LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 30-08-1993
REGIONE VENETO

Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni
di volontariato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 
N. 73 
del 31 agosto 1993 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 30 del 1997 Articolo 7 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 24 del 1994 Articolo 16 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1 
 Finalità  e oggetto
 1.  La Regione Veneto riconosce e valorizza la funzione
sociale dell' attività  di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà  e pluralismo ne promuove l' autonomo
sviluppo e ne favorisce l' originale apporto alle iniziative
dirette al conseguimento di finalità  particolarmente significative
nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e
della solidarietà  civile per affermare il valore della vita,
migliorandone la qualità  e per contrastare l' emarginazione.
  2.  La Giunta regionale, attraverso gli strumenti di
programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti
attività  da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
  3.  La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la
tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato
e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche
e le organizzazioni medesime.
ARTICOLO 2
 Attività  di volontariato
 1.  Ai fini della presente legge si considera attività  di
volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà  e verso
terzi con l' esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione,
anche indiretti.  Tale attività  deve essere prestata in modo
diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in
organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni
personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi
degni di tutela da parte delle comunità .
  2.  Restano escluse le attività  che, pur avendo fini si
solidarietà , non consistono nell' erogazione di servizi nè  nello
svolgimento di prestazioni materiali o morali.
  3.  La Giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del
comune territorialmente competente, vigila sull' effettivo
svolgimento dell' attività  di volontariato effettuata dalle
organizzazioni iscritte al registro regionale.  Il sindaco
interessato comunica al Presidente della Giunta regionale i
risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla
scorta delle modalità  fissate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 3 
 Organizzazioni di volontariato
 1.  Per lo svolgimento delle attività  di cui all' articolo 2 le
organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo,
quanto stabilito dall' articolo 3 della legge 11 agosto 1991, nº
266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.
  2.  Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure per qualificare o specializzare l' attività 
da esse svolta e non per l' esercizio di attività  di solidarietà .
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 
ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 6 del 1996 Articolo 42 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 6 del 1997 Articolo 74 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 17 del 1998 Articolo 9 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 17 del 1998 Articolo 12 
 Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
 1.  E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale
delle organizzazioni di volontariato che può  essere articolato
in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.
  2.  Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti
dell' articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.  Le domande
di iscrizione sono presentate al Presidente della
Giunta regionale corredate da:
  a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
  b) ordinamento interno, con l' indicazione della persona cui
è  conferita la rappresentanza legale.
  3.  La Giunta regionale, entro il termine di 90 giorni dal
ricevimento della domanda, sulla base dell' istruttoria esperita
dal dipartimento per i servizi sociali provvede all' iscrizione
dell' organizzazione al registro dandone comunicazione
al comune e alla provincia territorialmente competenti.
  4.  Il termine di cui al comma 3 è  sospeso nel caso in cui
per l' espletamento dell' istruttoria sia necessaria l' acquisizione
di ulteriori documenti o l' integrazione di quelli acquisiti.
  Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento
delle integrazioni o dei documenti richiesti.
  5.  I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione
automatica dal registro, la conferma dell' iscrizione
ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute
modificazioni, della documentazione di cui alla lettere
a) e b) del comma 2.
  6.  La Giunta regionale, anche per il tramite del comune
territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti
previsti dalla legge per l' iscrizione al registro delle
organizzazioni di volontariato.
  7.  La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la
cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata
al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante
dell' organizzazione o dal sindaco del comune
