LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 29-04-1993
PROVINCIA DI TRENTO
Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988,
n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile
1986, n. 13 sull' emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8
sul volontariato, nonchè disposizioni sugli interventi
per l' emergenza
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO
ADIGE
N. 21
del 11 maggio 1993 |
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Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:
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CAPO I
Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988,
n. 10 << Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo >>
ARTICOLO 1
1. Il comma 2 dell' articolo 3 della legge provinciale
17 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il comitato è composto:
a) dal dirigente generale del dipartimento competente
nella materia di cui alla presente legge,
con funzioni di presidente;
b) dal dirigente del servizio provinciale competente
nella materia di cui alla presente legge, con
funzioni di vicepresidente;
c) da un esperto in cooperazione allo sviluppo appartenente
ad un' organizzazione riconosciuta ai
sensi dell' articolo 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, operante a livello nazionale;
d) da sei membri eletti tra persone che abbiano
maturato diretta esperienza nel settore della cooperazione
con i paesi in via di sviluppo dalle
associazioni e organismi operanti senza fini di
lucro nel settore specifico in provincia di Trento,
di cui almeno uno appartenente ad organizzazioni
riconosciute ai sensi dell' articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, aventi sede legale
nel territorio provinciale. >>
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 3 della legge
provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è inserito il seguente
comma:
<< 2. bis - Per l' elezione dei membri di cui al comma 2,
lettera d), all' inizio di ogni legislatura, il dirigente
generale del dipartimento competente convoca in
apposita riunione i rappresentanti delle associazioni,
organismi ed organizzazioni di cui alla medesima
lettera d) che non abbiano fatto richiesta depositando
copia del proprio atto costitutivo e dello statuto,
dal quale risulti che il fine istituzionale è quello
di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo,
presso il servizio provinciale competente nella materia
di cui alla presente legge; ciascun rappresentante
ha diritto di votare per non più di un membro.
In caso di dimissioni o morte di uno dei membri
eletti, è chiamato a far parte del comitato il
primo dei non eletti il quale resta in carica fino alla
scadenza del comitato. >>
3. Il comma 4 dell' articolo 3 della legge provinciale
17 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< 4. Funge da segretario un dipendente della Provincia. >>
4. Il comma 6 dell' articolo 3 della legge provinciale
17 marzo 1988, n. 10 è soppresso.
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ARTICOLO 2
1. All' articolo 4 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
<< 2. I programmi e i progetti in essi contenuti dovranno
espressamente richiamarsi al rispetto delle
finalità di cui all' articolo 1 e in modo specifico dovranno:
a) essere volti al sostegno delle azioni di autosviluppo
delle popolazioni destinatarie degli interventi;
b) garantire la partecipazione attiva della popolazione;
c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali,
a tecnologie e metodologie rispettose delle
culture, degli usi e delle situazioni locali, nonchè
a beni e attrezzature reperibili nei paesi in
via di sviluppo destinatari dell' intervento o nei
paesi viciniori. >>
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ARTICOLO 3
1. All' articolo 5 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3. La Giunta provinciale provvede all' attuazione
dei progetti di cui al comma 2 anche avvalendosi
della collaborazione di organizzazioni non governative
e di associazioni di volontariato operanti nel
settore nonchè di cooperative, enti, enti funzionali,
università ed istituti di ricerca.
4. Per i fini di cui al comma 3, la Giunta provinciale
provvede alla costituzioni, per ciascun progetto, di
un comitato di gestione composto da non più di
sette membri dei quali tre designato dal comitato
tecnico di cui all' articolo 3, con il compito di avanzare
proposte in ordine alla progettazione, monitoraggio,
realizzazione e valutazione dei progetti con
particolare riguardo al coinvolgimento del volontariato
e della comunità locale.
5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1
dell' articolo 2, la Provincia è autorizzata ad anticipare
i fondi necessari alla realizzazione degli interventi,
nonchè ad istituire apposite unità operative
nei paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione.
