Ministero finanze, Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, parte II
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11
L'articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che:
"1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui aazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto".
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, che intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono darne comunicazione, mediante la presentazione dell'apposito modello, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:
per i quali, come già illustrato nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso Onlus, il comma 8 dell'articolo 10, in conformità conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 189, lettera b), della legge n. 662 del 1996, ha disposto un'estensione automatica della soggettività fiscale Onlus.
2.1 Termini di presentazione
L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini entro cui deve essere effettuata la comunicazione.
a) Organizzazioni di nuova costituzione.
Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle Onlus, devono effettuare la comunicazione prescritta dall'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, entro 30 giorni dalla data:
b) Organizzazioni già costituite.
Alle organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, è stata riconosciuta la possibilità di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle Onlus, a decorrere dal 1° gena decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell'articolo 11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente.
2.2 Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo in esame, per i soggetti che svolgono la propria attività nei settori elencati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, si configura come un onere, il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle Onlus.
Pertanto, gli enti e le società cooperative - ad eccezione, come precisato, delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali - che abbiano tutti i requisiti prescritti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, in mancanza dell'anzidetta comunicazione.
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 11° gennaio 1998, tenuti ad effettuare la comunicazione prescritta dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 entro 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di costituzione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il menzionato termine stabilito dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce unicamente la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998, come in precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere dei benefici fiscali introdotti per le Onlus a decorrere dal 1° gennaio 1998, a condizione che le anzidette organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998.
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998 determina lo slittamento della decorrenza delle agevolazioni, delle quali sarà possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
2.4 Adeguamento dell'atto costitutivo o dello statuto
L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2, indica espressam espressamente le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle Onlus.
Per le organizzazioni già operanti alla data del 1° gennaio 1998 nei settori di attività individuati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dettate dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al fine di recepire le clausole statutarie richieste dalla nuova normativa in materia di Onlus.
Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato unitamente alle stesse con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998, è stato precisato che le organizzazioni già operanti alla data del 1° gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 11 in esame, possono fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il termine del 30 giugno 1998.
Si precisa che entro il 30 giugno 1998 è sufficiente che lo statuto o l'atto costitutivo, conformi alle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo in commento, siano approvati dall'organo assembleare, ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente.tente.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, nonché la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette, comportano il venir meno, fin dall'inizio, del regime agevolativo riservato in via esclusiva alle Onlus.
Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione, entro 30 giorni dall'avvenuto adeguamento, alla Direzione Regionale delle Entrate competente.
Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione.
2.5 Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La stessa, inoltre, può essere consegnata in duplice esemplare direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente la quale, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione, ne restituisce uno per ricevuta.
A tale riguardo, si riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto già precisato con circolare n. 82/E del 12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente effettuate esclusivamente le comunicazioni redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'ente interessato.
Comunicazione delle variazioni
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute che comportano per l'ente la perdita della qualifica di Onlus.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e la stessa dovrà essere specificata nel riquadro appositamente previsto.
Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione regionale competente, entro trenta giorni, ogni variazione dei dati, già forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente verificatasi.
2.6 Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, comporta l'applicazione, nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle Onlus, dile Onlus, di una specifica sanzione, prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera b) dello stesso decreto, il cui testo è il seguente:
"b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste dall'articolo 11, comma 1".
Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell'ipotesi in cui la Onlus fruisca dei benefici fiscali recati dalla Sezione II del decreto legislativo n. 460 del 1997 senza effettuare la prescritta comunicazione.
Nel caso in cui l'ente che abbia tutti i requisiti della Onlus non si avvalga tuttavia del regime fiscale di favore anzidetto, nessuna sanzione potrà essere applicata per omessa comunicazione.
La sanzione fissata dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si applica in ogni caso per mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica Onlus.