competente per territorio.  La cancellazione è  disposta con
deliberazione della Giunta regionale.
  8.  La Giunta regionale comunica alle organizzazioni di
volontariato, motivandolo, anche ai fini dell' applicazione
del comma 5 dell' articolo 6 della legge 11 agosto 1991, nº
266, il diniego dell' iscrizione e la cancellazione dal registro
regionale dandone altresì  comunicazione al comune ed alla
provincia territorialmente competenti.
  9.  Ai fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi
2 e 5 è  accompagnata dalla relazione degli interventi programmati
con la specificazione delle metodologie di intervento,
la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati.
  Le organizzazioni di volontariato già  operanti presentano
inoltre una relazione sulle attività  svolte.
  10.  Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto
iscritte le organizzazioni di volontariato, istituito ai
sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina
è  stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11
agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale
n. 4406 del 28 luglio 1992.  esecutiva.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 46 del 1985 
ARTICOLO 5 
 Osservatorio regionale sul volontariato
 1.  E' istituito l' osservatorio regionale sul volontariato.
  2.  L' osservatorio è  composto:
  a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore
suo delegato che lo presiede;
  b) da un rappresentante delle province, designato dall' unione
regionale delle province del Veneto;
  c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione
regionale dall' ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori
montani;
  d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato
dalla Giunta regionale;
  e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
designati dalla conferenza regionale del volontariato
di cui all' articolo 7;
  f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono
attività  o cultura di volontariato nominati dalla Giunta
regionale.
  3.  Il vicepresidente dell' osservatorio è  eletto nella prima
riunione tra i suoi componenti.
  4.  In relazione alle materie trattate, il presidente dell'
osservatorio può  invitare esperti che partecipano alle sedute
senza diritto di voto.
  5.  L' osservatorio regionale sul volontariato è  organo consultivo
della Giunta regionale in materia di volontariato e,
su richiesta della medesima, provvede a:
  a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi
che interessano i settori d' intervento delle organizzazioni
di volontariato di competenza regionale;
  b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro
regionale di cui all' articolo 4;
  c) esprimere parere sull' istituzione dei centri di servizio
regionali di cui all' articolo 14;
  d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale.
  6.  L' osservatorio regionale sul volontariato inoltre:
  a) avanza proposte alla Giunta regionale sulle materie
oggetto delle attività  delle organizzazioni di volontariato;
  b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del
personale volontario per la prestazione di servizi;
  c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato anche tramite proposte di ricerche
e studi;
  d) promuove la diffusione delle attività  svolte dalla
organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la
pubblicazione del rapporto regionale sull' andamento del
volontariato nella regione.
ARTICOLO 6 
 Funzionamento dell' osservatorio regionale
sul volontariato
 1.  All' inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione
dell' osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su
convocazione del Presidente della Giunta medesima, o suo
delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.  Qualora non siano pervenute tutte le designazioni
richieste, per la costituzione dell' organo, sono sufficienti
almeno i due terzi dei componenti.
  2.  Per la validità  delle riunioni dell' osservatorio è 
necessaria la presenza di almeno la metà  dei componenti.  Le
deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità ,
decide il voto del Presidente.
  3.  La partecipazione alle riunioni è  gratuita ed è  ammesso
il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per
la partecipazione.
  4.  L' osservatorio previsto dall' articolo 6 della legge regionale
30 aprile 1985, n. 46, è  sostituito dal nuovo osservatorio
regionale sul volontariato di cui all' articolo 5.  La Giunta
regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni
dall' entrata in vigore della presente legge.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 46 del 1985 Articolo 6 
ARTICOLO 7 
 Conferenza regionale del volontariato
 1.  E' isituita la conferenza regionale delle organizzazioni
di volontariato iscritte al registro regionale.
  2.  La conferenza è  formata da:
  a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato
presenti in almeno tre province;
  b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni
di volontariato aggregate in coordinamento.
  3.  Entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge e, successivamente entro 90 giorni dall' inizio di ogni
legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma
