LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 2-09-1996
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Nuove norme regionali di attuazione
della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge
quadro sul volontario”. Abrogazione
della LR 31 maggio 1993, n. 26.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
N. 104 
del 5 settembre 1996 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 45 del 1996 Articolo 8 
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

 Finalità  e oggetto
 1.  La Regione Emilia - Romagna riconosce il valore sociale
e la funzione dell' attività  di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà  e pluralismo,
ne sostiene lo sviluppo salvaguardando l' autonomia e
ne favorisce l' apporto originale per il conseguimento
delle finalità  di carattere sociale, civile e culturale individuate
dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.
  2.  La presente legge, in attuazione della Legge 11
agosto 1991, n. 266  “Legge quadro sul volontariato”,
disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato, nonchè  l' istituzione e la
tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 26 del 1993 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

 
 
 
 

ARTICOLO 2 

 Registro delle organizzazioni di volontariato
 1.  E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, in attuazione dell' art. 6 della Legge 11
agosto 1991, n. 266, articolato in una sezione regionale
ed in sezioni provinciali.  A tale registro sono iscritte le
organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio - assistenziale;
  b) sanitario;
  c) tutela e promozione dei diritti;
  d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
  e) attività  educative;
  f) attività  culturali e di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;
  g) protezione civile;
  h) educazione alla pratica sportiva e attività  ricreative.
  2.  La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
consiliare competente, può  riconoscere ulteriori
e diversi ambiti di attività .
  3.  Il Registro regionale del volontariato è  tenuto presso
le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte
provinciali.
  4.  Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte
le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi
di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono
organizzazioni di volontariato prevalentemente
iscritte.
  5.  Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni
di volontariato avente sede e operanti nel relativo
ambito territoriale e gli organismi di coordinamento
e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni
di volontariato prevalentemente iscritte.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

 
 
 
 

ARTICOLO 3 

 Requisiti per l' iscrizione
 1.  Possono richiedere l' iscrizione del Registro regionale
di cui all' art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia,
liberamente costituite a fini di solidarietà , qualunque
sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti
nel territorio regionale.
  2.  Le organizzazioni debbono essere caratterizzate
per espressa ed attua disposizione degli accordi degli
aderenti, dell' atto costitutivo o dello statuto formalizzati
almeno con scrittura privata registrata dall' assenza
di fini di lucro nonchè  di remunerazione degli associati
sotto qualsiasi forma, dell' elettività  e gratuità  delle cariche
associative nonchè  dalla gratuità  delle prestazioni
personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall' obbligatorietà 
del bilancio e dalla democraticità  della struttura.
  Gli accordi, l' atto costitutivo o lo statuto debbono
inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione
degli aderenti e l' indicazione dei loro obblighi e diritti.
  3.  L' iscrizione nel registro di cui alla presente legge
è  incompatibile con l' iscrizione nell' Albo di cui alla
LR 7 marzo 1995, n. 10  “Norme per la promozione e
la valorizzazione dell' associazionismo”.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 10 del 1995 

 
 
 
 

