Supplemento Ordinario Numero 96 alla Gazzetta Ufficiale Numero 113 del 17 maggio 1999
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale [Collegato fiscale alla finanziaria '99] Ente emanante : Stato
Articolo 25, in vigore dal 18 maggio 1999
.U. DIRETTE - IVA - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - INNALZAMENTO
DELL'IMPORTO LIMITE PER ESERCITARE L'OPZIONE AI FINI IVA, IRPEG ED ILOR
- MODIFICHE ALLA DISCIPLINA Rubrica: Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche
1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non
riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali purché
riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione
di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti
in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non
superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del ministro delle Finanze, di concerto
con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con l'autorità di governo competente in materia di sport1:
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate
con qualsiasi modalità.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del ministro delle Finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All'articolo 13-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo
in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore
delle società sportive dilettantistiche".
6. All'articolo 91-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà".
7. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi a oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva2.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti
che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di
atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
-----
(1) Con D.M. 10.11.1999 (G.U. 23.11.1999, n. 275) il limite annuo complessivo
di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di lire cento
milioni per periodo di imposta.
(2) Nella G.U. 16.12.1999, n.294 è stato pubblicato il D.M. 26.11.1999,
n.473 , recante: "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo
25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie
in materia di associazioni sportive dilettantistiche.".