2 comunicano al presidente della Giunta Regionale i nominativi
dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.
  4.  La conferenza è  convocata nella sua prima seduta dal
Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente
della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno
un terzo dei suoi componenti.
  5.  La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri
componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.
  6.  La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato all' interno dell' osservatorio sul volontariato
con le modalità  previste dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 8 
 Convenzione
 1.  Le attività  di volontariato, prestate all' interno di strutture
pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici,
sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni
iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale
di cui all' articolo 4.
  2.  Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni
di volontariato anteriormente all' entrata in vigore della presente
legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi
e criteri nella medesima contenuti.
ARTICOLO 9 
 Contenuti della convenzione
 1.  La convenzione deve contenere fra l' altro, i seguenti
elementi essenziali:
  a) la descrizione dell' attività  oggetto del rapporto
convenzionale e delle relative modalità  di svolgimento, anche al
fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme
dei settore;
  b) l' indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi
impiegati nello svolgimento dell' attività ;
  c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità 
della sua risoluzione;
  d) l' entità  delle prestazioni del personale volontario necessario
allo svolgimento dell' attività  in modo continuativo;
  e) l' entità  del rimborso assegnato all' organizzazione per i
costi di gestione e per le spese sostenute e documentate
dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e
della legge 11 agosto 1991, n. 226;
  f) impegno e modalità  per lo svolgimento continuativo delle
prestazioni convenzionate;
  g) le forme e le modalità  di verifica e di controllo qualitativo
delle prestazioni;
  h) le modalità  di rendicontazione delle spese e di corresponsione
dei rimborsi;
  i) l' obbligo di presentare una relazione sull' attività  svolta,
all' ente con il quale l' organizzazione stipula la convenzione,
sia periodicamente che a richiesta dell' ente medesimo;
  l) l' obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico
dell' ente con il quale l' organizzazione stipula la convenzione,
per responsabilità  civile verso terzi e contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività ;
  m) l' entità  e la qualità  delle prestazioni specializzate
eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti
di cui al comma 2 dell' articolo 3;
  n) l' obbligo del rispetto della dignità  e dei diritti degli
utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.
  2.  La convenzione deve riservare alla Giunta regionale
un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite
dell' ente locale competente per territorio, per la verifica
delle prestazioni e per il controllo della loro qualità  con
possibilità  di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato
quando sia consentita l' inadempienza delle clausole
contrattuali o la non idoneità  dell' organizzazione di volontariato
ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 10 
 Criteri di priorità  per le convenzioni
 1.  La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici
operanti nel territorio regionale, individuano nell' ambito
dei seguenti criteri le priorità  nella scelta delle organizzazioni
di volontariato per la stipula delle convenzioni.
  a) attività  di volontariato è  rivolta al conseguimento di
particolari obiettivi individuati con carattere di priorità  dagli
atti di programmazione regionale o che a questi risultano
particolarmente correlati;
  b) attività  che si propone obiettivi per la soluzione di
problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o
ambientali;
  c) attività  e servizi assunti integralmente in proprio in assenza
di servizio pubblico;
  d) attività  e servizi integrativi o di supporto a servizi
pubblici;
 e) espletamento dell' attività  con sistemi e modalità  innovativi
che garantiscano comunque il concreto ed efficace
raggiungimento degli obiettivi;
  f) sede dell' organizzazione e presenza operativa nel territorio
di svolgimento dell' attività ;
  g) esperienza maturata dai volontari nell' attività  oggetto di
convenzione;
  h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e
professionale del personale volontario impegnato nell' attività ,
anche con riferimento a parametri prioritariamente
fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione
posseduti;
  i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento
professionale dei volontari negli specifici settori
d' intervento.
ARTICOLO 11 
 Formazione e aggiornamento dei volontari
 1.  La Giunta regionale nell' ambito del programma triennale
di formazione professionale, sulla base di proposte
avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato
dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno
