LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 15-04-1996
REGIONE TOSCANA
Modifiche alla LR 26 aprile 1993, n. 28 concernente
norme relative ai rapporti delle organizzazioni
di volontariato con la Regione gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione
del registro regionale delle organizzazioni del
volontariato.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 23
del 24 aprile 1996 |
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
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ARTICOLO 1
Modificazioni all' art. 2 della
LR 26 aprile 1993, n. 28
1. I commi 2 e 3 dell' art. 2 della LR 28/ 93 sono
sostituiti dai seguenti:
“2. Costituiscono attività di cui al comma 1, le
prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di
interesse generale indicate dall' art. 1 e che si esplicano
in azioni direttamente volte alla prevenzione e
alla rimozione di situazioni di bisogno della persona
umana e della collettività o per servizi di rilevante
interesse sociale.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere
caratterizzate da una documentata presenza dell' organizzazione
sul territorio, rivolgersi alla generalità
della popolazione e non esclusivamente agli aderenti
all' organizzazione medesima”.
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ARTICOLO 2
Sostituzione dell' art. 4 della LR 28/ 93
1. L' art. 4 della LR 27/ 93 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni del volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, articolato in sezioni provinciali.
A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni
che, in possesso dei requisiti indicati dai
precedenti articoli, al momento della presentazione
della domanda siano costituite ed operanti da almeno
sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei
mesi non è richiesto per l' iscrizione di organizzazioni
aderenti ad associazioni o federazioni di cui
al successivo comma 9.
2. La domanda di iscrizione è presentata al
Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede
legale l' organizzazione, unitamente alla seguente
documentazione:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto ovvero
dell' accorso degli aderenti dai quali risulti, oltre ai
requisiti di cui all' art. 3, la sede dell' organizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le
diverse cariche associative;
c) relazione concernente l' attività associativa svolta
e quella in programma;
d) bilancio consuntivo afferente l' esercizio finanziario
precedente ed approvato dall' assemblea, con
indicati, beni e lasciti, nonchè lo stato
patrimoniale;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante
legale concernente la determinante prevalenza del
numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori
dipendenti e dei professionisti convenzionati.
3. Il Presidente della Provincia, entro novanta
giorni dal ricevimento della domanda, accertati i
requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il
decreto per l' iscrizione dell' organizzazione nella
sezione provinciale del registro regionale, indicando
le attività per le quali l' iscrizione stessa è disposta.
Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo
stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il
decreto motivato di diniego.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono
comunicati all' organizzazione richiedente, al Sindaco
del Comune ove ha sede legale l' organizzazione e
al Presidente della Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento
di iscrizione, con l' indicazione delle attività
per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.
“5. La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi
utili agli effetti dell' istruttoria, A tal fine, il parere del
Comune in cui ha sede l' organizzazione richiedente,
è obbligatorio.”
6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel
caso in cui per l' espletamento dell' istruttoria sia
necessaria l' acquisizione di ulteriori documenti o
l' integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano
a decorrere dalla data di ricevimento delle
integrazioni o dei documenti richiesti.
7. Possono essere iscritte in sezioni separate del
registro regionale anche le organizzazioni di volontariato
di cui all' art. 13 della legge 11 agosto 1991, nº
266. E' fatta salva la normativa di settore che
disciplina l' attività di tali organizzazioni.
8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del
registro regionale, le associazioni o federazioni
rappresentative delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro stesso ed operanti in almeno
due Comuni della Regione.
9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali
- aventi sede legale in Toscana - che rappresentano
organizzazioni che esercitano attività di almeno sei
Province, esprimono rappresentanti nella Consulta di
cui all' art. 7.
10. Contro il provvedimento di diniego dell' iscrizione
nel registro è ammesso ricorso agli organi
giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti.
11. Annualmente, entro il trenta novembre, è
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a
cura degli uffici regionali competenti, il registro
regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte
alla data del trenta settembre.”
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ARTICOLO 3
Sostituzione dell' art. 6 della LR 28/ 93
1. L' art. 6 della LR 28/ 93 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Consulte comunali e provinciali
delle organizzazioni di volontariato
1. Le Consulte istituite presso i Comuni e le
Province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate
da appositi regolamenti.
2. L' erogazione di contributi pubblici e la possibilità
di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche,
nell' ambito del volontariato, è riservata alla sole
organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel
registro regionale.”
