DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.168
INDICE
PREMESSA
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
1.2 Vincoli statutari
1.3 Settori di attivita'
1.4 Finalita' di solidarieta' sociale
1.5 Attivita' connesse
1.6 Finalita' non lucrative
1.7 Obbligatorieta' del bilancio o rendiconto
annuale (art. 10, comma 1, lett. g)
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art.
10, comma 1, lett. h)
1.9 Uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa
di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente
a determinate attivita'
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. OMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11
2.1 Termini di presentazione
2.2 Effetti della comunicazione
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
2.4 Adeguamento dell'atto costitutivo o dello
statuto
2.5 Modello di comunicazione
2.6 Sanzioni
3. TRATTAMENTO FISCALE DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI
3.1 Attivita' istituzionali e attivita' connesse
3.2 Altri redditi
3.3 Societa' cooperative
3.4 Ritenute alla fonte
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da
persone fisiche enti non commerciali, anche non residenti, societa' ed
enti commerciali non residenti
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da
imprese e societa'
4.3 Erogazioni liberali in natura
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore
per le organizzazioni di volontariato, lazioni di volontariato, le organizzazioni non governative
e le cooperative sociali
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
AI FINI I.V.A.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
7.1 Esenzioni dall'imposta di bollo
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
7.3 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e
donazioni
7.4 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di
valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
7.7 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche
e banchi di beneficenza
8. SCRITTURE CONTABILI
9. SANZIONI E RESPONSABILITA' DEI RAPPRESENTANTI LEGALI
E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ONLUS
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
L'art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina
tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ha delimitato
l'ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando
esattamente gli enti ai quali non e' concesso assumere la qualifica di
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
In particolare la citata disposizione alla lett.a)
esclude dall'ambito dei soggetti qualificabili come ONLUS "gli enti pubblici
e le societa' commercial le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni
bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di datori di lavoro e le associazioni di categoria".
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge
delega n.662 del 1996, il decreto legislativo n.460 del 1997, all'art.
10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la
qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, "Sono organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati,
le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato
con o senza personalita' giuridica".
Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo
n.460 del 1997 dispone che "Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro
e di categoria".
Dall'esame delle disposizioni menzionate risulta
in sostanza che possono assumere la qualifica di ONLUS solo gli enti privati,
mentre sono espressamente esclusi dal regime tributario delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale gli enti pubblici.
Nell'ambito degli enti di dirittoegli enti di diritto privato la norma
elenca espressamente i soggetti in ogni caso esclusi dalla categoria delle
ONLUS, mentre lascia ampia facolta' di scelta nella individuazione della
forma giuridica da assumere ai fini della inquadrabilita' fra le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale.
Si puo' in sintesi tracciare il seguente quadro
riassuntivo. Soggetti ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica di
organizzazione non lucrativa di utilita' sociale sono i seguenti: - associazioni
riconosciute e associazioni non riconosciute; - comitati; - fondazioni;
- societa' cooperative; - altri enti di carattere privato, con o senza
personalita' giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative
che, pertanto, non possono assumere la qualifica di ONLUS. Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale
delle ONLUS, sono i seguenti: - enti pubblici; - societa' commerciali,
diverse da quelle cooperative; - enti conferenti di cui alla legge 30 luglio
1990, n.218; - partiti e movimenti politici; - organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro; - associazioni di categoria. Enti non
residenti
I requisiti necessari per la qualificazione di
un soggetto nell'ambito delle organizzazioni non lucrative di utilita'
socialee di utilita'
sociale, indicati nel comma 1 art.10 del decreto legislativo n.460 del
1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli
enti non residenti, cio' anche in assenza di un'espressa esclusione normativa
in tal senso.
Infatti, le disposizioni contenute nella Sez.
II del decreto legislativo n.460 del 1997, in forza del richiamo che le
stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico,
scrittura privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali
di lavoro) ed a leggi nazionali (es. per il limite del compenso massimo
dei componenti gli organi amministrativi e di controllo viene fatto riferimento
al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni,
per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni), non
possono che riferirsi esclusivamente ad enti residenti.
Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe
di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell'articolo
10 del decreto legislativo in esame (es. esclusivita' dell'attivita' nei
settori art. 10, comma 1, lett.a).
1.2 Vincoli statutari
Gli NT SIZE=-1> Gli enti che presentano i requisiti tipologici
per essere inquadrati fra le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
devono redigere lo statuto o l'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire
tale qualifica.
1.3 Settori di attivita'
L'art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo
n.460 del 1997 delimita i settori di attivita' in cui possono operare le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
1.5 Attivita' connesse
L'art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo
n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attivita' diverse da quelle
istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle
a queste direttamente connesse.
1.6 Finalita' non lucrative
Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:
a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione; c) devoluzione
vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente. a) Divieto
di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
1.7 Obbligatorieta' del bilancio o rendiconto annuale
(art. 10, comma 1, lett.g)
E' imposto alle ONLUS l'obbligo di redigere il
bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche.
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma
1, lett. h)
E' imposto alle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale la presenza di un ordinamento democratico, garantito dalla
esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa
e dalla previsione per gli associati o partecipanti maggiori di eta' del
diritto di voto al fine di consentire il controllo piu' ampio possibile
da parte dei soggetti interessati sull'attivita' dell'organizzazione, sul
suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge.
1.9 Uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa
di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico le ONLUS, al fine della immediata riconoscibilita'
e a tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione "Organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale" o l'acronimo "ONLUS".
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460
del 1997 prevede che:
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate
attivita'
L'art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460
del 1997 prevede:
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
Si ritiene di dover precisare che la riconducibilita'
nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine
sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindie dell'ente e, quindi, sulla commercialita'
o meno dell'attivita' di fatto dallo stesso svolta.
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11
L'art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997,
dispone ai commi 1 e 2 che:
2.1 Termini di presentazione
L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo in
esame, fissa i seguenti termini entro cui deve essere effettuata la comunicazione.
a) Organizzazioni di nuova costituzione
2.2 Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dall'art. 11 del decreto
legislativo in esame, per i soggetti che svolgono la propria attivita'
nei settoriattivita'
nei settori elencati art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo
n. 460 del 1997, si configura come un onere, cui assolvimento costituisce
condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle
ONLUS.
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire dal
1 gennaio 1998, tenuti ad effettuare la comunicazione prescritta dall'art.
11 del decreto legislativo n.460 del 1997 entro 30 giorni dalla data dell'atto
costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla
data di costituzione.
2.4 Adeguamento dell'atto costitutivo o dello statuto
L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460
del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2, indica espressamente le clausole
che devono essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle
ONLUS.
2.5 Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo n.460 del 1997 deve essere effettuata utilizzando
il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998.
2.6 Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata
effettuazione della comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo n.460 del 1997, comporta l'applicazione, nei confronti
dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle
ONLUS, di una specifica sanzione, prevista dall'art. 28, comma 1, lett.
b) dello stesso decr.
b) dello stesso decreto, il cui testo e' il seguente: "b) i soggetti di
cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
200 mila a lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni
previste dall'articolo 11, comma 1".
3. TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI
REDDITI
3.1. Attivita' istituzionali e attivita' connesse
L'art. 12 del decreto legislativo n.460 del 1997
ha introdotto nel Testo Unico delle imposte sui redditi l'art. 111-ter
che disciplina il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle
attivita' svolte dalle ONLUS.
3.2 Altri redditi
Occorre premettere che l'art.26 del decreto legislativo
n.460 del 1997 dispone:" alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni relative agli enti non commerciali".
3.3. Societa' cooperative
NT>
Si fa presente che le disposizioni in esame recate
dall'art.111-ter del T.U.I.R. non si applicano alle societa' cooperative,
ivi comprese le cooperative sociali.
3.4. Ritenute alla fonte
L'art.16, comma 1, del decreto legislativo n.460
del 1997 ha stabilito che:
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone
fisiche, enti non commerciali, anche non residenti, societa' ed enti commerciali
non residenti
L'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997,
ha modificato l'art.13-bis del T.U.I.R., recante la disciplina delle "detrazioni
per oneri", con l'aggiunta, al comma 1, della lett. i-bis), la cui formulazione
e' la seguente:
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese
e societa'
L'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997,
ha modificato l'art.65, comma 2, del T.U.I.R., aggiungendo, tra l'altro,
la seguente lettera:
4.3 Erogazioni liberali in natura
Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale
delle erogazioni liberali in natura in favore delle ONLUS, introdotta per
la prima volta nell'ordinamento tributario dall'art.13 del decreto legislativo
n.460 del 1997 in esame.
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
L'art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
detta la disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto applicabile
a determinate operazioni poste in essere in favore delle ONLUS nonche'
ad alcune operazioni attive poste in essere da dette organizzazioni, apportando
modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per
le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e
le cooperative sociali
Come chiarito nel paragrafo 1.10, relativo agli
enti considerati in ogni caso ONLUS, art. 10, comma 8, del decreto legislativo
n.460 del 1997, fa salve le previsioni di maggior favore per i soggetti
considerati automaticamente ONLUS.
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI
FINI I.V.A.
L'art.15 del decreto legislativo n.460 del 1997
contiene una disposizione agevolativa in materia di osservanza degli obblighi
contabili prescritti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
Il decreto legislativo n.460 del 1997, agli articoli
dal 17 al 24 ha previsto numerose agevolazioni a favore delle ONLUS in
materia di imposte indirette, tasse e tributi locali, in conformita' a
quanto previsto dall'art.3, comma 189, lett.g) della legge n.662 del 1996.
