DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n.294

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. (GU n. 1 del 2-1-2003)

testo in vigore dal: 17-1-2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo 4  del  decreto-legge  28  novembre 2001, n. 411, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che  differisce al 1 gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta   volta  ad  agevolare  le  spedizioni  postali  di  prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Considerato  che  lo  stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre  2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo 17,  commi  3  e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;
 
 

A d o t ta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Destinatari delle agevolazioni

  1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma  20,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di    giornali    e   periodici   iscritti   al   registro   previsto dall'articolo 1,  comma  6,  lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  ovvero  al  Registro  nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  le  imprese editrici  di  libri,  nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini  di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini  di  lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  le organizzazioni di volontariato di cui alla  legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute  ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi
religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.
  2.  Sono ammesse alle agevolazioni le associazioni di categoria per i bollettini degli organi direttivi nazionali.

          Avvertenza:

 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
-  Il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' riportato nelle note all'art. 1.
Note alle premesse:
-  Il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre  2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante   proroghe   e  differimenti  di  termini),  e'  il seguente:
"Art. 4 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui  all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e  successive  modificazioni,  relativo  al regime di contribuzione   diretta   per  le  spedizioni  postali,  e' prorogato  al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui  all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,   e   successive   modificazioni,  per  il  periodo  1 gennaio-31 dicembre  2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni  tariffarie  applicate nel medesimo periodo dalla societa'  per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di  cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998,  e  successive  modificazioni.  I  destinatari  delle agevolazioni  sono  individuati  con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le tariffe sono fissate con decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, che entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis.  Fino  all'entrata  in vigore delle agevolazioni previste  dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n 448, e  successive  modificazioni,  alle  spedizioni di prodotti editoriali  effettuate  dalle  case  editrici e da librerie autorizzate  si  applicano  le tariffe vigenti al 31 agosto 2001  come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 18 aprile 1997,  nel  limite  massimo  delle risorse stanziate con le autorizzazioni  di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge    23 dicembre    1999,    n.   488,   e   successive modificazioni.".
-  Il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima prima della loro emanazione.
4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
-   Il   testo  dell'art.  2,  comma  20,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"20.  Con  decorrenza  dal  1 aprile 1997, i prezzi dei servizi  di  cui  al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione,  dall'Ente Poste Italiane, tenendo conto delle esigenze  della  clientela  e  delle  caratteristiche della domanda,  nonche'  dell'esigenza  di  difesa e sviluppo dei volumi  di  traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:
a) libri;
b)   giornali  quotidiani  e  riviste  con  qualsiasi periodicita'   editi   da  soggetti  iscritti  al  registro nazionale della stampa;
c)  pubblicazioni  informative di: enti, enti locali, associazioni  ed  altre organizzazioni senza fini di lucro, anche  in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni determina, con un anticipo  di  almeno  tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie  indicate  nelle  lettere  a),  b)  e  c), con un eventuale  aumento  non  superiore  al tasso programmato di inflazione.  A  tal  fine  e'  istituito un fondo presso la Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997,  per  le  integrazioni  tariffarie  da  corrispondere all'Ente  Poste  Italiane.  Il  funzionamento  del fondo e' stabilito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono   essere   ammesse   alle   tariffe   agevolate  le pubblicazioni  pornografiche;  le testate giornalistiche di cui    alla    lettera   b)   che   contengono   inserzioni pubblicitarie,  anche  in  forma  di inserto separato dalla pubblicazione,   anche  di  tipo  redazionale  per  un'area calcolata   su   base  annua  superiore  al  45  per  cento dell'intero  stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c),  qualora  includano  inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi  commerciali  a favore di terzi, nonche' quelle di vendita   per  corrispondenza,  i  cataloghi  e  la  stampa postulatoria.  Le  stampe  promozionali  e propagandistiche spedite  in  abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo  di  lucro di' cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non  superiore  all'80  per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.".
-  Il  testo  dell'art.  1,  comma 6, lettera a), n. 5) della   legge   31   luglio   1997,   n.  249  (Istituzione dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' il seguente:
"6.    Le    competenze   dell'Autorita'   sono   cosi' individuate:
a) la  commissione  per  le  infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1) - 4) (Omissis);
5)  cura  la tenuta del registro degli operatori di comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di  autorizzazione  in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le imprese   concessionarie   di  pubblicita'  da  trasmettere mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su   giornali   quotidiani   o  periodici,  le  imprese  di produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e televisivi,   nonche'   le  imprese  editrici  di  giornali quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa di  carattere  nazionale,  nonche' le imprese fornitrici di servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa l'editoria   elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti nel   territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia' iscritti  al  registro alla data di entrata in vigore della presente legge;
(omissis);".
-  Il  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli  enti  non  commerciali  e  delle  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e' il seguente:
"Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita' sociale).
1. Sono  organizzazioni  non  lucrative  di utilita'  sociale (O.N.L.U.S.) le associazioni, i comitati, le  fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a)  lo  svolgimento  di  attivita'  in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
 7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,  speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto egislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate  alla  lettera a) ad ecceziore di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi, riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
e)  l'obbligo  di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190, della   legge   2 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo   di  redigere  il  bilancio  rendiconto annuale;
h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e delle    modalita'    associative    volte    a   garantire l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei regolamenti   per   la   nomina   degli   organi  direttivi dell'associazione;
i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della locuzione   "organizzazione   non   lucrativa  di  utilita' sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".
2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le prestazioni  di  servizi  relative alle attivita' statutarie nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione, della   formazione,   dello  sport dilettantistico,  della promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci, associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad arrecare benefici a:
a)  persone  svantaggiate  in  ragione  di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente agli aiuti umanitari.
3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera  a)  del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere delle condizioni previste ai commi 2 e 3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei    settori   della   assistenza   sociale  e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e  valorizzazione  delle  cose  di  interesse  artistico  e storico  di  cui  alla  legge 1  giugno 1939, n. 1089, ivi comprese  le  biblioteche  e  i  beni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409, della  tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani,  speciali e pericolosi  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n. 22,  della  ricerca  scientifica  di particolare   interesse   sociale  svolta  direttamente  da fondazioni,  in  ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di  promozione  della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte  dell'Amministrazione centrale dello Stato.
5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico, promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e' consentito   a   condizione  che  in  ciascun  esercizio  e nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese  complessive dell'organizzazione.
6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche' alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'   favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi  significato  puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al loro valore morale;
c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto  del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e del  decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di' sconto;
e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di salari  o  stipendi  superiore  del 20 per cento rispetto a quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7.  Le  disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle lettere  h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8.  Sono  in  ogni  caso  considerati  O.N.L.U.S.,  nel rispetto  della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,  iscritti  nei  registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  e le cooperative sociali  di  cui  alla  legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte  salve  le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni  non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente,  alle  citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le associazioni  di promozione sociale ricomprese tra gli enti di  cui  all'art. 3,  comma  6,  lettera  e), della legge 25 agosto 1991,  n. 287,  le cui finalita' assistenziali siano  riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati  O.N.L.U.S. limitatamente all'esercizio delle attivita'  elencate  alla  lettera  a)  del  comma 1; fatta eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera e) del comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art. 20-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso O.N.L.U.S. gli enti pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge 30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici, le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.".
-  Per  il  testo  della  legge  11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul  volontariato), vedasi la Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 1991.
-  Il  testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n.  49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), e' il seguente:
"Art.    28 (Riconoscimento di  idoneita' delle organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento  di idoneita' ai ini di cui all'art. 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui  all'art.  8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle qualificazioni   professionali o di mestiere e sulle modalita' di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2.   L'idoneita'   puo'   essere   richiesta   per   la realizzazione  di  programmi  a  breve  e medio periodo nei Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego  dei volontari in servizio civile; per attivita' di formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3.  Sono  fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal  Ministro  degli  affari  esteri  prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4.  Il  riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni  non  governative puo' essere dato per uno o piu' settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a)  risultino  costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere  attivita'  di  cooperazione  allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c) non  perseguano  finalita'  di  lucro  e prevedano l'obbligo  di  destinare  ogni provento, anche derivante da attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non  abbiano  rapporti  di  dipendenza da enti con finalita'  di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate  garanzie in ordine alla realizzazione  delle  attivita'  previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
f)   documentino  esperienza  operativa  e  capacita' organizzativa di almeno 3 anni, in rapporto ai Paesi in via di  sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneita';
g) accettino  controlli  periodici all'uopo stabiliti dalla  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilita';
i) si  obblighino alla presentazione di una relazione annuale   sullo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  in corso.".

