LEGGE REGIONALE N. 111 DEL 28-12-1994
REGIONE TOSCANA

LR 26- 4- 1993, n. 28 << Norme relative ai rapporti
delle organizzazioni di volontariato con la Regione,
Enti locali ed altri enti pubblici. Istituzione registro
regionale delle organizzazioni del volontariato >>.
Modifiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA 
N. 87 
del 28 dicembre 1994 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

 1.  Il comma 1 dell' art. 9 della LR 26 aprile 1993,
n. 28 è  così  sostituito:
  << 1.  Per sostenere il ruolo del volontariato
organizzato a favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale
patrocina, promuove, esplica direttamente
e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione
e sperimentazione sul volontariato >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 9 

 
 
 
 

ARTICOLO 2 

 1.  All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è 
aggiunto il seguente comma 4:
  << 4.  Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si
fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente
variazione per competenza e cassa:
 1.  All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è 
aggiunto il seguente comma 4:
  << 4.  Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si
fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente
variazione per competenza e cassa:
  In diminuzione
Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di
spesa per funzioni normali - 150 milioni

 1.  All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è 
aggiunto il seguente comma 4:
  << 4.  Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si
fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente
variazione per competenza e cassa:
OMISSIS
In aumento
Cap. 18145 Interventi e iniziative a sostegno e
sviluppo del volontariato che opera nel campo della
cultura (art. 9) + 150 milioni >>
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi
dell' art. 28 dello Statuto e dell' art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
 Firenze, 28 dicembre 1994
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 25- 11- 1994 ed è  stata vistata dal Commissario
del Governo il 24- 12- 1994.

Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 28 del 1993 Articolo 17