LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 20-07-1992
REGIONE TOSCANA

Disciplina transitoria per l' estensione degli effetti
dell' iscrizione all' albo regionale del volontariato
di cui all' art. 3 della LR 7- 5- 1985, n. 58 in
applicazione dell' art. 6 della legge 11- 8- 1991, nº
266 << Legge quadro sul volontariato >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA 
N. 43 
del 29 luglio 1992 
Riferimenti Normativi PASSIVI
LEGGE ABROGATA da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 18 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 1.  Fino all' emanazione della legge regionale di
attuazione dei principi di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 << Legge - quadro sul volontariato >>, l' iscrizione
all' albo regionale del volontariato, istituito
ai sensi dell' art. 3 della LR 7 maggio 1985, nº
58, comporta la facoltà  per le Associazioni ivi
elencate di accedere ai contributi pubblici, nonchè 
di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui al
secondo comma dell' art. 6 della legge nazionale
citata, a condizione che dagli atti istitutivi delle
medesime associazioni risultino l' obbligo di formazione
del bilancio, le modalità  di approvazione
dello stesso da parte della assemblea degli associati
e che sia stato approvato dagli organi statutari il
bilancio relativo all' esercizio precedente a quello di
entrata in vigore della presente legge.
  2.  Al fine di usufruire dei benefici previsti dal
precedente comma il rappresentante legale dell' associazione
deve rilasciare alle amministrazioni dalle
quali deve ottenere i contributi o le agevolazioni
fiscali, dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà ,
di cui all' art. 4 della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15;  dalla quale risulti l' iscrizione all' albo del
volontariato e gli estremi del decreto di iscrizione,
nonchè  l' approvazione del bilancio e gli estremi
degli atti deliberativi di approvazione.
  3.  Restano disciplinati dalla LR 7 maggio
1985, n. 58 l' accesso alle convenzione con Enti
pubblici ed ai finanziamenti regionali di cui all' artº
7 della stessa legge.
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetta di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 Firenze, 20 luglio 1992
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 9- 6- 1992 ed è  stata vistata dal Commissario
del Governo il 13 luglio 1992.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 7 


LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 26-04-1993
REGIONE TOSCANA

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni
di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli
altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA 
N. 27 
del 5 maggio 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 73 del 1996 Articolo 6 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 73 del 1996 Articolo 15 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 72 del 1997 Articolo 63 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 54 del 1993 Articolo 19 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 60 del 1993 Articolo 2 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 44 del 1994 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 111 del 1994 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 14 del 1996 Articolo 30 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 1 
 Oggetto della legge
 1.  Per il conseguimento dei fini istituzionali di
cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel
rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, << Legge quadro sul volontariato >>, la
presente legge:
  - determina i criteri e le modalità  con i quali
la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle
attività  di volontariato che autonomamente concorrono,
nell' ambito del territorio regionale, al
conseguimento delle finalità  di carattere sociale,
sanitario, civile e culturale e per l' attuazione dei
principi di libertà , giustizia, uguaglianza sanciti
dalla Costituzione della Repubblica;
  - determina le modalità  di partecipazione
delle organizzazioni di volontariato all' esercizio
delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo
e coordinamento nei settori in cui esse operano;
  - disciplina i rapporti della Regione, degli
Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni
di volontariato.

ARTICOLO 2 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 1 
 Attività  di volontariato
 1.  Ai fini della presente legge si intendono attività 
di volontariato quelle prestate, in modo personale,
spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini
di solidarietà , tramite l' organizzazione di cui il
volontariato fa parte.
  2.  Costituiscono attività  di cui al comma 1, le
prestazioni volte al raggiungimento delle finalità  di
interesse generale indicate dall' art. 1 e che si esplicano
in azioni direttamente volte alla prevenzione
e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona
umana e della collettività .
  3.  Le prestazioni di cui al comma 2, devono
essere erogate dall' organizzazione con continuità ,
anche se con cadenza periodica, purchè  non occasionale,
e rivolgersi alla generalità  della popolazione
e non  esclusivamente agli aderenti all' organizzazione
medesima.

ARTICOLO 3 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 44 del 1994 Articolo 1 
 Organizzazioni i volontariato
 1.  Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato
quelle costituite nelle forme e con le
caratteristiche di cui all' art. 3 della legge 11 agosto
1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di
lucro, le attività  di cui all' art. 2, avvalendosi in
modo determinante e prevalente delle prestazioni
gratuite dei propri aderenti.
  2.  Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi
di prestazioni di lavoratori dipendenti od
autonomi, solo per lo sviluppo di attività  per
cui sia richiesta una specifica professionalità  o, in
caso di particolari esigenze dell' organizzazione, di
attività  necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.
  3.  Negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo
o nello statuto delle organizzazioni di volontariato
devono essere espressamente previsti i requisiti
di cui ai precedenti commi, nonchè  la sede
dell' organizzazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 

ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 60 del 1993 Articolo 2 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 16 del 1994 Articolo 26 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 44 del 1994 Articolo 2 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 2 
 Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni di volontariato
 1.  E' istituito il registro regionale delle organizzazioni
di volontariato.  Ad esso sono iscritte tutte
quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti
indicati dai precedenti articoli, al momento della
presentazione della domanda siano costituite ed
operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale,
fatto salvo quanto previsto dall' art. 16.
  2.  La domanda di iscrizione è  presentata al Presidente
della Giunta regionale unitamente alla seguente
documentazione:
  a) copia autentica dell' atto conoscitivo e dello
statuto ovvero dell' accorso degli aderenti dai quali
risultino, oltre ai requisiti di cui all' art. 3, la sede
dell' organizzazione;
  b) elenco nominativo di coloro che ricoprono
le diverse cariche associative;
  c) relazione concernente l' attività  associativa
e quella in programma nonchè  i dati finanziari di
acquisizione e utilizzazione delle risorse;
  d) elenco dei beni immobili patrimoniali con
l' indicazione della loro destinazione nonchè  dei
beni mobili;
  e) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà 
di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968 nº
15 << Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autentificazione di firme >>, sottoscritta
dal rappresentante legale, concernente la
determinante e prevalenza del numero dei volontari
rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei
professionisti convenzionati.
  Copia della domanda e della relativa documentazione
è  trasmessa dall' organizzazione richiedente
al Comune nel cui territorio è  ubicata la sede
della stessa.
  3.  Il Sindaco del Comune, entro il termine di
quarantacinque giorni, trasmette al presidente della
Giunta regionale il parere del Comune sull' effettivo
svolgimento dell' attività  indicata nell' atto costitutivo
nello statuto o negli accordi degli aderenti
all' organizzazione nonchè  sulla corrispondenza
della stessa ai requisiti di cui all' art. 2, comma 3.
  Decorso il predetto termine in assenza di apposita
comunicazione del Sindaco, il parere si considera
espresso in modo favorevole.
  4.  Il Presidente della Giunta regionale, entro 90
giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto
del parere di cui al comma 3, accertati i requisiti
previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto
per l' iscrizione dell' organizzazione nel registro regionale,
indicando le attività  per le quali l' iscrizione
stessa è  disposta.  Nel caso in cui non sussistano
i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente
della Giunta adotta il decreto motivato di diniego.
  5.  I provvedimenti di cui al comma 4, sono
comunicati all' organizzazione richiedente ed al
Sindaco del Comune di cui al comma 3.  Il provvedimento
di iscrizione, con l' indicazione delle attività 
per cui essa è  disposta, è  pubblicato per estratto
sul Bollettino ufficiale della Regione.
  6.  I termini di cui ai commi 3, e 4, sono sospesi
nel caso in cui per l' espletamento dell' istruttoria
sia necessaria l' acquisizione di ulteriori documenti
o l' integrazione di quelli acquisiti.  Detti termini
ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento
delle integrazioni o dei documenti richiesti.
  7.  Possono essere iscritte in sezioni separate del
registro regionale anche le organizzazioni di volontariato
di cui all' art. 13 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.  E' fatta salva la normativa di settore che
disciplina l' attività  delle suddette organizzazioni.
  8.  Sono altresì  iscritte, in apposita sezione del
registro regionale, le associazioni o federazioni regionali
rappresentative delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro stesso ed operanti nei
Comuni della Regione.  Di tali associazioni o federazioni,
quelle che rappresentano organizzazioni
che esercitano attività  in Comuni compresi in almeno
sei province, esprimono rappresentanti nella
Consulta.
  9.  Contro il provvedimento di diniego dell' iscrizione
nel registro è  ammesso ricorso agli organi
giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 13 

ARTICOLO 5 
 Consultazioni delle organizzazioni di volontariato
 1.  La Giunta regionale promuove, con la collaborazione
delle Province e della Consulta di cui
all' art. 7, conferenze di programmazione con le
organizzazioni di volontariato, in occasione della
predisposizione o dell' aggiornamento di piani e
programmi relativi a settori in cui le stesse operano.

ARTICOLO 6 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 3 
 Rapporto fra iscrizioni al registro regionale
ed iscrizioni ad altri albi o registri
delle organizzazioni di volontariato
 1.  L' iscrizione ad albi o registri delle organizzazioni
di volontariato eventualmente istituite da Comuni
o Province è  subordinata al possesso dei
requisiti di cui all' articolo 3.
  2.  L' erogazione di contributi pubblici e la possibilità 
di convenzionamento con enti ed istituzioni
pubbliche è  comunque riservata alle sole organizzazioni
di volontariato che siano iscritte nel registro
regionale e nelle sezioni separate di cui all' art. 4.

ARTICOLO 7 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 4 
 Consulta regionale
 1.  E' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni
di volontariato.
  2.  Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono
alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il
parere sulle proposte di legge, su atti amministrativi
di particolare rilievo, su programmi e direttive
nei settori in cui operano le organizzazioni stesse,
da esprimersi non oltre 20 giorni dalla richiesta.  La
Consulta può  avanzare proposte al Consiglio e alla
Giunta regionale al fine dell' adozione dei provvedimenti
sopra citati.
  3.  Il Consiglio e la Giunta regionale possono
richiedere alla Consulta, ai fini dell' espressione del
parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di
partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni
di volontariato previsti dagli statuti comunali
e provinciali.
  4.  La Consulta delle organizzazioni di volontariato
è  composta di due membri, uno effettivo ed
uno supplente, per ciascuna delle associazioni o
federazioni rappresentative iscritte nella sezione
del registro regionale di cui all' a 4, comma 8.  I
membri supplenti partecipano alle riunioni della
Consulta senza diritto di voto;  in caso di assenza, i
membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con
pienezza di diritti.
  5.  I membri della Consulta sono nominati, su
designazione delle rispettive associazioni o federazioni,
con decreto del Presidente della Giunta regionale
e restano in carica per un triennio.
  6.  La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza
degli aventi diritto al voto, il Presidente
che ne convoca e presiede le sedute.
  7.  Il Presidente è  coadiuvato da tre membri,
nominati dalla Consulta con voto limitato a due,
con i quali forma l' Ufficio di presidenza.  L' Ufficio
di presidenza predispone l' ordine del giorno delle
sedute e nomina i relatori sugli affari posto in
discussione.  In caso di votazioni all' interno di tale
ufficio, a parità  di voti, prevale il voto del Presidente.
  8.  La Consulta si riunisce ogni tre mesi
in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando
ne facciano richiesta un terzo dei componenti o
l' ufficio di presidenza, a decisione unanime.
  9.  Ai componenti della Consulta viene corrisposto
il rimborso spese in conformità  di quanto disposto
dall' art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37,
in quanto applicabile.
  10.  I compiti di segreteria della Consulta sono
svolti da personale appositamente designato dalla
Giunta regionale.
  11.  La Consulta adotta con il voto della maggioranza
degli aventi diritto il voto stesso, un regolamento
per disciplinare il proprio funzionamento.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 37 del 1986 Articolo 5 