7.1 Esenzioni dall'imposta di bollo
L'art.17 del decreto legislativo n.460 del 1997
ha introdotto nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art.27-bis. Detta disposizione
stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli"atti, documenti, istanze,
contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
L'art.18 del decreto legislativo n.460 del 1997
ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.641, recante disciplina dell recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l'art.13-bis,
il quale stabilisce che: "gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative".
7.3 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
L'art.19 del decreto legislativo n.460 del 1997
ha modificato il testo dell'art.3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai trasferimenti non soggetti
all'imposta, aggiungendo, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica
utilita' "le seguenti", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
7.4 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli
immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
L'art.20, comma 1, del decreto legislativo n.460
del 1997 ha modificato il testo dell'art.25, primo comma, lett.c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo
all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati
a titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole: "pubblica utilita'" le
seguenti ", nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)".
7.5 EsenziNT SIZE=-1>7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
Con l'art.21 del decreto legislativo n.460 del
1997 viene attribuito ai comuni, alle province, alle regioni nonche' alle
province autonome di Trento e Bolzano il potere di deliberare in favore
delle ONLUS riduzioni od esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza
degli enti stessi e dei connessi adempimenti. Trattasi di un potere discrezionale
esercitabile dall'ente locale con propria deliberazione. Si richiama a
tal fine l'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che
disciplina la potesta' regolamentare delle province e dei comuni in materia
di entrate, anche tributarie.
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
Con l'art. 22 del decreto legislativo n.460 del
1997 vengono disposte modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n.131. In particolare l'anzidetto art.22, alla lett.a),
introduce nell'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al menzionato
testo unico del 1986, dopo il settimo periodo, un ettimo periodo, un ottavo periodo cosi'
formulato "se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa
di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater): lire 250.000" e aggiunge, inoltre, dopo la nota II-ter) dello
stesso art.1 della tariffa, la nota II-quater) che espressamente dispone:
"A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente
i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace
o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita'
e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della stessa imposta".
7.7 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
L'art.23 del decreto legislativo n.460 del 1997
stabilisce che: "1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attivita'
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, svolte occasionalmente dalle ONLUS,
nonche' dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'articolo 5, comma
1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione. 2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita'
richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 ma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti
condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui al comma
1 possa considerasi occasionale."
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi
di beneficenza
L'art.24 del decreto legislativo n.460reto legislativo n.460 del 1997
ha esteso alle ONLUS il regime agevolato per le lotterie, tombole e pesche
di beneficenza gia' previsto per gli enti morali, le associazioni ed i
comitati senza fini di lucro dall'art.40, comma 1 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n.1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n.973.
8. SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS
L'art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997,
introduce nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, l'art.20-bis, il quale,
a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle ONLUS, stabilisce
obblighi formali e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza
della gestione delle ONLUS medesime.
9. SANZIONI E RESPONSABILITA' DEI RAPPRESENTANTI LEGALI
E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ONLUS
L'art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997,
ferme restando le altre sanzioni previste dalle leggi tributarie, stabilisce
specifiche sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni
in esso contenute.
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
L'art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997
contiene una norma di carattere residuale con la quale viene precisato
che si applica alle ONLUS, per quanto non specificamente disciplinato,
la normativa relativa agli enti non commerciali.
L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460
del 1997 fissa il contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli
stessi devono espressamente prevedere.
Si tratta di clausole che impongono agli enti
che intendono qualificarsi come ONLUS i seguenti vincoli:
"a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089,
ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo
7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad universita',
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in
ambiti e secondo modalita' da definire con apposito
regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto
1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di
finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita'
diverse da quelle menzionate alla lettera
a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di
gestione nonche' fondi, riserve o capitale duran riserve o capitale durante
la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria
struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attivita' istituzionali e
di quelle ad esse
direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere
il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita',
sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996,
n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita' del rapporto
medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione
alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".".
E' del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente
alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale costituiscono vincoli
ai quali di fatto le stesse devono necessariamente adeguarsi.
L'art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto
legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attivita' al di
fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attivita' ad
esse direttamente connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo
undici settori di attivita' - riportati nel paragrafo precedente - in cui
le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretvia esclusiva e diretta.
In sostanza, si tratta di attivita' alle quali
il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in
attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nell'art. 3,
comma 189, lett.a) della legge delega n.662 del 1996.
Ai fini dell'esatta individuazione dell'ambito
di attivita' consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati
nell'art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 si devono
tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente.
1.4 Finalita' di solidarieta' sociale
L'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo
n.460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente
finalita' di solidarieta' sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano
il concetto di solidarieta' sociale, dettando precise indicazioni sulla
qualificazione solidaristica delle attivita' proprie di ciascun settore
indicato nell'art. 10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo
n.460 del 1997.
In particolare i commi 2 e 3 dell'art. 10 in esame
prevedono:
"2. Si intende che vengono perseguite finalita'
di solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle aervizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche'
degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche,
economiche, sociali o familiari; b) componenti
collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
"3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione
vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di
svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.".
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce
poi che:
"4. A prescindere dalle condizioni previste ai
commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta'
sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della
assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 gii cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n.1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo
modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nonche' le attivita'
di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.".
In sostanza i settori di attivita' elencati art.
10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono distinti
ai fini dell'individuazione delle finalita' di solidarieta' sociale in
due categorie: 1) settori per i quali le finalita' di solidarieta' sono
correlate alle
condizioni dei destinatari; 2) settori per i quali
le finalita' di solidarieta' sociale si considerano
immanenti, per espressa previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalita' di solidarieta' sono correlate alla
coNT SIZE=-1> condizione dei destinatari.
Tali settori sono i seguenti: . assistenza sanitaria;
. istruzione; . formazione; . sport dilettantistico; . promozione della
cultura e dell'arte; . tutela dei diritti civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in
esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalita'
solidaristiche solo qualora l'attivita' ad essi relativa sia diretta a
procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all'organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai
seguenti soggetti: a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche,
psichiche, economiche,
sociali o familiari; b) componenti di collettivita'
estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti settori
le attivita' non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti
della ONLUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi
e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini
entro il secondo grado.
Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10
in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni
di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano
come solidaristica l'attivita' dell'ente, possono essere beneficiari delle
attivita' istituzionali dell'organizzazione. Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di "svantaggio"
costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di
soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche
particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave
disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi
ad esempio nei seguenti casi: - disabili fisici e psichici affetti da malattie
comportanti menomazioni non temporanee; - tossico-dipendenti; - alcolisti;
- indigenti; - anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi; - immigrati non abbienti. 2) Settori per i quali si considerano
immanenti, per espressa previsione
normativa, le finalita' di solidarieta' sociale
Si tratta di settori per i quali le finalita'
di solidarieta' sociale si intendono ciale si intendono perseguite a prescindere dalla verifica
delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell'attivita'. Come precisato
dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 si considerano,
comunque, inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie
istituzionali svolte nei seguenti settori: - attivita' di assistenza sociale
e socio-sanitaria; - beneficenza; - tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,
n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409; - tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; - attivita'
di promozione della cultura e dell'arte, per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato; -
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita'
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
Il fine solidaristico e' considearistico e' considerato immanente
per alcune attivita', come l'assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza,
per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari e' presupposto
essenziale dell'attivita' stessa, senza necessita' di ulteriori precisazioni
normative.
Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione
del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente
e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente
a beneficio non di singole persone ma della collettivita' diffusa. Promozione
della cultura e dell'arte
L'attivita' di promozione della cultura e dell'arte
ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attivita' previste art.
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti
tale attivita' tra quelle per le quali la finalita' di solidarieta' sociale
e' correlata alla condizione dei destinatari.
In via generale l'attivita' di promozione della
cultura e dell'arte fa parte quindi della prima categoria di settori di
attivita', di cui si e' in precedenza trattato, per i quali e' necessario
che l'attivita' sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate
per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o
ai componenti di collettivita' estere, limitaivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10,
elencando le attivita' per le quali le finalita' di solidarieta' sociale
sono considerate inerenti senza necessita' di verificare la qualita' dei
soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti
"apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato".
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente
che l'apporto economico sia erogato dall'amministrazione centrale dello
Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo
delle ONLUS a quelle attivita' per le quali, prescindendo dalla condizione
di svantaggio dei destinatari, e' riconosciuto un apporto economico da
parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
Il riconoscimento di apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato e' "condicio sine qua non" per
essere ammessi a fruire della normativa ONLUS.
Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha
precisato che "gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura
e dell'arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere
indivossono essere
individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa
Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n.534, "Norme per l'erogazione di contributi
statali
alle Istituzioni Culturali". 2) Legge 15 dicembre
1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi. 3) Legge 1 dicembre 1997,
n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna
Manifestazioni. 4) Legge 26 luglio 1984, n. 414
- "Societa' di cultura la Biennale di
Venezia".
Si evidenzia che l'art. 1 della citata legge 17
ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 22
ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni
culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa
legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato
mediante l'inserimento nell'apposita tabella.
Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni
culturali, ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio
1997-1999, e' stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali
e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente
al settore in esame, sulla base in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti
dalle amministrazioni competenti all'attribuzione degli apporti economici
di cui trattasi. Attivita' di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attivita' di
ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo
n.460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione
degli ambiti e delle modalita' in cui l'attivita' di ricerca scientifica
potra' essere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale. Cio' comporta che non tutta l'attivita' di ricerca scientifica
puo' consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita',
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti
e secondo modalita' che devono essere stabilite da norme regolamentari.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo,
fornisce la seguente nozione di attivita' direttamente connesse:
"Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte
e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi
2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali,
in quanto integrative delle stesse".