6. Per il pagamento delle spese derivanti dall' effettuazione
degli interventi di cui ai commi 3 e 5 possono
essere autorizzate aperture di credito a favore
di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli
articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni. Per
i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo,
in deroga a quanto disposto dall' articolo 62 della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dal
relativo regolamento di attuazione, le aperture di
credito possono essere rese disponibili anche su
conti correnti accesi presso istituti di credito esteri,
anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono
essere disposti secondo le modalità in uso nei paesi
interessati. I funzionati delegati possono essere individuati
anche tra il personale assunto o delegato con
contratto d' opera ai sensi del presente articolo. La
rendicontazione delle spese può essere effettuata
anche in valuta in relazione alle modalità con le
quali sono rese disponibili le aperture di credito. Ai
fini della rendicontazione, qualora risulti impossibile
acquisire la documentazione probatoria, per
spese di importo non superiore a Lire 5.000.000 l' esborso
potrà essere giustificato con apposita dichiarazione
di responsabilità del funzionario delegato
nella quale sia indicato l' oggetto delle spesa e il
percettore delle somme.
7. I funzionari delegati di cui al comma 6 sono
autorizzati, ai fini della realizzazione degli interventi
di cui ai commi 3 e 5, a concludere contratti con
fornitori operanti nei paesi in via di sviluppo o
limitrofi secondo la normativa vigente, intendendosi,
nei casi previsti dalla legge, la commissione per
gli acquisti di cui all' articolo 22 della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23, sostituita dal comitato di
gestione di cui al comma 4.
8. Al fine della realizzazione degli interventi di cui
ai commi 3 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata
ad effettuare assunzioni di personale a contratto
di lavoro a tempo determinato per la durata massima
di anni cinque, nonchè a stipulare contratti d' opera.
9. Per la selezione e la determinazione del relativo
trattamento economico del personale di cui al comma
8, si tiene conto delle capacità professionali in
relazione alle specifiche esigenze poste dall' intervento
da attuare nonchè dall' esperienza, delle motivazioni
e dell' attitudine personale all' espletamento
dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari
condizioni di disagio che caratterizzano l' attività
svolta nei paesi in via di sviluppo.
10. La Giunta provinciale predispone una relazione
annuale sullo stato di attuazione dei progetti in
corso e la invia al Consiglio provinciale per l' esame
da parte della competente Commissione permanente. >>
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ARTICOLO 4
1. Dopo l' articolo 6 della legge provinciale 17
marzo 1988, n. 10 è inserito il seguente articolo:
<< Art. 6 bis
Coordinamento e verifica delle attività
1. Al fine di favorire il coordinamento e la verifica
delle attività di cooperazione allo sviluppo, il Presidente
della Provincia convoca una volta all' anno in
apposita riunione plenaria, da lui presieduta, i rappresentanti
delle associazioni, organismi ed organizzazioni
operanti in Trentino nel settore specifico. >>
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ARTICOLO 5
1. Dopo l' articolo 8 della legge provinciale 17
marzo 1988, n. 10 è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 8 bis
Trattamento economico all' estero
1. Al personale dipendente dalla Provincia impiegato
nella realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo, è attribuita, durante il servizio all' estero
di durata non inferiore a mesi due, oltre al
trattamento economico in godimento, un' indennità
forfettaria di missione all' estero determinata dalla
Giunta provinciale sulla base dell' ammontare vigente
dell' indennità nel periodo di missione maggiorato
fino a un massimo del 50 per cento, tenuto
conto delle particolari condizioni di rischio e di
disagio che caratterizzano l' attività svolta nei paesi
in via di sviluppo. La Giunta provinciale determina
altresì ogni altra competenza e provvidenza, ivi
comprese le assicurazioni contro i rischi derivanti
dall' espletamento delle attività di cui al presente
articolo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
deroga a quanto previsto dall' articolo 3, numero 1),
della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.
