Testo in vigore dal: 1-9-2001 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis, della citata legge n. 662 del 1996, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento del predetto organismo di controllo; Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta nel 1o febbraio 2001; Udito il parere n. 205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti considerazioni: quanto all'esercizio potere sanzionatorio, attesa la non tassativita' della indicazione contenuta nel comma 191 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, appare preferibile limitare l'intervento dell'Agenzia nella fase dell'accertamento, mantenendo in un unico soggetto la potesta' di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997; quanto alla riduzione dei componenti e alla previsione di un piu' rigido regime di incompatibilita', l'Agenzia, nel vigente quadro normativo, non puo' essere totalmente assimilata alle Autorita' indipendenti e, d'altra parte, dette previsioni comporterebbero uno status del componente dell'Agenzia non pienamente aderente al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie previste per l'Agenzia stessa; quanto alla fissazione nel regolamento dei compensi dei componenti, appare preferibile, anche in considerazione di possibili variazioni nel tempo, fissare a livello normativo le modalita' e le garanzie procedimentali di tale fissazione e rimettere questa determinazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quanto gia' disposto in precedenti provvedimenti; Sulla proposta del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarieta' sociale; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Sede dell'Agenzia 1. L'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e di seguito designata "Agenzia", ha sede in Milano. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo. 191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'artt. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 192. L'organismo di controllo ha, altresi, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione. 192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 440, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190. 193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 reca: "Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": "Art. 14 (Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS. - 1-2. (omissis). 3. L'onere derivante dal presente articolo dovra' essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale": "Art. 28 (Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori). - 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1; c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" vedi nota alle premesse". - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 vedi nota alle premesse. |