La norma riconduce in sostanza le attivita' connesse
a due tipologie fondamentali: 1) attivita' analoghe a quelli istituzionali;
2) attivita' accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. 1) Attivita' analoghe
a quelle istituzionali, limitatamente ai settori
dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela
dei diritti civili.
Si e' precisato nel paragrafo precedente che nei
settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, le finalita'
di solidarieta' sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi relativi alle attivita' statutarie sonoita' statutarie sono
dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettivita' estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori si considerano attivita'
direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attivita' statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non
versino nelle anzidette condizioni, sempreche' vengano rispettati le condizioni
e i limiti stabiliti dalla norma, in seguito specificati. 2) Attivita'
accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle
stesse.
Questo secondo gruppo di attivita' comprende le
attivita' direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli
undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto
legislativo n.460 del 1997.
Sono attivita' strutturalmente funzionali, sotto
l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita
di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri
oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
E' da considerare attivita' accessoria per natura,
in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale
specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione
per il perseguimento delle proprie finalita' solidaristiche.
idaristiche.
Le attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali
di entrambe le tipologie descritte costituiscono, come precisa la relazione
illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, fonti per il "reperimento
di fondi necessari per finanziare le attivita' istituzionali" dell'organizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorieta'
per natura o di attivita' integrative comporta che l'attivita' di reperimento
dei fondi non puo' costituire un'autonoma attivita', ma deve svolgersi
nel contesto dell'attivita' istituzionale e in stretta connessione con
quest'ultima. Condizioni e limiti per l'esercizio delle attivita' connesse
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10
del decreto legislativo in esame stabilisce la relazione che deve intercorrere
fra l'attivita' istituzionale, che deve restare l'attivita' principale,
e le attivita' connesse.
La norma dispone che "l'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito
di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse
non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione".
In sostanza sono consentite alle ONLUS le attivita'
diUS le attivita'
direttamente connesse a quelle istituzionali sempreche' siano rispettate
le seguenti condizioni: 1) le attivita' direttamente connesse non siano
prevalenti rispetto
all'attivita' istituzionale; 2) i proventi delle
attivita' direttamente connesse non superino il 66 per
cento delle spese complessive dell'organizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto
legislativo n.460 del 1997, affermare il carattere non prevalente delle
attivita' connesse "e' di fondamentale importanza per caratterizzare in
senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando
che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principale
attivita' "connesse"".
Il criterio della prevalenza comporta, quindi,
l'esame di una pluralita' di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra
attivita' istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio
gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero
delle prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento
a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attivita'
statutaria relativa ad uno specifico settore ed attivita' connessa all'attivita'
istituzionale propria del settore considerato).
>
Si precisa che il criterio della prevalenza e'
autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto 2), che prende
in esame i proventi delle attivita' direttamente connesse in rapporto alle
spese complessive dell'organizzazione.
gestione (Art. 10, comma 1, lett. d)
Il divieto e' analogo a quello imposto a particolari
tipologie di associazioni dall'art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R.
e dall'art. 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n.633 del 1972 (v. Circolare n.124/E del 12 maggio 1998, par. 5.3.).
Per le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale e' prevista l'ulteriore possibilita' di destinare gli utili o avanzi
di gestione ad altre ONLUS.
Per quanto riguarda le cooperative in possesso
dei requisiti necessari per avvalersi della disciplina delle ONLUS si precisa
che e' consenprecisa
che e' consentita la destinazione del tre per cento degli utili ai fondi
mutualistici da parte delle societa' cooperative, quale destinazione imposta
dalla legge 31 gennaio 1992, n.59 (art. 11).
Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in
esame individua particolari fattispecie che costituiscono "in ogni caso
indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione" ed assumono pertanto
valore di presunzione assoluta.
Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo
n.460 del 1997 e' il seguente: "6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori,
ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro
parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate
o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro
qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori
di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati
a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali, ed ai lo
liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico
e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo
di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal
decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle societa' per azioni; d) la corresponsione a soggetti
diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti
al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti
di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti
dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o
servizi a condizioni economiche piu' favorevoli a tutti coloro che sono
coinvolti nella gestione della ONLUS o ne facciano parte e a coloro che
sovvenzionano l'organizzazione.
La disposizione non si applica nel caso in cui
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono relative alle attivitlative alle attivita'
statutarie proprie dei settori della tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico o storico e della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purche'
i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato
onorifico e valore economico modico.
E' altresi' vietato corrispondere, senza valide
ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore normale dei beni
o servizi acquistati. Si ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre
la corresponsione ai consulenti della ONLUS di corrispettivi superiori
a quelli stabiliti dalle tariffe professionali.
La lettera c) del comma 6 dell'art. 10 in esame
impone, inoltre, di non corrispondere ai componenti gli organismi amministrativi
e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo
previsto per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni.
Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata
la misura massima degli interessi passivi che possono corrispondersi a
soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari. Detti
interessi non possono essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto.
E', infine, v> E', infine, vietato alle ONLUS di corrispondere
stipendi superiori del 20 per cento a quelli previsti dai contratti collettivi
per le medesime qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale).
b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione
(art. 10, comma 1, lett. e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati
per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse.
L'obbligo e' assolto anche con la costituzione
di riserve vincolate agli anzidetti fini.
c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento
(art. 10, comma 1, lett. f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS
impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita'.
La devoluzione del patrimonio sara' posta in essere
sotto il controllo dell'istituendo organismo previsto dall'art. 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
E' fatta salva ogni diversa destinazione imposta
dalla legge, quale quella prevista per le societa' cooperative dall'art.
11 della legge n.59 del 1992.
Si precisa che la perdita di qualifica equivale,
ai fini della destinazione del patrimonio, allo del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.
A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della disposizione
in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione
di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche
in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalita'
estranee a quelle di utilita' sociale tutelate dal decreto legislativo
in esame.
Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente
vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella destinazione degli utili
o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo
del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS.
Pertanto, in caso di perdita della qualifica,
la ONULS dovra' devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa
di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito il menzionato
organismo di controllo.
Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto
legislativo n.460 del 1997, le disposizioni che precisano taleoni che precisano tale obbligo
sono dettate all'art. 25 dello stesso decreto. Istruzioni in proposito
sono contenute nel paragrafo relativo alle scritture contabili.
E' appena il caso di segnalare che le cooperative,
ivi comprese quelle sociali, restano assoggettate alla normativa civilistica
in materia nonche' agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le
societa' ed enti commerciali.
Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione
per espressa previsione art. 10, comma 7, del decreto legislativo n.460
del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
Per quanto riguarda le mod quanto riguarda le modalita' di espressione
del voto si richiamano i chiarimenti forniti con circolare n.124/E del
12 maggio 1998, relativamente all'analogo vincolo imposto ad alcuni tipi
di enti associativi destinatari di uno specifico regime di favore.
In particolare in tale sede e' stata esclusa la
possibilita' di esprimere il voto per corrispondenza, mentre e' stato precisato
"che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener
conto della pratica impossibilita' di garantire la partecipazione reale
e fisica dei soci alla vita dell'associazione nonche' del principio di
democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni
e' consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante
delega da conferire ad altri associati".
L'art. 10, comma 7, del decreto legislativo in
esame stabilisce che non sono tenuti ad unnon sono tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese.
Si segnala che l'art.27 del decreto legislativo
n.460 del 1997 vieta a soggetti diversi dalle ONLUS l'uso della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS"
e di ogni altra analoga parola o locuzione, anche in lingua straniera.
Una specifica sanzione e' prescritta per l'abuso
della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale
dall'art. 28, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997,
come si precisa nel paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilita'
dei rappresentanti legali e degli amministratori.
"Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n.49, e le cooperative sociali di cui allive sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi
di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49
del 1987 e n.381 del 1991".
La norma, in attuazione della delega recata dall'art.
3, comma 189, lett. b) della legge n.662 del 1996, sancisce l'automatica
qualifica come ONLUS dei seguenti soggetti: - organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'art. 6 della medesima legge; - organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49; - cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella "sezione cooperazione
sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni.
Con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 e' stato
chiarito che l'automatica qualificazione come ONLUS per gli enti sopra
elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti
o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n.460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella
lettontenuta nella
lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo
"ONLUS".
La relazione illustrativa del decreto legislativo
n.460 del 1997 evidenzia in proposito che dall'estensione automatica della
"soggettivita' fiscale ONLUS" consegue che gli enti in questione possono
beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto legislativo
n.460 del 1997 "senza necessita' di dover previamente modificare la loro
struttura organizzativa e funzionale, ne' di dover rispettare i requisiti
richiesti nell'articolo 10 per la generalita' delle ONLUS".
La disposizione in commento da' attuazione altresi'
al disposto del comma 188 dell'art. 3 della legge n.662 del 1996 secondo
il quale "sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative
alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266,
alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49".
Al riguardo si ritiene che l'individuazione della
norma di maggior favore possa essere frutto di una valutazione soggettiva
da parte del destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione
non governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o
tributo oimposta o
tributo oggetto di agevolazioni.
In sostanza l'ente puo' scegliere se applicare
la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale
(rispettivamente legge n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381
del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative.
