LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 18-01-1995
REGIONE VENETO

Modifiche ed integrazioni dell' articolo 14 della legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio
per il volontariato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 
N. 6 
del 20 gennaio 1995 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 Sostituzione dell' articolo 14
della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.
 1.  L' articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993,
n. 40, è  sostituito dal seguente:
" Art.  14 - Centri servizio.
  1.  I centri di servizio per il volontariato sono istituiti
nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
  2.  Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio
per il volontariato nella Regione del Veneto, con le modalità 
previste dal decreto del Ministro del tesoro 21 novembre
1991 integrate da quelle della presente legge.
  3.  Nell' istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire
un omogeneo sviluppo territoriale delle attività  del
volontariato e di dare concretezza all' intesa con gli enti
locali prevista dal comma 4 dell' articolo 2 del decreto
ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione
opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati
dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le
province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e
delle casse di cui al decreto ministeriale, uno per ciascun
ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato,
uno per provincia, designati dalla conferenza regionale
del volontariato di cui all' articolo 7.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 2 del 1991 

ARTICOLO 2 
 Inserimento dell' articolo 14 bis
 1.  Dopo l' articolo 14 della legge regionale 30 agosto
1993, n. 40, è  inserito il seguente articolo 14 bis:
  " Art.  14 bis - Compiti dei centri di servizio.
  1.  I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:
  a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà , la promozione di nuove iniziative
di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
  b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè  strumenti
per la progettazione, l' avvio e la realizzazione di
specifiche attività ;
  c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
  d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati
sulle attività  di volontariato locale e nazionale;
  e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni
di volontariato servizi e prestazioni contenuti e
specifici progetti, organicamente formulati, promossi
dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato
di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla
lettera  d) del comma 4 dell' articolo 2 del decreto del
Ministro del tesoro 21 novembre 1991.
  2.  Le attività  di cui al comma 1, sono garantite dai
centri di servizio con la messa a disposizione di appositi
mezzi, idoneo personale nonchè  di risorse economico -
finanziarie secondo le modalità  previste dal comitato di
gestione.
  3.  La Giunta regionale promuove il concorso degli enti
locali e degli enti privati interessati per la realizzazione
delle attività  di cui al comma 1.  Tale partecipazione si
realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie,
personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni
di volontariato.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 

ARTICOLO 3 
 Inserimento dell' articolo 14 ter.
 1.  Dopo l' articolo 14 bis della legge regionale 30
agosto 1993, n. 40, è  inserito il seguente:
  " Art.  14 ter - Sedi dei centri di servizio.
  1.  Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i
costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività  di
volontariato, le province, in accordo con gli altri enti
pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche
del comitato di gestione, concorrono ad individuare
ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei
centri di servizio.
  2.  L' individuazione delle sedi deve comunque garantire
la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo
di provincia, tenuto conto delle esigenze socio - territoriali
e della presenza delle organizzazioni di volontariato
nel territorio.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 

ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 37 del 1997 Articolo 64 
 Inserimento dell' articolo 14 quater.
 1.  Dopo l' articolo 14 ter della legge regionale 30
agosto 1993, n. 40, è  inserito il seguente:
  " Art.  14 quater - Comitato di gestione del fondo
speciale regionale.
  1.  Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore
suo delegato è  componente del comitato di gestione del
fondo speciale costituito  presso la Regione ai sensi
dell' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la
Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato regolarmente
iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza
regionale del volontariato di cui all' articolo 7.
  2.  Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione
dei fondi per la realizzazione delle attività  di cui
all' articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano,
con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato regolarmente iscritte al registro
regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato
di cui all' articolo 7.".
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
 Venezia, 18 gennaio 1995
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1993 Articolo 14