Art. 2.
Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata

1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:
a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i
relativi  abbonamenti  sono  stati  stipulati  a  titolo  oneroso dai destinatari  per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;
b) i giornali di pubblicita';
c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
d) i giornali di vendita per corrispondenza;
e) i cataloghi;
f) i  giornali  non  posti  in  vendita,  ivi  compresi  quelli a carattere  postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative
delle  fondazioni  ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori  utilizzati  dalle  organizzazioni  senza fini di lucro e
dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
g) i  giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le societa'  riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali,
o che svolgano una pubblica funzione;
h)  i  giornali  contenenti  supporti  integrativi  o  altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c),
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai  fini  dell'ammissione  al  regime  speciale previsto dallo stesso articolo 74  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i) i giornali pornografici.
2.  Per  giornali  e  periodici  di pubblicita' si intendono quelli diretti  a  pubblicizzare  prodotti  o servizi contraddistinti con il
nome  o  altro  elemento  distintivo  e  diretti  prevalentemente  ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti   o   servizi   anche   se   contenenti   indicazioni  sulle caratteristiche  dei  medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o  per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio   quelli  finalizzati  all'acquisizione  di  contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

    Roma, 27 novembre 2002
 

                                             p. Il Presidente
                                       del Consiglio dei Ministri
                                                 Bonaiuti

                                    Visto, il Guardasigilli: Castelli

                      Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
                         Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 48
 

Nota all'art. 2:
-  Il  testo  dell'art.  74,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente:
"1.  In  deroga  alle  disposizioni  dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:
a) - b) (omissis);
c) per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute. L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettazione  della  resa  del  70 per cento per i libri e dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici, esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a supporti  integrativi  o  ad  altri  enti. Per periodici si intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo  del bene ceduto, anche gratuitamente,  congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla pubblicazione  e'  superiore  al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge 16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla legge   4 gennaio  1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, press il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;".