regionale nelle attività  di organizzazione, formazione e promozione
culturale sul volontariato, nonchè  sulla base delle
proposte dell' osservatorio regionale sul volontariato, è 
autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un
piani di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche
utili all' esercizio dell' attività  di volontariato.
  2.  Per personale volontario delle organizzazioni iscritte al
registro regionale di cui all' articolo 4, può  partecipare
gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale
organizzati dalla Regione per i propri dipendenti.  Tale
partecipazione è  limitata ad una percentuale stabilita dalla
Giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e
tenuto conto del settore dell' attività  d' intervento del
volontariato.
ARTICOLO 12 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 6 del 1996 Articolo 42 
 Contributi alle attività  del volontariato
 1.  L' iscrizione al registro regionale è  condizione necessaria
per poter usufruire dei contributi eventualmente concessi da
qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.
  2.  La Giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche
operanti nel territorio regionale possono erogare contributi
alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche
e documentate attività  o progetti, tenuto conto delle determinazioni
programmatiche regionali risultanti dai piani di
settore.
  3.  I contributi previsti dalla presente legge possono essere
assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri
benefici regionali, purchè  questi ultimi siano concessi per
attività  non previste dalla presente legge.
  4.  Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere
contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purchè 
l' importo risultante complessivamente non superi l' 80 per
cento della spesa dell' iniziativa.
  5.  Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni
lavorative o professionali espletate dal personale volontario.
ARTICOLO 13 
 Domande ed erogazione dei contributi regionali
 1.  Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in
materia di volontariato, vanno presentate al presidente della
Giunta regionale.
  2.  La Giunta regionale provvede, entro il termine di novanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, a determinare
con propria deliberazione i criteri e le modalità 
per la presentazione delle domande e per l' erogazione dei
contributi regionali.
ARTICOLO 14 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 37 del 1997 Articolo 64 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 1 del 1995 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 1 del 1995 Articolo 1 
TESTO AGGIUNTO da:
Legge Regionale VENETO Numero 1 del 1995 Articolo 2 
TESTO AGGIUNTO da:
Legge Regionale VENETO Numero 1 del 1995 Articolo 3 
TESTO AGGIUNTO da:
Legge Regionale VENETO Numero 1 del 1995 Articolo 4 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 1 del 1995 Articolo 4 
 Centri di Servizio regionali
e Comitato di Gestione del fondo speciale regionale
 1.  I centri di servizio per il volontariato sono disciplinati
dalle norme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal
relativo decreto ministeriale di attuazione.
  2.  La Giunta regionale nomina il proprio rappresentante
e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali
componenti del comitato di gestione del fondo speciale regionale
di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre
1991.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1991 
ARTICOLO 15 
 Osservanza degli obblighi di legge
 1.  Le organizzazioni di volontariato sono tenute all' osservanza
degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, nº
266 in particolare della formazione del bilancio annuale e
dell' assicurazione degli aderenti.
  2.  Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al
comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici
e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.
  3.  La cancellazione dal registro o la mancata conferma
dell' iscrizione comportano la cessazione del godimento dei
benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.
  4.  L' indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni
di legge, sono perseguiti a termini dell' ordinamento giuridico.
  5.  La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione della
legge.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
ARTICOLO 16 
 Norma finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si fa fronte mediante l' utilizzo delle somme di lire un
miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al
cap. 61420 << Interventi regionali per il volontariato operante
in settori di competenza regionale >> del bilancio pluriennale
1993- 1995.
  2.  Per gli anni successivi si provvederà  con le leggi annuali
di approvazione del bilancio ai sensi dell' articolo 32
della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato
dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.
ARTICOLO 17 
 Abrogazioni
 1.  La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 << Interventi regionali
per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato >>
è  abrogata.