ARTICOLO 8 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 5 
 Contributi regionali per la qualificazione
e l' aggiornamento dei volontari
 1.  La Giunta regionale, entro il 30 settembre di
ogni anno, acquisito il parere della Consulta nelle
forme di cui all' art. 7, comma 3, presenta al
Consiglio una proposta di deliberazione contenente
indirizzi per la predisposizione da parte delle
Province di programmi di corsi di qualificazione
ed aggiornamento dei volontari aderenti alle organizzazioni
iscritte nel registro di cui all' art. 4, da
realizzarsi a cura delle organizzazioni stesse.  Con
tale atto sono individuati i settori e le tipologie
dei corsi da organizzare, i criteri di ammissibilità ,
i documenti da acquisire, i criteri di rendicontazione
delle iniziative svolte.  La deliberazione del
Consiglio regionale, da adottarsi entro il 30 novembre,
è  pubblicata sul bollettino ufficiale della
Regione.
  2.  Sulla base dell' atto di indirizzo di cui al comma
1, le Province, esaminate le richieste di finanziamento
presentate entro il 31 gennaio dalle organizzazioni
di volontariato con sede nel proprio
territorio, predispongono entro il 31 marzo, per il
successivo inoltro alla Giunta regionale, il programma
dei corsi, indicando l' entità  dei finanziamenti
necessari alla loro realizzazione.  Trascorso
inutilmente tale termine, la Giunta regionale, acquisita
la documentazione, predispone direttamente
il programma.
  3.  La Giunta regionale propone al Consiglio,
entro il 31 maggio, la deliberazione di finanziamento
dei corsi che è  approvata dal Consiglio
stesso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
  4.  I finanziamenti regionali di cui al comma 3,
sono erogati alle province e da queste trasmessi alle
organizzazioni di volontariato.  Le Province accertano
che le organizzazioni abbiano rilasciato preventivamente
apposita dichiarazione con la quale si
attesta di non aver richiesto finanziamenti ad altri
Enti pubblici per la stessa iniziativa nonchè  si
attesta l' impegno a non richiederne in futuro.  Le
organizzazioni di volontariato sono vincolate alla
realizzazione del corso individuato nel piano regionale
e devono presentare alle Province, entro tre
mesi dalla conclusione del corso, apposita rendicontazione
dell' iniziativa svolta, sulla base di criteri
individuati ai sensi del comma 2.  Nel caso in
cui l' organizzazione non adempia all' obbligo di
rendicontazione la Provincia esclude eventuali iniziative
dell' organizzazione del programma di cui al
comma 3, relativo all' anno successivo a quello della
erogazione.  Nel caso in cui l' organizzazione non
abbia realizzato il corso, la Provincia provvede al
recupero delle somme erogate, dandone comunicazione
alla Regione.
  5.  La Provincia annualmente presenta una relazione
alla Giunta regionale sui risultati dei corsi
finanziati.  La Giunta regionale, trasmette al Consiglio
le relazioni con proprie osservazioni.

ARTICOLO 9 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 111 del 1994 Articolo 1 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 6 
 Studi e ricerche sull' attività  di volontariato
 1.  Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato
e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale
patrocina, promuove, esplica direttamente o partecipa
alle iniziative di studio e di ricerca sul volontariato.
  2.  Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel
registro regionale, accedono gratuitamente ai risultati
delle ricerche e alla documentazione in possesso
della Giunta regionale che, a tale riguardo,
provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni.

ARTICOLO 10 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 5 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 7 
 Convenzioni
 1.  Al fine di contribuire alla realizzazione di
programmi di interesse regionale e locale, la Regione,
gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono
convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato
iscritte da sei mesi nell' albo di cui all' art. 4.
  L' attività  convenzionata deve consistere in prestazioni
integrative e non sostitutive di quelle erogate
dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali
le le convenzioni - tipo di cui al comma 4.
  2.  Le convenzioni devono contenere:
  a) l' indicazione della attività  oggetto del rapporto
convenzionale;
  b) l' indicazione del numero dei volontari adibiti
all' erogazione delle prestazioni oggetto della
convenzione nonchè  degli eventuali lavoratori dipendenti
o autonomi con specificazione della loro
qualifica;
  c)  l' individuazione delle modalità  ed i tempi
di impiego degli addetti di cui alla precedente lettº
b);
  d) l' indicazione nominativa dei responsabili
delle attività  oggetto della convenzione;
  e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle
norme di cui all' art. 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, in materia di assicurazione del personale
volontario, adibito all' erogazione delle prestazioni,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
delle prestazioni stesse nonchè  per la responsabilità 
civile verso terzi;
  f) l' elencazione dei beni immobili, delle attrezzature,

delle risorse con cui l' organizzazione di
volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni
oggetto della convenzione, messi a disposizione
dall' organizzazione stessa o ad essa concesse in
comodato dall' ente convenzionato;
  g) l' indicazione delle spese rimborsabili, le
modalità  e i tempi di accertamento e di rimborso
delle stesse;
  h) disposizioni atte ad assicurare la verifica
dello svolgimento delle prestazioni e di controllo
della loro qualità ;
  i) disposizioni atte a garantire il rispetto da
parte del personale dell' organizzazione di volontariato
della normativa regionale vigente per gli operatori
dei servizi pubblici in materia di tutela dei
diritti dell' utente;
  l) nel caso previsto dall' art. 11, una clausola
espressa con cui si autorizza e di disciplina l' accesso
nelle strutture ivi indicate da parte dell' Organizzazione
di volontariato, individuando tempi e modalità 
per l' erogazione delle prestazioni nonchè  modalità 
per l' acquisizione dell' assenso di cui al comma
1 dello stesso articolo;
  m) disposizioni atte a garantire l' obbligo di
comunicazione delle variazioni degli elementi di
cui alle lett. b), c), d), f) del presente comma da
parte dell' organizzazione di volontariato all' ente
convenzionato;
  n) durata delle convenzioni e casi e modalità 
di disdetta delle stesse.
  3.  Le convenzioni possono prevedere le modalità 
di partecipazione dei volontari aderenti all' organizzazione
a corsi professionali organizzati dagli
enti pubblici.
  4.  Il Consiglio regionale può , per settori specifici
di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni -
tipo in cui sia previsto espressamente
quali sono le clausole inderogabili da parte dell' ente
contraente e quali invece possono essere derogate.
  In ogni caso le convenzioni possono prevedere
clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle
di cui alla convenzione - tipo.