Ovviamente la scelta puo' essere effettuata in relazione alle sole ipotesi
in cui sia configurabile una alternativita' tra le normative considerate,
dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni
recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate
dalle citate leggi speciali.
La problematica relativa all'applicazione delle
norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo concernente le
agevolazioni in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti.
"Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma
6, lerticolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall'articolo
25, comma 1".
La norma introduce due eccezioni al principio
sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo art. 10, secondo il quale
e' vietato alle ONLUS di svolgere attivita' diverse da quelle relative
agli undici settori tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello
stesso articolo.
Gli enti ai quali e' consentito derogare all'anzidetto
principio sono i seguenti: 1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; 2) associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma
6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita' assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Gli enti sopra elencati hnti sopra elencati hanno facolta' di svolgere
anche attivita' non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati
art. 10, comma 1, lett.a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di
configurarsi come ONLUS solo parzialmente cioe' limitatamente alle attivita'
svolte nell'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale
nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione.
Cio' comporta che i soggetti di cui trattasi possono
accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS dagli articoli
12 e seguenti del decreto legislativo n.460 del 1997 limitatamente ai settori
di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a condizione che per tali
attivita': a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste
all'art.20-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, introdotto dall'art. 25, comma 1 del decreto legislativo in
esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili); b) siano rispettati
i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma
7 dello stesso art. 10, nonche' l'onere della comunicazione imposto dall'art.
11 dello stesso decreto.
Ai fini dell'applicazione dei vincoli formali
e sostanziali richiamati devono tenersi presenti anche le norme pattizie
che regolamentano gli enti ecclesiano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della
Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario
n.210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n.241 con il quale e'
stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti "non
sono..... applicabili.... le norme, dettate dal codice civile in tema di
costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche
private. Non puo' dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione
per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, ne' la conformita'
del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le
persone giuridiche private".
Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre
un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca
le clausole art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997.
Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione
e qualificazione dell'ente come organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale i requisiti esclusivamente stabiliti art. 10 del decreto legislativo
n.460 del 1997 in precedenza descritti.
Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti
delle ONLUS le disposizioni dell'art. 87, comma 1, lett. c), e comma 4,
del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n.917, nonche' quelle relative alla perdita della qualifica di ente
non commerciale recate dall'art. 111-bis dello stesso Testo Unico, sulle
quali sono stati forniti chiarimenti con la gia' menzionata circolare n.124/E
del 12 maggio 1998, paragrafo 1.
"1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe
unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento
di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia
di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.ca 7 dicembre 1995, n.581, i soggetti che intraprendono
l'esercizio delle attivita' previste all'articolo 10, ne danno comunicazione
entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero
delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale,
in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che,
alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'articolo 10.
Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata ogni successiva
modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma
1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste
dal presente decreto".
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti
di cui art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, che intendono avvalersi
delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono
darne comunicazione, mediante la presentazione dell'apposito modello, alla
Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova
il loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione
prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997,tivo n.460 del 1997,
esclusivamente i seguenti enti: - organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima
legge; - organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49; - cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale"
del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; per
i quali, come gia' illustrato nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati
in ogni caso ONLUS, il comma 8 art. 10, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 3, comma 189, lett. b), della legge n.662 del 1996, ha disposto
un'estensione automatica della soggettivita' fiscale ONLUS.
Le organizzazioni che si costituiscono a partire
dal 1 gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati art. 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario
riservato alle ONLUS, devovato alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall'art.
11 dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, entro 30 giorni dalla
data: - di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo, se in forma
di atto pubblico; - di autenticazione o di registrazione degli atti stessi,
se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. b)
Organizzazioni gia' costituite
Alle organizzazioni gia' costituite alla data
del 1 gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attivita' previste dall'articolo
10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e' stata
riconosciuta la possibilita' di fruire delle agevolazioni, introdotte a
favore delle ONLUS, a decorrere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in
vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997.
Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione
nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro
il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi
dell'art. 11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale
delle Entrate competente.
Pertanto, gli enti e le societa' cooperative -
ad eccezione, come precisato, delle organizzazioni di volontariato, delle
organizzazioni non governative e delle cooperative sociali - che abbiano
tutti i requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni
introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, in mancanza
dell'anzidetta comunicazione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva,
effettuata quindi oltre il menzionato termine stabilito dalla norma, non
comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce
unicamente la decorrenza alla data di presentazalla data di presentazione del modello di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni
gia' costituite alla data del 1 gennaio 1998, come in precedenza precisato,
le stesse sono state ammesse a godere dei benefici fiscali introdotti per
le ONLUS a decorrere dal 1 gennaio 1998, a condizione che le anzidette
organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione di cui
all'art. 11 del decreto legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998.
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione
oltre il termine del 31 gennaio 1998 determina lo slittamento della decorrenza
delle agevolazioni, delle quali sara' possibile beneficiare a partire dalla
data di presentazione della comunicazione stessa.
Per le organizzazioni gia' operanti alla data
del 1 gennaio 1998 nei settori di attivita' individuati dall'art. 10, comma
1, lett.a), del decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario
adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni detalle disposizioni dettate
dal citato art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, al fine di recepire
le clausole statutarie richieste dalla nuova normativa in materia di ONLUS.
Si segnala al riguardo che con le istruzioni al
modello di comunicazione, approvato unitamente alle stesse con D.M. 19
gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998,
e' stato precisato che le organizzazioni gia' operanti alla data del 1
gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'art.
11 in esame, possono fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo
n.460 del 1997 adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il termine
del 30 giugno 1998.
Si precisa che entro il 30 giugno 1998 e' sufficiente
che lo statuto o l'atto costitutivo, conformi alle disposizioni art. 10
del decreto legislativo in commento, siano approvati dall'organo assembleare,
ancorche' non sia intervenuta, ove richiesta, l'autorizzazione dell'autorita'
di controllo competente.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti
di tutte le prescrizioni contenute art. 10 del decreto legislativo n.460
del 1997, nonche' la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette,
comportano il venir meno, fin dall'inizio, del regime agevolativo riservato
in via esclusiva alle ONLUS.
Le orgaIZE=-1> Le organizzazioni che adeguano i propri statuti
o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione, entro 30 giorni dall'avvenuto
adeguamento, alla Direzione Regionale delle Entrate competente.
Lo statuto non deve essere allegato al modello
di comunicazione.
La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante
legale dell'ente, deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza
busta e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio
postale. La stessa, inoltre, puo' essere consegnata in duplice esemplare
direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente la quale,
previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione,
ne restituisce uno per ricevuta.
A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire
in questa sede quanto gia' precisato con circolare n.82/E del 12 marzo
1998 ed in particolare che si intendono validamente effettuate esclusivamente
le comunicazioni redatte utilizcazioni redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata
Gazzetta Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla
Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale
dell'ente interessato. Comunicazione delle variazioni
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato
anche per comunicare le variazioni intervenute che comportano per l'ente
la perdita della qualifica di ONLUS.
La comunicazione deve essere effettuata entro
30 giorni dal verificarsi della variazione e la stessa dovra' essere specificata
nel riquadro appositamente previsto.
Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata
alla Direzione Regionale competente, entro trenta giorni, ogni variazione
dei dati, gia' forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta
dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente
verificatasi.
Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica
nell'ipotesi in cui la ONLUS fruisca dei benefici fiscali recati dalla
Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997 senza effettuare la prescritta
comunicazione.
Nel caso in cui l'ente che abbia tutti i requisiti
della ONLUS non si avvalga tuttavia del regime fiscale di favore anzidetto,
nessuna sanzione potra' essere applicata per omessa comunicazione.
La sanzione fissata dall'art. 28 del decreto legislativo
n.460 del 1997 si applica in ogni caso per mancata comunicazione delle
variazioni che comportino la perdita della qualifica ONLUS.
Detta disposizione stabilisce che:
"1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio
di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile".
Il legislatore ha operato una netta distinzione
tra attivita' istituzionali indicate al comma 1, lett.a), art. 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997 intese all'esclusivo perseguimento di finalita'
di solidarieta' sociale e attivita' connesse.
Le attivita' istituzionali sono, infatti, del
tutto escluse dall'area della commercialita'; conseguentemente tali attivita'
sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle attivita' istituzionali, le
attivita' connesse mantengono la natura di attivita' commerciali, ma non
concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 111-ter
del T.U.I.R., alla formazione del reddito imponibile.
Il diverso trattamento tributario fra attivita'
istituzionali e attivita' connesse ha conseguenze sul piaconseguenze sul piano degli adempimenti
contabili prescritti alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
L'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto
dall'art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha, infatti, sancito
l'obbligo, limitatamente alle attivita' connesse, della tenuta delle scritture
contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti
attivita' commerciali (v. paragrafo relativo alle scritture contabili).
Cio' comporta che per le ONLUS il reddito complessivo
si determina, a norma dell'art. 108 del T.U.I.R, sulla base della somma
dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari,
di capitale, d'impresa e redditi diversi).
Pertanto, poiche' le agevolazioni recate dall'art.111-ter
del T.U.I.R. interessano esclusivamente il reddito di impresa, le ONLUS
sono assoggettate all'IRPEG relativamente alle categorie dei redditi fondiari,
di capitale e diversi.
Cio' si rileva dalla formulazione letterale del
comma 1, dell'art.111-ter anzidetto che, utilizzando la locuzione "ad eccezione
delle societa' cooperative", esclude espressamente dal regime di decommercializzazione
delle attivita' istituzionali tutte le cooperative, senza ulteriori distinzioni
fra societa' cooperative in generale e cooperative sociali.
