Roma, in data 27.01.98
Dipartimento Entrate
Circolare n.30 Stalcio

10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILI

L'esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice della strada.
L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati.
Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo è stato riconosciuto portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104; documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere l'elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all'esenzione, all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale affari tributari - ufficio contabilità e controllo, Largo Somalia, 30/B, 00199, Roma. Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell'esenzione.
Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell'articolo 17, lettera h), D.P.R. 5 febbraio 1953