LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 7-04-2000
REGIONE VENETO

CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, N. 40)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 
N. 33 
del 11 aprile 2000 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

 


ARTICOLO 1 
Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato

        1.      La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle 
organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui 
all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese 
assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
        2.      La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge determina modalità e termini per la 
presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la 
commissione consiliare competente.


ARTICOLO 2 
Norma finanziaria

        1.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, 
quantificabili in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, 
si fa fronte mediante riduzione dello stesso importo, in termini di 
competenza e di cassa, dal capitolo n. 70015 denominato "Spese per 
iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (legge regionale 
16 dicembre 1999, n. 55)" e contemporanea istituzione, nel medesimo 
stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61424 denominato 
"Contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese 
assicurative" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di 
competenza e di cassa.


ARTICOLO 3 
Dichiarazione d'urgenza
        1.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi 
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto.


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2000