ARTICOLO 4 

 Procedura per l' iscrizione
 1.  Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta
del legale rappresentante.
  2.  La Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata
in vigore della presente legge stabilisce, con delibera
da pubblicare sul Bollettino Ufficiale regionale, le
procedure e la documentazione necessaria per l' iscrizione
nel registro istituito all' art. 2 e attribuisce la
competenza per l' adozione dei provvedimenti regionali
di iscrizione, cancellazione e rigetto.
  3.  All' iscrizione delle organizzazioni di cui al comma
4 dell' art. 2 provvede il soggetto individuato con la deliberazione
regionale di cui al comma 2.  All' iscrizione
delle organizzazioni di cui al comma 5 dell' art. 2 provvedono
le Province.
  4.  La Regione e le Province, oltre alla documentazione
prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono
acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l' accertamento
del possesso dei requisiti di cui all' art. 3.  Il parere
del Comune, in cui l' organizzazione ha sede, è  obbligatorio
e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda.  Trascorso tale termine Regione
e Provincia prescindono dal parere.
  5.  L' iscrizione è  disposta entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, fatta salva la sospensione
dei termini per eventuali documentazioni integrative.
  6.  Il provvedimento, con il quale viene disposta
l' iscrizione o il diniego in difformità  dal parere del Comune,
deve essere adeguatamente motivato.
  7.  Il provvedimento di iscrizione o di diniego è  comunicato
alla organizzazione di volontariato richiedente e
agli enti intervenuti nel procedimento.  Il provvedimento
di iscrizione è  pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale.
  Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del
Registro tenute presso ciascuna Provincia è , altresì , comunicato
alla Regione.
  8.  Con il provvedimento di diniego è  esperibile ricorso
ai sensi del comma 5 dell' art. 6 della Legge 11
agosto 1991, n. 266.
  9.  L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro è  pubblicato semestralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente
all' Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6
dell' art. 6 della Legge n. 266 del 1991.

 
 
 
 

ARTICOLO 5 

 Revisione del Registro
 1.  La Regione o le Province provvedono alla revisione
biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti
cui è  subordinata l' iscrizione, con particolare riferimento
all' effettivo svolgimento delle attività  di volontariato.
  2.  Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni
iscritte nel Registro trasmettono alla Regione o alla
Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile
dell' anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo
art. 17, una dichiarazione attestante il permanere
dei requisiti di cui all' art. 3 e una relazione sull' attività 
svolta.  Le organizzazioni inviano tale documentazione
anche al Comune competente, che può  formulare alla
Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito.
  3.  Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma
2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente
alla Regione o alla Provincia ogni variazione
intervenuta nell' atto costitutivo, nello statuto e
negli accordi degli aderenti.

 
 
 
 

ARTICOLO 6 

 Cancellazione
 1.  La cancellazione di un' organizzazione dal Registro
è  disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni
necessarie per l' iscrizione, ovvero per richiesta
espressa dall' organizzazione interessata.
  2.  La mancata presentazione, nonostante diffida, della
documentazione di cui all' art. 5 costituisce accertamento
della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
  3.  La cancellazione è  disposta con atto motivato da
pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.  Contro il provvedimento di cancellazione
sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma
5 dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
  4.  I provvedimenti di cancellazione sono comunicati
all' organizzazione interessata e al Comune competente
e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell' artº
2, alla Regione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 6 

 
 
 
 

ARTICOLO 7 

 Accesso alle strutture e
ai servizi pubblici o privati convenzionali
 1.  Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere
alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse
per lo svolgimento delle loro attività , purchè  queste siano
compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti
degli enti stessi.  L' eventuale diniego all' accesso
deve essere motivato.
  2.  L' accesso è  in ogni caso subordinato ad accordi tra
la struttura o il servizio e l' organizzazione di volontariato,
in ordine alle modalità  di presenza del volontariato
e alle modalità  di rapporto tra i volontari e il personale
della struttura o servizio.
  3.  Gli accordi debbono prevedere tra l' altro:
a) la riconoscibilità  del volontario e dell' organizzazione
di appartenenza;
  b) il rispetto da parte del volontario della normativa
specifica riguardante l' attività  svolta e delle norme
per l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
  c) il rispetto da parte del volontariato della normativa
specifica riguardante l' attività  svolte e delle norme
per l' utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
  c) il rispetto della libertà , dignità  personale, diritti,
convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la
libertà  per questi ultimi di rifiutare l' attività  del volontario.

