Legge Regionale n 000042 del 09/12/2002
(Boll. n 32 del 18/12/2002, parte Prima, SEZIONE
I)
Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari integrati).
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - (Finalità e oggetto della legge)
Art. 2 - (Associazioni di promozione sociale)
Art. 3 - (Registro regionale dell'associazionismo di promozione
sociale)
Art. 4 - (Conferimento delle funzioni alle province)
Art. 5 - (Atto costitutivo e statuto)
Art. 6 - (Prestazioni degli associati)
Art. 7 - (Risorse economiche)
CAPO II - Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 8 - (Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale)
Art. 9 - (Struttura del registro)
Art. 10 - (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro
regionale)
Art. 11 - (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni
e alle cancellazioni)
CAPO III - Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione
e gli Enti locali
Art. 12 - (Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)
Art. 13 - (Convenzioni)
Art. 14 - (Fondo di dotazione)
CAPO IV - Consulta regionale e Osservatorio regionale dell'associazionismo
di promozione sociale
Art. 15 - (Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale)
Art. 16 - (Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione
sociale)
CAPO V - Regolamenti di esecuzione
Art. 17 - (Regolamenti di esecuzione)
CAPO VI - Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie
Art. 18 - (Modifiche all'articolo 9 della LR72/1997)
Art. 19 - (Norme finanziarie)
Art. 20 - (Norme transitorie)
Art. 21 - (Abrogazione)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo
di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento
di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca
etica e spirituale.
2. La presente legge:
a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce
il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni
di promozione sociale aventi sede in Toscana all'esercizio delle funzioni
regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui
esse operano;
c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione
sociale;
d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni
di promozione sociale;
e) istituisce la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione
sociale;
f) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione
sociale.
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti
di cui all'articolo 8, costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità
di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività
tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate
nei settori: ambientale- turistico, culturale-educativo e di ricerca etica
e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo,
della tutela dei diritti.
3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro,
le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni
che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici
degli associati.
4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale
i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall'articolo
2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le
associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi
forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote
di natura patrimoniale.
Art. 3
(Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale)
1. E' istituito il registro regionale dell'associazionismo di
promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:
a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;
b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni
che hanno carattere nazionale già iscritte al registro
nazionale, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale).
Art. 4
(Conferimento delle funzioni alle province)
1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale dell'associazionismo
di promozione sociale sono attribuite alle Province.
Art. 5
(Atto costitutivo e statuto)
1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni
di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è
indicata la sede legale.
2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono
iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore
delle attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe
di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente
in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro
diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità
sociale.
Art. 6
(Prestazioni degli associati)
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di
promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono
essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo ai propri associati.
2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo
possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni
di soggetti in condizione di invalidità.
3. Per poter espletare le attività svolte anche in base alle
convenzioni di cui all'articolo 13, i lavoratori, che facciano parte di
associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, hanno diritto
di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l'organizzazione aziendale.
Art. 7
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento
e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti
da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli
associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello
Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione sociale.
CAPO II
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 8
(Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni
di promozione sociale)
1. Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di
promozione sociale le associazioni devono:
a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;
b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non
meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale di cui all'articolo
7 della l. 383/2000;
c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1,
e 5 comma 1;
d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a) ovvero
b), e c)comporta la cancellazione dal registro regionale.
Art. 9
(Struttura del registro)
1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale
comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero
almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa,
a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così
distinte:
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno
i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 8 che in Toscana
hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza
organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso,
che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni
e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno
i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'articolo 8 e che non soddisfano
le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A";
c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno
i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 8.
2. Nell'ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui al
comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al
proprio settore di attività prevalente, secondo l'elencazione di
cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 10
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale)
1. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione
sociale, nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, 5 e 8, inoltrano
la domanda d'iscrizione alle Province nel rispetto delle disposizioni del
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 17, comma 2.
2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione
sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, di cui alla LR 28/1993. L'incompatibilità
sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione.
3. Nell'ambito del registro regionale, le associazioni di promozione
sociale possono essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale.