ARTICOLO 11 
 Svolgimento delle prestazioni
all' interno di strutture pubbliche
e di strutture convenzionate con enti locali
 1.  In attuazione dell' art. 3, comma 5, della legge
11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro
regionale con le quali non siano in atto rapporti
convenzionali per lo svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto della propria attività , debbano
entrare in strutture pubbliche o convenzionate
con enti pubblici, è  necessario che l' Amministrazione
interessata rilasci la propria autorizzazione.
  2.  L' autorizzazione di cui al comma 1 può  essere
prevista in via generale con apposita norma
contenuta nel regolamento interno delle strutture
ivi indicate, nella quale sono specificati la tipologia
delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalità 
di erogazione delle stesse da parte del volontariato.
  In tale caso deve essere espressa dal responsabile
dell' organizzazione di volontariato all' Amministrazione
interessata formale accettazione delle condizioni
previste dal regolamento.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 

ARTICOLO 12 
 Requisiti e criteri che danno titolo di priorità 
nella scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipula di convenzioni.
 1.  Fatto salvo quanto previsto dall' art. 10, comma
4, nella scelta delle organizzazioni con cui
stipulare la convenzione, l' Amministrazione, oltre
a verificare il requisito dell' iscrizione al registro
regionale di cui all' art. 4, deve dare priorità  alle
organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
  a) qualificazione del personale volontario in
relazione alle prestazioni da erogare con particolare
riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
  b) presenza della sede dell' organizzazione
nell' ambito territoriale dell' Amministrazione;
  c) rilevante prevalenza dell' impiego di volontari
rispetto al personale dipendente o convenzionato
in relazione al tipo di attività  erogata:
  d) continuità  di presenza degli stessi operatori
tale da garantire un adeguato svolgimento dell'
attività  in relazione alle finalità  da perseguire.

ARTICOLO 13 
 Stipula delle convenzioni
 1.  La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici procedono, con provvedimento motivato,
alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni,
conformi a quanto previsto dall' art. 10, con
organizzazioni di volontariato specificatamente individuate
sulla base dei criteri prefissati all' art. 12.

ARTICOLO 14 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 8 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 9 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 11 
 Revisione periodica del registro regionale
delle organizzazioni di volontariato
 1.  Per consentire la verifica del permanere dei
requisiti di base ai quali è  stata disposta l' iscrizione
al registro regionale, in previsione della revisione
del registro stesso, le organizzazioni di volontariato,
allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione,
inviano al Comune di cui all' art. 4, commi 2 e
3:
  a) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà 
di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, nº
15 con la quale si attesta che gli accordi istitutivi,
l' atto costitutivo e lo statuto, nonchè  i dati di cui
all' art. 4, comma 2, lett. b), d), e), sono restati
immutati o si attestano le modificazioni intervenute.
  Dai predetti dati sono esclusi quelli concernenti
i beni mobili, ad eccezione di quelli relativi ai
veicoli di trasporto e di soccorso;
  b) relazione sulla attività  svolta nel precedente
anno solare con riferimento ai dati finanziari di
acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
  2.  Entro il 31 gennaio di ogni anno al fine della
revisione annuale del registro regionale il Sindaco
del Comune trasmette al Presidente della Giunta
regionale i dati acquisiti ai sensi del comma 1,
nonchè  una relazione dalla quale risultino:
  a) la valutazione sul permanere della corrispondenza
della attività  di volontariato ai requisiti
di cui all' art. 2, comma 3;
  b) le eventuali variazioni del patrimonio dell'
organizzazione.
  3.  Il Sindaco del Comune nel termine di cui al
comma 2, invia al Presidente della Giunta regionale
un elenco delle organizzazioni che non abbiano
adempiuto all' obbligo di cui al comma 1, lett. a), b)
e che, diffidate a provvedere all' invio della documentazione
entro congruo termine, siano restate
inadempienti.
  4.  E' fatta salva la facoltà  della Giunta regionale
di provvedere direttamente alla verifica della permanenza
dei requisiti delle organizzazioni di volontariato
di cui è  stata disposta l' iscrizione, anche
in via sostitutiva in caso di mancato rispetto degli
adempimenti di cui ai precedenti comma 2 e 3.