 
 
 
 

ARTICOLO 8 

 Diritto di partecipazione e di informazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica
nei settori cui si riferisce la loro attività ;
  b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito
territoriale di attività , programmi e iniziative di intervento
alla Regione e agli Enti locali nelle materie
di loro interesse;
  c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli
studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

 
 
 
 

ARTICOLO 9 

 Formazione, aggiornamento e qualificazione
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale realizzano la formazione dei volontari
aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo,
anche in forma associata, corsi di formazione
e aggiornamento professionale ai sensi dell' art. 10
della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
  2.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale possono altresì  realizzare, nel rispetto
dei requisiti, dei criteri e delle modalità  stabilite
dalla normativa statale e regionale, interventi formativi
previsti nei programmi annuali delle attività  di
formazione professionale approvati dalle Province ai
sensi dell' art. 18 della LR n. 19 del 1979 e successive
modificazioni.
  3.  I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel
Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni
stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento
promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli
settori di intervento, con modalità  tali da agevolare
l' accesso e la fruizione dei corsi medesimi.
  4.  La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite
i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva
informazione circa l' avvio dei corsi di cui al
comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro regionale, interessate per settori di attività .
  5.  Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento
non riconducibili ai commi precedenti, la
Regione:
a) eroga sentito il Comune di gestione del fondo di
cui all' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266,
contributi ai Centri di servizio di cui al successivo
art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai
Centri stessi in accordo con le Province;
  b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo
svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti
dei Centri di servizio.

 
 
 
 

ARTICOLO 10 

 Spazi e attrezzature
 1.  Le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 7 della
LR 10 aprile 1989.  n. 11  “Disciplina dei beni regionali”
si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro
di cui all' art. 2, anche se prive di personalità  giuridica.
  L' uso degli spazi e delle attrezzature può  essere concesso
a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria
sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
  b) l' organizzazione concessionaria s' impegna a restituire
il bene nelle medesime condizioni in cui è 
stato consegnato, salvo il normale deperimento
d' uso.
  2.  Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto
delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni
di volontariato di cui alla presente legge analoghe
opportunità  per l' uso di spazi e attrezzature di loro
proprietà  o a loro disposizione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 11 del 1989 Articolo 7 

 
 
 
 

ARTICOLO 11 

 Servizi informativi
 1.  Per garantire la circolazione delle informazioni utili
allo svolgimento delle attività  di volontariato, la Regione
può  stipulare accordi con i Centri di servizio di cui
al successivo art. 14 per consentire l' accesso ai servizi
di documentazione, informativi ed informatici.
  2.  Gli accordi possono prevedere la predisposizione di
appositi sistemi informativi a base telematica o informatica
per l' utilizzo delle banche dati regionali.
  3.  Analoghi accordi possono essere stipulati da parte
degli enti pubblici del territorio regionale.

 
 
 
 

ARTICOLO 12 

 Rapporti economici
fra le organizzazioni di volontariato
e le istituzioni pubbliche
 1.  La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno
sei mesi, per la gestione di attività  di interesse pubblico.
  2.  I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà  di
stipulare convenzioni, nelle modalità  che riterranno opportune,
dandone comunicazione in ogni caso a tutte le
organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed
operanti nel settore oggetto della convenzione.
  3.  Le convenzioni devono prevedere:
a) le attività  oggetto del rapporto convenzionale;
  b) il contenuto e le modalità  dell' intervento dei volontari,
che devono essere rispettose dei diritti e della
dignità  degli utenti;
  c) il numero delle persone impegnate nelle attività 
convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti
e prestatori d' opera a rapporto libero - professionale,
fermo restando comunque l' apporto determinante
e prevalente degli aderenti all' organizzazione;
  d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni
tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni
professionali necessarie allo svolgimento delle attività 
e delle prestazioni specifiche;
  e) le modalità  di coordinamento dei volontari con gli
operatori dei servizi pubblici;
  f) l' avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste
dall' art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore
dei propri aderenti;
  g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello
svolgimento dell' attività ;
  h) l' indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi
a rimborso, ancorchè  non interamente documentati,
tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture
assicurative ed eventuali quote parte delle
spese generali di funzionamento delle organizzazioni;
  i) le modalità  di verifica dell' attuazione della convenzione;
  l) la durata della convenzione, le cause e le modalità 
della sua risoluzione.
  4.  La Giunta regionale, per fini di uniformità  nelle
prestazioni delle attività  convenzionate, può  emanare
atti di indirizzo e coordinamento, nonchè  schemi non
vincolanti di convenzione tipo.
  5.  Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre
erogare contributi alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di
specifiche attività  o progetti di pubblico interesse.