Peraltro, il comma 2 dell'art.111-ter, non facendo
alcun riferimento ai soggetti destinatari della disposizione dallo stesso
recata, lascia intendere, sulla base di una interpretazione di tipo logico-sistematico
della norma, che gli enti ai quali esso si riferisce non possono che essere
quelli espressamente indicati nel comma 1 dello stesso art.111-ter, cioe'
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ad eccezione delle
societa' cooperative.
Per queste ultime, ancorche' destinatarie delle
altre disposizioni agevolative in materia di ONLUS, resta applicabile il
regime fiscale proprio delle societa' di capitali di cui all'art.87, comma
1, lett.a) del T.U.I.R., fatta salva l'applicabilita', ove ne ricorrano
le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata
dal titoloe recata
dal titolo III del D.P.R. n.601 del 1973 e dall'art.12 della legge n.904
del 1977.
"Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti
pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600".
Detta disposizione, in sostanza, prevede l'esonero
dalla ritenuta del 4 per cento stabilita dall'art.28 del D.P.R. n.600 richiamato
sui contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli per l'acquisto di
beni strumentali, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
si precisa che la disposizione in esame trova applicazione anche nei confronti
delle societa' cooperative ONLUS.
Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale
corrisposti alle ONLUS si fa presente che il comma 2 dello stesso art.16
del decreto legislativo n.460 del 1997 ha disposto che:
"Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute
alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si appi imposta e non si applica l'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, recante modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati".
Poiche' la norma ora citata fa esplicito richiamo
"ai redditi di capitale" si ritiene che la medesima non riguardi le societa'
cooperative, ivi comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo,
in quanto enti di cui all'art.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., e' formato
da un'unica categoria reddituale, quella del reddito d'impresa.
"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi,
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, veoni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori
di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
Il comma 3, del predetto art.13-bis del T.U.I.R.,
concernente la detraibilita' degli oneri sostenuti dalle societa' semplici,
e' stato modificato come segue:
"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo
5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini dell'imputazione del reddito.".
Per le societa' semplici le erogazioni liberali
in denaro sono detraibilinaro sono detraibili, da parte dei singoli soci, in proporzione ai
redditi ad essi imputati sulla base della loro quota di partecipazione
agli utili della societa' come previsto dal comma 1, dell'art.5 del T.U.I.R..
L'art.110-bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante
le detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, e'
stato modificato al fine di ricomprendere tra tali oneri anche quelli recati
dalla lett. i-bis), aggiunta al comma 1 dell'art.13-bis del T.U.I.R..
Pertanto, il comma 1, dell'art.110-bis del T.U.I.R.,
come modificato dall'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, e'
il seguente:
"1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis.
La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della
detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito
il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere
rimborsato.".
Ai fini della disciplina delle detrazioni d'imposta
spettanti per gli oneri sostenuti da societa' ed enti commocieta' ed enti commerciali non residenti,
e' stato modificato il comma 2-bis, dell'art.113, del T.U.I.R., aggiungendo
tra gli oneri detraibili ivi previsti quelli di cui alla citata lett. i-bis),
del comma 1, dell'art.13-bis del T.U.I.R. Il testo, come riformulato, e'
il seguente:
"2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis. Si applica la disposizione dell'art.110-bis, comma 1, ultimo periodo.".
Per la detrazione d'imposta relativa agli oneri
sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, e' stato modificato
l'art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo e' il seguente:
"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare
il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'art.110-bis, comma
1, terzo periodo.".
In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto
precisato che, sebbene il terzo periodo del comma 1, dell'art.110-bis del
Tll'art.110-bis del
T.U.I.R., stabilisca che nel caso "di rimborso degli oneri per i quali
si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale
l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22
per cento dell'onere rimborsato", tale percentuale deve essere correttamente
intesa nella misura del 19 per cento. A tale conclusione si perviene in
considerazione del fatto che la disciplina relativa alle ONLUS si applica
a decorrere dal 1 gennaio 1998 e che da questa stessa data la percentuale
di detrazione degli oneri di cui trattasi, precedentemente fissata nella
misura del 22 per cento, e' stata ridotta al 19 per cento, come confermato
con circolare n.3/E del 9 gennaio 1998.
In sostanza, la norma stabilisce che la detrazione
dall'imposta lorda spetta per un importo pari al 19 per cento degli oneri
sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un
importo non superiore a quattro milioni di lire, sempreche' tali oneri
non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi.
La disposizione recata dall'art.13-bis, comma
1, lett. i-bis), in esame subordina la detraibilita' delle erogazioni liberali
in denaro in favore delle ONLUS ai limiti e alle condizioni di seguito
illustrate.
Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo,
le modalita' di versamento delle somme oggetto delle somme oggetto delle erogazioni liberali
cui e' condizionato il diritto alla detrazione.
Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere
effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca; - ufficio postale; - sistemi di pagamento previsti dall'art.23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioe' carte di debito,
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La previsione delle anzidette modalita' di versamento
trova la propria ratio nella necessita', da parte dell'amministrazione
finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola,
nonche' nell'esigenza di prevenire eventuali abusi.
Il comma 5 dell'art.13 del decreto legislativo
n.460 del 1997, ha sancito la non cumulabilita' tra le detrazioni d'imposta
spettanti per le anzidette erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ai
sensi dell'art.13-bis, comma 1, lett.1- bis del T.U.I.R., con gli oneri
deducibili, spettanti ai sensi art. 10, comma 1, lett.g), dello stesso
T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organizzazioni
non governative.
La formulazione letterale del comma 5, dell'art.13,
del decreto legislativo n.460 del 1997 in esame, e' la seguente:
"5. La deducibilita' dal reddito imponibile delldito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n.49, prevista art. 10, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e' consentita a condizione che
per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo
testo unico.".
Si precisa che laddove la norma surriportata parla
di "deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore
di organizzazioni non governative di cui alle legge 26 febbraio 1987",
la deducibilita' di cui trattasi e' da intendersi correttamente riferita
non al reddito imponibile, bensi' al reddito complessivo.
Precisato quanto sopra, si chiarisce che non e'
parimenti consentita, per espressa previsione del comma 7, dell'art.13,
dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, la cumulabilita' tra la
detrazione d'imposta spettante ai sensi dell'art.114, comma 1-bis, del
T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, con gli
oneri deducibili, spettanti ai sensi dell'art.114, comma 2-bis, lettere
a) e b), del T.U.I.R., per le erogazioni a favore dello Stato, di altri
enti pubblici e di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute che
svolgono sciute che
svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale
e quelle a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale, nonche'
gestita da associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, effettuate
per sostenere attivita' finalizzate alla conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dei predetti ambiti protetti.
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS;".
La norma in esame sancisce la deducibilita' dal
reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS
per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento
del reddito d'impresa dichiarato.
La deducibilita' di tali oneri non e' consentita
se il soggetto erogante usufruisce per le medesime liberalita' delle deduzioni
previste dalle lettere a) e b) del medesimo art.65, comma 2, del T.U.I.R.,
per 2, del T.U.I.R.,
per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto o finalita' di ricerca scientifica (lett.a)) o per le
erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno
e che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica (lett.
b)).
Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste
in primo luogo nell'art.13, comma 1, lett. b), che ha aggiunto al comma
2, dell'art.65 del T.U.I.R., anche la seguente lett.c-septies):
" c-septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come
risultano dalla dichiarazione dei redditi.".
La disposizione prevede la deducibilita' dal reddito
d'impresa delle spese sosmpresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni
sono rese a beneficio di una ONLUS. E' riconosciuta, quindi, alle imprese,
ferma restando la deducibilita' delle spese per prestazioni di lavoro di
cui all'art.62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilita' di "prestare" i
propri dipendenti ad una ONLUS beneficiando di un'ulteriore deduzione nel
limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute
dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano
dalla dichiarazione dei redditi. La deducibilita' e' ammessa sempreche'
si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato.
I commi 2 e 3, dello stesso art.13 del decreto
legislativo n.460 del 1997, recano le seguenti disposizioni concernenti
le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite di beni:
"2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
che, in alternativa all'usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita'
estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta lcambio
e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora
siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita'
estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La cessione gratuita di tali
beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto,
si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo
65, comma 2, lettera c-sexies, del predetto testo unico.".
In sostanza le due norme sopra riportate, al fine
di incentivare le erogazioni in natura, recano una speciale disciplina
che mira a neutralizzare gli effetti dell'art.53, comma 2, del T.U.I.R.,
il quale considera ricavi, fra l'altro, il valore normale dei beni, alla
cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa stessa.
In particolare e' consentito alle imprese di cedere
alle ONLUS, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti
farmaceutici alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa
stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale.
Si pSIZE=-1> Si precisa che la disposizione si applica limitatamente
alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi
dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che,
pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto,
non ne impediscono tuttavia l'utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza).
Le imprese possono, altresi', cedere gratuitamente,
come previsto al comma 3, dell'art.13 in esame, anche altri beni diversi
dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione
dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' all'ulteriore
condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore
a due milioni di lire.
Tale costo specifico, d'importo complessivamente
non superiore a due milioni di lire, concorre, peraltro, con eventuali
erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilita'
(fino a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato) previsto
dalla nuova lett. c-sexies), dell'art.65 del T.U.I.R..
In merito a quanto sopra, si precisa che per costo
specifico di un bene deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i
costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che
conco stesso e che
concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio,
il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli
altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti,
degli imballaggi utilizzati, etc.
