Introduzione [*]
La riflessione proposta in questo scritto parte dall’art. 15 della legge sul volontariato e dalla applicazione che ad essa è stata data attraverso il DM 8 ottobre del 1997. Il legislatore dal 1991, a ben vedere, ha imposto a soggetti della comunità civile, ossia alle fondazioni di origine bancaria e alle casse di risparmio, di destinare una quota dei propri proventi alla costituzione di fondi speciali per il volontariato presso le Regioni; e ciò al fine di istituire i Centri di servizio (CSV) a disposizione delle Organizzazioni di volontariato (ODV), e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Un complesso di norme e regole che ha, quasi per caso, creato un meccanismo di sussidiarietà interessante e che i diversi soggetti – fondazioni, CoGe e CSV – dovrebbero cercare di preservare e far funzionare al meglio, se hanno davvero a cuore il principio di sussidiarietà orizzontale [1].