4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 11
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni)
1. E' facoltà delle Province prevedere e disciplinare ricorsi
in via amministrativa con il regolamento di cui all'articolo 17, comma
2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione dal registro regionale.
CAPO III
Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione
e gli Enti locali
Art. 12
(Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)
1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo
di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di
attività di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma
2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia.
A tal fine:
a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale
al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale,
all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale,
nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività
di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere,
con la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di cui
all'articolo 15, e dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 16,
conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento
dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni
di promozione sociale;
b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozioni
sociale, ai sensi dell'articolo 13.
2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione
e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli
Enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica
di disponibilità, di spazi e attrezzature nelle proprie strutture
con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni
e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro regionale.
4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono
attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa
con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali
e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel
registro regionale di cui all'articolo 8, rappresentative ovvero di riferimento
dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale.
Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi
previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto
alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi
nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata
mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare
competente.
Art. 13
(Convenzioni)
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro
regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento di attività
previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi
complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e
capacità operativa.
2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria
la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di
affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza
professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché
di qualità e di adeguatezza del progetto.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali
e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato all'approvazione
del progetto di cui al comma 2.
5. Le convenzioni contengono in particolare:
a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni
necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate
al momento dell'approvazione del progetto;
b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi
nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni
e malattie connesse all'attività stessa;
c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività,
nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione
della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;
d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti economici
previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza
e assistenza;
e) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.
Art. 14
(Fondo di dotazione)
1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle
associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui
all'articolo 3, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali
e scorte.
2. I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei
quali è concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono
a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle
associazioni di promozione sociale. Tali spese riguardano:
a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la
certificazione di qualità;
e) marketing operativo e strategico;
f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento
totale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la
FIDI Toscana SpA un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica
direttiva approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione
consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione
ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione
della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle
convenzioni con le banche.
CAPO IV
Consulta regionale e Osservatorio regionale dell'associazionismo
di promozione sociale
Art. 15
(Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale)
1. E' istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione
sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all'articolo
20, comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte
al registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 17, comma
1, la Giunta regionale disciplina le modalità di designazione dei
membri della Consulta, garantendo, nell'ambito della stessa:
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei
;
b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali
e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'articolo
9;
c) la rappresentatività di tutti i settori di attività
propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 2,
comma 2.
3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo
di promozione sociale:
a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione
regionale;
b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e
altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi
regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all'articolo
16, comma 1 e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale
dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura
regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.
6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta
dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede
le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando
apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere
eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.
7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta
ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi
regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).
8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale
della competente articolazione organizzativa regionale.
9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso delle
spese sostenute in relazione all'attività svolta.
Art. 16
(Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)
1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione
sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei termini di cui all'articolo
20, comma 5, composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte
al registro regionale di cui all'articolo 3, designati dalla Consulta regionale
di cui all'articolo 15;
c) tre rappresentanti delle Università toscane, congiuntamente
designati dalle Università medesime;
d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali dell'Osservatorio
sociale regionale di cui all'articolo 64, comma 4, della legge regionale
3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti
di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari integrati), congiuntamente designati dalle Province della
Toscana, secondo un principio di rappresentatività territoriale
di dimensione sovra-provinciale.
2. La sede dell'Osservatorio è stabilita dalla Giunta regionale
antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.
3. L'Osservatorio:
a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni
di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l'utilizzo di dati disponibili,
l'integrazione degli stessi, la loro elaborazione e valutazione;
b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente
un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in
Toscana;
c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula
proposte alla Consulta, di cui all'articolo 15, per la migliore operatività
e qualificazione delle attività che interessano l'associazionismo;
d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale dell'associazionismo
di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1, comma1;
e) collabora con l'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo
64 della LR 72/1997.
4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura
regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.
5. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta
dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando
apposito regolamento interno.
6. Alle attività dell'Osservatorio sono destinate le quote
di finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo
14 della l. 383/2000, eventualmente integrate da risorse regionali.