La possibilita' di fruire delle agevolazioni recate
dai commi 2 e 3, dell'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, e'
subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma
4 dello stesso art.13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria:
. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa
cedente, al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico
valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva; . dichiarazione
da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa,
attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformita'
alle finalita' istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto,
a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti; . annotazione,
da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in
apposito prospetto, della quantita' e qualita' dei beni ceduti gratuitamente
in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo
giorno successivo allorno successivo alla cessione dei beni.
Si fa presente che le cessioni gratuite di beni,
alla cui produzione e scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, godono
dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica
apportata art.10, n.12, del D.P.R. n.633 del 1972, per la cui trattazione
si rinvia al successivo paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in
materia di imposta sul valore aggiunto.
Le modifiche in parola consistono nell'estendere
alle ONLUS particolari disposizioni di esclusione o di esenzione dall'applicazione
del tributo, gia' disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni aventi
particolare rilevanza sociale, in conformita' alle norme comunitarie dettate
in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
In partiSIZE=-1> In particolare la lett.a) del citato art.14 modifica
l'art.3, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo
alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo
dopo le parole: "solidarieta' sociale", le seguenti: "nonche' delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale". A seguito di tale modifica risultano,
quindi, non rilevanti ai fini dell'I.V.A. le prestazioni pubblicitarie
volte alla promozione delle attivita' istituzionali delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale.
La successiva lett. b), del medesimo art.14 del
decreto legislativo n.460 del 1997, individua le cessioni di beni effettuate
in favore delle ONLUS nonche' le attivita' poste in essere da tali enti
che rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi art. 10 del
D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine vengono modificati i numeri 12), 15),19),20)
e 27-ter) del citato articolo 10, inserendo le ONLUS nelle previsioni esentative
di carattere soggettivo ivi disciplinate.
Per effetto della modifica art. 10, n.12) in esame,
risultano esenti dall'I.V.A. le cessioni di beni, previste dall'art.2,
n.4), del D.P.R. n.633 del 1972, per le quali l'imprenditore ha operato
la detrazione all'atto dell'acquisto o dell'importazione, effettuate in
favore delle ONLUS.
Si precisa, altresi', che le cessioni gratuite
di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita'
propria dell'impresa restano comunque escluse dal campo di applicazione
del tributo, ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle ONLUS,
ai sensi dell'art.19-bis1, comma 1, lett. h) e dell'art.2, n. 4, del D.P.R.
n. 633 del 1972.
A seguito delle modifiche apportate ai numeri
15), 19), 20) e 27-ter) art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, le esenzioni
dall'I.V.A. si estendono alle ONLUS, nei limiti delle attivita' loro consentite
come precisato nel paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione
delle ONLUS.
Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei
numeri sopra richiamati sono le seguenti: - prestazioni di trasporto di
malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati (art. 10, n. 15); - prestazioni
di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi
sanitari e vitto (art. 10, n. 19); - prestazioni educative dell'infanzia
e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese
le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri
e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente colle funzionalmente collegati alle strutture di detti
organismi (art. 10, n 20); - prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani
ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza, rese direttamente (art. 10, n.27-ter).
Si evidenzia che detta disposizione individua
come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie agevolate solo alcuni
dei soggetti considerati dall'art. 10, comma 2, lett.a), del decreto legislativo
n.460 del 1997. Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il perseguimento
delle finalita' di solidarieta' sociale alla circostanza che le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei confronti della piu'
ampia categoria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie
rese nei confronti di soggetti svantaggiati non menzionati art. 10, n.27-ter)
del D.P.R. n. 633 del 1972 non godono del trattamento di esenzione ivi
previsto rimanendo, quindi, assoggettate ad imposta con applicazione della
aliquota ordinaria.
In relazione alle prestazioni di cui al n.27-ter)
art. 10 in esame, occorre precisare che di recente l'art.17, comma 38,
della legge 27 dicembre 1997,ge 27 dicembre 1997, n.449, ha modificato art. 10, n.27-ter) del
D.P.R. n.633 del 1972.
La previgente formulazione era la seguente: "27-ter)
le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che
in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".
In forza della modifica apportata dal citato art.17,
comma 38, della legge n.449 del 1997, le parole "sia direttamente che in
esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni e contratti in genere" sono
state sostituite con la parola "direttamente". Ne consegue che rientrano
nella previsione di esenzione in esame le sole prestazioni socio-sanitarie
che le ONLUS rendono ai soggetti appartenenti alle categorie menzionate
nel citato art. 10, n.27 ter), in esecuzione di un'obbligazione contrattuale
assunta direttamente nei confronti dei soggetti interessati. Restano, invece,
assoggettate all'I.V.A., con applicazione della aliquota ordinaria, le
pota ordinaria, le
prestazioni di cui trattasi rese dalle ONLUS in favore delle predette categorie
di soggetti svantaggiati ma in esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni,
contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio,
resta esclusa dall'esenzione l'ipotesi in cui l'obbligo di rendere la prestazione
socio-sanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti di un Comune committente
del servizio di assistenza socio-sanitaria.
Si rammenta che un'analoga limitazione non e'
stata introdotta nel n.41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata
al D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota
del 4% alle prestazioni socio- sanitarie ed educative rese da cooperative
sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni
in genere. In riferimento alla richiamata voce n.41-bis) della citata tabella
A, verranno forniti chiarimenti nel paragrafo seguente.
La norma acquista particolare rilievo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, poiche' la convenienza della scelta fra
disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale (legge n.266
del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991) e quelle recate dall'art.14
del decreto legislativo n.460 del 1997 non risulta immediatamente dal confronto
fra i diversi regimi agevolativi bensi' dall'analisi concreta delle circostanze
in cui il soggetto interessato svolge l'attivita'.
Le disposizioni recate dalla normativa speciale
in favore degli enti in argomento sono le seguenti: - l'art.8, comma 2,
della legge n.266 del 1991, il quale dispone che le operazioni effettuate
dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni
ne' prestazioni di servizi e pertanto sono escluse dal campo di applicazione
dell'I.V.A.; - gli artt.14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del
1987, i quali stabiliscono, rispettivamente, che alcune operazioni effettuate
nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e delle associazioni non
governative che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero,
in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare
programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto al pari delle importazioni di beni destinati alle medesime
finalitle medesime
finalita' e che le attivita' di cooperazione svolte dalle organizzazioni
non governative sono da considerarsi attivita' di natura non commerciale;
- l'art.7, comma 3, della legge n.381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella
A, parte seconda, allegata al D.P.R. n.633 del 1972, il n.41-bis), assoggettando
all'aliquota del 4% le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo
rese da cooperative sociali.
Tale voce 41-bis) della Tabella A e' stata oggetto
di numerosi interventi modificativi, da ultimo apportati dall'art.4-bis
del decreto legge 2 ottobre 1995, n.415, convertito dalla legge 29 novembre
1995, n.507, in base al quale risultano attualmente assoggettate all'aliquota
del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni
di disasattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni
in generale.
Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata
non torna applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali di cui
alla legge n.381 del 1991, che si qualificano come ONLUS ai sensi del decreto
legislativo n.460
legislativo n.460 del 1997.
Dette societa' cooperative-ONLUS applicano, infatti,
per le suddette prestazioni la disposizione di cui art. 10, n.27-ter) del
D.P.R. n.633 del 1972, in forza della quale le prestazioni stesse sono
esenti dall'applicazione dell'I.V.A, mentre le cooperative sociali possono
applicare, fra le due, la disposizione di maggior favore, ai sensi del
menzionato articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997.
Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni
agevolative, anche se non e' configurabile come opzione in senso tecnico
e quindi non necessita di una comunicazione agli Uffici secondo le modalita'
indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n.442, disciplinante
le opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto
svolge nell'anno solare. Cio' risponde sia ad esigenze di cautela fiscale,
che richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti,
sia alle caratteristiche del tributo, essendo l'I.V.A. un'imposta che si
determina nell'arco di un intero periodo d'imposta e non per singole operazioni.
Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa
sociale intenda applicare l'aliquota I.V.A. del 4% ad alcune prestazioni
di carattere socio-sanitario ed educativo, ai sensi della legge n.381 del
1991, non potra' avvalersi nel corso dello stesso annoo dello stesso anno d'imposta delle
disposizioni esentative previste dal D.P.R. n.633 del 1972, art. 10, n.27-ter),
per altre prestazioni socio-sanitarie, e n.20), per ulteriori prestazioni
educative.
Analogamente le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale e le organizzazioni non governative non possono avvalersi,
nello stesso anno d'imposta, delle disposizioni recate dall'art.14 del
decreto legislativo n.460 del 1997 unitamente alle norme dell'art.8, comma
2, della legge n.266 del 1991 e degli articoli 14, comma 4, e 29, comma
4, della legge n.49 del 1987, che rispettivamente le riguardano.
In particolare, non sono soggette all'obbligo
di certificazione dei corrispettivi, mediante l'emissione dello scontrino
o della ricevuta fiscale, le operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali
svolte dalle ONLUS elencate dall'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto
legislativo n.460 del 1997.
Sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione
digo di certificazione
dei corrispettivi le operazioni direttamente connesse a quelle istituzionali.
Permane, tuttavia, per tutte le attivita' di natura
commerciale, sia istituzionali che connesse, l'obbligo di emissione della
fattura prevista dall'articolo 21 del D.P.R. n.633 del 1972, qualora non
ricorrano i presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22 dello
stesso decreto, come, si evince dal disposto dell'articolo 15 del decreto
legislativo in esame.
Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di
operazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
indipendentemente dalla natura istituzionale o meno dell'attivita' esercitata,
dovranno essere osservati gli adempimenti contabili previsti dal titolo
secondo del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n.633
del 1972 e cioe' l'obbligo di registrazione, di liquidazione del tributo,
e relative annotazioni, nonche' quello di presentare le dichiarazioni.
Si sottolinea che l'agevolazione introdotta riguarda
le ONLUS sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li
pongono in essere.
Poiche' l'elencazione degli atti esenti deve ritenersi
tassativa, gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa
del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni,
non possono godere del beneficio in parola.
Il nuovo testo dell'art.3, comma 1, del testo
unico delle imposte sulle successioni e donazioni risulta, quindi, cosi'
formulato:
"Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti
a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli
a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute,
che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l'educazione, nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS)"lita' sociale (ONLUS)".
Si precisa che in forza del richiamo all'art.3
del decreto legislativo n.346 del 1990, contenuto negli artt.1 e 10 del
decreto legislativo n.347 del 1990, concernente il testo unico delle imposte
ipotecarie e catastali, l'esenzione e' estesa anche alle imposte ipotecarie
e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti.
Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo
25 del D.P.R. n.643 del 1972, prevede l'esenzione dall'INVIM" degli immobili
acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici
o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione, l'istituzione di
erede o il legato abbiano scopo specifico di assisten specifico di assistenza, educazione, istruzione,
studio, ricerca scientifica o pubblica utilita', nonche' da organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale".
Evidentemente l'esenzione si riferisce alle donazioni
in quanto l'acquisto a titolo gratuito per causa di morte trova la sua
disciplina nel secondo comma dello stesso art.20 del decreto legislativo
n.460 del 1997. Con il secondo comma del precitato art.20 viene introdotta,
in favore delle ONLUS, l'esenzione dall'imposta sostitutiva dell'INVIM
di cui all'art.11 del decreto legislativo 28 marzo 1997, n.79, convertito
con modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n.140.
Il testo del secondo comma dell'art.20 del decreto
legislativo n.460 del 1997, e' il seguente:
"L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n.140, non e' dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale".
Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo
dell'art.11, comma 3, del decreto-legge n.79 del 1997, convertito, con
modificazioni, nella legge n.140 del 1997:
"In deroga a quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, per gli 1972, n.643, per gli immobili caduti
in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta
solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta',
oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili,
pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura
della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta
non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei
coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri.
In luogo della dichiarazione di cui all'art.18
del citato decreto n.643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta
sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti
dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettere b) e
c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli
interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato
decreto n.643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni
apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003".
Le disposizioni esonerative sopra citate hanno
effetto dal 1 gennaio 1998 e quindi si applicano alle donazioni poste in
essere ed alle successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 1998.
La lettera b) del medesimo art.22 del decreto
legislativo n.460 del 1997 aggiunge, alla citata tariffa, parte prima,
allegata al testo unico dell'imposta di registro, l'articolo 11-bis che
dispone l'applicazione dell'imposta fissa di lire 250.000 per gli "atti
costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale".
Con le norme sopra riportate viene introdotto
a regime, ai fini dell'imposta di registro, il trattamento agevolato degli
atti posti in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
In partico-1> In particolare la lettera a) dell'art.22 in esame
introduce un trattamento di favore, consistente nell'applicazione dell'imposta
di registro nella misura fissa, pari a lire duecentocinquantamila, per
"i trasferimenti a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e degli
atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento"
nei confronti delle ONLUS, purche' ricorrano le condizioni, di seguito
esplicitate, dettate dalla nota II- quater) della tariffa, parte prima.
Per usufruire del regime di cui si tratta e' fatto
obbligo alla ONLUS di rendere nell'atto di acquisto la dichiarazione di
intento dalla quale risulti la volonta' di utilizzare direttamente il bene
acquistato per lo svolgimento della propria attivita'; l'utilizzo diretto
del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto.
Il regime agevolato spetta, quindi, solo nell'ipotesi in cui gli immobili
entro due anni dall'acquisto vengano destinati, in quanto strumentali,
allo svolgimento dell'attivita' istituzionale dell'organizzazione.
Nell'ipotesi in cui sia stata resa nell'atto di
acquisto una dichiarazione d'intento mendace, ovvero non sia stato realizzato,
nel biennio previsto, l'utilizzo diretto del bene ai fini istituzionali
della ONLUS, e' disposta la decadenza dal beneficio tributario e, quindi,
il recupero dell'imposta di registro nella misura ordin nella misura ordinaria, nonche' l'applicazione
di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta.
In relazione alla lettera b) dello stesso art.22
del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, si osserva che, in presenza
delle condizioni previste, vengono agevolati anche gli atti costitutivi
e gli atti recanti modifiche statutarie delle ONLUS per i quali e' stabilita
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa.
A tale proposito, considerata la genericita' della
previsione normativa, appare evidente che sono compresi nel regime di favore
gli atti sopra individuati che recano, tra l'altro, conferimenti di proprieta'
o di diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili.
Con riferimento al trattamento tributario riservato
agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie si precisa che l'agevolazione
compete anche prima dell'effettuazione della comunicazione prevista dall'art.11
del decreto legislativo n.460 del 1997 e che pertanto gli Uffici, in tale
ipotesi, sono tenuti successivamente ad accertare che i soggetti beneficiari
del regime di favoreregime di favore abbiano provveduto alla suddetta comunicazione nei
termini prescritti dalla norma secondo quanto precisato nel precedente
paragrafo relativo alle comunicazioni.
L'Ufficio, conseguentemente, provvedera' a recuperare
le normali imposte qualora, dai controlli effettuati successivamente, non
risultino rispettate le previsioni dell'art.11 sopra richiamato.
La disposizione in esame prevede l'esenzione dall'imposta
sugli spettacoli per le attivita' spettacolistiche svolte occasionalmente
sia dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale sia dalle associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Le attivita' spettacolistiche per le quali non
e' dovuta l'imposta sugli spettacoli sono quelle indicate nella tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.640 del 1972.
L'esenzione spetta a condizione che l'attivita'
spettacolistica: 1) sia svolta occasionalmente; 2) sia svolta in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 3) sia data
comunicazione della attivita' all'ufficio accertatore territorialmente
competente (SIAE) prima dell'inizio della stessa.
Ai sensi dell'art.40 del regio decreto n.1933
del 1938 come modificato dal decreto legislativo n.460 del 1997, l'Ufficio
delle Entrate, o la Direzione Regionale delle Entrate ove esso non sia
stato ancora attivato, puo' autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:
"1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza
fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi,
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita
di biglietti staccati dai registri a matrice in numero determinato, il
cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma
di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio
della provincia;
2) 2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti
del codice civile, purche' il prodotto netto di esse sia destinato a scopi
assistenziali, educativi e culturali e purche' i premi non superino complessivamente
la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata
al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi
per il tramite delle ricevitorie del lotto;
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti
da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi
scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile, purche' l'operazione sia limitata
al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000.".
Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione,
i soggetti promotori delle suindicate iniziative devono produrre apposita
istanza in carta da bollo all'Ufficio delle Entrate o alla Direzione Regionale
delle Entrate competente per territorio.
All'istanza deve essere allegata la documentazione
prevista dall'articolo 90 del Regolamento sui servizi del lotto (Regio
decreto 25 luglio 1940, n.1077).
Si ritiene che sia estensibile anche alle ONLUS,
quali soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo
n.460 del 1997 a promuovere lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza,
il disposto del penultimo comma dell'art.40 del sopracitato regio decreto-legge
n.1933 del 1938, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990,
n.62, che prevede un particolare regime per le tombole i cui premi non
superino complessivamente tre milioni di lire e per le pesche di beneficenza
il cui ricavato non ecceda la somma diL.15.000.000, promosse in occasioni
di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle
feste o sagre stesse. Dette manifestazioni sono considerate trattenimenti
ai sensi dell'art.69 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n.733, e, pertanto, soggette alla sola autorizzazione
amministrativa rilasciata da Comuni ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 24
luglio 1977, n.616.
Per quanto concerne, infine, il regime fiscale
relativo alle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, si segnala
che, a seguito dell'abolizione, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo
19 della legge 27 dicembre 1997, n.449, della tassa di lotteria, a decorrere
dal 1 gennaio 1998, dette iniziative sono assoggettate alla sola ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta, nella misura del 10 pera misura del 10 per cento del valore
dei premi, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. n.600 del 1973. Detta ritenuta
non e' dovuta per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza promosse
in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Il testo dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del
1973 e' il seguente: "1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici
fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attivita' complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad
esprimere con compiutezza ed analiticita' le operazioni poste in essere
in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatpresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione,
distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali,
con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione
per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22; b) in
relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture contabili
previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell'ipotesi
in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni,
relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli atri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n.662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a),
si considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale
e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di
cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati
al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' istituzionali e connesse
non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire
100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, possono tenere per l'asono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma,
lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei
termini e nei modi di cui all'articolo 20. 4. In luogo delle scritture
contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome
di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n.266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n.49 possono tenere il rendiconto nei termini e
nei modi di cui all'articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due
anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di controllo
sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.".
Le norme riportate, in sostanza, prevedono che
le ONLUS, diverse da quelle costituite in forma di societa' cooperativa,
per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle societa'
ed enti commerciali, per espressa disposizione legislativa devono assolvere,
a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, una serie di
adempimenti che di seguito si illustrano.
