LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 13-02-1992
PROVINCIA DI TRENTO

Valorizzazione e riconoscimento del volontariato
sociale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 
N. 9 
del 25 febbraio 1992 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 14 del 1993 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 14 del 1993 Articolo 10 
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1 
 Finalità 
 1.  La Provincia autonoma di Trento riconosce
e valorizza le attività  degli enti ed organizzazioni di
volontariato, di seguito denominati organizzazioni,
che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità 
di carattere educativo - formativo, forme di solidarietà 
sociale e di impegno civile per contrastare
l' emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne
la qualità , per prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno.
  2.  La Provincia garantisce l' autonomia delle attività 
di volontariato, favorisce le iniziative degli
enti ed organizzazioni volti al conseguimento delle
finalità  indicate dalle leggi e dal programma provinciale
di sviluppo e promuove la loro partecipazione
al conseguimento di finalità  sociali e civili.
  3.  la Provincia promuove altresì  le iniziative
di studio concernenti il volontariato sociale e favorisce
la formazione e l' aggiornamento dei volontari.
ARTICOLO 2 
 Attività  ed organizzazioni di volontariato
 1.  Ai fini della presente legge sono attività  di
volontariato quelle prestate spontaneamente e senza
remunerazione anche indiretta, esclusivamente
per fini di solidarietà .
  2.  E' ammissibile il rimborso ai volontari delle
spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti
dalle organizzazioni di appartenenza.
  3.  SOno organizzazioni di volontariato gli organismi
liberamente costituiti che, indipendentemente
dal fatto di essere o meno dotati di personalità 
giuridica, conseguano in modo continuativo, tramite
l' apporto lavorativo del personale degli aderenti prestato
a servizio della comunità , fini di solidarietà , di
promozione umana e sociale, di progresso civile e
culturale e le cui norme statutarie o i rispettivi
ordinamenti interni prevedano espressamente l' esclusione
di ogni fine di lucro, anche indiretto.
  4.  Le organizzazioni di cui al presente articolo
si avvalgono, per l' esercizio delle proprie attività , di
proprie strutture, di strutture messe a disposizione
da terzi o, nelle forme previste dalla presente legge,
di strutture pubbliche.  Possono altresì  avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche
di soci purchè  l' apporto del personale volontario
permanga rilevante.
ARTICOLO 3 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1997 Articolo 11 
 Albo delle organizzazioni di volontariato
 1.  La Provincia istituisce l' albo delle organizzazioni
di volontariato.  L' albo si articola in due sezioni:
sezione a) per le organizzazioni in cui l' attività 
dei volontari sia esclusiva o prevalente e cioè  le
prestazioni di lavoro autonomo o dipendente siano
marginali e motivate;  sezione b) per le organizzazioni
in cui l' apporto dei soci volontari è  rilevante ed
organizzato.
  2.  La commissione di cui all' articolo 7 fisserà  i
criteri per accertare l' esistenza dei requisiti e della
rilevanza delle prestazioni dei volontari all' interno
delle organizzazioni.
  3.  Le organizzazioni che intendono chiedere
l' iscrizione all' albo debbono presentare apposita
domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell' atto di costituzione, il quale deve prevedere
l' elettività  delle cariche sociali, la democraticità 
della gestione dell' organizzazione, il diritto
di ogni cittadino di farne parte salvo motivato
diniego, la parità  di accesso ai servizi erogati
e alle attività  svolte, senza differenziazione tra
appartenenti e non, l' esclusione dello scopo di
lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità 
e sul patrimonio e la devoluzione dei
propri beni in caso di cessazione dell' attività  ad
organizzazioni di volontariato operanti in settore
analogo o similare;
  b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della
dignità  personale e delle convinzioni dei destinatari
dell' attività ;
  c) copia dell' ordinamento interno, con l' indicazione
delle persone cui è  conferita la presidenza o
la direzione;
  d) una relazione sugli interventi già  attuati ed un
programma di quelli che si intendono attivare
specificando, per entrambi, le metodologie di
intervento e la qualificazione del personale volontario
impiegato.
  4.  La domanda va indirizzata alla Provincia.
  L' iscrizione è  disposta con atto dell' Assessore competente
per materia, sentita la commissione di cui
all' articolo 7.
  5.  L' iscrizione all' albo è  condizione necessaria
per poter fruire dei benefici della presente legge.
  La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge
comporta la cancellazione dall' albo.  Essa, come pure
l' eventuale rifiuto di iscrizione, è  disposta con
provvedimento motivato.
ARTICOLO 4 
 Partecipazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato possono
presentare alla commissione di cui all' articolo 7,
anche in occasione delle audizioni dalla stessa promosse,
osservazioni e proposte riguardanti il settore
in cui operano.  Le stesse, in gruppo di almeno tre,
possono chiedere agli organi competenti l' audizione
sui piani e programmi inerenti al proprio specifico
campo di attività .
  2.  Nell' adozione di piani e programmi che interessano
l' attività  delle organizzazioni di volontariato
è  sentita la commissione di cui all' articolo 7.  Per
programmi specifici possono essere consultate anche
le organizzazioni di volontariato maggiormente
rappresentative del settore.
ARTICOLO 5 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 14 del 1993 Articolo 10 
