Collegamento Nazionale
dei Centri di Servizio per il Volontariato


  Prot. N/mg n. 19/01

Milano 8 maggio 2001
 

On. Giuliano Amato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370 – 00186 Roma
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On. Vincenzo Visco
Ministro del Tesoro, Bilancio e
Programmazione economica
Via XX Settembre 97 - Roma
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On. Livia Turco
Ministro per la solidarietà sociale
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
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Dott.ssa Lea Battistoni
Dipartimento Affari Sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
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Osservatorio nazionale sul Volontariato
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
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Conferenza Permanente dei Presidenti
delle Associazioni e Federazioni Nazionali
di Volontariato Via Nazionale, 39 – 00184
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Forum Nazionale del Terzo Settore
P.zza Pietra, 26 – 00186 Roma
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Associazioni nazionali degli Enti Locali
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Presidenti dei Centri di servizio per il Volontariato

 

Oggetto: dimezzamento dei fondi speciali per il volontariato legge 266/91, "Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000", (GU n. 96 del 26-4-2001)

Il Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, ha preso conoscenza dell’articolo citato in oggetto con il quale si modifica sensibilmente il calcolo degli accantonamenti che le fondazioni bancarie sono tenute ad effettuare secondo quanto previsto dall’art. 15 legge 266/91 a favore dei Centri di servizio per il Volontariato. Infatti con l’applicazione di questa procedura di calcolo si dimezza l’accantonamento previsto dalla legge sul Volontariato

L’articolo prevede che il calcolo dell’un quindicesimo avvenga sull'avanzo dell'esercizio diminuito dell'accantonamento alla riserva obbligatoria quantificato nel 15% dell'avanzo dell'esercizio e ulteriormente diminuito dell'importo minimo da destinare ai settori rilevanti definito per legge in almeno il 50% del reddito residuo. In questo modo si riducono le risorse per i Centri di Servizio di almeno il 50%, a partire degli accantonamenti del 2000.

Intendiamo sottolineare la gravità di un atto di indirizzo che modifica unilatelarmente e che dimezza le risorse dei Centri di servizio per il Volontariato previsti dalla legge quadro del volontariato e normati dal Decreto Interministeriale 8 ottobre 1997 firmato oltre che dal Ministro del Tesoro anche dal Ministro per la Solidarietà Sociale. Questo provvedimento unilaterale e riguardante la stesura dei bilanci consuntivi delle Fondazioni bancarie, attraverso una surrettizia procedura di calcolo modifica sensibilmente l’entità delle risorse a disposizione per il mondo del volontariato. E questo avviene proprio a pochi mesi di distanza da quando, dopo un anno di lavoro di concertazione tra Fondazioni bancarie, Comitati di Gestione, Osservatorio nazionale del Volontariato, Regioni e Centri di Servizio, il Ministro per la Solidarietà sociale aveva interpretato la legislazione sui Centri di servizio in modo da rendere possibile l’utilizzo di una parte dei fondi a loro disposizione per sostenere economicamente progetti realizzati dalle organizzazioni di volontariato. (Comunicazione del 22 dicembre 2000) Inoltre si ritiene sostanzialmente illegittimo che un atto di indirizzo, realizzato attraverso un provvedimento di un Ministro, modifichi sia quanto previsto dalla Legge 461/98, all’art 2 comma 1 punto b), e dal DLgs n. 153/99, all’art. 3 comma 3, dove si afferma «gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266», che prevede che «Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (le Fondazioni bancarie) devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività». Poiché le leggi di riordino delle fondazioni bancarie si limitano a ribadire l’obbligo di legge precedente previsto dalla 266/91 senza prevedere un nuovo meccanismo di calcolo in base a queste considerazioni abbiamo ritenuto di sottoporre il provvedimento ai nostri consulenti legali per verificarne la legittimità. 

Pertanto si chiede l’immediata correzione del provvedimento. Si rinnova la disponibilità ad affrontare in un tavolo nazionale le problematiche relative alla normativa dei Centri di servizio, già offerta più volte dal Collegamento Nazionale dei centri di servizio, a tutti gli interlocutori istituzionali. Ci pare infatti che come in occasione della già citata comunicazione del Ministro per la Solidarietà sociale, il Collegamento Nazionale abbia tenuto un atteggiamento disponibile e collaborativo, sempre finalizzato a meglio porsi a servizio delle organizzazioni di volontariato come da proprio fine istituzionale. La complessità della materia non può essere occasione per modificare nella sostanza attraverso surrettizie modalità di calcolo una realtà che in questi tre anni è stata utilizzata da migliaia di organizzazioni di volontariato, attraverso i 213 punti di servizio presenti sul territorio italiano e le oltre 52.000 prestazioni di informazione e consulenza e oltre 6.500 interventi di formazione, comunicazione e progettazione forniti gratuitamente al volontariato nel solo anno 2000.Si ricorda inoltre che oggi i Centri di Servizio sono gestiti da enti che raccolgono circa 2350 associazioni di volontariato di cui più del 10% associazioni di associazioni di secondo livello.

Ringraziando della vostra attenzione, rimane in attesa di vostri riscontri e invia distinti saluti.
 
 

Il portavoce del
Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
Marco Granelli