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ARTICOLO 4
Sostituzione dell' art. 7 della LR 28/ 93
1. L' art. 7 della LR 28/ 93 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Consulta Regionale
1. E' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni
di volontariato.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla
Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere
sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i
settori in cui operano le organizzazioni stesse, da
esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La
consulta può avanzare proposte al Consiglio e alla
Giunta regionale al fine dell' adozione di tali provvedimenti.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono
richiedere alla Consulta, ai fini dell' espressione del
parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di
partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni
di volontariato previsti dagli statuti comunali e
provinciali.
4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato
è così composta:
a) due membri, uno effettivo ed uno supplente,
designati da ciascuna delle associazioni o federazioni
rappresentative iscritte nella sezione del registro
regionale di cui all' art. 4, comma 8;
b) due membri, uno effettivo e uno supplente,
designati dalle consulte provinciali del volontariato e
scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti
ad associazioni o federazioni regionali di cui all' artº
4, comma 8, purchè iscritte al registro regionale, con le
modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
5. I membri supplenti partecipano alle riunioni
della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza,
i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con
pienezza di diritti.
6. I membri della Consulta sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale e restano
in carica fino alla scadenza della legislatura
regionale.
7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza
degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne
convoca e presiede le sedute.
8. Il Presidente è coadiuvato da tre membri,
nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i
quali forma l' ufficio di presidenza. L' Ufficio di presidenza
predispone l' ordine del giorno delle sedute e
nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In
caso di votazioni all' interno di tale ufficio, a parità di
voti, prevale il voto del Presidente.
9. La Consulta si riunisce quando è attivata ai sensi
del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta
ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano
richiesta un terzo dei componenti o l' Ufficio di
presidenza, a decisione unanime.
10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il
rimborso spese in conformità di quanto disposto
dall' art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37, successive
modificazioni, in quanto applicabile.
11. I compiti di segreteria della Consulta e del
raccordo con il centro direzionale e gli uffici del
Consiglio regionale sono assicurati dalla competente
articolazione organizzativa regionale.
12. La Consulta adotta, con il voto della maggioranza
degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento
per disciplinare il proprio funzionamento.
13. La Giunta regionale individua locali idonei per
lo svolgimento delle attività della consulta.”
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ARTICOLO 5
Sostituzione dell' art. 8 della LR 28/ 93
L' art. 8 della LR 28/ 93 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Qualificazione ed aggiornamento dei volontari
1. La preparazione e l' aggiornamento dei quadri
e degli operatori delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale è attuata
nell' ambito del piano regionale per la formazione
professionale di cui all' art. 14 della LR 31 agosto
1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione
professionale”, sentite le proposte relative ai
programmi formulati dalle Consulte provinciali
del volontariato.
2. Per specifiche attività formative attinenti agli
aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte
si fa riferimento alle leggi regionali o statali che
disciplinano i settori dell' assistenza sociale e sanitaria,
del patrimonio storico, artistico e culturale,
della protezione ambientale, della protezione civile,
del tempo libero, secondo le modalità in esse
contenute ove siano presenti piani di formazione e
aggiornamento per volontari di organizzazioni
iscritte al registro.
3. Le convenzioni di cui all' art. 10, fra enti
pubblici e associazioni di volontariato iscritte al
registro possono prevedere il rimborso all' organizzazione
di una quota riservata alla formazione
e all' aggiornamento dei volontari da contabilizzare
separatamente e da utilizzare periodicamente
per tale fine.”
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ARTICOLO 6
Modificazioni all' art. 9 della LR 28/ 93
1. Il comma 1 dell' art. 9 (Studi, ricerche e
sperimentazione sull' attività di volontariato) è sostituito
dal seguente:
“1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato
e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale
patrocina, promuove, esplica direttamente e
partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione
e sperimentazione sul volontariato. Allo
scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
approva il programma di utilizzo delle somme
disponibili per l' anno in corso individuando le
priorità , le modalità di finanziamento e di rendicontazione.”
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ARTICOLO 7
Modificazioni all' art. 10 della LR 28/ 93
1. Il comma 1 dell' art. 10 della LR 28/ 93 è
sostituito dal seguente:
“1. AL fine di contribuire alla realizzazione di
programmi di interesse regionale e locale, la
Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici
possono convenzionarsi con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui all' art. 4.