ARTICOLO 15 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 9 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 11 
 Cancellazione dal registro regionale
 1.  Quando da comunicazioni effettuate dal Comune
ai sensi dell' art. 14, comma 3, o da verifiche
effettuate ai sensi del comma 4 dello stesso articolo,
il Presidente della Giunta regionale accerti che
una organizzazione di volontariato iscritta al registro
regionale non è  più  in possesso di uno o più 
requisiti previsti dalla presente legge o che nonostante
diffida, non ha adempiuto all' obbligo di cui
all' art. 14, comma 1, dispone con decreto motivato
la cancellazione della stessa dal registro.
  2.  Il provvedimento di cui al comma 1 è  comunicato
all' organizzazione interessata nonchè  al Comune
in cui ha sede l' organizzazione di volontariato
ed è  pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
  3.  La cancellazione di una organizzazione di
volontariato dal registro regionale comporta per
Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici l' obbligo
di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto
con l' organizzazione stessa.
  4.  Contro il provvedimento di cancellazione è 
ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 16
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 44 del 1994 Articolo 2 
 Norme transitorie
 1.  Per un anno dall' entrata in vigore della presente
legge resta operante l' albo regionale istituito
ai sensi dell' art. 3 della LR 7 maggio 1985, n. 58.
  L' iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di
quelli derivanti dall' iscrizione al registro regionale
di cui all' art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, sia ai sensi della presente legge.
  2.  Entro novanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge le organizzazioni iscritte all' albo
di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente
della Giunta regionale per essere iscritte nel registro
regionale istituito con la presente legge.  A tal
fine devono produrre tutti i documenti di cui alle
 lett. b), c), d), e) dell' art. 4, comma 2.  Dalla dichiarazione
sostitutiva dell' atto di notorietà  di cui all'
art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dovrà 
risultare altresì :
  - che l' atto sostitutivo, o lo statuto, a suo
tempo presentati, non hanno subito variazioni o,
comunque, le loro eventuali variazioni intervenute
non già  comunicate ai sensi della vigente normativa;
  - che in base allo statuto sussiste l' obbligo
di formare il bilancio con le relative modalità  di
approvazione.
  3.  Copia della domanda di cui al comma 2, è 
inviata al Comune in cui l' organizzazione ha sede
legale che nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento esprime il parere di cui all' art. 4, comma
3.
  4.  Il Presidente della Giunta regionale, entro un
anno dall' entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge,
iscrive la organizzazione nel registro regionale indicando
le attività  da essa svolte.  Nel caso in cui non
sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia
decreto nominativo di diniego.  Contro tale
provvedimento è  ammesso il ricorso in conformità 
di quanto previsto dall' art. 6, comma 5, della legge
11 agosto 1991, n. 266.
  5.  Nel caso in cui una organizzazione non abbia
provveduto, entro il termine di cui al comma 2,
alla presentazione della domanda ed all' invio della
documentazione ivi indicata, il Presidente della
Giunta regionale diffida la stessa a provvedere
entro congruo termine.  Trascorso inutilmente il
quale, il Presidente della Giunta regionale dispone
la cancellazione dall' albo regionale di cui all' art. 3
della LR 7 maggio 1985, n. 58.
  6.  Il provvedimento di cui al comma 5 è  comunicato
all' organizzazione interessata che, se intende
essere iscritta al registro regionale, deve presentare
domanda secondo quanto previsto dall' art. 4.
  Lo stesso provvedimento è  comunicato al Comune
in cui l' organizzazione di volontariato ha sede ed è 
pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
  7.  Il periodo di iscrizione all' albo di cui all' artº
3 della LR 7 maggio 1985 n. 58 si somma a tutti
gli effetti a quello di iscrizione all' albo regionale
istituito ai sensi della presente legge.
  8.  Entro il termine di cui al comma 4, il Presidente
della Giunta regionale provvede alla nomina
della Consulta regionale di cui all' art. 7 della presente
legge.  Fino al suddetto termine resta in carica
la Consulta regionale istituita ai sensi dell' art. 5
della LR 7 maggio 1985 n. 58.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 15 del 1968 Articolo 4 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 5 

ARTICOLO 17 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 111 del 1994 Articolo 2 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 29 del 1996 Articolo 10 
 Norma finanziaria
 1.  Agli oneri di spesa derivanti nel corso del
1993 dall' attuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati
in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento
del cap. 17020 del bilancio 1993 la cui
declaratoria è  sostituita dalla seguente:
  Interventi e iniziative a sostegno associazioni
volontariato (art. 8 e 9 LR 26 aprile 1993, n. 28).
  2.  Agli oneri di spesa per gli interventi di cui
all' art. 7, sesto comma, quantificati per l' anno
1993 in L. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento
del cap. 720 del bilancio 1993.
  3.  Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi
si farà  fronte con le relative leggi di bilancio.

ARTICOLO 18 
 Abrogazioni
 1.  Sono abrogate la LR 7 maggio 1985, n. 58
<< Norme relative ai rapporti con le associazioni di
volontariato con la Regione e con gli Enti Locali >> e
la LR 209 luglio 1992, n. 33 << Disciplina transitoria
per l' estensione degli effetti dell' iscrizione all' albo
regionale del volontariato >> di cui all' art. 3 della
 LR 7 maggio 1985 n. 58 in applicazione dell' artº
6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 << Legge quadro
sul volontariato >>.
  E' altresì  abrogato il comma 4 dell' art. 1 della
 LR 9 aprile 1990 n. 36.
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservara e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 Firenze, 26 aprile 1993.
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
regionale il 23 marzo 1993 ed è  stata vistata dal
Commissario del Governo il 23 aprile 1993
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 
ABROGAZIONE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 33 del 1992 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 36 del 1990 Articolo 1 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 


LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 10-06-1994
REGIONE TOSCANA

Modificazioni alla LR 26 aprile 1993, n. 28
concernente << Norme relative ai rapporti delle organizzazioni
di volontariato con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA 
N. 41 
del 20 giugno 1994 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Modificazioni all' art. 3
della LR 26 aprile 1993, n. 28
 1.  Il comma 3 dell' art. 3 della LR 26 aprile
1993 n. 28 è  così  sostituito:
  << 3.  Negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo
o nello statuto delle organizzazioni di volontariato
devono essere previsti i requisiti di cui al
comma 1, nonchè  la sede dell' organizzazione >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 3 