3. L' indennità forfettaria di cui al comma 1 sostituisce
il trattamento di missione stabilito per il personale
provinciale, ad esclusione del rimborso delle
spese di viaggio. >>
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ARTICOLO 6
1. All' articolo 10 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3. Nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 5, le
connesse variazioni al bilancio della Provincia sono
disposte ai sensi del primo comma dell' articolo 27
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come
modificato con l' articolo 5 della legge provinciale 28
gennaio 1991, n. 2.
4. Alle spese derivanti dall' applicazione dell' articolo
5, comma 8, si fa fronte con le assegnazioni dello
Stato di cui al comma 2 del presente articolo e, per
la parte eventualmente non coperta, con gli stanziamenti
autorizzati in base al comma 1 del presente
articolo.
5. Alle spese derivanti dall' applicazione del comma
1 dell' articolo 8 bis, si fa fronte con i fondi autorizzati
annualmente con legge di bilancio per il personale
provinciale. >>
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ARTICOLO 7
1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti
gli eventuali criteri generali di attuazione
della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima
previo parere della competente Commissione
permanente del Consiglio.
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CAPO II
Interventi per l' emergenza
ARTICOLO 8
1. La Giunta provinciale è autorizzata, previa
consultazione con i competenti organi dello Stato, a
sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare
casi di emergenza determinati da eventi naturali,
calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che
si verifichino anche in paesi non in via di sviluppo.
Per i medesimi fini, sentito il comitato tecnico di
cui all' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 10, possono essere concessi contributi fino
alla misura massima del 90 per cento della spesa
ammessa ad enti, associazioni ed organismi operanti
senza fini di lucro in provincia di Trento.
2. Le somme occorrenti per i fini di cui al
comma 1 possono essere prelevate, fino all' importo
massimo di Lire 500 milioni annui, dal fondo di
riserva per spese impreviste con le modalità di cui
all' articolo 22 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7.
3. In prima applicazione della presente legge e
a fini di solidarietà con le popolazioni della Somalia
colpite dalla carestia e dalla guerra, è autorizzata
la spesa di Lire 300.000.000 per l' acquisto e il trasporto
di generi di prima necessità nonchè per favorire
la ripresa dell' agricoltura in Somalia. A tale
scopo la Giunta provinciale, in accorso con i competenti
organi dello Stato, stabilisce gli interventi e
le modalità per la loro attuazione ed individua le
strutture di destinazione.
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CAPO III
Modificazione alla legge provinciale 28 aprile 1986,
n. 13 << Interventi nel settore dell' emigrazione >>
ARTICOLO 9
1. Il comma 5 dell' articolo 22 della legge provinciale
28 aprile 1986, n. 13 è sostituito dal seguente:
<< 5. L' ammontare della sovvenzione non può comunque
essere superiore al 95 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
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CAPO IV
Modificazione alla legge provinciale 13 febbraio
1992, n. 8 << Valorizzazione e riconoscimento del
volontariato sociale >>
ARTICOLO 10
1. Dopo il comma 5 dell' articolo 5 della legge
provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 è aggiunto il seguente:
<< 6. La provincia autonoma di Trento interviene a
fronte degli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni
di volontariato iscritte all' albo di cui all' articolo
3 e che non possano usufruire di analoghi interventi
in base ad altre normative provinciali, per
adempiere all' obbligo di assicurare i propri aderenti
che prestino attività di volontariato contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
dell' attività stessa, nonchè per la responsabilità civile
verso terzi, imposto dall' articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266. A tale scopo la Giunta provinciale
è autorizzata a rimborsare direttamente alle organizzazioni
di volontariato, nella percentuale stabilita
dalla medesima, gli oneri sostenuti. >>
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CAPO V
Norme finanziarie e finali
ARTICOLO 11
1. In sede di prima applicazione delle modificazioni
introdotte dall' articolo 1 all' articolo 3 della
legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione
di cui al comma 2 bis del predetto articolo 3 è
indetta entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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ARTICOLO 12
1. Per i fini di cui all' articolo 8 è autorizzata
l' ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell' esercizio
finanziario 1993.
