati i criteri per
l' istituzione dei centri di servizio di cui all' articolo 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266, in numero di tre, con
sede nelle città di Palermo, Catania e Messina, secondo
le modalità del decreto del Ministro del tesoro del
21 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 1991.
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ARTICOLO 15
Proposte delle organizzazioni di volontariato
in materia di formazione e aggiornamento
1. Entro il 31 dicembre dell' anno precedente, le organizzazioni
di volontariato o gruppi di esse possono proporre
all' Osservatorio iniziative di formazione ed aggiornamento
anche per far fronte a nuove emergenze che richiedano
l' acquisizione di specifiche competenze.
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ARTICOLO 16
Contributo alla spesa
dei contratti di assicurazione
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
generale l' Assessore regionale per gli enti locali è
autorizzato a concedere un contributo fino all' 80 per
cento della spesa sostenuta per i contratti di assicurazione
di cui all' articolo 4.
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ARTICOLO 17
Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato
di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia
1. Gli enti locali possono concedere in uso gratuito
alle organizzazioni di volontariato i beni loro assegnati
confiscati in applicazione della normativa antimafia.
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ARTICOLO 18
Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato
di beni mobili fuori uso
e utilizzazione di strutture e servizi
1. Gli enti locali, l' Amministrazione regionale e tutte
quelle sottoposte a tutela della Regione sono autorizzati
a cedere gratuitamente alle organizzazioni di volontariato
i beni mobili, gli arredi e le attrezzature dichiarati fuori
uso.
2. L' Amministrazione regionale e gli enti locali possono
mettere a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, in possesso dei requisiti di legge, strutture
e servizi logistici per lo svolgimento delle loro attività .
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ARTICOLO 19
Organi e forme di controllo
1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro generale, anche se non convenzionate,
viene effettuata, a cura dell' Assessore per gli enti locali,
una visita di controllo ordinaria o straordinaria, almeno
ogni due anni.
2. Le visite di controllo di cui al comma 1 non pregiudicano
quelle di carattere tecnico che eventualmente
siano disposte da altre amministrazioni dello stato competenti
per materia.
3. Le visite di controllo avranno per oggetto:
a) la contabilità ;
b) il perdurare dei requisiti per l' iscrizione al registro
generale;
c) l' effettivo svolgimento dell' attività di volontariato;
d) il riscontro della marginalità delle attività commerciali
e produttive eventualmente svolte.
4. Le organizzazioni di volontariato controllate
hanno l' obbligo di mettere a disposizione del funzionario
tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire, altresì ,
i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.
5. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo
verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e
sottoscritti, oltre che dal funzionario, dal legale rappresentante
dell' organizzazione di volontariato, il quale può
farvi iscrivere le proprie osservazioni.
6. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l' organizzazione
di volontariato controllata può presentare
ulteriori osservazioni ai destinatari del verbale.
7. Uno degli originali del verbale rimane presso l' organizzazione
di volontariato; gli altri vengono trasmessi, a
cura del funzionario, uno all' Assessore regionale per gli enti
locali e l' altro all' Osservatorio regionale sul volontariato.
8. Qualora si tratti di controllo tecnico, una copia
del verbale verrà trasmessa all' organo o all' ente che ha
disposto la visita tecnica.
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ARTICOLO 20
Soppressione dell' albo delle associazioni di volontariato
1. Dalla data di istituzione del registro generale è
soppresso l' albo previsto dall' articolo 3 della legge regionale
25 marzo 1986, n. 14.
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ARTICOLO 21
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 |
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ARTICOLO 22
Norma finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio finanziario in
corso, così ripartiti:
a) articolo 11: lire 100 milioni, Osservatorio regionale
sul volontariato e conferenza regionale del volontariato;
b) articolo 16: lire 900 milioni.
2. All' onere ricadente negli esercizi finanziari successivi
si farà fronte ai sensi della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47.
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ARTICOLO 23
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 giugno 1994.
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