ARTICOLO 2 
 Modificazioni all' art. 16
della LR 26 aprile 1993, n. 28
 1.  Il comma 1 dell' art. 16 della LR 26 aprile
1993, n. 28 è  così  sostituito:
  << 1.  Per diciotto mesi dall' entrata in vigore della
presente legge resta operante l' albo regionale istituito
ai sensi dell' art. 3 della LR 7 maggio 1985,
n. 58.  L' iscrizione a tale albo produce gli stessi
effetti di quelli derivanti dall' iscrizione al registro
regionale di cui all' art. 4, sia ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente
legge >>.
  2.  Il comma 2 dell' art. 16 della LR 26 aprile
1993 n. 28 è  così  sostituito:
  << 2.  Entro un anno dall' entrata in vigore della
presente legge le organizzazioni iscritte all' albo di
cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della
Giunta regionale per essere iscritte nel registro
regionale istituito con la presente legge.  A tal fine
devono produrre tutti i documenti di cui alla lettº
b), c), d), e) dell' art. 4, comma 2.  Dalla dichiarazione
sostitutiva dell' atto di notorietà  di cui all' art. 4
della legge 4 gennaio 1968 n. 15 deve risultare
altresì :
  - che l' atto costitutivo, o lo statuto, a suo
tempo presentati, non hanno subito variazioni o,
comunque, le variazioni di tali atti eventualmente
intervenute e non già  comunicate ai sensi della
vigente normativa:
  - che in base allo statuto sussiste l' obbligo
di formare il bilancio con le relative modalità  di
approvazione >>.
  3.  Il comma 4 dell' art. 16 della LR 26 aprile
1993 n. 28 è  così  sostituito:
  << 4.  Il Presidente della Giunta regionale, entro
diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed
accertato il possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge, iscrive l' organizzazione nel registro
regionale indicando le attività  da essa svolte.  Nel
caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso
termine, pronuncia decreto motivato di diniego.
  Contro tale provvedimento è  ammesso ricorso in
conformità  di quanto previsto dall' art. 6, comma
5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 >>.
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 Firenze, 10 giugno 1994.
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 3 maggio 1994 ed è  divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini ai sensi dell' art. 127
della Costituzione, 1o comma.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 16 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 4 


LEGGE REGIONALE N. 111 DEL 28-12-1994
REGIONE TOSCANA

LR 26- 4- 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti
delle organizzazioni di volontariato con la Regione,
Enti locali ed altri enti pubblici. Istituzione registro
regionale delle organizzazioni del volontariato".
Modifiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA 
N. 87 
del 28 dicembre 1994 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 1.  Il comma 1 dell' art. 9 della LR 26 aprile 1993,
n. 28 è  così  sostituito:
  << 1.  Per sostenere il ruolo del volontariato
organizzato a favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale
patrocina, promuove, esplica direttamente
e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione
e sperimentazione sul volontariato >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 9 

ARTICOLO 2 
 1.  All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è 
aggiunto il seguente comma 4:
  << 4.  Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si
fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente
variazione per competenza e cassa:
 1.  All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è 
aggiunto il seguente comma 4:
  << 4.  Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si
fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente
variazione per competenza e cassa:
  In diminuzione
Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di
spesa per funzioni normali - 150 milioni

 1.  All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è 
aggiunto il seguente comma 4:
  << 4.  Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si
fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente
variazione per competenza e cassa:
OMISSIS
In aumento
Cap. 18145 Interventi e iniziative a sostegno e
sviluppo del volontariato che opera nel campo della
cultura (art. 9) + 150 milioni >>
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi
dell' art. 28 dello Statuto e dell' art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
 Firenze, 28 dicembre 1994
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 25- 11- 1994 ed è  stata vistata dal Commissario
del Governo il 24- 12- 1994.

Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 17 


LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 15-04-1996
REGIONE TOSCANA

Modifiche alla LR 26 aprile 1993, n. 28 concernente
norme relative ai rapporti delle organizzazioni
di volontariato con la Regione gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione
del registro regionale delle organizzazioni del
volontariato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA 
N. 23 
del 24 aprile 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Modificazioni all' art. 2 della
LR 26 aprile 1993, n. 28
 1.  I commi 2 e 3 dell' art. 2 della LR 28/ 93 sono
sostituiti dai seguenti:
 “2.  Costituiscono attività  di cui al comma 1, le
prestazioni volte al raggiungimento delle finalità  di
interesse generale indicate dall' art. 1 e che si esplicano
in azioni direttamente volte alla prevenzione e
alla rimozione di situazioni di bisogno della persona
umana e della collettività  o per servizi di rilevante
interesse sociale.
  3.  Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere
caratterizzate da una documentata presenza dell' organizzazione
sul territorio, rivolgersi alla generalità 
della popolazione e non esclusivamente agli aderenti
all' organizzazione medesima”.

ARTICOLO 2 
 Sostituzione dell' art. 4 della LR 28/ 93
 1.  L' art. 4 della LR 27/ 93 è  sostituito dal seguente:
 “Art. 4
 Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni del volontariato
 1.  E' istituito il registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, articolato in sezioni provinciali.
  A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni
che, in possesso dei requisiti indicati dai
precedenti articoli, al momento della presentazione
della domanda siano costituite ed operanti da almeno
sei mesi nel territorio regionale.  Il termine di sei
mesi non è  richiesto per l' iscrizione di organizzazioni
aderenti ad associazioni o federazioni di cui
al successivo comma 9.
  2.  La domanda di iscrizione è  presentata al
Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede
legale l' organizzazione, unitamente alla seguente
documentazione:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto ovvero
dell' accorso degli aderenti dai quali risulti, oltre ai
requisiti di cui all' art. 3, la sede dell' organizzazione;
  b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le
diverse cariche associative;
  c) relazione concernente l' attività  associativa svolta
e quella in programma;
  d) bilancio consuntivo afferente l' esercizio finanziario
precedente ed approvato dall' assemblea, con
indicati, beni e lasciti, nonchè  lo stato
patrimoniale;
  e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante
legale concernente la determinante prevalenza del
numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori
dipendenti e dei professionisti convenzionati.
  3.  Il Presidente della Provincia, entro novanta
giorni dal ricevimento della domanda, accertati i
requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il
decreto per l' iscrizione dell' organizzazione nella
sezione provinciale del registro regionale, indicando
le attività  per le quali l' iscrizione stessa è  disposta.
  Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo
stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il
decreto motivato di diniego.
  4.  I provvedimenti di cui al comma 3 sono
comunicati all' organizzazione richiedente, al Sindaco
del Comune ove ha sede legale l' organizzazione e
al Presidente della Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data della loro adozione.  Il provvedimento
di iscrizione, con l' indicazione delle attività 
per cui essa è  disposta, è  pubblicato per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.
   “5.  La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi
utili agli effetti dell' istruttoria, A tal fine, il parere del
Comune in cui ha sede l' organizzazione richiedente,
è  obbligatorio.”
  6.  I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel
caso in cui per l' espletamento dell' istruttoria sia
necessaria l' acquisizione di ulteriori documenti o
l' integrazione di quelli acquisiti.  Detti termini ricominciano
a decorrere dalla data di ricevimento delle
integrazioni o dei documenti richiesti.
  7.  Possono essere iscritte in sezioni separate del
registro regionale anche le organizzazioni di volontariato
di cui all' art. 13 della legge 11 agosto 1991, nº
266.  E' fatta salva la normativa di settore che
disciplina l' attività  di tali organizzazioni.
  8.  Sono altresì  iscritte, in apposita sezione del
registro regionale, le associazioni o federazioni
rappresentative delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro stesso ed operanti in almeno
due Comuni della Regione.
  9.  Le associazioni o federazioni regionali o nazionali
- aventi sede legale in Toscana - che rappresentano
organizzazioni che esercitano attività  di almeno sei
Province, esprimono rappresentanti nella Consulta di
cui all' art. 7.
  10.  Contro il provvedimento di diniego dell' iscrizione
nel registro è  ammesso ricorso agli organi
giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti.
  11.  Annualmente, entro il trenta novembre, è 
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a
cura degli uffici regionali competenti, il registro
regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte
alla data del trenta settembre.”