 Interventi a favore del volontariato
 1.  La Giunta provinciale può  concedere contributi
per sostegno di attività  di formazione e promozione
del volontariato sociale sulla base di specifici
progetti a:
a) organizzazioni di volontariato iscritte all' albo di
cui all' articolo 3 ed operanti nel territorio provinciale;
  b) organismi, costituiti in prevalenza da organizzazioni
di volontariato iscritte all' albo, che abbiano
i requisiti previsti dalla presente legge per
l' iscrizione all' albo stesso.
  2.  Per il conseguimento degli scopi della presente
legge, laddove i piani o programmi provinciali
prevedano l' apporto del volontariato alla realizzazione
di interventi di competenza dei pubblici servizi,
la Giunta provinciale può  autorizzare la stipula
di apposite convenzioni in base alle leggi di settore
vigenti con le organizzazioni di volontariato iscritte
da almeno sei mesi all' albo di cui all' articolo 3.  In
caso di iniziative ed attività  non disciplinate da specifiche
norme provinciali, la Giunta provinciale
può  autorizzare al stipula di convenzioni ai sensi
dell' articolo 6 della presente legge, limitatamente
alle organizzazioni iscritte alla sezione a) dell' albo
da almeno sei mesi.
  3.  Al fine della concessione dei contributi di
cui al comma 1, della stipula delle convenzioni di cui
al comma 2 e della definizione degli interventi
da realizzare in attuazione delle convenzioni già  in
atto ai sensi della presente legge, la Giunta provinciale,
nell' ambito delle indicazioni del programma
provinciale di sviluppo, approva entro il 31 maggio
di ogni anno un piano annuale, sentito il parere
della commissione provinciale per il volontariato di
cui all' articolo 7, indicando eventualmente anche
gli ambiti di interventi ritenuti prioritari.
  4.  la Giunta provinciale stabilisce inoltre le
modalità  di presentazione delle domande di contributo,
i criteri per la determinazione della spesa
massima ammissibile, per la determinazione dell'
entità  dei contributi, nonchè  per la concessione
degli stessi e di rendicontazione dell' attività  economica
e sociale.
  5.  La Giunta provinciale favorisce altresì  la collaborazione
delle organizzazioni di volontariato in
iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.
ARTICOLO 6 
 Criteri e modalità  per il convenzionamento
 1.  LA convenzione con le organizzazioni di volontariato
dovrà  indicare:
a) l' attività  che è  oggetto di essa e le modalità  di
svolgimento anche al fine di garantire il raccordo
con i programmi e le norme di funzionamento
del settore;
  b) la durata del rapporto convenzionale;
  c) l' entità  delle prestazioni del personale volontario
necessario allo svolgimento dell' attività  in
modo continuativo;
  d) l' entità  del contributo assegnato all' organizzazione
dei volontari per i costi di gestione e per
le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o
subordinato;
  e) la messa a disposizione, anche gratuita, di eventuali
strutture per lo svolgimento dell' attività 
convenzionata;
  f) gli eventuali contributi per la ristrutturazione o
l' arredamento di immobili di proprietà  dell' organizzazione
o in comodato alla stessa per almeno
venticinque anni dalla data della convenzione,
nonchè  per l' acquisto di strumenti ed attrezzature
tecniche;
  g) gli eventuali contributi per sostenere i canoni di
locazione dell' immobile utilizzato per l' attività ;
  h) l' impegno a svolgere con continuità  le prestazioni
convenzionate;
  i) le cause e modalità  di risoluzione della convenzione
e di revoca dei contributi;
  l) l' obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi;
  m) le modalità  di corresponsione dei contributi e
di rendicontazione;
  n) l' obbligo di fornire periodicamente alla Provincia
autonoma di Trento, su richiesta della stessa,
data conoscitivi inerenti l' attività  svolta;
  o) l' obbligo alla copertura assicurativa degli aderenti
all' organizzazione  che prestino attività  di
volontariato contro gli infortuni e le malattie
connesse allo svolgimento dell' attività  stessa.
  2.  QUalora la convenzione abbia durata pluriennale,
i contributi di cui alle lettere d), f), g), l)
del comma 1, vengono rideterminati annualmente
dalla Giunta provinciale sentita la commissione di
cui all' articolo 7 secondo le determinazioni del piano
annuale di cui all' articolo 5.
  3.  Le organizzazioni che beneficiano degli interventi
di cui alla lettera f) del comma 1, sono
vincolati alla destinazione d' uso degli immobili per
la durata di venticinque anni, salvo deroga disposta
dalla Giunta provinciale.  Tale vincolo viene reso
pubblico mediante annotazione sui libri fondiari
su richiesta della Giunta provinciale.
ARTICOLO 7 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 3 del 1996 Articolo 7 
 Commissione provinciale per il volontariato
 1.  E' costituita presso la Giunta provinciale la
commissione provinciale per il volontariato.  Essa è 
costituita:
a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un
assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;
  b) da quattro funzionari appartenenti ai servizi
provinciali competenti in materia di attività  sanitaria,
attività  socio - assistenziali, lavoro ed attività 
culturali;
  c) da quattro membri nominati dalla Giunta provinciale
che abbiano maturato riconosciuta
esperienza nell' ambito di attività  di volontariato
sociale.  Di essi uno è  designato dal Consiglio
provinciale e gli altri tre sono scelti tra nove
nominativi indicati, d' intesa fra di loro, dalle
organizzazioni di volontariato iscritte all' albo di
cui all' articolo 3.  Nel caso in cui le predette organizzazioni
non provvedano ad indicare i nominativi
entro trenta giorni dalla richiesta, la
Giunta provinciale provvede alla nomina d' ufficio.
  2.  La commissione nomina al suo interno un