 
 
 
 

ARTICOLO 13 

 Criteri di priorità  per le convenzioni
 1.  Nella scelta delle organizzazioni di volontariato
con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali
e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorità 
comprovanti l' attitudine e la capacità  operativa delle
organizzazioni, considerando nel loro complesso:
a) l' esperienza maturata nell' attività  oggetto di convenzione;
  b) livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi ed al personale volontario, anche con
riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
  c) l' offerta di modalità  a carattere innovativo e/ o sperimentale
per lo svolgimento delle attività  di pubblico
interesse;
  d) la sede dell' organizzazione e la presenza operativa
nel territorio in cui deve essere svolta l' attività ;
  e) il tipo e la qualità  della formazione curata dall'
organizzazione;  f) partecipazione a corsi di formazione dei
volontari negli specifici settori d' intervento;
  g) attività  innovative per la soluzione di problematiche
connesse ad emergenze sociali o sanitari o ambientali.

 
 
 
 

ARTICOLO 14 

 Centri di servizio per il volontariato
 1.  I centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione
del fondo speciale regionale per il volontariato e
sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi
dell' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma
associata.  L' istituzione dei Centri di servizio deve
avvenire d' intesa con la Provincia e il Comune in cui
avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi
presentati dai soggetti richiedenti.
  2.  Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio
nel numero massimo di uno per provincia, tenendo conto
delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni
di volontariato e delle richieste delle stesse.
  3.  Le modalità  di funzionamento dei Centri di servizio
sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal
competente organo del soggetto gestore.
  4.  Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato
di gestione una relazione tecnico - contabile sulla gestione
del Centro di servizio, anche ai fini della ripartizione
del fondo speciale regionale, e una relazione
sull' andamento dell' attività  svolta al Comitato paritetico
regionale di cui all' art. 18.
  5.  I Centri finanziati dal fondo di cui al comma
4 e tramite risorse autonomamente reperite.
  6.  Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire
lo sviluppo delle attività  di volontariato, le Province
ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed
assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività  dei
Centri di servizio.

 
 
 
 

ARTICOLO 15 

 Compiti dei Centri di servizio
 1.  I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro
di cui all' art. 2, i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita
della cultura della solidarietà , la promozione di nuove
iniziative di volontariato ed il rafforzamento di
quelle esistenti;
  b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè 
strumenti per la progettazione, l' avvio e la realizzazione
di specifiche attività ;
  c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
  d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati
sulle attività  di volontariato locale e nazionale, su
esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a
livello comunitario e internazionale;
  e) contribuiscono all' attuazione dei progetti promossi
dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle
organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti
dagli stessi progetti.
  2.  Le attività  di cui al comma 1 sono garantire dai
Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e
secondo le modalità  previste dal Comitato di gestione.

 
 
 
 

ARTICOLO 16 

 Partecipazione al Comitato di gestione
del fondo speciale regionale
 1.  Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato,
è  componente del Comitato di gestione del fondo
speciale costituito presso la Regione ai sensi dell' art. 15
della Legge 11 agosto 1991, n. 266.  Lo stesso Presidente
nomina quali componenti del medesimo Comitato
quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte al Registro regionale, designati nell' ambito
della Conferenza di cui all' art. 17.