L' attività convenzionata deve consistere un prestazioni
anche integrative di quelle erogate dai servizi
pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le
convenzioni - tipo di cui al comma 4.”
2. Dopo il comma 2 dell' art. 10 della LR 28/ 93 è
inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Gli oneri delle convenzioni devono
essere rendicontati all' ente erogatore con cadenza
periodica e/ finale”.
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ARTICOLO 8
Sostituzione dell' art. 14 della LR 28/ 93
1. L' art. 14 della LR 28/ 93 è sostituito dal
seguente:
“Art. 14
Revisione periodica del registro regionale
1. Per consentire la verifica del permanere dei
requisiti in base ai quali è stata disposta l' iscrizione
al registro regionale, in previsione della revisione
del registro stesso, le organizzazioni di volontariato
inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla
Provincia, in cui hanno sede legale:
a) dichiarazione del legale rappresentante con
la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l' atto
costitutivo e lo statuto, nonchè i dati di cui all' artº
4, comma 2, lett b) ed e) sono restati immutati o si
attestano le modificazioni intervenute;
b) relazione sulla attività svolta nel precedente
anno solare;
c) copia del bilancio consuntivo afferente l' esercizio
precedente, con indicati contributi, beni e
lasciti, nonchè lo stato patrimoniale, approvato
dall' assemblea.
2. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sul
permanere della corrispondenza delle attività di
volontariato ai requisiti di cui all' art. 2.
3. Il Presidente della Provincia, effettuate le
verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al
Presidente della Giunta regionale, entro il trenta
settembre di ogni anno, l' elenco delle organizzazioni
di volontariato la cui verifica abbia avuto
esito positivo, per la successiva pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione.
4. E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale
di provvedere direttamente alla verifica della permanenza
dei requisiti delle organizzazioni di volontariato
di cui è stata disposta l' iscrizione, anche
in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli
adempimenti.”
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ARTICOLO 9
Sostituzione dell' art. 15 della LR 28/ 93
1. L' art. 15 della LR 28/ 93 è sostituito dal
seguente:
“Art. 15
Cancellazione dal registro regionale
1. Il Presidente della Provincia, qualora abbia
accertato, dalle verifiche effettuate, che un' organizzazione
di volontariato iscritta al registro regionale
non è più in possesso di uno o più requisiti
previsti dalla presente legge o che, nonostante
diffida, non ha adempiuto all' obbligo di cui all' artº
14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa
dal registro, con decreto motivato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è
comunicato all' organizzazione interessata, al Comune
in cui ha sede legale l' organizzazione di volontariato,
nonchè alla Giunta regionale per la pubblicazione,
per estratto, sul bollettino ufficiale della
Regione.
3. La cancellazione di una organizzazione di
volontariato dal registro regionale comporta per
Regione, enti locali ed altri enti pubblici l' obbligo
di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto
con l' organizzazione stessa.
4. Contro il provvedimento di cancellazione dal
registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali,
secondo quanto previsto dalle disposizioni
statali vigenti.”
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ARTICOLO 10
Modifica dell' art. 17 della LR 28/ 93
1. Il capoverso del comma 1 dell' art. 17 “Norma
finanziaria “della LR 28/ 93 è sostituito dal seguente:
“Interventi e iniziative a sostegno delle organizzazioni
di volontariato (art. 9 della LR
26/ 04/ 1993, n. 28).”
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ARTICOLO 11
Nuove norme transitorie per le
domande di iscrizione pendenti e per la
revisione periodica del registro
1. Le domande di iscrizione al registro di cui
all' art. 4, presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge e la cui istruttoria non sia stata
definita, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede
legale l' organizzazione richiedente, unitamente ai
fascicoli afferenti le organizzazioni scritte, entro
trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia
provvede alla conclusione dell' istruttoria ed
all' emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto
del termine di novanta giorni dall' acquisizione
da parte dell' amministrazione provinciale
delle domande.
2. Per l' anno 1996, le procedure di revisione
periodica del registro previste dall' art. 14 della LR
28/ 93, continuano ad essere esercitate dalla Giunta
regionale. A tale scopo, le disposizioni di cui
agli artt 14 e 15 della LR 28/ 93, nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, conservano efficacia fino al 30
settembre 1996.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
Firenze, 15 aprile 1996
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
regionale il 12.3.1996 ed è stata vistata dal
Commissario del Governo il 9.4.1996.
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