vicepresidente.
  3.  le funzioni di segretario della commissione
sono svolte da un funzionario della Provincia.
  4.  E' compiti della commissione di invitare di
volta in volta a partecipare alle sue sedute i funzionari
dei servizi provinciali interessati alle problematiche
oggetto d' esame.
  5.  La commissione dura in carica per tutta la
durata della legislatura ed ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte concernenti le iniziative di
studio, di formazione e di aggiornamento di cui
all' articolo 1;
  b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all' articolo
5 e sui rispettivi contenuti;
  c) esprimere un preventivo parere sulle richieste
di iscrizione all' albo delle organizzazioni di volontariato,
sui piani e programmi di cui all' articolo
4, comma 2;
  d) esprimere il parere sul piano annuale e su altri
programmi o progetti sottoposti alla Giunta
provinciale entro trenta giorni dalla richiesta;
  e) fornire annualmente alla Giunta provinciale
una relazione sul volontariato sociale che evidenzi
anche le forme di collaborazione con l' ente
pubblico;
  f) promuovere audizioni delle organizzazioni di
volontariato ai sensi della presente legge ed in
particolare ai fini dell' assolvimento dei compiti
di cui alla lettera a) del presente comma.
  6.  Ai componenti della commissione di applicano
le disposizioni di cui alla legge provinciale
20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 1958 
ARTICOLO 8 
 Formazione e aggiornamento dei volontari
 1.  La Giunta provinciale, nell' ambito del piano
pluriennale per la formazione professionale, è  autorizzata
a promuovere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario che opera
in organismi di volontariato, anche sulla base delle
proposte inoltrate dagli organismi stessi.  A detti
corsi possono partecipare anche i dipendenti pubblici
interessati.
ARTICOLO 9 
 Mappa provinciale del volontariato
 1.  la commissione provinciale per il volontariato
fornisce annualmente alla Giunta provinciale,
per le finalità  di cui alla presente legge ed allo
scopo di favorire il coordinamento dei servizi sul
territorio, una mappa provinciale del volontariato
sociale.  La mappa evidenzia le forme di collaborazione
con l' ente pubblico e lo stato dei suoi rapporti
con le unità  sanitarie locali.
ARTICOLO 10 
 Immobili
 1.  Fra le priorità  di intervento della Giunta
provinciale sugli immobili di proprietà  della Provincia
e per l' erogazione di contributi per il risanamento
degli immobili di proprietà  dei comuni rientra
anche la destinazione degli immobili in comodato
per le attività  di volontariato.
ARTICOLO 11 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO AGGIUNTO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 15 del 1992 Articolo 19 
 Ambito di applicazione e abrogazione di norme
 1.  La legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38
è  abrogata.
  2.  Per quanto non previsto nella presente legge
si applicano le disposizioni di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266 << Legge quadro sul volontariato >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 38 del 1983 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
ARTICOLO 12 
 Riferimenti delle spese
 1.  Per le convenzioni con organizzazioni di volontariato
operanti nei campi previsti da specifiche
leggi provinciali si provvede utilizzando le relative
autorizzazioni di spesa.
  2.  Per i fini di cui all' articolo 8 si provvede
utilizzando le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo
32, comma 2 della legge provinciale 3 settembre 1989,
n. 21.
  3.  Per i restanti interventi previsti dagli articoli,
1, comma 3, 5 e 6, con successive leggi provinciali
si provvederà  alle autorizzazioni di spesa.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 21 del 1989 Articolo 32 
ARTICOLO 13 
 Copertura degli oneri
 1.  Alla copertura dei maggiori oneri, valutati
nell' importo di lire 1.2000.000, derivanti dall' applicazione
dell' articolo 7, comma 6, a carico dell' esercizio
finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di
pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170
dello stato di previsione della spesa - tabella B -
per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce indicato per << Costituzione di nuovi comitati
e commissioni consultive >> nell' allegato n. 4 di
cui all' articolo 9 della legge provinciale concernente
<< Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Trento per l' esercizio finanziario 1992 e bilancio
pluriennale 1992- 1994 >>.
  2.  AI maggiori oneri, valutati nell' importo di
lire 2.000.000, derivanti dall' applicazione dell' articolo
7, comma 6, a carico dell' esercizio finanziario
1993, si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota di
pari importo, si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota di
pari importo, delle disponibilità  iscritte nel settore
funzionale << Amministrazione generale >>, programma
<< Amministrazione generale >>, area di attività 
<< Servizi generali >> del bilancio pluriennali 1992-
1994, di cui all' articolo 14 della legge provinciale
richiamata al comma 1.
  3.  Per gli esercizi successivi si provvederà  secondo
le previsioni recate dal bilancio pluriennale
della Provincia.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1992 Articolo 9 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1992 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1992 Articolo 9 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1992 Articolo 14 
ARTICOLO 14 
 Variazioni di bilancio
 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
b - per l' esercizio finanziario 1992, di cui all' articolo
3 della legge provinciale richiamata al comma 1
dell' articolo 13, sono introdotte le seguenti modificazioni:
(in milioni di lire)

