LEGGE REGIONALE N. 111 DEL 28-12-1994
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Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 1. Il comma 1 dell' art. 9 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è così sostituito: << 1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato a favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato >>.
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ARTICOLO 2 1. All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è aggiunto il seguente comma 4: << 4. Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa: 1. All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è aggiunto il seguente comma 4: << 4. Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa: In diminuzione Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spesa per funzioni normali - 150 milioni 1. All' art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 è aggiunto il seguente comma 4: << 4. Agli oneri di spesa derivanti dall' art. 9 si fa fronte per l' esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa: OMISSIS In aumento Cap. 18145 Interventi e iniziative a sostegno e sviluppo del volontariato che opera nel campo della cultura (art. 9) + 150 milioni >> La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 28 dello Statuto e dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 28 dicembre 1994 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 25- 11- 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24- 12- 1994.
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