Roma, in data 27.01.98
Dipartimento Entrate
Circolare n.30 Stalcio
10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILI
L'esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall'articolo 8, comma
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette, le
autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e
gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti
in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità
motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo
119 del codice della strada.