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
b - per l' esercizio finanziario 1992, di cui all' articolo
3 della legge provinciale richiamata al comma 1
dell' articolo 13, sono introdotte le seguenti modificazioni:
(in milioni di lire)
  in diminuzione
cap. 84170 - Fondo destinato
a far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso
Spese correnti (leggi provinciali
14 settembre 1979,
n. 7 - art. 24)
- art. 123 - Nuova legge
Costituzione di nuovi comitati
e commissioni consultive
 cod. mecc. 1119021232
competenza 1992 - 2
cassa 1992 - 2
1993 - 2
1994 - 2
OMISSIS
 2.  nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1992- 1994, di cui all' articolo 14
della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'
articolo 13, le somme di cui allo stesso articolo 13
sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi
in programma >> ed in aumento delle << Spese per
leggi operanti >> nel settore funzionale, programma
ed area di attività  indicati al comma 2 del medesimo
articolo 13.

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
b - per l' esercizio finanziario 1992, di cui all' articolo
3 della legge provinciale richiamata al comma 1
dell' articolo 13, sono introdotte le seguenti modificazioni:
(in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento
Cap. 12300 - Spese per
consigli, comitati e commissioni
(legge provinciale
20 gennaio 1958, n. 4 e successive
modificazioni)
 cod. mecc. 2114210101
competenza 1992 + 2
cassa 1992 + 2
1993 + 2
1994 + 2
  2.  nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1992- 1994, di cui all' articolo 14
della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'
articolo 13, le somme di cui allo stesso articolo 13
sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi
in programma >> ed in aumento delle << Spese per
leggi operanti >> nel settore funzionale, programma
ed area di attività  indicati al comma 2 del medesimo
articolo 13.

