Collegamento
Nazionale
dei
Centri di Servizio per il Volontariato
Prot. N/mg n. 19/01
Milano 8 maggio 2001
On.
Giuliano Amato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo
Chigi
Piazza
Colonna 370 – 00186 Roma
.
On. Vincenzo Visco
Ministro
del Tesoro, Bilancio e
Programmazione
economica
Via
XX Settembre 97 - Roma
.
On. Livia Turco
Ministro
per la solidarietà sociale
Via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
.
Dott.ssa Lea Battistoni
Dipartimento
Affari Sociali della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
.
Osservatorio nazionale sul Volontariato
Via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
.
Conferenza Permanente dei Presidenti
delle
Associazioni e Federazioni Nazionali
di
Volontariato Via Nazionale, 39 – 00184
.
Forum Nazionale del Terzo Settore
P.zza Pietra, 26 – 00186 Roma
.
Associazioni nazionali degli Enti Locali
.
Presidenti dei Centri di servizio per il Volontariato
Oggetto:
dimezzamento
dei fondi speciali per il volontariato legge 266/91, "Atto
di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni
bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000",
(GU n. 96 del 26-4-2001)
Il
Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, ha preso
conoscenza dell’articolo citato in oggetto con il quale si modifica sensibilmente
il calcolo degli accantonamenti che le fondazioni bancarie sono tenute
ad effettuare secondo quanto previsto dall’art.
15 legge 266/91 a favore dei Centri di servizio per il Volontariato.
Infatti
con l’applicazione di questa procedura di calcolo si dimezza l’accantonamento
previsto dalla legge sul Volontariato.
L’articolo prevede che il calcolo dell’un quindicesimo avvenga sull'avanzo
dell'esercizio diminuito dell'accantonamento alla riserva obbligatoria
quantificato nel 15% dell'avanzo dell'esercizio e ulteriormente diminuito
dell'importo minimo da destinare ai settori rilevanti definito per legge
in almeno il 50% del reddito residuo. In questo modo si riducono le risorse
per i Centri di Servizio di almeno il 50%, a partire degli accantonamenti
del 2000.
Intendiamo sottolineare la gravità di un atto di indirizzo che
modifica unilatelarmente e che dimezza le risorse dei Centri di servizio
per il Volontariato previsti dalla legge quadro del volontariato e normati
dal Decreto Interministeriale 8 ottobre 1997
firmato oltre che dal Ministro del Tesoro anche dal Ministro per la Solidarietà
Sociale. Questo provvedimento unilaterale e riguardante la stesura dei
bilanci consuntivi delle Fondazioni bancarie, attraverso una surrettizia
procedura di calcolo modifica sensibilmente l’entità delle risorse
a disposizione per il mondo del volontariato. E questo avviene proprio
a pochi mesi di distanza da quando, dopo un anno di lavoro di concertazione
tra Fondazioni bancarie, Comitati di Gestione, Osservatorio nazionale del
Volontariato, Regioni e Centri di Servizio, il Ministro per la Solidarietà
sociale aveva interpretato la legislazione sui Centri di servizio in modo
da rendere possibile l’utilizzo di una parte dei fondi a loro disposizione
per sostenere economicamente progetti realizzati dalle organizzazioni di
volontariato. (Comunicazione del 22 dicembre 2000) Inoltre
si ritiene sostanzialmente illegittimo che un atto di indirizzo, realizzato
attraverso un provvedimento di un Ministro, modifichi sia quanto previsto
dalla Legge 461/98, all’art 2
comma 1 punto b), e dal DLgs
n. 153/99, all’art. 3 comma 3, dove si afferma «gli statuti delle
fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo
15 della legge 11 agosto 1991, n. 266», che prevede che «Gli
enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356 (le Fondazioni bancarie) devono prevedere nei propri statuti
che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera
d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione
di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni
di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività». Poiché
le leggi di riordino delle fondazioni bancarie si limitano a ribadire l’obbligo
di legge precedente previsto dalla 266/91 senza prevedere un nuovo meccanismo
di calcolo in base a queste considerazioni abbiamo ritenuto di sottoporre
il provvedimento ai nostri consulenti legali per verificarne la legittimità.
Pertanto si chiede l’immediata correzione del provvedimento.
Si rinnova la disponibilità ad affrontare in un tavolo nazionale
le problematiche relative alla normativa dei Centri di servizio, già
offerta più volte dal Collegamento Nazionale dei centri di servizio,
a tutti gli interlocutori istituzionali. Ci pare infatti che come in occasione
della già citata comunicazione del Ministro per la Solidarietà
sociale, il Collegamento Nazionale abbia tenuto un atteggiamento disponibile
e collaborativo, sempre finalizzato a meglio porsi a servizio delle organizzazioni
di volontariato come da proprio fine istituzionale. La
complessità della materia non può essere occasione per modificare
nella sostanza attraverso surrettizie modalità di calcolo una realtà
che in questi tre anni è stata utilizzata da migliaia di organizzazioni
di volontariato, attraverso i 213 punti di servizio presenti sul territorio
italiano e le oltre 52.000 prestazioni di informazione e consulenza e oltre
6.500 interventi di formazione, comunicazione e progettazione forniti gratuitamente
al volontariato nel solo anno 2000.Si
ricorda inoltre che oggi i Centri di Servizio sono gestiti da enti che
raccolgono circa 2350 associazioni di volontariato di cui più del
10% associazioni di associazioni di secondo livello.
Ringraziando della vostra attenzione, rimane in attesa di vostri riscontri
e invia distinti saluti.
Il portavoce del
Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
Marco Granelli