LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 10-06-1994
REGIONE TOSCANA

Modificazioni alla LR 26 aprile 1993, n. 28
concernente << Norme relative ai rapporti delle organizzazioni
di volontariato con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA 
N. 41 
del 20 giugno 1994 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

 Modificazioni all' art. 3
della LR 26 aprile 1993, n. 28
 1.  Il comma 3 dell' art. 3 della LR 26 aprile
1993 n. 28 è  così  sostituito:
  << 3.  Negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo
o nello statuto delle organizzazioni di volontariato
devono essere previsti i requisiti di cui al
comma 1, nonchè  la sede dell' organizzazione >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 3 

 
 
 
 

ARTICOLO 2 

 Modificazioni all' art. 16
della LR 26 aprile 1993, n. 28
 1.  Il comma 1 dell' art. 16 della LR 26 aprile
1993, n. 28 è  così  sostituito:
  << 1.  Per diciotto mesi dall' entrata in vigore della
presente legge resta operante l' albo regionale istituito
ai sensi dell' art. 3 della LR 7 maggio 1985,
n. 58.  L' iscrizione a tale albo produce gli stessi
effetti di quelli derivanti dall' iscrizione al registro
regionale di cui all' art. 4, sia ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente
legge >>.
  2.  Il comma 2 dell' art. 16 della LR 26 aprile
1993 n. 28 è  così  sostituito:
  << 2.  Entro un anno dall' entrata in vigore della
presente legge le organizzazioni iscritte all' albo di
cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della
Giunta regionale per essere iscritte nel registro
regionale istituito con la presente legge.  A tal fine
devono produrre tutti i documenti di cui alla lettº
b), c), d), e) dell' art. 4, comma 2.  Dalla dichiarazione
sostitutiva dell' atto di notorietà  di cui all' art. 4
della legge 4 gennaio 1968 n. 15 deve risultare
altresì :
  - che l' atto costitutivo, o lo statuto, a suo
tempo presentati, non hanno subito variazioni o,
comunque, le variazioni di tali atti eventualmente
intervenute e non già  comunicate ai sensi della
vigente normativa:
  - che in base allo statuto sussiste l' obbligo
di formare il bilancio con le relative modalità  di
approvazione >>.
  3.  Il comma 4 dell' art. 16 della LR 26 aprile
1993 n. 28 è  così  sostituito:
  << 4.  Il Presidente della Giunta regionale, entro
diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed
accertato il possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge, iscrive l' organizzazione nel registro
regionale indicando le attività  da essa svolte.  Nel
caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso
termine, pronuncia decreto motivato di diniego.
  Contro tale provvedimento è  ammesso ricorso in
conformità  di quanto previsto dall' art. 6, comma
5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 >>.
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 Firenze, 10 giugno 1994.
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 3 maggio 1994 ed è  divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini ai sensi dell' art. 127
della Costituzione, 1o comma.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 16 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 58 del 1985 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 4