 2.  nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1992- 1994, di cui all' articolo 14
della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'
articolo 13, le somme di cui allo stesso articolo 13
sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi
in programma >> ed in aumento delle << Spese per
leggi operanti >> nel settore funzionale, programma
ed area di attività  indicati al comma 2 del medesimo
articolo 13.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
 Trento, 13 febbraio 1992

Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1992 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1992 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1992 Articolo 14 


LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 29-04-1993
PROVINCIA DI TRENTO

Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988,
n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile
1986, n. 13 sull' emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8
sul volontariato, nonchè disposizioni sugli interventi
per l' emergenza

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 
N. 21 
del 11 maggio 1993 
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

CAPO I
Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988,
n. 10 << Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo >>

ARTICOLO 1 
 1.  Il comma 2 dell' articolo 3 della legge provinciale
17 marzo 1988, n. 10 è  sostituito dal seguente:
<< 2.  Il comitato è  composto:
  a) dal dirigente generale del dipartimento competente
nella materia di cui alla presente legge,
con funzioni di presidente;
  b) dal dirigente del servizio provinciale competente
nella materia di cui alla presente legge, con
funzioni di vicepresidente;
  c) da un esperto in cooperazione allo sviluppo appartenente
ad un' organizzazione riconosciuta ai
sensi dell' articolo 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, operante a livello nazionale;
  d) da sei membri eletti tra persone che abbiano
maturato diretta esperienza nel settore della cooperazione
con i paesi in via di sviluppo dalle
associazioni e organismi operanti senza fini di
lucro nel settore specifico in provincia di Trento,
di cui almeno uno appartenente ad organizzazioni
riconosciute ai sensi dell' articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, aventi sede legale
nel territorio provinciale. >>
  2.  Dopo il comma 2 dell' articolo 3 della legge
provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è  inserito il seguente
comma:
<< 2.  bis - Per l' elezione dei membri di cui al comma 2,
lettera d), all' inizio di ogni legislatura, il dirigente
generale del dipartimento competente convoca in
apposita riunione i rappresentanti delle associazioni,
organismi ed organizzazioni di cui alla medesima
lettera d) che non abbiano fatto richiesta depositando
copia del proprio atto costitutivo e dello statuto,
dal quale risulti che il fine istituzionale è  quello
di svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo,
presso il servizio provinciale competente nella materia
di cui alla presente legge;  ciascun rappresentante
ha diritto di votare per non più  di un membro.
  In caso di dimissioni o morte di uno dei membri
eletti, è  chiamato a far parte del comitato il
primo dei non eletti il quale resta in carica fino alla
scadenza del comitato. >>
  3.  Il comma 4 dell' articolo 3 della legge provinciale
17 marzo 1988, n. 10 è  sostituito dal seguente:
<< 4.  Funge da segretario un dipendente della Provincia. >>
  4.  Il comma 6 dell' articolo 3 della legge provinciale
17 marzo 1988, n. 10 è  soppresso.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1986 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 8 del 1992 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 3 
ARTICOLO 2 
 1.  All' articolo 4 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10 è  aggiunto il seguente comma:
<< 2.  I programmi e i progetti in essi contenuti dovranno
espressamente richiamarsi al rispetto delle
finalità  di cui all' articolo 1 e in modo specifico dovranno:
  a) essere volti al sostegno delle azioni di autosviluppo
delle popolazioni destinatarie degli interventi;
  b) garantire la partecipazione attiva della popolazione;
  c) ricorrere prioritariamente a professionalità  locali,
a tecnologie e metodologie rispettose delle
culture, degli usi e delle situazioni locali, nonchè 
a beni e attrezzature reperibili nei paesi in
via di sviluppo destinatari dell' intervento o nei
paesi viciniori. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 4 
ARTICOLO 3 
 1.  All' articolo 5 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3.  La Giunta provinciale provvede all' attuazione
dei progetti di cui al comma 2 anche avvalendosi
della collaborazione di organizzazioni non governative
e di associazioni di volontariato operanti nel
settore nonchè  di cooperative, enti, enti funzionali,
università  ed istituti di ricerca.
  4.  Per i fini di cui al comma 3, la Giunta provinciale
provvede alla costituzioni, per ciascun progetto, di
un comitato di gestione composto da non più  di
sette membri dei quali tre designato dal comitato
tecnico di cui all' articolo 3, con il compito di avanzare
proposte in ordine alla progettazione, monitoraggio,
realizzazione e valutazione dei progetti con
particolare riguardo al coinvolgimento del volontariato
e della comunità  locale.
  5.  Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1
dell' articolo 2, la Provincia è  autorizzata ad anticipare
i fondi necessari alla realizzazione degli interventi,
nonchè  ad istituire apposite unità  operative
nei paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione.
  6.  Per il pagamento delle spese derivanti dall' effettuazione
degli interventi di cui ai commi 3 e 5 possono
essere autorizzate aperture di credito a favore
di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli
articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.  Per
