LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 10-06-1994
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Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Modificazioni all' art. 3 della LR 26 aprile 1993, n. 28 1. Il comma 3 dell' art. 3 della LR 26 aprile 1993 n. 28 è così sostituito: << 3. Negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonchè la sede dell' organizzazione >>.
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ARTICOLO 2 Modificazioni all' art. 16 della LR 26 aprile 1993, n. 28 1. Il comma 1 dell' art. 16 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è così sostituito: << 1. Per diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente legge resta operante l' albo regionale istituito ai sensi dell' art. 3 della LR 7 maggio 1985, n. 58. L' iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall' iscrizione al registro regionale di cui all' art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente legge >>. 2. Il comma 2 dell' art. 16 della LR 26 aprile 1993 n. 28 è così sostituito: << 2. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge le organizzazioni iscritte all' albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta regionale per essere iscritte nel registro regionale istituito con la presente legge. A tal fine devono produrre tutti i documenti di cui alla lettº b), c), d), e) dell' art. 4, comma 2. Dalla dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 deve risultare altresì : - che l' atto costitutivo, o lo statuto, a suo tempo presentati, non hanno subito variazioni o, comunque, le variazioni di tali atti eventualmente intervenute e non già comunicate ai sensi della vigente normativa: - che in base allo statuto sussiste l' obbligo di formare il bilancio con le relative modalità di approvazione >>. 3. Il comma 4 dell' art. 16 della LR 26 aprile 1993 n. 28 è così sostituito: << 4. Il Presidente della Giunta regionale, entro diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, iscrive l' organizzazione nel registro regionale indicando le attività da essa svolte. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso in conformità di quanto previsto dall' art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 >>. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 giugno 1994. La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 3 maggio 1994 ed è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell' art. 127 della Costituzione, 1o comma.
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