ARTICOLO 3
 Sostituzione dell' art. 6 della LR 28/ 93
 1.  L' art. 6 della LR 28/ 93 è  sostituito dal seguente:
 “Art. 6
 Consulte comunali e provinciali
delle organizzazioni di volontariato
 1.  Le Consulte istituite presso i Comuni e le
Province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate
da appositi regolamenti.
  2.  L' erogazione di contributi pubblici e la possibilità 
di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche,
nell' ambito del volontariato, è  riservata alla sole
organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel
registro regionale.”

ARTICOLO 4 
 Sostituzione dell' art. 7 della LR 28/ 93
 1.  L' art. 7 della LR 28/ 93 è  sostituito dal seguente:
 “Art. 7
 Consulta Regionale
 1.  E' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni
di volontariato.
  2.  Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla
Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere
sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i
settori in cui operano le organizzazioni stesse, da
esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta.  La
consulta può  avanzare proposte al Consiglio e alla
Giunta regionale al fine dell' adozione di tali provvedimenti.
  3.  Il Consiglio e la Giunta regionale possono
richiedere alla Consulta, ai fini dell' espressione del
parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di
partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni
di volontariato previsti dagli statuti comunali e
provinciali.
  4.  La Consulta delle organizzazioni di volontariato
è  così  composta:
a) due membri, uno effettivo ed uno supplente,
designati da ciascuna delle associazioni o federazioni
rappresentative iscritte nella sezione del registro
regionale di cui all' art. 4, comma 8;
  b) due membri, uno effettivo e uno supplente,
designati dalle consulte provinciali del volontariato e
scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti
ad associazioni o federazioni regionali di cui all' artº
4, comma 8, purchè  iscritte al registro regionale, con le
modalità  stabilite nei rispettivi regolamenti.
  5.  I membri supplenti partecipano alle riunioni
della Consulta senza diritto di voto;  in caso di assenza,
i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con
pienezza di diritti.
  6.  I membri della Consulta sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale e restano
in carica fino alla scadenza della legislatura
regionale.
  7.  La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza
degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne
convoca e presiede le sedute.
  8.  Il Presidente è  coadiuvato da tre membri,
nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i
quali forma l' ufficio di presidenza.  L' Ufficio di presidenza
predispone l' ordine del giorno delle sedute e
nomina i relatori sugli affari posti in discussione.  In
caso di votazioni all' interno di tale ufficio, a parità  di
voti, prevale il voto del Presidente.
  9.  La Consulta si riunisce quando è  attivata ai sensi
del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta
ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano
richiesta un terzo dei componenti o l' Ufficio di
presidenza, a decisione unanime.
  10.  Ai componenti della Consulta è  corrisposto il
rimborso spese in conformità  di quanto disposto
dall' art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37, successive
modificazioni, in quanto applicabile.
  11.  I compiti di segreteria della Consulta e del
raccordo con il centro direzionale e gli uffici del
Consiglio regionale sono assicurati dalla competente
articolazione organizzativa regionale.
  12.  La Consulta adotta, con il voto della maggioranza
degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento
per disciplinare il proprio funzionamento.
  13.  La Giunta regionale individua locali idonei per
lo svolgimento delle attività  della consulta.”

ARTICOLO 5 
 Sostituzione dell' art. 8 della LR 28/ 93
 L' art. 8 della LR 28/ 93 è  sostituito dal seguente:
 “Art. 8
 Qualificazione ed aggiornamento dei volontari
 1.  La preparazione e l' aggiornamento dei quadri
e degli operatori delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale è  attuata
nell' ambito del piano regionale per la formazione
professionale di cui all' art. 14 della LR 31 agosto
1994, n. 70  “Nuova disciplina in materia di formazione
professionale”, sentite le proposte relative ai
programmi formulati dalle Consulte provinciali
del volontariato.
  2.  Per specifiche attività  formative attinenti agli
aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte
si fa riferimento alle leggi regionali o statali che
disciplinano i settori dell' assistenza sociale e sanitaria,
del patrimonio storico, artistico e culturale,
della protezione ambientale, della protezione civile,
del tempo libero, secondo le modalità  in esse
contenute ove siano presenti piani di formazione e
aggiornamento per volontari di organizzazioni
iscritte al registro.
  3.  Le convenzioni di cui all' art. 10, fra enti
pubblici e associazioni di volontariato iscritte al
registro possono prevedere il rimborso all' organizzazione
di una quota riservata alla formazione
e all' aggiornamento dei volontari da contabilizzare
separatamente e da utilizzare periodicamente
per tale fine.”