i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo,
in deroga a quanto disposto dall' articolo 62 della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dal
relativo regolamento di attuazione, le aperture di
credito possono essere rese disponibili anche su
conti correnti accesi presso istituti di credito esteri,
anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono
essere disposti secondo le modalità  in uso nei paesi
interessati.  I funzionati delegati possono essere individuati
anche tra il personale assunto o delegato con
contratto d' opera ai sensi del presente articolo.  La
rendicontazione delle spese può  essere effettuata
anche in valuta in relazione alle modalità  con le
quali sono rese disponibili le aperture di credito.  Ai
fini della rendicontazione, qualora risulti impossibile
acquisire la documentazione probatoria, per
spese di importo non superiore a Lire 5.000.000 l' esborso
potrà  essere giustificato con apposita dichiarazione
di responsabilità  del funzionario delegato
nella quale sia indicato l' oggetto delle spesa e il
percettore delle somme.
  7.  I funzionari delegati di cui al comma 6 sono
autorizzati, ai fini della realizzazione degli interventi
di cui ai commi 3 e 5, a concludere contratti con
fornitori operanti nei paesi in via di sviluppo o
limitrofi secondo la normativa vigente, intendendosi,
nei casi previsti dalla legge, la commissione per
gli acquisti di cui all' articolo 22 della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23, sostituita dal comitato di
gestione di cui al comma 4.
  8.  Al fine della realizzazione degli interventi di cui
ai commi 3 e 5, la Giunta provinciale è  autorizzata
ad effettuare assunzioni di personale a contratto
di lavoro a tempo determinato per la durata massima
di anni cinque, nonchè  a stipulare contratti d' opera.
  9.  Per la selezione e la determinazione del relativo
trattamento economico del personale di cui al comma
8, si tiene conto delle capacità  professionali in
relazione alle specifiche esigenze poste dall' intervento
da attuare nonchè  dall' esperienza, delle motivazioni
e dell' attitudine personale all' espletamento
dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari
condizioni di disagio che caratterizzano l' attività 
svolta nei paesi in via di sviluppo.
  10.  La Giunta provinciale predispone una relazione
annuale sullo stato di attuazione dei progetti in
corso e la invia al Consiglio provinciale per l' esame
da parte della competente Commissione permanente. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 5 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 23 del 1990 Articolo 22 
ARTICOLO 4 
 1.  Dopo l' articolo 6 della legge provinciale 17
marzo 1988, n. 10 è  inserito il seguente articolo:
 << Art. 6 bis
 Coordinamento e verifica delle attività 
1.  Al fine di favorire il coordinamento e la verifica
delle attività  di cooperazione allo sviluppo, il Presidente
della Provincia convoca una volta all' anno in
apposita riunione plenaria, da lui presieduta, i rappresentanti
delle associazioni, organismi ed organizzazioni
operanti in Trentino nel settore specifico. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 6 
ARTICOLO 5 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 23 del 1993 Articolo 28 
 1.  Dopo l' articolo 8 della legge provinciale 17
marzo 1988, n. 10 è  aggiunto il seguente articolo:
 << Art. 8 bis
 Trattamento economico all' estero
1.  Al personale dipendente dalla Provincia impiegato
nella realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo, è  attribuita, durante il servizio all' estero
di durata non inferiore a mesi due, oltre al
trattamento economico in godimento, un' indennità 
forfettaria di missione all' estero determinata dalla
Giunta provinciale sulla base dell' ammontare vigente
dell' indennità  nel periodo di missione maggiorato
fino a un massimo del 50 per cento, tenuto
conto delle particolari condizioni di rischio e di
disagio che caratterizzano l' attività  svolta nei paesi
in via di sviluppo.  La Giunta provinciale determina
altresì  ogni altra competenza e provvidenza, ivi
comprese le assicurazioni contro i rischi derivanti
dall' espletamento delle attività  di cui al presente
articolo.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
deroga a quanto previsto dall' articolo 3, numero 1),
della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.
  3.  L' indennità  forfettaria di cui al comma 1 sostituisce
il trattamento di missione stabilito per il personale
provinciale, ad esclusione del rimborso delle
spese di viaggio. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 8 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1989 Articolo 3 
ARTICOLO 6 
 1.  All' articolo 10 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3.  Nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 5, le
connesse variazioni al bilancio della Provincia sono
disposte ai sensi del primo comma dell' articolo 27
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come
modificato con l' articolo 5 della legge provinciale 28
gennaio 1991, n. 2.
  4.  Alle spese derivanti dall' applicazione dell' articolo
5, comma 8, si fa fronte con le assegnazioni dello
Stato di cui al comma 2 del presente articolo e, per
la parte eventualmente non coperta, con gli stanziamenti
autorizzati in base al comma 1 del presente
articolo.
  5.  Alle spese derivanti dall' applicazione del comma
1 dell' articolo 8 bis, si fa fronte con i fondi autorizzati
annualmente con legge di bilancio per il personale
provinciale. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 10 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 5 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 8 
ARTICOLO 7 
 1.  Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti
gli eventuali criteri generali di attuazione
della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima
previo parere della competente Commissione
permanente del Consiglio.