 2.  Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 << Competenza
e disciplina degli interventi in materia di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da
sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool >>, al comma 1
dell' articolo 5, dopo le parole << volontariato singolo >> sono
abrogate le parole << o associato >>.

 3.  L' articolo 22 della legge regionale 15 dicembre 1982,
n. 55 << Norme per l' esercizio delle funzioni in materia di
assistenza sociale >>, è  abrogato.

 4.  Il comma 2 dell' articolo 23 della legge regionale 20 luglio
1989, n. 21 << Piano socio - sanitario regionale 1989- 1991 >>,
è  abrogato.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di oseervarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
 Venezia, 30 agosto 1993

Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale VENETO Numero 46 del 1985 
ABROGAZIONE:
Legge Regionale VENETO Numero 55 del 1982 Articolo 22 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 49 del 1982 Articolo 5 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 21 del 1989 Articolo 23 


LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 18-01-1995
REGIONE VENETO

Modifiche ed integrazioni dell' articolo 14 della legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio
per il volontariato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 
N. 6 
del 20 gennaio 1995 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Sostituzione dell' articolo 14
della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.
 1.  L' articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993,
n. 40, è  sostituito dal seguente:
" Art.  14 - Centri servizio.
  1.  I centri di servizio per il volontariato sono istituiti
nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
  2.  Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio
per il volontariato nella Regione del Veneto, con le modalità 
previste dal decreto del Ministro del tesoro 21 novembre
1991 integrate da quelle della presente legge.
  3.  Nell' istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire
un omogeneo sviluppo territoriale delle attività  del
volontariato e di dare concretezza all' intesa con gli enti
locali prevista dal comma 4 dell' articolo 2 del decreto
ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione
opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati
dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le
province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e
delle casse di cui al decreto ministeriale, uno per ciascun
ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato,
uno per provincia, designati dalla conferenza regionale
del volontariato di cui all' articolo 7.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 2 del 1991 

ARTICOLO 2 
 Inserimento dell' articolo 14 bis
 1.  Dopo l' articolo 14 della legge regionale 30 agosto
1993, n. 40, è  inserito il seguente articolo 14 bis:
  " Art.  14 bis - Compiti dei centri di servizio.
  1.  I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:
  a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà , la promozione di nuove iniziative
di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
  b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè  strumenti
per la progettazione, l' avvio e la realizzazione di
specifiche attività ;
  c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
  d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati
sulle attività  di volontariato locale e nazionale;
  e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni
di volontariato servizi e prestazioni contenuti e
specifici progetti, organicamente formulati, promossi
dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato
di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla
lettera  d) del comma 4 dell' articolo 2 del decreto del
Ministro del tesoro 21 novembre 1991.
  2.  Le attività  di cui al comma 1, sono garantite dai
centri di servizio con la messa a disposizione di appositi
mezzi, idoneo personale nonchè  di risorse economico -
finanziarie secondo le modalità  previste dal comitato di
gestione.
  3.  La Giunta regionale promuove il concorso degli enti
locali e degli enti privati interessati per la realizzazione
delle attività  di cui al comma 1.  Tale partecipazione si
realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie,
personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni
di volontariato.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 

ARTICOLO 3 
 Inserimento dell' articolo 14 ter.
 1.  Dopo l' articolo 14 bis della legge regionale 30
agosto 1993, n. 40, è  inserito il seguente:
  " Art.  14 ter - Sedi dei centri di servizio.
  1.  Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i
costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività  di
volontariato, le province, in accordo con gli altri enti
pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche
del comitato di gestione, concorrono ad individuare
ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei
centri di servizio.
  2.  L' individuazione delle sedi deve comunque garantire
la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo
di provincia, tenuto conto delle esigenze socio - territoriali
e della presenza delle organizzazioni di volontariato
nel territorio.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 

ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 37 del 1997 Articolo 64 
 Inserimento dell' articolo 14 quater.
 1.  Dopo l' articolo 14 ter della legge regionale 30
agosto 1993, n. 40, è  inserito il seguente:
  " Art.  14 quater - Comitato di gestione del fondo
speciale regionale.
  1.  Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore
suo delegato è  componente del comitato di gestione del
fondo speciale costituito  presso la Regione ai sensi
dell' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la
Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato regolarmente
iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza
regionale del volontariato di cui all' articolo 7.
  2.  Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione
dei fondi per la realizzazione delle attività  di cui
all' articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano,
con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato regolarmente iscritte al registro
regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato
di cui all' articolo 7.".
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
 Venezia, 18 gennaio 1995
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 



LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 7-04-2000
REGIONE VENETO

CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, N. 40)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 
N. 33 
del 11 aprile 2000 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

 


ARTICOLO 1 
Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato

        1.      La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle 
organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui 
all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese 
assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
        2.      La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge determina modalità e termini per la 
presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la 
commissione consiliare competente.


ARTICOLO 2 
Norma finanziaria

        1.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, 
quantificabili in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, 
si fa fronte mediante riduzione dello stesso importo, in termini di 
competenza e di cassa, dal capitolo n. 70015 denominato "Spese per 
iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (legge regionale 
16 dicembre 1999, n. 55)" e contemporanea istituzione, nel medesimo 
stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61424 denominato 
"Contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese 
assicurative" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di 
competenza e di cassa.


ARTICOLO 3 
Dichiarazione d'urgenza
        1.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi 
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto.


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2000