ARTICOLO 6 
 Modificazioni all' art. 9 della LR 28/ 93
 1.  Il comma 1 dell' art. 9 (Studi, ricerche e
sperimentazione sull' attività  di volontariato) è  sostituito
dal seguente:
 “1.  Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato
e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale
patrocina, promuove, esplica direttamente e
partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione
e sperimentazione sul volontariato.  Allo
scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
approva il programma di utilizzo delle somme
disponibili per l' anno in corso individuando le
priorità , le modalità  di finanziamento e di rendicontazione.”

ARTICOLO 7 
 Modificazioni all' art. 10 della LR 28/ 93
 1.  Il comma 1 dell' art. 10 della LR 28/ 93 è 
sostituito dal seguente:
 “1.  AL fine di contribuire alla realizzazione di
programmi di interesse regionale e locale, la
Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici
possono convenzionarsi con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui all' art. 4.
  L' attività  convenzionata deve consistere un prestazioni
anche integrative di quelle erogate dai servizi
pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le
convenzioni - tipo di cui al comma 4.”
  2.  Dopo il comma 2 dell' art. 10 della LR 28/ 93 è 
inserito il seguente comma 2 bis:
 “2 bis.  Gli oneri delle convenzioni devono
essere rendicontati all' ente erogatore con cadenza
periodica e/ finale”.

ARTICOLO 8 
 Sostituzione dell' art. 14 della LR 28/ 93
 1.  L' art. 14 della LR 28/ 93 è  sostituito dal
seguente:
 “Art.  14
 Revisione periodica del registro regionale
 1.  Per consentire la verifica del permanere dei
requisiti in base ai quali è  stata disposta l' iscrizione
al registro regionale, in previsione della revisione
del registro stesso, le organizzazioni di volontariato
inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla
Provincia, in cui hanno sede legale:
a) dichiarazione del legale rappresentante con
la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l' atto
costitutivo e lo statuto, nonchè  i dati di cui all' artº
4, comma 2, lett b) ed e) sono restati immutati o si
attestano le modificazioni intervenute;
  b) relazione sulla attività  svolta nel precedente
anno solare;
  c) copia del bilancio consuntivo afferente l' esercizio
precedente, con indicati contributi, beni e
lasciti, nonchè  lo stato patrimoniale, approvato
dall' assemblea.
  2.  La Provincia è  tenuta a svolgere verifiche sul
permanere della corrispondenza delle attività  di
volontariato ai requisiti di cui all' art. 2.
  3.  Il Presidente della Provincia, effettuate le
verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al
Presidente della Giunta regionale, entro il trenta
settembre di ogni anno, l' elenco delle organizzazioni
di volontariato la cui verifica abbia avuto
esito positivo, per la successiva pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione.
  4.  E' fatta salva la facoltà  della Giunta regionale
di provvedere direttamente alla verifica della permanenza
dei requisiti delle organizzazioni di volontariato
di cui è  stata disposta l' iscrizione, anche
in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli
adempimenti.”

ARTICOLO 9 
 Sostituzione dell' art. 15 della LR 28/ 93
 1.  L' art. 15 della LR 28/ 93 è  sostituito dal
seguente:
 “Art.  15
 Cancellazione dal registro regionale
 1.  Il Presidente della Provincia, qualora abbia
accertato, dalle verifiche effettuate, che un' organizzazione
di volontariato iscritta al registro regionale
non è  più  in possesso di uno o più  requisiti
previsti dalla presente legge o che, nonostante
diffida, non ha adempiuto all' obbligo di cui all' artº
14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa
dal registro, con decreto motivato.
  2.  Il provvedimento di cui al comma 1 è 
comunicato all' organizzazione interessata, al Comune
in cui ha sede legale l' organizzazione di volontariato,
nonchè  alla Giunta regionale per la pubblicazione,
per estratto, sul bollettino ufficiale della
Regione.
  3.  La cancellazione di una organizzazione di
volontariato dal registro regionale comporta per
Regione, enti locali ed altri enti pubblici l' obbligo
di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto
con l' organizzazione stessa.
  4.  Contro il provvedimento di cancellazione dal
registro è  ammesso ricorso agli organi giurisdizionali,
secondo quanto previsto dalle disposizioni
statali vigenti.”

ARTICOLO 10 
 Modifica dell' art. 17 della LR 28/ 93
 1.  Il capoverso del comma 1 dell' art. 17  “Norma
finanziaria “della LR 28/ 93 è  sostituito dal seguente:
 “Interventi e iniziative a sostegno delle organizzazioni
di volontariato (art. 9 della LR
26/ 04/ 1993, n. 28).”

ARTICOLO 11 
 Nuove norme transitorie per le
domande di iscrizione pendenti e per la
revisione periodica del registro
 1.  Le domande di iscrizione al registro di cui
all' art. 4, presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge e la cui istruttoria non sia stata
definita, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede
legale l' organizzazione richiedente, unitamente ai
fascicoli afferenti le organizzazioni scritte, entro
trenta giorni dalla data suddetta.  La Provincia
provvede alla conclusione dell' istruttoria ed
all' emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto
del termine di novanta giorni dall' acquisizione
da parte dell' amministrazione provinciale
delle domande.
  2.  Per l' anno 1996, le procedure di revisione
periodica del registro previste dall' art. 14 della LR
28/ 93, continuano ad essere esercitate dalla Giunta
regionale.  A tale scopo, le disposizioni di cui
agli artt 14 e 15 della LR 28/ 93, nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, conservano efficacia fino al 30
settembre 1996.
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 Firenze, 15 aprile 1996
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
regionale il 12.3.1996 ed è  stata vistata dal
Commissario del Governo il 9.4.1996.