CAPO II
Interventi per l' emergenza

ARTICOLO 8
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1995 Articolo 25 
 1.  La Giunta provinciale è  autorizzata, previa
consultazione con i competenti organi dello Stato, a
sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare
casi di emergenza determinati da eventi naturali,
calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che
si verifichino anche in paesi non in via di sviluppo.
  Per i medesimi fini, sentito il comitato tecnico di
cui all' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10, possono essere concessi contributi fino
alla misura massima del 90 per cento della spesa
ammessa ad enti, associazioni ed organismi operanti
senza fini di lucro in provincia di Trento.
  2.  Le somme occorrenti per i fini di cui al
comma 1 possono essere prelevate, fino all' importo
massimo di Lire 500 milioni annui, dal fondo di
riserva per spese impreviste con le modalità  di cui
all' articolo 22 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7.
  3.  In prima applicazione della presente legge e
a fini di solidarietà  con le popolazioni della Somalia
colpite dalla carestia e dalla guerra, è  autorizzata
la spesa di Lire 300.000.000 per l' acquisto e il trasporto
di generi di prima necessità  nonchè  per favorire
la ripresa dell' agricoltura in Somalia.  A tale
scopo la Giunta provinciale, in accorso con i competenti
organi dello Stato, stabilisce gli interventi e
le modalità  per la loro attuazione ed individua le
strutture di destinazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 7 del 1979 Articolo 22 

CAPO III
Modificazione alla legge provinciale 28 aprile 1986,
n. 13 << Interventi nel settore dell' emigrazione >>

ARTICOLO 9 
 1.  Il comma 5 dell' articolo 22 della legge provinciale
28 aprile 1986, n. 13 è  sostituito dal seguente:
<< 5.  L' ammontare della sovvenzione non può  comunque
essere superiore al 95 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1986 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1986 Articolo 22 

CAPO IV
Modificazione alla legge provinciale 13 febbraio
1992, n. 8 << Valorizzazione e riconoscimento del
volontariato sociale >>

ARTICOLO 10 
 1.  Dopo il comma 5 dell' articolo 5 della legge
provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 è  aggiunto il seguente:
<< 6.  La provincia autonoma di Trento interviene a
fronte degli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni
di volontariato iscritte all' albo di cui all' articolo
3 e che non possano usufruire di analoghi interventi
in base ad altre normative provinciali, per
adempiere all' obbligo di assicurare i propri aderenti
che prestino attività  di volontariato contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
dell' attività  stessa, nonchè  per la responsabilità  civile
verso terzi, imposto dall' articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266.  A tale scopo la Giunta provinciale
è  autorizzata a rimborsare direttamente alle organizzazioni
di volontariato, nella percentuale stabilita
dalla medesima, gli oneri sostenuti. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 8 del 1992 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 8 del 1992 Articolo 5 

CAPO V
Norme finanziarie e finali

ARTICOLO 11 
 1.  In sede di prima applicazione delle modificazioni
introdotte dall' articolo 1 all' articolo 3 della
legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione
di cui al comma 2 bis del predetto articolo 3 è 
indetta entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 3 

ARTICOLO 12 
 1.  Per i fini di cui all' articolo 8 è  autorizzata
l' ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell' esercizio
finanziario 1993.