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ARTICOLO 13
1. Alla copertura dell' onere di Lire 300.000.000
derivante dall' applicazione dell' articolo 12, a carico
dell' esercizio finanziario 1993, si provvede mediante
riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al
capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa -
tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in
relazione alla voce << Interventi del programma di
Giunta (spese in conto capitale) >>, indicata nell' allegato
n. 5 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 1
febbraio 1993, n. 4 concernente << Bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio
finanziario 1993 e bilancio pluriennale
1993- 1995 >>.
2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati
nell' importo di Lire 10.000.000 derivanti dall' applicazione
degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della
legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati
con la presente legge, a carico dell' esercizio finanziario
1993, si provvede mediante riduzione, di
pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170
dello stato di previsione della spesa - tabella B -
per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce indicata per << Interventi del programma di
Giunta (spese correnti) >> nell' allegato n. 4 di cui all'
articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993,
n. 4.
3. Ai maggiori oneri valutati nell' importo di
Lire 10.000.000 derivanti dall' applicazione degli articoli
5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17
marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente
legge, a carico dell' esercizio finanziario 1994, si fa
fronte mediante l' utilizzo di una quota, di pari importo,
delle disponibilità per spese correnti iscritte
nel settore funzionale << Oneri non ripartibili >>, programma
<< Progetti intersettoriali >>, area di intervento
<< Interventi del programma di Giunta >> del bilancio
pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15 della
legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà
secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale
della Provincia.
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ARTICOLO 14
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
in diminuzione:
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso -
Spese correnti (legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7 - art. 24)
- art. 002 - Nuove leggi - Interventi del programma
di Giunta (spese correnti)
cod. mecc. 1119021232
competenza 1993 - 10, cassa 1993 - 10, 1994 - 10, 1995 - 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in diminuzione:
Cap. 84180 - Fondo destinato a far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso -
Spese in conto capitale (legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)
- art. 001 - Nuove leggi - Interventi del
programma di Giunta (spese in conto capitale)
cod. mecc. 1128031232
competenza 1993 - 300, cassa 1993 - 300, 1994 0, 1995 0
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
competenza 1993 - 310, cassa 1993 - 310, 1994 - 10, 1995 - 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
Cap. 12200 - Spese per il personale addetto
a servizi per i quali non sono istituiti specifici
capitoli
cod. mecc. 1112110101
competenza 1993 + 10, cassa 1993 + 10, 1994 + 10, 1995 + 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
OMISSIS
Cap. 84166 - (di nuova istituzione) Titº
02 - Sez. 21 - Cat. 16) Spese e contributi
per fronteggiare interventi di emergenza
(legge provinciale in corso di promulgazione)
cod. mecc. 1128031232
competenza 1993 + 300, cassa 1993 + 300, 1994 0, 1995 0
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
competenza 1993 + 310, cassa 1993 + 310, 1994 + 10, 1995 + 10
2. Nell' allegato n. 3 di cui all' articolo 8 della
legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 è inserito il
seguente capitolo:
84166 - Spese e contributi per fronteggiare interventi
di emergenza.
3, Nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15
della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme
di cui all' articolo 13 sono portate in diminuzione
delle << Spese per leggi in programma >>, nel settore
funzionale << Oneri ripartibili >>, programma << Interventi
del programma di Giunta >> ed in aumento
delle << Spese per leggi operanti >> in quelli nel cui
ambito sono classificati i capitoli con variazioni in
aumento di cui al comma 1 del presente articolo.
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ARTICOLO 15
1. La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi dell' articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della provincia.
Manca la data
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