 
 
 
 

ARTICOLO 17 

 Conferenza regionale del volontariato
 1.  La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato,
costituita dalle organizzazione di volontariato
iscritte nel Registro regionale, dagli Enti locali e dalle
Aziende sanitarie di cui alla LR 12 maggio 1994
n. 19.
  2.  Sono invitate a partecipare alla Conferenza le fondazioni
di cui alla lettera c), comma 2, dell' art. 2 della
Legge 20 luglio 1990, n. 218, nonchè , tramite pubblico
avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al
Registro di cui all' art. 2 della presente legge.
  3.  Alla Conferenza regionale del volontariato vengono
presentate una relazione della Giunta regionale, anche
sulla base delle valutazioni espresse dalle singole Province,
sulla realtà  del volontariato nella regione Emilia -
Romagna ed un rapporto sul funzionamento dei Centri
di servizio da parte del Comitato di gestione del fondo
speciale regionale.
  4.  Nell' ambito della Conferenza, le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale designano i
propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo
speciale regionale, assicurando la rappresentanza dei
territori provinciali e dei diversi ambiti di attività , anche
attraverso il criterio della rotazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 19 del 1994 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 218 del 1990 Articolo 2 

 
 
 
 

ARTICOLO 18 

 Comitato paritetico regionale per i rapporti
tra volontariato e istituzioni pubbliche
 1.  E' istituito un Comitato paritetico come organi consultivo
della Regione, per attuare un raccordo e un confronto
costanti tra il volontariato e le istituzioni pubbliche
di cui al comma 1 dell' art. 17, la cui composizione,
le modalità  di nomina dei componenti e di funzionamento
sono determinate con delibera della Giunta regionale,
su proposta formulata dal Presidente della
Giunta regionale d' intesa con il Presidente del Consiglio
regionale.
  2.  Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1
il Comitato adotta iniziative di proposta, di impulso, di
sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.  In preparazione
della Conferenza biennale il Comitato individua
e propone le problematiche di rilievo da sottoporre
all' attenzione della Conferenza stessa e alla discussione
a livello provinciale.

 
 
 
 

ARTICOLO 19 

 Comitati di coordinamento provinciali
 1.  Le Province possono costituire Comitato di coordinamento
provinciali composti da rappresentanti degli
Enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte
e non iscritte nel registro regionale.
  2.  I Comitati di coordinamento provinciale svolgono
funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con
il mondo del volontariato presente sul territorio.  Gli
stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti
per l' azione del Centro di servizio istituito sul
territorio provinciale.

 
 
 
 

ARTICOLO 20 

 Oneri finanziari
 1.  Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell' art. 9
della presente legge, la regione da fronte mediante
l' istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del
bilancio di previsione che sarà  dotato della necessaria
disponibilità  a norma del comma primo dell' art. 11,
della LR 6 luglio 1977, n. 31.

 
 
 
 

ARTICOLO 21 

 Modificazione di leggi regionali
 1.  Gli albi e i registri regionali, provinciali, comunali
e di Aziende sanitarie locali, previsti da leggi regionali
per l' iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e
raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti
con il registro regionale di cui alla presente legge e ne
è  parimenti sostituita la relativa disciplina.

 
 
 
 

ARTICOLO 22 

 Abrogazione della LR 31 maggio 1993, n. 26
 1.  La LR 31 maggio 1993, n. 26  “Norme regionali
d' attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge
quadro sul volontariato “è  abrogata.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 26 del 1993 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

 
 
 
 

ARTICOLO 23 

 Norma transitoria
 1.  Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo
ad attribuire alla sezione regionale o alle singole
sezioni provinciali del Registro le iscrizioni effettuate
ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 801
del 16 gennaio 1992 e della LR 31 maggio 1993,
n. 26.
  2.  Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze
in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmesse
alle province territorialmente interessate ai sensi
del comma 4 dell' art. 2, a cura del Servizio regionale
competente in materia di volontariato.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 2 settembre 1996
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 801 del 1992 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 26 del 1993