ARTICOLO 13 
 1.  Alla copertura dell' onere di Lire 300.000.000
derivante dall' applicazione dell' articolo 12, a carico
dell' esercizio finanziario 1993, si provvede mediante
riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al
capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa -
tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in
relazione alla voce << Interventi del programma di
Giunta (spese in conto capitale) >>, indicata nell' allegato
n. 5 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 1
febbraio 1993, n. 4 concernente << Bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio
finanziario 1993 e bilancio pluriennale
1993- 1995 >>.
  2.  Alla copertura dei maggiori oneri valutati
nell' importo di Lire 10.000.000 derivanti dall' applicazione
degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della
legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati
con la presente legge, a carico dell' esercizio finanziario
1993, si provvede mediante riduzione, di
pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170
dello stato di previsione della spesa - tabella B -
per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce indicata per << Interventi del programma di
Giunta (spese correnti) >> nell' allegato n. 4 di cui all'
articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993,
n. 4.
  3.  Ai maggiori oneri valutati nell' importo di
Lire 10.000.000 derivanti dall' applicazione degli articoli
5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17
marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente
legge, a carico dell' esercizio finanziario 1994, si fa
fronte mediante l' utilizzo di una quota, di pari importo,
delle disponibilità  per spese correnti iscritte
nel settore funzionale << Oneri non ripartibili >>, programma
<< Progetti intersettoriali >>, area di intervento
<< Interventi del programma di Giunta >> del bilancio
pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15 della
legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
  4.  Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà 
secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale
della Provincia.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 1993 Articolo 9 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 5 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1988 Articolo 8 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 1993 Articolo 15 

ARTICOLO 14 
 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)

  in diminuzione:
  Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso -
Spese correnti (legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7 - art. 24)
- art. 002 - Nuove leggi - Interventi del programma
di Giunta (spese correnti)
 cod. mecc. 1119021232
competenza 1993 - 10, cassa 1993 - 10, 1994 - 10, 1995 - 10

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in diminuzione:
  Cap. 84180 - Fondo destinato a far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso -
Spese in conto capitale (legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)
- art. 001 - Nuove leggi - Interventi del
programma di Giunta (spese in conto capitale)
 cod. mecc. 1128031232
competenza 1993 - 300, cassa 1993 - 300, 1994 0, 1995 0

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
competenza 1993 - 310, cassa 1993 - 310, 1994 - 10, 1995 - 10

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
  Cap. 12200 - Spese per il personale addetto
a servizi per i quali non sono istituiti specifici
capitoli
 cod. mecc. 1112110101
competenza 1993 + 10, cassa 1993 + 10, 1994 + 10, 1995 + 10

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
OMISSIS
 Cap. 84166 - (di nuova istituzione) Titº
02 - Sez. 21 - Cat. 16) Spese e contributi
per fronteggiare interventi di emergenza
(legge provinciale in corso di promulgazione)
 cod. mecc. 1128031232
competenza 1993 + 300, cassa 1993 + 300, 1994 0, 1995 0

 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
  TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
competenza 1993 + 310, cassa 1993 + 310, 1994 + 10, 1995 + 10

 2.  Nell' allegato n. 3 di cui all' articolo 8 della
legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 è  inserito il
seguente capitolo:
84166 - Spese e contributi per fronteggiare interventi
di emergenza.
  3, Nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15
della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme
di cui all' articolo 13 sono portate in diminuzione
delle << Spese per leggi in programma >>, nel settore
funzionale << Oneri ripartibili >>, programma << Interventi
del programma di Giunta >> ed in aumento
delle << Spese per leggi operanti >> in quelli nel cui
ambito sono classificati i capitoli con variazioni in
aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 1993 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 1993 Articolo 3 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 1993 Articolo 8 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 1993 Articolo 15 

ARTICOLO 15 
 1. La presente legge è  dichiarata urgente ai
sensi dell' articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della provincia.
Manca la data