Il comma 1=-1> Il comma 1, lett.a), dell'art.20-bis, del D.P.R.
n.600 del 1973, dispone nei confronti delle ONLUS l'obbligo di redigere,
relativamente all'attivita' complessivamente svolta, comprensiva cioe'
sia dell'attivita' istituzionale che delle attivita' connesse, scritture
contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza
a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della
gestione.
Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo
le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente
in detto documento dovra' essere riportato il bilancio o rendiconto annuale,
richiesto dall'art.10, comma 1, lett.g) del decreto legislativo n.460 del
1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attivita'
svolte dalla ONLUS.
Le scritture in argomento non necessitano di particolari
formalita' di vidimazione o di bollatura, ma vanno conservate, unitamente
alla relativa documentazione ai sensi delione ai sensi dell'art.22 del D.P.R. n.600 del
1973.
Il comma 2, dell'art.20-bis, dello stesso D.P.R.
n.600 del 1973, considera assolti gli obblighi di cui al precedente comma
1, lett.a), qualora la contabilita' della ONLUS consti del libro giornale,
tenuto in conformita' a quanto stabilito all'art.2216 del codice civile
e del libro inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.
Il comma 1, lett.b), dell'art.20-bis in esame,
impone alle ONLUS, relativamente alle attivita' direttamente connesse a
quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili previste dagli artt.14,
15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973.
Trattasi, in definitiva, di una contabilita' specifica
concernente le attivita' di cui all'art.10, comma 5, del decreto legislativo
n.460 del 1997. Ovviamente detta contabilita' non si pone come alternativa
agli obblighi sopra illustrati previsti dalla precedente lett.a), dell'art.20-bis,
del D.P.R. n.600 del 1973, ma coesiste con gli stessi che, come sopra accennato,
si riferiscono a tutte le attivita', istituzionali e connesse, svolte dalla
ONLUS.
Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1,
lett.b), dell'art.20-bis consente alle ONLUS che conseguono annualmente,
in relazione alle attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali,
ricavi per un ammontare non superiore a 30 o a n superiore a 30 o a 50 milioni di lire, rispettivamente
per le attivita' di prestazione di servizi e per gli altri casi, di assolvere
gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale
ai fini dell'I.V.A. e quelli prescritti per le attivita' connesse ai fini
delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui all'art.3, comma
166 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
In particolare, i predetti soggetti possono annotare
l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate
in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti
ai fini dell'I.V.A. ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene
luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del
14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi
devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali
dell'I.V.A., l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli
acquisti e delle importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro
di cui all'art.25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato
di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare
ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997).
Un'ulteriore semplificazione in relazione agli
adempimenti contabi
adempimenti contabili e' prevista, dal comma 3 dell'art.20-bis del D.P.R.
n.600 del 1973, per le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano
conseguito, dall'esercizio delle attivita' istituzionali e di quelle direttamente
connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, limite
modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'art.1, comma
3, della legge 16 dicembre 1991, n.398 (cioe' con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in relazione alla variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto
di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente).
Le ONLUS in possesso di tale requisito possono
tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili cronologiche
e sistematiche di cui al primo comma, lett.a), dell'art.20-bis,del D.P.R.
n.600 del 1973 (ferme restando le scritture contabili prescritte per le
attivita' connesse dello stesso art.20-bis, lett.b) e gli adempimenti contabili
stabiliti ai fini delliti ai fini dell'I.V.A.) nonche' della situazione patrimoniale, economica
e finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive
nei termini e nei modi di cui all'art.20 del D.P.R. n.600 del 1973, nel
testo integrato dall'art.8 del decreto legislativo n.460 del 1997.
Detto rendiconto, pertanto, dovra' essere redatto
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza
e di maggiore chiarezza, il rendiconto potra' essere accompagnato da una
relazione illustrativa.
Il comma 4 dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del
1973, prevede una disciplina semplificata per le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.6 della legge 11 agosto 1991,
n.266, e per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n.49.
Detti soggetti possono, in luogo delle scritture
contabili cronologiche e sistematiche, previste dall'art.20-bis, comma
1, lett.a) del D.P.R. n.600 del 1973, redigere e tenere un rendiconto delle
entrate e delle spese relative all'attivita' complessivamente esercitata
nei termini e nei modi di cui all'art.20, del D.P.R. n.600 del 1973, come
integrato dall'art.8 del decreto legislativo n.460 del 1997, indipendentemente
dall'ammontare dei prall'ammontare dei proventi conseguiti Il rendiconto va redatto entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio e accompagnato da una relazione illustrativa
ove lo richiedano esigenze di trasparenza e di maggior chiarezza.
Il comma 5 dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del
1973, introduce un particolare onere nei confronti delle ONLUS i cui proventi
complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi
di lire, importo modificabile annualmente secondo le modalita' previste
dall'art.1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, gia' in precedenza
illustrate.
Pertanto, qualora il detto ammontare di due miliardi
di lire venga superato consecutivamente per il secondo periodo d'imposta,
gia' per il periodo medesimo dovra' essere predisposta, in allegato al
bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal
decreto legislativo n.460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta
da uno o piu' iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il comma 2, dell'art.25 del decreto legislativo
n.460 del 1997, stabilisce, poi, espressamente che per gli enti ecclesiastici
e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art.10, comma 9,
dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, l'applicazione degli obblighi
contabili di cui all'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, anziche' all'attivita'
complessivamente svolta dai soggetti stessi, e' limitata alle sole attivita',
istituzionali e a quelle ad esse connesse, ammesse al regime proprio delle
ONLUS.
La separata tenuta delle scritture contabili relativamente
alle predette attivita' costituisce condizione essenziale ai fini dell'applicabilita'
ai soggetti stessi delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto
legislativo n.460 del 1997, cosi' come previsto dal citato comma 9 dell'art.10
del decreto medesimo.
Il testo dell'art.28 e' il seguente: "1. Indipendentemente
da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle ONLUS,gli organi
amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano
le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del
medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2
milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora
omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo
27, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6
milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo
54, primo comma e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed
i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo
o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido
con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati".
Il comma 1, lett.a), dell'articolo in esame prevecolo in esame prevede
l'applicazione di una specifica sanzione nei confronti dei rappresentanti
legali e dei membri degli organi amministrativi della ONLUS qualora la
stessa usufruisca dei benefici recati dal decreto legislativo n.460 del
1997, in assenza dei necessari requisiti di carattere soggettivo od oggettivo,
espressamente previsti dal comma 1 dell'art.10 del citato decreto, o allorche'
siano state violate le disposizioni statutarie in relazione al divieto
di svolgere attivita' diverse da quelle espressamente previste dall'art.10
o al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, di cui rispettivamente
alle lettere c) e d), del comma 1, dell'art.10 del decreto legislativo
n.460 del 1997.
La sanzione prevista e' determinata in misura
variabile tra un limite minimo di lire 2 milioni ed un limite massimo di
lire 12 milioni.
La seconda violazione, prevista dal comma 1, lett.b),
dell'art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997, come gia' precisato
al paragrafo concernente la comunicazione, si rende applicabile nei confronti
dei soggetti sopra menzionati qualora non risulti effettuata la comunicazione
prescritta dall'art.11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997.
Si precisa al riguardo che la sanzione in commento
trova applicazione nel caso in cui l'ente, in mancanza della predetta comunicazione,
abbia usunicazione,
abbia usufruito delle agevolazioni riservate alle ONLUS.
La sanzione e' stabilita in misura variabile tra
un limite minimo di lire 200 mila e un limite massimo di lire 2 milioni.
Ulteriore fattispecie di violazione, individuata
dall'art.28, comma 1, in esame ha carattere generale essendo rivolta a
chiunque abusi dell'acronimo ONLUS ovvero di altre parole anche in lingua
straniera o locuzioni analoghe idonee a trarre in inganno circa la qualifica
dell'ente.
In quest'ultimo caso la sanzione e' determinata
in misura variabile tra un limite minimo di lire 600 mila e un limite massimo
di lire 6 milioni.
Competente ad irrogare le sanzioni amministrative
di cui sopra e' l'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio
fiscale della ONLUS.
Si fa presente che l'art. 28 del decreto legislativo
in esame, al comma 2, richiama l'art. 54, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che e' stato
abrogato dall'art.16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ai fini della determinazione delle sanzioni fissate
dallo stesso articolo 28 deve farsi, pertanto, riferimento all'art. 7 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
La disposizione in particolare richiama gli articoli
2 e 9 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, concernenti rispettivamente
agevolazioni per le occasionali raccolte pubbliche di fondi e per i contributi
corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato di attivita'
e agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali. Da
cio' consegue, in particolare, che le ONLUS, al pari degli enti non commerciali,
possono svolgere attivita' di raccolta pubblica di fondi in via occasionale
alle condizioni e limiti stabiliti dall'art.2 del decreto legislativo n.
460 del 1997.
Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito
alle anzidette norme, alla circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafi
2 e 7.
&nbs
Si ritiene di dover precisare che le disposizioni
concernenti gli enti non commerciali, ivi comprese quelle recate dai richiamati
articoli 2 e 9 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non si applicano,
in quanto incompatibili, alle societa' cooperative ONLUS, atteso che queste
ultime, come gia' precisato, sono inquadrabili fra i soggetti di cui all'art.
87, comma 1, lett. a) del T.U.I.R. e sono, pertanto, assoggettate alla
disciplina tributaria delle societa' ed enti commerciali.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la
massima diffusione al contenuto della presente circolare.