7. Almeno una volta l'anno l'Osservatorio e la Consulta regionale si
riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del Presidente della
Giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all'associazionismo
di promozione sociale. Dell'esito dell'incontro è data informazione
al Consiglio regionale.
8. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso
delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.
CAPO V
Regolamenti di esecuzione
Art. 17
(Regolamenti di esecuzione)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta
regionale approva un regolamento, previo parere della Commissione
consiliare competente, con il quale definisce le modalità di designazione
dei membri della Consulta, sulla base di quanto previsto dall'articolo
15, comma 2.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le Province
approvano un regolamento che definisce:
a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione
sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale,
che devono essere riportati sul registro regionale.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il dipartimento
della Giunta regionale, competente in materia di politiche sociali, predispone
uno schema tipo di regolamento del quale le Province possono avvalersi
ai fini dell'approvazione di quanto indicato al comma 2.
CAPO VI
Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie.
Art. 18
(Modifiche all'articolo 9 della LR 72/1997)
1. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 9 della LR 72/1997
, è aggiunta la seguente lettera e):
"e) forme particolari di valorizzazione e di sostegno, anche di carattere
finanziario, a favore delle associazioni di cui all'articolo 12, comma
4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni
di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3
ottobre 1997, n. 72 concernente l'organizzazione e promozione di un sistema
di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)".
Art. 19
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 14
si fa fronte per gli esercizi 2003 e 2004, con le risorse dell'UPB 221
"Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo
- spese correnti, per la cifra di 100.000,00 euro per l'esercizio 2003
e di 100.000,00 1euro per l'esercizio 2004, per gli anni seguenti si provvederà
con legge di bilancio.
2. Agli oneri di spesa di cui agli articoli 15, comma 9, e 16, comma
8, si fa fronte per l'esercizio in corso e per gli esercizi 2003 e 2004
con le risorse iscritte nell'UPB 711 "Funzionamento della struttura
regionale- spese correnti" per la cifra di 8.000,00 euro per l'esercizio
in corso, di 8.000,00 euro per l'esercizio 2003, di 8.000,00 euro per l'esercizio
2004."
3. Agli oneri di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, si fa fronte
con le risorse dell'UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema
informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti", relative alle quote
assegnate di finanziamento statale.
4. La legge regionale di bilancio può prevedere eventualmente
risorse aggiuntive a partire dall'anno 2003.
Art. 20
(Norme transitorie)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 17, comma 2, le Province provvedono, ciascuna in relazione
alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione
del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, assicurandone
la coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine richiedono
ai soggetti interessati le eventuali necessarie informazioni e integrazioni
alla documentazione prodotta e realizzano ogni attività necessaria
per:
a) l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione
in relazione alle domande prodotte ai sensi della legge regionale 9 aprile
1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) e giacenti presso
gli uffici;
b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all'articolo 2,
comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo regionale) della
legge regionale 36/1990;
c) l'emanazione dei provvedimenti di cancellazione delle associazioni
per le quali la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito negativo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione inoltra alle Province territorialmente
competenti eventuali domande di iscrizione all'albo regionale di cui alla
LR 36/1990 e i fascicoli relativi alle associazioni conservati presso i
propri uffici. La Regione assicura altresì alle Province la collaborazione
dei propri uffici per gli adempimenti connessi alla revisione dell'albo
regionale di cui al comma 1, lettera b).
3. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale
dell'associazionismo di promozione sociale relativo all'articolazione territoriale
di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La Giunta regionale ne dispone
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel momento
in cui tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso
e, da tale momento, cessa l'efficacia degli albi istituiti ai sensi della
LR 36/1990.
4. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana del registro regionale dell'associazionismo di promozione
sociale, di cui al comma 3, è istituita la Consulta regionale dell'associazionismo
di promozione sociale di cui all'articolo 15.
5. Entro sessanta giorni dall'istituzione della Consulta regionale
dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15, è
istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale
di cui all'articolo 16.
Art. 21
(Abrogazione)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione,
di cui all'articolo 17, comma 2, è abrogata la LR 36/1990.
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 9 dicembre 2002
Martini
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 4.12.2002.
Materia: Politiche Sociali